Con la risoluzione n. 38/E pubblicata oggi, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo in dogana della dichiarazione d’intento da parte degli esportatori abituali.
In particolare, accogliendo una precisa richiesta avanzata da Confindustria, l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.
L’Agenzia delle entrate ritiene, pertanto, superato il precedente orientamento di prassi (Risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985) che imponeva agli operatori economici di presentare in dogana esclusivamente dichiarazioni di intento per ogni singola operazione di importazione.
Il superamento della precedente prassi amministrativa si è reso possibile, secondo l’Agenzia delle entrate, grazie alla messa a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della banca dati delle dichiarazioni di intento, così come previsto dall’art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. decreto semplificazioni), che ha modificato gli adempimenti a carico degli esportatori abituali e dei loro fornitori.
Per effetto della nuova interpretazione recata dalla risoluzione n. 38/E di oggi, devono inoltre ritenersi aggiornate anche le Istruzioni al Modello di dichiarazione di intento, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2014 (e successive modificazioni); secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, “per le operazioni di importazione l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento”.
Si allega il testo della risoluzione n. 38/E del 2015.