In merito alla questione del recupero dell’IVA su crediti di modesta entità non pagati (art. 26, co. 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), segnaliamo la recente istanza di consulenza giuridica presentata da ANIGAS e la relativa risposta fornita dall’Agenzia delle entrate.
Nella risposta, l’Agenzia delle entrate – pur ribadendo alcune indicazioni già fornite con precedenti documenti di prassi, circa l’individuazione del momento a decorrere dal quale è possibile emettere una nota di variazione in presenza di procedure esecutive rimaste infruttuose – ha tuttavia ammesso la possibilità, in presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, di variare in diminuzione l’IVA nei casi in cui, a seguito del mancato pagamento, cessino gli effetti del contratto a causa della sua risoluzione giudiziale o di diritto. In particolare, secondo l’Agenzia delle entrate, il verificarsi della condizione contemplata da una clausola risolutiva espressa apposta al contratto, quale il mancato pagamento (art. 1456 c.c.) o l’inutile decorso del congruo termine intimato per iscritto alla parte inadempiente (art. 1454 c.c.) costituiscono il presupposto legittimante l’attivazione della procedura della variazione IVA di cui all’art. 26 del DPR n. 633/1972, con il conseguente recupero dell’imposta addebitata sulle prestazioni effettuate solo dalla società fornitrice per le quali invece il cliente si è reso inadempiente a seguito del mancato pagamento.
Questi chiarimenti – pur con qualche apertura – confermano, ad ogni modo, la necessità di una modifica dei presupposti di applicazione dell’art. 26, co. 2 del DPR n. 633/72, su cui Confindustria si sta impegnando da tempo.
Nota Agenzia Entrate 16.3.15.pdf
Prot. 5233 - Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica perdite su crediti.pdf