"Imprese e nuovi modelli organizzativi": ne parliamo oggi e domani a Reggio Emilia con Enzo Rullani, Presidente del Centro TeDIS della Venice International University, Andrea Scacchetti, AD di Sintesi Fashion Group, e Alessandro Brunelli, Responsabile Relazioni Industriali, HR Service & Legal Bosch Italia, al primo incontro per gli Imprenditori con delega alle Relazioni Industriali organizzato dalla Scuola delle Relazioni Industriali, l'Economia e il Lavoro di Confindustria. Introducono i lavori il vice Presidente per le Relazioni Industriali e il Welfare di Confindustria, Stefano Dolcetta, e il Presidente di Unindustria Reggio Emilia, Mauro Severi.
Lavoro e Welfare
Scuola relazioni industriali - Reggio Emilia 23-24 aprile 2015 |
JOBS ACT - Prime valutazioni sugli ultimi 6 decreti attuativi della riforma del mercato del lavoroNella sezione libreria è stata pubblicata una nota di aggiornamento sulle prime valutazioni sui decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro. |
TU rappresentanza - quesitiOggi e' stato pubblicato nella sezione Forum un invito a proporre quesiti sul TU sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, utilizzando la piattaforma di Social Collaboration. |
Jobs Act - decreti attuativi in materia di tipologie contrattuali e conciliazioneSono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi del Jobs Act in materia di tipologie contrattuali e mansioni nonché in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. I provvedimenti entreranno in vigore dal 25/6/2015.
Decreto conciliazione pubblicato in GU.pdfVisualizza dettagli Decreto tipologie contrattuali pubblicato in GU.pdfVisualizza dettagli |
Incontro 27 gennaio 2014 sul Testo Unico sulla Rappresentanza
E' stata pubblicata nella sezione Libreria la registrazi |
STREAMING - Giornata di studio sul Jobs Act - 21 luglio ore 10.00-17.30
Il prossimo 21 luglio si terrà una giornata di studio e di approfondimento strutturata in due sessioni tematiche:
ore 14.30, il decreto attuativo del Jobs Act relativo alle forme contrattuali.
Gli interventi previsti nel corso della sessione pomeridiana avranno una durata di 45 minuti come di seguito riportato: Vi ricordiamo, inoltre, che eventuali quesiti relativi ai temi trattati, nel corso di entrambe le sessioni previste dalla giornata di studio, dovranno essere inviati all'indirizzo [email protected] |
Jobs Act: decreti attuativi CdM 11 giugno 2015Decreti Attuativi Jobs Act CdM 11 giugno 2015.zipVisualizza dettagli
Disponibili in Libreria i testi dei due decreti sulle forme contrattuali e sulla conciliazione nella versione portata all'esame del Consiglio dei Ministri di ieri di cui non è ancora disponibile la versione definitiva. Inoltre, i testi di tre dei quattro decreti portati per la prima volta all'esame del Consiglio dei Ministri di ieri e riguardanti gli ammortizzatori sociali, la riforma dell'ispettorato, e le semplificazioni. Il testo del decreto sulle politiche attive non è ancora disponibile.
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Nuova cartella - Oggi è stata inserita nella voce "Libreria" una nuova cartella "DDL in Parlamento" nella quale saranno segnalati provvedimenti legislativi in materia di lavoro e welfare all'esame del Parlamento |
Progetto su Relazioni Industriali a livello globaleTCAs - Programma Parigi - 26 novembre 2015.pdfVisualizza dettagli E-learning module on CSR.pdfVisualizza dettagli A_Guide_on_CSR_and_Human_Rights_FINAL.pdfVisualizza dettagli
Confindustria ha avviato una collaborazione con le federazioni datoriali di Francia e Germania (Medef e BDA), con Businesseurope e con il Centro di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Torino, per un progetto, co-finanziato dall'Unione europea, sul tema della Relazioni Industriali a livello globale. Conclusa questa prima fase di avvio, il progetto continuerà anche l'anno prossimo con specifiche attività formative e di approfondimento per le quali sarà previsto anche il coinvolgimento diretto del nostro Sistema associativo.
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Gruppo di lavoro sulla Sostenibilità - Avvio dei lavoriSi è riunito a Milano il 15 giugno scorso, presso Confindustria Lombardia, il nuovo gruppo di lavoro dedicato al tema della sostenibilità, quale sede di confronto costante e costruttivo con le Associazioni e le Categorie su un argomento che è andato assumendo, negli ultimi anni, un'importanza strategica per la competitività delle imprese. Il gruppo di lavoro è chiamato a sviluppare la propria attività secondo una duplice prospettiva: da un lato, affrontando e discutendo i vari dossier aperti sul tema della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità, sia a livello nazionale che internazionale, seguiti da Confindustria; dall'altro, promuovendo un dibattito all'interno del Sistema sui temi della RSI/Sostenibilità al fine di elaborare una strategia complessiva di Confindustria, rafforzandone la leadership come interlocutore di riferimento. Il gruppo di lavoro Sostenibilità lavorerà in coordinamento con il Gruppo Tematico Cultura di Confindustria. Nella sezione Libreria sono disponibili: 1) il verbale della riunione svoltasi il 15 giugno (prima riunione del gruppo di lavoro) 2) le slides di presentazione del gruppo illustrate in riunione Sarà prossimamente creata una sezione ad hoc, nell'ambito della Comunità Lavoro & Welfare, dedicata alle attività del gruppo, nella quale confluiranno i vari documenti/contributi del gruppo di lavoro. |
11 maggio 2015 - Il caso Fiat - Incontro con Paolo Rebaudengo
“Nuove regole in fabbrica – dal contratto Fiat alle nuove relazioni industriali” è l’ultimo libro di Paolo Rebaudengo che verrà presentato e discusso il giorno 11 maggio 2015 – in Confindustria - sala A. Pininfarina dalle ore 14.30. L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno interesse a riflettere sul futuro delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva in Italia. Si prega di inviare la propria adesione all'indirizzo email [email protected] |
IPCA netto energetici importati: consuntivo 2023 e previsioni 2024-2027Dopo la pubblicazione delle previsioni per l’economia italiana per il biennio 2024-2025, oggi l’Istat ha comunicato il dato consuntivo registrato per l’indice IPCA al netto dei beni energetici importati nel 2023 e le previsioni dell'indice per gli anni 2024-2027. Di seguito le previsioni per il prossimo quadriennio:
Questo il link alla pagina con il comunicato dell'Istituto: https://www.istat.it/it/archivio/297888 |
Registrazione Seminario "quota 100 e reddito di cittadinanza"In allegato la registrazione audio del seminario su "quota 100 e reddito di cittadinanza" svoltosi ieri in Confindustria.
SEMINARIO QUOTA 100 E REDDITO DI CITTAD. 05-02-2029.mp3Visualizza dettagli |
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – STREAMING - SEMINARIO - CAMPI ELETTROMAGNETICI E SOSTANZE PERICOLOSEA seguito della pubblicazione del Dlgs. 159/2016 in tema di campi elettromagnetici e delle recenti proposte di direttiva della Commissione Europea in tema di agenti cancerogeni e agenti chimici, abbiamo organizzato un seminario di approfondimento, che si terrà in Confindustria martedì 25 ottobre 2016 ore 10.30 (sala G).
Parteciperanno ai lavori i rappresentanti del Ministero del lavoro e della salute che hanno seguito e stanno seguendo questi temi temi a livello italiano ed europeo; il termine dei lavori è previsto per le ore 13.00.
Vi segnaliamo che il collegamento streaming non permette un'interazione diretta, pertanto, vi invitiamo ad inviare eventuali quesiti entro lunedì 24 ottobre ore 17.30 all'indirizzo di posta elettronica [email protected]
Le adesioni dovranno pervenire, specificando il proprio interesse alla diretta streaming, ai seguenti indirizzi: [email protected] o [email protected]
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CCNL Dirigenti - pubblicazione volume
Informiamo che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2018, verrà pubblicato da SIPI, società editrice di Confindustria, nel mese di aprile 2016.
Il volume verrà posto in vendita al costo di € 14,00 più spese di spedizione
Per ordinare il volume inviare una e-mail a: [email protected]
Per informazioni rivolgersi a SIPI S.p.A. Alberto Pietrelli Tel. 06.5903257
Al fine di poter definire la tiratura, Vi preghiamo di volerci comunicare entro il 25 marzo, il numero di copie che intendete acquistare alle condizioni a voi riservate come da allegato.
MOD_PAG_DIRIGENTI - allegato.docVisualizza dettagli
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24 febbraio 2016 12.19
Alleghiamo il testo firmato del ccnl dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 tra Confindustria e Federmanager. CCNL-DIRIGENTI-2014.pdfVisualizza dettagli |
Politiche Attive ed FSE
MIUR, Ministero del lavoro hanno e ISFOL hanno presentato lo scorso 28 gennaio alcuni documenti di sintesi delle iniziative e delle risorse programmate e allocate per il FSE 2014-20.
Si allegano:
1) PON 2014-20 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2) Attuazione della Garanzia Giovani e del PON IOG
7-FSE 2014-20-Coordinamento PON-POR-OT10-Intervento MIUR (1).pdfVisualizza dettagli 7-FSE2014-20-AttuazioneGG-Intervento OT 8 (1).pdfVisualizza dettagli
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JOBS ACT - Giornata di studio 21 settembre - RETTIFICA ORARIO- FOCUS riformulazione art.4 Statuto dei Lavoratori - Relatore Prof. Avv. MarescaSegnaliamo che lo streaming è anticipato alle ore 14.00 per motivi organizzativi. Provvederemo quanto prima ad aggiornare il banner dell'iniziativa inserito sul sito. Rimangono invariate le procedure di collegamento alla diretta con le credenziali di accesso al sito. Auspicando la consueta partecipazione, ci scusiamo per eventuali disagi.
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JOBS ACT - Giornata di studio - 22 SETTEMBRE - FOCUS Ammortizzatori sociali e semplificazioni sicurezza sul lavoro
Si terrà il prossimo 22 settembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in Confindustria, sala A, l'incontro sui decreti attuativi del Jobs Act relativi agli ammortizzatori sociali ed alle semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’incontro sarà coordinato da Maria Magri, Giulia Dongiovanni e Fabio Pontrandolfi. Eventuali quesiti dovranno pervenire all'indirizzo [email protected] entro il 16 settembre. |
JOBS ACT _Giornate di studio_10 - 11 SETTEMBRE
Si terranno il prossimo 10 e 11 settembre due ulteriori incontri di approfondimento sul Jobs Act, come anticipato nel corso dello streaming che si è svolto il 21 luglio.
L'intervento del Prof. Avv. Arturo Maresca sul nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è in programma alle ore 14.30; modera l'Avv. Massimo Marchetti.
Venerdì 11 settembre alle ore 10.00 verranno, infine, illustrate dall' Avv. Fabio Pontrandolfi le principali novità introdotte dal decreto semplificazione in materia di salute e sicurezza.
Gli incontri si terranno in sala Pininfarina. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione del Sistema, è stato predisposto anche il collegamento streaming con le consuete modalità di accesso.
I quesiti dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo [email protected] entro e non oltre venerdì 28 agosto alle ore 17.30.
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Formazione sulla sicurezza - Testo corretto dell'Accordo Stato-RegioniCon riferimento alla news pubblicata ieri, 22 aprile 2025, segnaliamo che – per un refuso nel documento formale presente nel sito internet della Conferenza Stato-Regioni – il testo dell’Accordo Stato-Regioni risulta erroneamente duplicato. Provvediamo, quindi, ad allegare il testo nella sua versione corretta. |
Testo Accordo Stato-regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezzaFacciamo seguito alle precedenti news per rendere disponibile il testo dell'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza come approvato nella Conferenza del 17 aprile scorso. Rinviamo, per l'approfondimento, ad una circolare esplicativa e ad un successivo webinar per il sistema.
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Accordo Stato-regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezzaLa Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile 2025, ha approvato l'Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il testo dovrà ora essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore. Nel ricordare la previsione relativa ad un generale periodo transitorio (in particolare, per la formazione del datore di lavoro e del preposto) e quella inerente al riconoscimento dei crediti pregressi per tutte le figure, ci riserviamo di pubblicare una nota di commento all'Accordo, nel testo che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Anticipiamo, inoltre, che illustreremo gli aspetti più significativi in un prossimo webinar.
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La sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza tra conferme e innovazioni Il preposto, la formazione e l’organizzazioneIntroduzione In previsione dell’approvazione dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione ed in considerazione della evoluzione giurisprudenziale nella lettura della figura e del ruolo del preposto (v. news Confindustria 2 maggio 2024), si ritiene opportuno ripercorrere alcune rappresentative conclusioni che possono orientare nella adozione di corrette misure prevenzionali. La corretta formazione è il presupposto per poter pretendere il comportamento corretto da parte dei lavoratori. Essa è collegata strettamente al ruolo del preposto (nel correggere i comportamenti non rispondenti alle direttive aziendali o alle norme) e la sua erogazione è presupposto essenziale allorché si intenda contestare l’efficacia esclusiva del comportamento del lavoratore in caso di evento infortunistico. Per quanto riguarda il preposto, responsabile nella fase esecutiva de lavoro (a differenza del dirigente, che organizza le attività e del datore di lavoro che, dotato del potere di spesa, assume le decisioni aziendali di fondo), la giurisprudenza – dopo la formalizzazione del ruolo con la normativa di fine 2021 - sta delineando i presupposti per la corretta individuazione di questa figura, secondo un iter motivazionale che, seppure astrattamente corretto, pone delicati aspetti applicativi. Partendo da un ruolo di vigilanza ai limiti della pedanteria si è passati alla vigilanza organizzativa per poi giungere a sostenere, da ultimo, che tale figura debba svolgere un ruolo principale di vigilanza ed uno secondario che riguarda le proprie mansioni lavorative. Su tutti resta centrale la valutazione del rischio, anche in relazione ai comportamenti dei lavoratori laddove gli stessi, seppur imprudenti, possono essere prevedibili. Questi aspetti pongono in luce l’importanza delle decisioni di fondo relative alla valutazione dei rischi ed alla buona organizzazione adottate dal datore di lavoro, aspetti che costituiscono elemento centrale del percorso formativo del datore di lavoro che, per la prima volta, verrà delineato dal futuro Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza. Di seguito si riportano alcune recenti pronunce che – non senza alcuni profili di criticità – evidenziano concretamente gli aspetti sopra evidenziati.
Il rispetto dell’obbligo formativo come presupposto per una possibile responsabilizzazione del lavoratore Cass., 24 febbraio 2025, n. 7489 “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi”
Cass., 28 marzo 2025, n. 12253 “Un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro. Questi principi sono stati chiariti - e meglio specificati - sottolineando che, "in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia". Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi "ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”
Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021 “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio del lavoratore, e ciò anche quando - contrariamente a quello che è stato accertato - derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, atteso che è proprio attraverso l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Pertanto, allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento, come pure ritenuto nelle conformi decisioni di merito, sul punto in alcun modo attinte dai motivi di ricorso.
Cass., 19 febbraio 2025, n. 6775 “La Corte territoriale, quindi, dato atto che nella sentenza di annullamento questa Corte aveva ritenuto che l'area interessata dall'infortunio fosse un luogo di lavoro e che il comportamento del lavoratore non era stato abnorme (la vittima si era attivata per individuare la fonte del rumore anomalo proveniente dalla macchina e ciò non permetteva di ritenere la esorbitanza dell'azione del lavoratore rispetto alle sue mansioni), ha escluso che la condotta del lavoratore avesse interrotto il nesso di causalità ai sensi del capoverso dell'art. 41 cod. pen. e ha ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati (che nelle rispettive qualità rivestivano la posizione di garanzia del lavoratore deceduto sul colpo per le lesioni riportate dallo schiacciamento) per colpa specifica (violazione dell'art. 71, comma 1 D.Lgs. 81/2008). La motivazione ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla Corte di Cassazione ed è congrua e logica nonché conforme al principio di diritto, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.
Cass., 19 marzo 2025, n. 10902 “Il legislatore ha certamente incluso il lavoratore nel novero dei soggetti garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), ma il modello "collaborativo" così delineato - in virtù del quale gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori -non implica alcun esonero di responsabilità in capo al datore di lavoro all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca il suo obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 - 01). Ed è sempre in ragione di tale complessità del sistema prevenzionistico che la giurisprudenza ha cercato di delimitare con sufficiente chiarezza i presupposti in forza dei quali un comportamento non corretto del lavoratore può interrompere il nesso eziologico tra l'omissione attribuita al datore di lavoro e l'infortunio patito dal lavoratore stesso (vedi, per esempio, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01, in cui si è affermato che, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'abnormità della condotta del lavoratore, deceduto in conseguenza dell'utilizzazione di un macchinario pericoloso, diverso da quello fornito in dotazione e non presente in azienda, ma autonomamente acquisito dal lavoratore all'insaputa del datore di lavoro); analogamente, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio l'accertamento dell'abnormità della condotta del lavoratore, che era deceduto in conseguenza di un infortunio occorso durante lo smontaggio di un parapetto, operazione dallo stesso compiuta sebbene avesse poco prima intimato a un collega di astenersi dal suo compimento, così mostrando di conoscere la procedura di sicurezza e di avere l'intenzione di rispettarla; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina, aveva introdotto la mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato). Nella specie, il comportamento imprudente della persona offesa non ha eliso il nesso causale tra le omissioni datoriali e l'evento, proprio perché si è inserito all'interno dell'area di rischio che era compito specifico del datore di lavoro governare. E, all'interno di essa, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 - 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222 -01). Ciò che, nel caso all'esame, è stato motivatamente escluso dai giudici di merito sulla scorta delle raccolte evidenze”.
Cass., 10 febbraio 2025, n. 5187 Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. nel solco dei principi enunciati da Sez. U, n. 38343 de! 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione, Sez. 4, n. 46841 del 03/10/2023, Bovini, non mass.; Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi Rv. 285535 - 01; Sez. 4, n. 27759 del 20/04/2023, Scopelliti, non mass.; Sez. 4, n. 43852 del 19/07/2018, Bartolini, Rv. 274266 - 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603;). Ciò nel solco del consolidato dictum secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7364 del 14/01/2014, Rv. 259321). Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. All'interno dell'area di rischio, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Cass., 28 marzo 2022, n. 11030 “Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perché possa ritenersi che il comportamento ne9ligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).
Rilevanza della valutazione dei rischi rispetto alla possibile responsabilità del lavoratore per comportamento imprudente Cass., 23 gennaio 2025, n. 2768 Cass., 28 febbraio 2025, n. 8301 “L'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, norma dal chiaro tenore letterale, pone al centro del sistema prevenzionistico lavorativo il momento della valutazione e, dunque, della previsione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsione che spetta al datore di lavoro e deve essere completa, dovendo riguardare, per l'appunto, "tutti i rischi". Trattasi di norma che riempie di contenuto quella che pone l'obbligo datoriale per eccellenza, neppure delegabile, delineato all'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, quello cioè di redigere il documento di cui all'art. 28 citato. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a indicare, all'interno di tale documento, in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, trattandosi di un dovere fondamentale del sistema prevenzionistico, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355 - 01). Il che giustifica, altresì, la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, anch'egli debitore, in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, di un obbligo di garanzia (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele che sono finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01)”.
Rilevanza della nomina del preposto Cass., 17 marzo 2025, n. 10461 “6. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è fondata sul principio di matrice Euro unitaria, derivante dalla originaria Direttiva 89/391/CEE, già attuata con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della centralità della prevenzione, il che impone la costante ricerca del rischio specifico. 7. Nel caso di specie, il rischio che il DUVRI ed il POS di VERDEMPIANTI Srl non hanno contemplato e contrastato con le idonee misure non è quello generico dei cantieri mobili, ma il rischio insito all'appalto oggetto del contratto intercorso con ANAS Spa caratterizzato dalla rapidità di esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale, costituita da quattro corsie con alti limiti di velocità. Tale modalità di esecuzione dell'attività conferita in appalto, di riflesso, ha connotato la prestazione lavorativa dei dipendenti dell'impresa appaltatrice. Il datore di lavoro, dunque, avrebbe dovuto, una volta esplicitate tali fonti di rischio, prevedere misure adeguate al loro contenimento, quali l'individuazione nominativa della squadra di tre lavoratori da inserire in turni di lavoro avvicendati, indicazione rivolta a ciascun dipendente della collocazione, all'interno dei mezzi aziendali affidati ai lavoratori, dei dispostivi di segnalazione del cantiere mobile d'emergenza; informazione ai dipendenti sullo specifico rischio e formazione relativa alle corrette procedure precauzionali antecedenti all'attività esecutiva. 10. Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione. Si è peraltro già chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all'omessa previsione anticipata
10. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha sostanzialmente concesso una certa flessibilità nella indicazione dei tempi di percorrenza del C.C. a bordo dell'autocarro NISSAN, non solo non è manifestamente illogica, ma neanche invalida la ricostruzione degli accadimenti adottata dai giudici di merito, perché non decisiva ai fini della prova della responsabilità dell'imputato.
Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021 Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276-01). D'altra parte, nel caso in esame il rischio concretizzatosi non attiene ad una contingenza propria della fase esecutiva della lavorazione, che come tale avrebbe dovuto suggerire una modifica del piano operativo di sicurezza (come immotivatamente sostenuto in ricorso), ma piuttosto a scelte proprie del datore, che si è accertato essere ab origine carenti (cfr., sui limiti entro i quali la presenza del preposto può determinare l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro o del dirigente, Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio).
Il ruolo del preposto: l’efficacia del controllo Cass., 28 febbraio 2025, n. 8289 “Il ruolo del preposto è definito, dall'art. 2 lett. e) del TU 81/2008, quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In tale contesto, è vero che non esiste un divieto di doppia mansione, ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale - che per il preposto, ai sensi dell'articolo 2 citato, è costituito dall'attività di controllo - devono esser individuati ab origine come secondari rispetto alla suddetta attività. La censura proposta al riguardo dal ricorrente non coglie nel segno. Si sostiene che il preposto (E.E.), dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto quell'attività particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa (pagina 7 del ricorso), non compiendo contestualmente altre operazioni e segnalando al F.F. (carrellista) il pericolo immediato che in quel momento si stava verificando. Si tratta evidentemente, come viene evocato dalle stesse espressioni utilizzate dal ricorrente, di profili organizzativi che avrebbero dovuto essere pianificati dal datore di lavoro. La Corte distrettuale ha evidenziato, con motivazione priva di vizi logici, che nella circostanza, il preposto, era stato incaricato a svolgere anche il lavoro di carrellista, motivo per cui il controllo demandatogli di fatto non era garantito. E in effetti la manovra posta in essere dal D.D. avrebbe dovuto essere sottoposta ad attento controllo da parte del preposto. Costui, ove avesse ricevuto, a livello organizzativo, la predetta direttiva sulla priorità della vigilanza, sarebbe stato impegnato, ex professo, a segnalare l'errata manovra al carrellista, il quale, anziché procedere a marcia indietro con cicalino sonoro in funzione e con visuale libera, conduceva il mezzo in avanti senza alcuna visibilità, ostruita dal posizionamento delle balle di cellulosa trasportata. In secondo luogo, la Corte territoriale ha fornito ampia e approfondita motivazione sulla violazione di ulteriori regole cautelari da parte del A.A. e sulla rilevanza causale delle stesse rispetto all'infortunio mortale. La decritta situazione rendeva l'ambiente particolarmente pericoloso anche per gli autisti dei camion, i quali, sebbene fosse previsto che avrebbero dovuto rimanere all'interno della cabina o nei pressi del proprio mezzo, di sovente si spostavano, sia per attendere alle ordinarie operazioni di carico e scarico quali l'apertura e la chiusura dei teloni, la rimozione e il posizionamento dei piantoni, sia per esigenze personali, ad esempio fisiologiche, evenienza che risultava altamente pericolosa, non essendovi spazi adibiti agli spostamenti delle persone. Tale evenienza peraltro non era evento eccezionale, atteso che dall'istruttoria (testimonianza Taccone) era emerso che, in diverse occasioni, anche altri autisti erano scesi dai propri mezzi; ciò avrebbe reso necessario un controllo stringente ed attento da parte del preposto, figura prevista ed individuata nel E.E.. Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto assicurarsi che le precauzioni (segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale) fossero in concreto realizzate.
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Decreto Flussi – Rilevazione del fabbisogno di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato non stagionale nel triennio 2026-28 - Trasmissione dati al Ministero del Lavoro entro il 7 aprile 2025Informiamo che il 25 marzo scorso Confindustria ha partecipato alla consueta consultazione delle parti sociali convocata dal Ministero del Lavoro per la rilevazione del fabbisogno di lavoratori extra UE, in relazione alla prossima programmazione triennale 2026/28 collegata al Decreto Flussi. L’articolo 1, comma 3 del D.L. 20/2023, modificato dalla legge n. 187/2024 di conversione del D.L. 145/2025 prevede, infatti, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provveda all’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro “previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. L’articolo 1 dello stesso Decreto ha esteso la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia al triennio citato. In particolare, il confronto con le parti sociali è stato avviato per procedere all’analisi del fabbisogno di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato non stagionale e consentire allo stesso Ministero di rappresentare il fabbisogno del triennio 2026-28 al Tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordinerà i lavori per l’adozione del prossimo DPCM. A tal fine, il Ministero del Lavoro ha adottato una nuova modalità operativa finalizzata alla raccolta dei dati quantitativi da parte delle organizzazioni convocate, predisponendo un modulo/excel (cfr. allegato) in cui ciascun settore è chiamato a inserire su base regionale, secondo il nuovo approccio adottato, il rispettivo fabbisogno di lavoratori extra UE, per ciascun anno di riferimento. Pur consapevoli della persistente criticità metodologica, già segnalata al Ministero, e dei tempi stretti stabiliti per la raccolta e la trasmissione dei dati, vi chiediamo di raccogliere e organizzare nel format allegato gli eventuali dati quantitativi a vostra disposizione, con cortese richiesta di ritrasmettercelo entro la data del 4 aprile pv (all’indirizzo mail: p.astorri@confindustria.it), per poterli sistematizzare e trasmetterli a nostra volta al Ministero entro la scadenza assegnata. Come anticipato dal Ministero, con la stessa tempistica è, altresì, possibile trasmettere un documento sintetico che illustri le riflessioni sulle peculiarità del settore in relazione alla gestione dei flussi. Si allegano, infine, due presentazioni condivise dal Ministero: la prima, volta a illustrare la situazione delle domande di nulla osta presentate (per settore/area geografica) nel 2023 e 2024, rispetto alle quote disponibili, per lavoro subordinato non stagionale; la seconda, sulla perimetrazione della domanda di lavoro dei migranti attraverso una rilettura dei dati Excelsior. Restiamo a disposizione per eventuali dubbi e/o richieste di chiarimenti. Allegati
Presentazione_25_03_2025def.pdfDati flussi 2023-2024-2025 Non Stagionali_25032025.pdf |
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Chiarimenti INL - Conformità macchine ante direttivaL’ispettorato del lavoro ha pubblicato una nota congiunta INL- Conferenza delle Regioni e delle province autonome, fornendo alcuni chiarimenti, in particolare merito alle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE (nota prot. 2668 del 18 marzo 2025). Nel merito la nota si riferisce a due aspetti fondamentali in relazione a tali macchine: la conformità e il libretto di uso e manutenzione. Innanzitutto, la nota evidenzia che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/96 che recepisce la cosiddetta direttiva macchine 89/392/CE) devono essere dotate di marcatura CE, invece, per le macchine prodotte ed utilizzate prima di tale data, la normativa di riferimento resta il Dlgs 81/08. Il Datore di lavoro deve quindi mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del Dlgs 81/08 (come previsto dagli artt. 70, comma 2 e 71, comma 1 dello stesso decreto). Il datore di lavoro dovrà per questa tipologia di attrezzature, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, valutare che rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V, evidenziando, nel documento di valutazione dei rischi, il rischio specifico, secondo le modalità di valutazione e le indicazioni previste dal TU (artt. 28 e 29). Importante evidenziare che:
L’allegato V consta, nel merito, delle seguenti due parti:
La nota precisa, inoltre, che il datore di lavoro non ha l’obbligo di rivolgersi a un tecnico abilitato per la verifica della conformità delle attrezzature "ante direttiva" e della sua rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato V. Sebbene un tecnico abilitato possa essere coinvolto per la verifica, la nota chiarisce che l’assenza di un’attestazione firmata da un professionista non rappresenta un presupposto per considerare l’attrezzatura non conforme. In sede di ispezione, quindi, sarà verificata la corretta valutazione dei rischi e la conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza previsti. Ulteriore aspetto riguarda il libretto d’uso e manutenzione. Sebbene non esista l'obbligo di redigere tale libretto per le macchine antecedenti al DPR 459/1996, è comunque necessario che il datore di lavoro predisponga opportuna documentazione (schede tecniche/procedure o istruzioni operative). La documentazione dovrà riportare le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni ritenute necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, come previsto dallo stesso allegato V, punto 9.2: “L’attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori”. Nella nota vengono riportati, infine, chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea, in riferimento ai luoghi di lavoro e ai requisiti previsti dall’allegato IV, al fine di una uniforme e corretta applicazione dell’art. 68, comma 2. |
Premio “Women Empowerment Company”, promosso in partnership da Confindustria e Fondazione Marisa BellisarioIl prossimo 28 marzo scadrà il termine per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito del Premio “Women Empowerment Company”, promosso in partnership da Confindustria e Fondazione Marisa Bellisario. Il Bando è rivolto alle grandi imprese che si siano distinte nel favorire un ambiente di lavoro più equo, sostenibile e orientato allo sviluppo del ruolo delle donne e a una innovativa gestione delle dinamiche lavorative e relazionali. Possono presentare la candidatura le Imprese pubbliche e private di grandi dimensioni, con sede in Italia, con un numero di dipendenti superiore a 250, un fatturato annuale superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1. promuovono iniziative e progetti per la valorizzazione dell’empowerment femminile e dello sviluppo della leadership femminile; 2. sostengono programmi di formazione STEM, ICT e iniziative di mentorship per donne; 3. adottano iniziative che promuovo l’uguaglianza di genere e l’inclusione delle donne nell’azienda e nell’economia; 4. attuano politiche di conciliazione tra vita professionale e personale. Possono presentare la candidatura anche le Imprese che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Premio. Non possono, invece, presentare la candidatura le Imprese hanno già conseguito la mela d’Oro nelle precedenti edizioni. Per informazioni: worklifebalance@confindustria.it
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Certificazione di genere – Secondo Avviso per assistenza tecnica e contributiIl prossimo 18 aprile, scadrà il termine per poter beneficiare dei contributi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle PMI e dei titolari di Partita IVA. Il criterio con cui verranno erogati i contributi è di tipo valutativo con procedimento a sportello. Si seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda a partire dalle ore 10 del 26 febbraio 2025 alle ore 16 del 18 aprile 2025, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili. L’avviso è stato diffuso lo scorso 11 febbraio e segue il primo pubblicato nei mesi scorsi. Con questo secondo avviso sono resi disponibili circa 2,5 milioni Euro (circa 570 mila Euro per l’assistenza tecnica e circa 1.965.000 Euro destinati ai contributi per servizi di certificazione di genere), sui complessivi 8 milioni di euro di risorse PNRR. Nell’Avviso si precisa che tali risorse potranno ulteriormente essere incrementate con risorse eventualmente resesi disponibili. Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, è prevista una riserva di quota (5%) a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.
Beneficiari Possono beneficiare dei contributi per i servizi le imprese che alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti (tali requisiti devono essere posseduti – a pena di esclusione – da b) a j), oltre che al momento della presentazione della domanda, sino al momento dell’erogazione dei servizi di assistenza tecnica ed erogazione di contributi per i servizi di certificazione della parità di genere) : a) siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014; b) abbiano in pianta organica almeno un (1) dipendente; c) siano titolari di partita IVA attiva; d) abbiano sede legale e operativa in Italia o abbiano domicilio fiscale in Italia se titolari soltanto di partita IVA; e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell’azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; f) non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011); g) non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; h) siano in regola con l’adempimento previsto dall’art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile” (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti); i) siano in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in materia di collocamento mirato ai disabili; j) non svolgano attività descritte nell’Allegato 1 dell’Avviso, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo"; k) abbiano compilato e concluso positivamente il test on line di pre-screening (autovalutazione) presente sul sito internet. Le imprese richiedenti, a pena di ammissibilità, al momento della concessione dei contributi e sino alla erogazione dei servizi, devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Soggetto attuatore Soggetto attuatore dell'Avviso è Unioncamere, in virtù dell'Accordo firmato tra Dipartimento per le Pari Opportunità e Unioncamere il 15 settembre 2022. L'Avviso è diretto ad erogare:
Test di pre-screening I richiedenti che intendono accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso in commento devono compilare un test di pre-screening volto a comprendere il livello di maturità sui temi inerenti alla parità di genere. In caso di mancato superamento della soglia di punteggio che permette l’accesso all’agevolazione, vengono fornite al richiedente indicazioni per implementare le azioni necessarie a conseguire un miglioramento organizzativo/documentale che consenta di intraprendere il percorso verso la certificazione con maggiore consapevolezza. Il richiedente può, quindi, eseguire nuovamente il test dopo aver messo in atto le azioni di miglioramento per colmare i gap rilevati.
Contributi - cumulabilità I contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento e per i servizi di certificazione della parità di genere ricadono nella disciplina in materia di aiuti di Stato: i contributi erogati ai sensi dell'Avviso in commento non sono cumulabili, sugli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis.
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Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Comunicazione Commissione europea– Elenco farmaci pericolosiLo scorso 18 febbraio 2025 la Commissione europea ha adottato una "Comunicazione che istituisce un Elenco indicativo di farmaci pericolosi conformemente all'articolo 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro" (C/2025/1150, pubblicata nella GUCE IT Serie C del 20.2.2025). La Comunicazione, allegata, è stata adottata per adempiere alle disposizioni previste dalla direttiva cancerogeni, mutageni, reprotossici che stabilisce che “se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione” (art. 18 bis, comma 4, della direttiva 2004/37/CE). In merito, va sottolineato che l’obiettivo principale dell’Elenco è quello di migliorare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori esposti a tali farmaci e non di sostituirli con medicinali che non sono pericolosi o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori, poiché tali farmaci sono generalmente essenziali per il trattamento dei pazienti. Le informazioni dettagliate sui farmaci pericolosi fornite nella comunicazione hanno l’intento, inoltre, di “migliorare la qualità della valutazione dei rischi” in linea con quanto previsto dalla direttiva 89/391/CEE e dalla citata direttiva cancerogeni/mutageni/reprotossici. Nella comunicazione è precisato, inoltre, che l’elenco è solo un elemento indicativo, non vincolante e complementare alla valutazione dei rischi. Nel contempo l'elenco indicativo integra le informazioni tecniche contenute nel documento “Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work” (allegato) pubblicato dalla Commissione nell'aprile 2023, al fine di fornire indicazioni pratiche e sensibilizzare sui rischi connessi al lavoro con farmaci pericolosi. La comunicazione fornisce la definizione di farmaci pericolosi ai fini del documento. In particolare, sono i farmaci contenenti una o più sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come:
La comunicazione descrive, infine, l’approccio metodologico utilizzato per la compilazione dell’elenco dei farmaci pericolosi e include due allegati e quattro tabelle corrispondenti alle diverse fonti di informazione. Evidenziamo che la Comunicazione riprende i contenuti del parere in materia, adottato a novembre dal Comitato consultivo salute e sicurezza, organo tripartito della Commissione europea, di cui Confindustria è componente. Rimandiamo alla lettura del documento allegato per ulteriori dettagli.
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webinar intelligenza artificiale e lavoro - 19 febbraio 2025Vi informiamo che nella nostra area riservata abbiamo caricato la registrazione video del webinar su intelligenza artificiale e lavoro che si è svolto nel pomeriggio di ieri 19 febbraio. Di seguito le slides presentate dai relatori, Prof.ssa Silvia Ciucciovino e Prof. Alessandro Toscano dell'Università Roma Tre. |
Webinar su Nuovo sistema sanzionatorio e Procedura Vera: novità normative e proceduraliAlla luce delle recenti modifiche legislative intervenute in materia di sistema sanzionatorio (D.L. n. 19/2024) e delle novità procedurali connesse alla Procedura VeRA e deleghe master abbiamo organizzato un webinar volto ad illustrare i nuovi aspetti sotto il profilo normativo, amministrativo e procedurale. Il webinar si terrà su piattaforma Zoom il 6 marzo 2025 alle ore 10.00. All’incontro parteciperanno:
Il seminario è riservato alle Associazioni del Sistema. Il link per l'iscrizione al webinar è il seguente: https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_W2JdTSoWQOeZVJ4swARJug Una volta iscritti riceverete una mail dal sistema per accedere direttamente al webinar Vi preghiamo di inviare eventuali quesiti entro e non oltre mercoledì 26 febbraio p.v. ai seguenti indirizzi mail: m.magri@confindustria.it, g.dongiovanni@confindustria.it.
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LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 (Disposizioni in materia di lavoro). Disposizioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.La legge 203/2024, - cd collegato lavoro - all’articolo 1, ha introdotto alcune modifiche al Dlgs 81/2008, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nessuna delle modifiche appare di portata particolarmente rilevante o incisiva sulla logica della normativa esistente. Tuttavia, se ne offre un commento anche per chiarire alcuni aspetti emersi nel corso della lunga gestazione del provvedimento (presentato alla Camera a novembre 2023). Tutte le modifiche sono contenute nell’art. 1 del provvedimento.
Sostituendo il comma 2 dell’articolo in esame, la norma ridisegna la composizione della Commissione, prevedendo la presenza di personale in possesso di un profilo professionale giuridico (uno per il Ministero del lavoro, uno per il Ministero della salute e due per le Regioni). Per quanto le indicazioni della Commissione costituiscano solamente criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza (senza ulteriori effetti giuridici), il legislatore ha evidentemente avvertito l’esigenza di dare un maggior fondamento giuridico alle risposte, probabilmente per evitare che siano meramente ripetitive del testo di legge (come spesso accade oggi), tanto da privare l’interpello anche di qualunque valenza orientativa per il personale ispettivo. Ciò non supera il reale limite dell’interpello in materia di sicurezza, ossia la mancanza di effetti giuridici in tema di esonero da responsabilità per chi si conforma all’interpello stesso.
Viene introdotta una disposizione “innovativa” secondo la quale, annualmente, il Ministero del lavoro comunica alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende assumere al riguardo per l'anno in corso, “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Sorprende l’esplicita esclusione di misure che possano comportare oneri per la finanza pubblica, garanzia ripetuta nel comma 2 dell’articolo in commento. Per altro verso, va sottolineato che anche Commissione consultiva permanente (art. 6, comma 8, lett. a) ed e) ha il compito, tra gli altri, di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni.
Molti gli interventi su questo tema. Innanzitutto, va evidenziato che, rispetto al testo originario (AC 1532), non è presente la proposta di modifica all’art. 41 del Dlgs 81/2008 – inserita nel disegno originario e poi eliminata nel corso dei lavori parlamentari – con la quale si intendeva introdurre l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solamente nei casi previsti dalla normativa vigente ma anche “qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità”. Una simile previsione, superando il carattere tassativo delle ipotesi di sorveglianza sanitaria, avrebbe rimesso al medico competente (e non più alla legge) l’individuazione delle situazioni nelle quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. La disposizione, probabilmente, era intesa a superare i problemi interpretativi relativi ai cd “rischi non normati”, oggi esclusi dalla sorveglianza sanitaria: se, per un verso, apparentemente tale disposizione poteva apparire utile a sanare il vuoto normativo, dall’altro, essa si scontrava (in mancanza di coerenti modifiche normative) con le previsioni in tema di privacy e con la riserva alla struttura pubblica dell’accertamento dello stato di salute. D’altro canto, una generalizzazione della sorveglianza sanitaria (in una accezione olistica della salute – One health) porterebbe a indagare anche aspetti non direttamente connessi con le mansioni e le lavorazioni, con il rischio di ampliare a dismisura i casi di inidoneità, il conseguente contenzioso e numerosi problemi applicativi per le imprese (ad es., in tema di ricerca di accomodamenti ragionevoli). A queste criticità si aggiunge il rischio di difformità di valutazione tra aziende a parità di condizioni, che avrebbe potuto portare ad ulteriori problemi interpretativi ed applicativi, per di più in un sistema normativo interamente presidiato da precetti e sanzioni penali.
Probabilmente il legislatore intendeva estendere la prassi anche alla visita preventiva: in tale occasione, il medico non dispone di una documentazione pregressa ma, attraverso la cartella sanitaria del lavoratore, potrebbe ricavare elementi utili tali da non far ritenere necessaria la ripetizione dell’accertamento.
Nell’ambito della descrizione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro (Titolo II del Dlgs 81/2008), il legislatore individua le condizioni per la deroga al divieto generale di svolgimento di attività lavorativa nei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei (art. 65)[1], oggi modificate dalla legge n. 230/2024. Prima della recente novella legislativa, la norma (che trova il proprio antecedente nell’art. 8 del DPR 303/1956) consentiva di derogare al divieto “quando ricorrano particolari esigenze tecniche”. In tali casi, il datore di lavoro provvedeva ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Al di fuori di questo caso, quindi in assenza di particolari esigenze tecniche, era rimessa all’organo di vigilanza (in origine, l’Ispettorato del lavoro, poi le ASL) la possibilità di autorizzare l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, a condizione che dette lavorazioni non dessero luogo “ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2” (ossia che fossero assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima). Dunque, nel primo caso non vi era necessità di alcuna autorizzazione, necessaria, invece, in assenza di particolari esigenze tecniche e con alcune condizioni. Il legislatore del 2024 ha conservato la possibilità di derogare al divieto generale, ma ne ha modificato le condizioni, consentendo l’uso di tali locali (previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro, che sostituisce l’autorizzazione) “quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. La motivazione della deroga di ordine generale (ricorrenza di “particolari esigenze tecniche”) viene quindi sostituita dalla previsione che le lavorazioni eseguite in tali locali non diano luogo ad “emissione di agenti nocivi”. Quindi, la lavorazione (a prescindere dalle motivazioni per le quali è svolta) non deve comunque dare luogo ad emissione di agenti nocivi e occorre sempre la previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Restano fermi il rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV, “in quanto applicabili”, e la ricorrenza delle idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. La modifica innalza il livello di sicurezza e semplifica la procedura, in quanto la deroga generale prima prevista nel primo comma viene meno e resta la comunicazione, che presuppone l’assenza di emissione di agenti nocivi, oltre al rispetto delle condizioni già previste in passato. Sul versante procedurale e delle condizioni per l’inizio dell’attività, mentre prima occorreva attendere l’autorizzazione (ed il reato era integrato dall’adibizione a luogo di lavoro senza la prescritta autorizzazione), oggi è sufficiente la presentazione della comunicazione (con i dati precisati nella circolare dell’INL in commento) nei 30 giorni antecedenti l’inizio dell’attività (e senza necessità di attendere alcun ulteriore provvedimento). È evidente che, laddove – successivamente all’inizio dell’attività – dovesse intervenire un provvedimento di diniego, questa dovrà essere immediatamente cessata. Con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025, l’INL, oltre a descrivere la procedura per la comunicazione (ivi compresa la documentazione necessaria, come previsto dalla novella normativa), fornisce ulteriori indicazioni sulla interpretazione della nuova disposizione, generando anche alcuni dubbi. La comunicazione:
La nota dell’INL (per espresso richiamo della norma) elenca la documentazione da allegare alla comunicazione, che deve essere asseverata da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale[2]. Di particolare rilievo le indicazioni relative alla modifica delle condizioni in base alle quali era stata formulata la comunicazione iniziale.
La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa introdotta dalla legge n. 203/2024.
Le altre indicazioni L’Ispettorato offre ulteriori indicazioni volte ad una migliore comprensione della novella normativa. Il primo aspetto di rilievo riguarda la esemplificazione di alcune tipologie di attività che si ritengono comunque vietate in quanto – secondo l’INL – darebbero luogo ad emissione di agenti nocivi: una specificazione che, pur se non richiesta dalla norma, dovrebbe – secondo l’Ispettorato – fare chiarezza (nonostante la non tassatività dell’elenco) in merito alla portata della nuova norma. Le lavorazioni evidenziate nella nota sono:
Approfondimento La norma faceva (e fa tuttora) riferimento alla lavorazione che genera emissione di “agenti nocivi” eseguita in locali sotterranei o semi sotterranei.
Nel Dlgs 81/2008 (a parte il ricorrente concetto di effetti nocivi e di fattori nocivi), oltre all’art. 65 in commento, vi sono riferimenti ai gas e vapori nocivi (art. 120), agli agenti nocivi esterni (art. 137, (All. IV, 1.8.7.2, con riferimento esemplificativo a gas, vapori, polveri), agli agenti biologici nocivi (art. 272), alle materie nocive (all. IV: 1.3.16), a sostanze nocive (All. IV, 1.11.2.4), ad agenti nocivi (All. IV, 2), a prodotti nocivi (all. VI, 1.8) e a gas, polveri o fumi nocivi (All. VIII). In particolare, il punto 2 dell’allegato IV fa riferimento alla “presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi”, ricomprendendo, ad esempio, le materie prime non in corso di lavorazione, i lavori nei quali si “svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili”, quelli “nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie” e dove vi sia la presenza di “rifiuti di materie nocive”. Manca, quindi, una precisazione definizione di cosa si intenda per “agente nocivo” emesso per effetto della lavorazione.
Manca una norma che sancisca in modo univoco tale definizione (ad es., con riferimento al fatto che l’esistenza di aperture verso l’esterno possa escludere la configurazione di “luogo sotterraneo o seminterrato”). Non si ritiene sufficiente il possibile rinvio al concetto di piano seminterrato o seminterrato contenuto nell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), anche perché a vari fini (ad es., per il radon) esistono nozioni differenti (es. Dlgs 101/2020[4]), così come vi sono letture giurisprudenziali differenti[5]. Inoltre, il concetto di “locale chiuso” non corrisponde con la nozione di “luogo di lavoro” (in quanto presuppone l’esistenza di un edificio da adibire a luogo di lavoro).
La circolare si sofferma, poi, sul regime intertemporale. Per quanto riguarda le lavorazioni svolte in precedenza in presenza di “particolari esigenze tecniche”, l’INL precisa che la comunicazione riguarda esclusivamente coloro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei. Di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.
Con riferimento alle richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, esse restano di competenza delle ASL, che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima. Va evidenziato che la richiesta di autorizzazione, in questo caso, già prevedeva la condizione che non vi fosse emissione di agenti nocivi.
La nota si sofferma, poi, su due aspetti rilevanti: la richiesta di ulteriori indicazioni e il diniego.
A fronte della comunicazione da parte del datore di lavoro, l’INL può ritenere necessario acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella comunicazione e qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. La circolare precisa che, in questa ipotesi, l'utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo. Se mancano le condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del D.Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio deve comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali, motivandone espressamente le ragioni.
Approfondimento La nota dell’INL, nel richiamare la possibilità prevista dalla legge di richiedere al datore di lavoro ulteriori informazioni, evidenzia che la suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. Non si precisa il termine entro il quale l’INL possa formulare la richiesta di integrazioni. Infatti, in presenza di tale richiesta, afferma l’INL, “l'utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo”. Non si tiene, quindi, conto del fatto che, decorsi 30 giorni dalla prima comunicazione, l’inizio dell’attività è legittimo e la richiesta di ulteriori informazioni ne dovrebbe, invece, interdire temporaneamente la prosecuzione (l’utilizzo dei locali è, infatti, legittimo solamente decorsi 30 giorni dall’invio della ulteriore documentazione). Anche in questo caso, come nell’ipotesi della prima comunicazione, l’attività può essere iniziata dopo la decorrenza nel termine indicato senza attendere ulteriori provvedimenti da parte dell’Ispettorato del lavoro (salvo che questo non emani un apposito provvedimento che precluda l’avvio della lavorazione). Con riferimento al diniego, né la norma né la circolare indicano il termine entro il quale il diniego deve avvenire. Mentre la comunicazione da parte dell’azienda deve intervenire entro 30 giorni dall’inizio delle attività (decorsi i quali non occorre attendere alcuna autorizzazione), il diniego sembra poter intervenire in qualsiasi tempo (evidentemente con effetti pro futuro). L’assenza di un termine finale espresso entro il quale l’Ispettorato debba pronunciarsi determina criticità, in quanto il silenzio (almeno quello tenuto oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione) ingenera la convinzione di poter legittimamente attivare la lavorazione, adottando anche gli investimenti necessari, che potrebbero rivelarsi inutili laddove successivamente dovesse essere adottato il provvedimento di diniego. Per quanto la modifica normativa sia finalizzata a semplificare il procedimento di autorizzazione, sostituendolo con la semplice comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, Confindustria avvierà un confronto per chiedere chiarimenti in merito alle criticità interpretative evidenziate.
Il modulo per la richiesta In allegato alla circolare dell’INL è presente il modulo di comunicazione.
Profili penalistici L’art. 68 del Dlgs 81/2008 indica le sanzioni per la violazione dell’art. 65. In particolare, viene colpita da sanzione penale la violazione dei primi due commi, quindi del divieto di destinare al lavoro locali chiusi o semi sotterranei e l’adibizione a tale uso senza il rispetto delle condizioni del comma 2. Posto che sarebbe stato sufficiente sanzionare il secondo comma (visto che il divieto non è assoluto), occorre verificare se, per effetto della (sola) comunicazione, ed in mancanza di rilievi da parte dell’INL (che può inibire temporaneamente o definitivamente la lavorazione), venga meno la responsabilità penale. Potendo l’INL inibire l’uso, dovrebbe ritenersi che – in assenza di variazioni rispetto ai dati presenti nella comunicazione e di rilievo – l’attività sia del tutto legittima, e quindi non suscettibile di rilievi. Il dubbio si pone nel momento in cui manca un termine entro il quale l’INL deve pronunciarsi per il diniego, per cui rischia di restare indefinito nel tempo il dubbio relativo alla regolarità della situazione. Anche su questo faremo un confronto con l’Ispettorato nazionale del lavoro.
[1] Va ricordato che la disposizione non si applica (art. 62) ai cantieri. [2] Conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; agibilità dei locali; rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica); rispetto delle seguenti norme di sicurezza: sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.). [3] Nel modulo di comunicazione si distinguono le due ipotesi [4] “Dlgs 101/2020, art. 7, c. 1, n. 86: “Luogo di lavoro sotterraneo": ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;” [5] Cons. Stato, n. 271/2008, 390/1986 |
Newsletter trimestrale febbraio 2025 - Attività Commissione Tecnica UNI – Responsabilità Sociale delle Organizzazioni e Comitato di accreditamento AccrediaPubblichiamo in allegato la Newsletter trimestrale sulle attività da noi seguite nella Commissione Tecnica sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni (RSO) di UNI e nei relativi sotto-gruppi di lavoro, nonché su quelle del Comitato di accreditamento di Accredia in materia di sostenibilità e responsabilità sociale. Allegato: Newsletter Febbraio 2025
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Lavoro Stagionale - Messaggio Inps Hermes 07/02/2025.0000483 - Precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnoviIn data 7 febbraio, l’Inps ha pubblicato il messaggio Hermes 07/02/2025.0000483 contenente alcune precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi (Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012). Con il messaggio Inps n. 269 del 23 gennaio 2025, nell’ambito dei chiarimenti forniti in merito alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, a seguito della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contenuta nell’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, l’Istituto ha delineato il campo di applicazione della lettera b) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale norma dispone che: “Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: […] b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative […]”. Con il messaggio Hermes in oggetto, l’Inps precisa che “in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (cfr., sul punto, la circolare n. 91 del 4 agosto 2020)”. Tra le altre cose, la circolare INPS n. 91 del 2020, ha evidenziato le fattispecie contrattuali di lavoro a termine, escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento della Naspi (1,4% della retribuzione imponibile) e del versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%), introdotto con il D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità). Con riferimento alle ipotesi di lavoro stagionale escluse dal versamento del contributo addizionale Naspi (1,4%) e dal versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%), vengono esonerati “i contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale”(cfr circol. n. 91/2020 paragr. 1.2). Il messaggio Hermes in oggetto fa salvo il citato chiarimento dell’Inps sul lavoro stagionale contenuto nella circolare n. 91 del 2020 alle condizioni previste al paragrafo 1.2 così come sopra specificato. Con riferimento, quindi, alle ipotesi di lavoro stagionale sono pertanto esonerati dal versamento del contributo addizionale Naspi (1,4%) e dal versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%) “i contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale”. |
Decontribuzione Sud PMI - Circolare Inps n. 32 del 30 gennaio 2025L‘Inps ha pubblicato la Circolare n. 32 “Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese. Decontribuzione Sud PMI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.(in allegato) La circolare n. 32 (alla quale si rinvia) fornisce indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, nonché quelle contabili per la rilevazione a bilancio della misura in argomento. Con l’art. 1, co 406, della l. n. 207/ 2024, n. 207 è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – con riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese (cfr. esclusioni contemplate dal comma 409) che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna per sostenere il Mezzogiorno e ridurne il divario territoriale. Pertanto, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è modulato come segue: - per il 2025, è pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024; - per il 2026, è pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025; - per il 2027, è pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026; - per il 2028, è pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027; - per il 2029, è pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028. A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio (cfr. la Circolare 32 per le contribuzioni che non sono oggetto di sgravio). Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (cfr. anche la circolare n. 111 del 2023, alla quale si rinvia anche per gli ulteriori aspetti riguardanti le contribuzioni oggetto di sgravio non espressamente riportati nella circolare 32 del 2025). La durata dell’agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a dodici mensilità. Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025). L’agevolazione spetta solo in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori. L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
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Trasformazione della UNI/PdR 18:2016 sulla ISO 26000 in nuove norme tecniche – Inchiesta Pubblica Finale sulla Parte 2: Processi di reporting e accountabilityInformiamo che il 16 marzo pv si chiuderà l’Inchiesta Pubblica Finale sul progetto di norma "Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 - Parte 2 – Processi di reporting e di accountability", visualizzabile al seguente link sul sito di UNI: https://www.uni.com/partecipare/inchieste/finali/dettaglio/?sku=PRJ_UNI1612341_190359_IPF. Ricordiamo che la norma specifica i requisiti e propone le indicazioni operative per definire e implementare una strategia di Corporate Responsibility in una ottica di sostenibilità, integrata nella strategia e nei processi dell'organizzazione. Confindustria ha seguito l’elaborazione di tale progetto all’interno della Commissione Tecnica sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni di UNI, nel gruppo di lavoro dedicato alla trasformazione della PdR sulla ISO 26000 in tre norme tecniche (la prima, dedicata alla definizione di indirizzi applicativi, pubblicata nel 2023, la seconda attualmente oggetto della citata IPF, e la terza, dedicata alla definizione dei requisiti dei processi di asseverazione - assurance - il cui iter è stato recentemente avviato e sulla quale ci riserviamo di fornire aggiornamenti nella nostra prossima Newsletter trimestrale dedicata alle attività da noi seguite in UNI.
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Commissione Femminicidio - Audizione Confindustria - Richiesta DocumentazioneIeri, Confindustria è stata audita dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”. Nei prossimi giorni troverete il testo dell’audizione svolta nell’apposita sezione del sito Confindustria. La Commissione, ad esito delle audizioni svolte, elaborerà una raccolta dei contributi ricevuti con successiva pubblicazione. A tal fine, anche a seguito di ulteriori approfondimenti chiesti dalla Commissione e che verranno integrati nella raccolta dei contributi, vi saremmo grati se potessimo conoscere le attività e le iniziative promosse nei territori e nelle categorie, con riferimento, in particolare a:
La documentazione potrà essere trasmessa al seguente indirizzo: l.scorza@confindustria.it |
Patente a crediti – Regime sanzionatorio - Circolare INL n. 9326/2024Patente a crediti – Regime sanzionatorio - Circolare INL n. 9326/2024
Premessa L’INL ha emanato una circolare (n. 9326/2024) che contiene prime indicazioni sul regime sanzionatorio previsto dall’art. 27 del Dlgs 81/2008 relativo alla qualificazione delle imprese mediante la patente a crediti. L’INL prende in considerazione le seguenti ipotesi.
Patente a crediti e operatività nel cantiere
La prima fattispecie sanzionatoria è l’operare in cantiere senza il possesso di un documento (patente a crediti, documento equivalente rilasciato dalla competente autorità straniera riconosciuto secondo la legge italiana o SOA di III classificazione) ovvero con una patente a crediti priva del punteggio minimo di 15 punti (art. 27, comma 11). Per quanto riguarda la prima ipotesi (assenza del documento), oltre alla mancata richiesta di rilascio, rilevano l’avvenuta revoca (art. 27, comma 4, Dlgs 81/2008) e la sospensione (art. 27, comma 8, Dlgs 81/2008). Per il possesso di patente dotata di un punteggio insufficiente (art. 27, comma 10, Dlgs 81/2008) si ricorda che la decurtazione del punteggio è conseguenza esclusivamente di provvedimenti definitivi, ossia (art. 27, comma 7, Dlgs 81/2008) “sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive”. La circolare non si sofferma sul punto, ma vale la pena ricordare che, ai fini della decurtazione del punteggio, resta escluso ogni altro provvedimento, quale la prescrizione obbligatoria, che non rientra nella tassativa previsione del richiamato comma 7.
Per esplicita previsione di legge, è consentito operare in cantiere in assenza di patente in due sole ipotesi:
A questo proposito, l’INL fornisce alcune indicazioni sulle quali è opportuno soffermarsi.
Ricordando che la patente è un titolo riferito all’impresa e non al singolo cantiere, la deroga riguarda l’ipotesi in cui, durante lo svolgimento di una attività già avviata, l’impresa perda il punteggio minimo di 15 crediti.
Vale la pena accennare alla complessità del procedimento di decurtazione del punteggio:
La circolare rende esplicito il fatto che la decurtazione oltre il punteggio minimo deve avvenire “nel corso di una attività già iniziata”, così sottolineando la distinzione rispetto alla diversa ipotesi dell’impresa che avvii una attività essendo priva di una patente valida già al momento dell’inizio dell’attività.
La circolare dell’INL 4/2024 evidenziava, a sua volta, che “qualora, invece, l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi”.
La comprensibile distinzione operata dall’INL è giustificata dal fatto che, all’avvio dell’attività, l’azienda è già priva del requisito minimo. Tale condizione sarà verificabile nel momento in cui verranno declinate le modalità di annotazione della decurtazione nel portale dell’INIL.
Si ricorda, infatti, che il portale rende disponibili le informazioni relative, tra l’altro, al punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale e gli “esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione”. Se la distinzione appare coerente, l’applicazione concreta appare di notevole difficoltà, in quanto l’individuazione del momento di “avvio” dell’attività in cantiere non è ben identificato e non viene fornito alcun parametro concreto ed univoco. In secondo luogo, l’effetto della decurtazione si estende a tutti i cantieri nei quali opera l’azienda: per ciascuno di essi, occorre verificare se, al momento della decurtazione, l’attività era già in corso.
E questo vale sia ai fini sanzionatori (art. 27, comma 10, prima parte, Dlgs 81/2008) sia ai fini della legittimità della prosecuzione dell’attività per il completamento dell’opera (art. 27, comma 10, seconda parte, Dlgs 81/2008).
Relativamente a questa ipotesi, per ciascuna attività svolta nei diversi cantieri occorrerà verificare se, al momento della decurtazione, “i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto”.
Diviene essenziale la individuazione precisa del momento in cui opera la decurtazione in quanto segna lo spartiacque per la definizione dell’avvenuta esecuzione della percentuale dell’opera che ne consente il completamento.
Tale momento rileva anche al fine di comprendere cosa accada nell’ipotesi in un cui, a fronte della temporanea perdita del punteggio minimo e del riacquisto (a norma dell’art. 7 del DM 132/2024), l’avvenuto svolgimento di attività in questo lasso di tempo possa essere oggetto di successiva contestazione da parte del personale ispettivo (aspetto non affrontato dalla circolare).
La circolare dell’INL precisa che occorrerà “verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso”.
È evidente che ogni impresa ha un suo contratto di appalto o subappalto, restando irrilevante la sommatoria dei contratti che definisce il valore dei lavori affidati a diverse imprese.
L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.
“Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante”.
Quindi:
Alle due situazioni sopra descritte si aggiunge, con esclusivo riferimento all’ormai decorso periodo transitorio (23 settembre – 31 ottobre 2024), la possibilità di svolgere attività in cantiere sulla base dell’autocertificazione/autodichiarazione inviata all’INL tramite PEC.
Lo svolgimento di attività in assenza di un (valido) documento comporta una sanzione amministrativa e l’interdizione dalla prosecuzione dell’attività, laddove, ovviamente, non si rientri nell’ipotesi che legittima il completamento dell’opera.
In mancanza di valido titolo (patente a crediti, patente a crediti con punteggio insufficiente, patente revocata o sospesa, carenza di SOA di III classificazione), l’art. 27, comma 11 del Dlgs 81/2008 prevede una sanzione amministrativa “pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000”.
L’INL - ricordando che nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione (art. 4 della L. n. 628/1961), tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente - evidenzia due ipotesi:
La circolare precisa che “la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981”.
La norma espressamente richiamata contempla l’ipotesi del “pagamento in forma ridotta”.
Ne consegue che, rispetto alla sanzione comminata dalla legge (il 10% del valore dei lavori o la sanzione minima di 6.000€), il provvedimento adottato dall’INL deve offrire la possibilità di pagare (entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione) “la terza parte della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento”.
Sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 (principalmente, ASL e INL).
Competente a adottare l’eventuale ordinanza-ingiunzione (in mancanza di pagamento e di presentazione di osservazioni all’autorità competente) è il personale della sede dell’ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito (ossia lo svolgimento di attività in assenza di documento valido).
Va osservato che la sanzione riguarda tutta l’impresa. La circolare non affronta l’ipotesi in cui, a fronte di un primo provvedimento sanzionatorio relativo all’attività svolta illecitamente in un cantiere, la stessa condizione venga a verificarsi in altri cantieri in relazione alla medesima violazione (e nella insussistenza dell’ipotesi che legittima la conclusione dell’opera). Deve ritenersi che, laddove l’azienda sia sanzionata per aver svolto attività in un cantiere in assenza di valido titolo, non possa essere irrogata altra sanzione per il medesimo fatto commesso negli altri cantieri, pena la violazione del divieto di ne bis in idem.
I commi 10 e 11 dell’art. 27 del Dlgs 81/2008 fanno riferimento al fatto della preclusione dello svolgimento dell’attività in caso di perdita del punteggio minimo (comma 10) e alla esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici in caso di mancanza della patente (comma 11).
La circolare dell’INL, sulla base della preclusione prevista dalla norma, individua lo strumento che rende attuale la preclusione nell’ordine (art. 650 cp) di allontanamento dal cantiere (mentre, per gli altri cantieri nei quali opera la medesima azienda, si fa riferimento all’informativa di non poter operare). Deve ritenersi che, anche a fronte di una indicazione così generale, resti ferma la previsione che – relativamente a ciascun cantiere nel quale opera l’azienda - autorizza il completamento dell’opera, ovviamente sussistendo le condizioni previste dalla legge.
Come noto, il committente e il responsabile dei lavori devono verificare il possesso del documento in corso di validità (art. 90, comma 9, lett. b-bis, Dlgs 81/2008).
La circolare, da un lato, offre uno spunto interpretativo utile a dirimere due aspetti di notevole rilevanza (il momento della verifica e l’ipotesi del venir meno del titolo in corso d’opera) e, dall’altro, non risolve uno dei quesiti che da tempo ruotano intorno alla nozione di impresa esecutrice (se sia solamente quella edili o meno).
La prima questione riguarda il momento della verifica. La circolare apertamente riferisce l’adempimento dell’obbligo all’affidamento dei lavori, a prescindere dalla data del contratto sottoscritto dalle parti. Normalmente, l’atto di affidamento dei lavori è indicato nel contratto di prestazione d’opera o di appalto: è a questo atto che deve farsi riferimento per individuare il momento del controllo.
In secondo luogo, INL chiarisce esplicitamente che gli eventi successivi al controllo in sede di affidamento che riguardano la patente a crediti (revoca, sospensione, riduzione del punteggio al di sotto del punteggio minimo) non rilevano ai fini del rispetto dell’obbligo di verifica.
Da questa precisazione discende che la violazione alla quale è ricollegata la sanzione amministrativa (art. 157, comma 1, lett. c) si sostanzia nel mancato controllo del possesso di un documento valido (patente a crediti con punteggio uguale o superiore a 15 crediti; documento equipollente per imprese straniere; SOA di III classificazione) al momento dell’affidamento, per cui la perdita del punteggio, la revoca e la sospensione successiva a tale momento resta del tutto irrilevante.
La circolare in commento non disciplina le modalità del controllo, mentre la circolare 4/2024 evidenziava che l’accesso alle informazioni contenute nel portale erano oggetto di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione durante lo sviluppo del portale.
La verifica del possesso del documento, tale da poter verificare anche il possesso del requisito minimo dei 15 crediti, non sembra al momento possibile, in mancanza della accessibilità al portale che contiene anche la situazione del punteggio.
Il terzo elemento riguarda il mancato chiarimento del concetto di “impresa esecutrice” ai fini della verifica del possesso del documento all’atto dell’affidamento.
Va premessa la fondamentale distinzione tra impresa affidataria e impresa esecutrice (art. 89, comma 1, lett. I e Ibis): affidataria è “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”; esecutrice è quella che “esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
Laddove l’impresa sia contemporaneamente affidataria ed esecutrice, non vi si pongono questioni in merito all’obbligo di verifica.
Nel caso, invece, in cui l’azienda affidataria non sia esecutrice, l’obbligo di verifica non sussiste, essendo lo stesso specificamente orientato dalla norma alla sola ditta esecutrice.
Sorge, tuttavia, il problema relativo al riferimento all’affidamento contenuto nella circolare, errato se riferito all’impresa esecutrice.
Dovrebbe allora ritenersi che l’affidamento sottolineato dall’INL non riguardi l’impresa affidataria quanto il contratto di appalto (o subappalto) con la ditta esecutrice, nel quale è contenuto l’affidamento della esecuzione dei lavori.
Indiretta conferma si può trovare nel DM 132/2024 laddove, ai fini della individuazione dei soggetti ammessi all’accesso al portale, fa riferimento “ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Questo richiamo lascia chiaramente emergere il riferimento a chi effettivamente esegue l’opera accedendo in cantiere. Si conferma, così, l’esclusione delle imprese affidatarie ma non esecutrici. L'altro aspetto critico riguarda il fatto che il possesso della patente è correttamente richiesto alle imprese che operano fisicamente in cantiere , per cui anche il controllo deve ritenersi limitato a tali imprese. Va, poi, ricordato che il committente o il responsabile dei lavoratori devono anche trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore “documentazione” di cui alle lettere a), b) e b-bis) (art. 90, comma 9, lett. c) Dlgs 81/2008). Si tratta di disposizione sanzionata in via amministrativa (art. 157, comma 1, lett. c, Dlgs 81/2008) ed evidenzia l’esigenza che l’atto di verifica del possesso del documento richiede una necessaria documentazione.
Infine, va osservato che la circolare dell’INL chiarisce che, dato il tenore della lettera della norma, la sanzione riguarda genericamente il mancato controllo, per cui non si avrà una contestazione per ciascuna impresa non controllata, essendo sufficiente – ai fini della sanzione – il mancato controllo di una sola impresa esecutrice.
Sospensione e revoca della patente
In conclusione, la circolare fa riferimento alla sospensione ed alla revoca della patente semplicemente al fine di rinviare a quanto già evidenziato in merito nella circolare n. 4/2024 e a prossime indicazioni su problematiche operative emerse nei primi mesi di applicazione della disciplina.
Alla circolare non sono allegati i moduli richiamati nella stessa.
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Sistema Confindustria - Comitati/Gruppi imprenditriciAl fine di poter conoscere le attività, nonché le iniziative, che si stanno sviluppando nei territori da parte dei Comitati/Gruppi costituiti da imprenditrici all’interno delle Organizzazioni aderenti a Confindustria, Vi chiediamo la cortesia di voler trasmettere all'indirizzo accluso fra parentesi (l.scorza@confindustria.it) la denominazione del Comitato/Gruppo, il numero delle componenti, la/il referente, le finalità che il Comitato/Gruppo si propone, programmi e progetti in essere.
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Rendicontazione di sostenibilità (Direttiva CSRD) – Pubblicato lo standard volontario EFRAG per le PMI non quotateCon riferimento alla nuova disciplina sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, introdotta dalla Direttiva CSRD e recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs.n.125/2024, informiamo che l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha pubblicato, nello scorso dicembre, lo standard di rendicontazione volontario (VSME) che le PMI non quotate, non obbligate dalla normativa, possono adottare per fornire le proprie informazioni di sostenibilità nell’interlocuzione con grandi imprese, banche e altri soggetti del mercato finanziario (si fa rinvio alla comunicazione pubblicata dall’Area Affari Legislativi il 23 dicembre us). A tale proposito ricordiamo che, nei mesi scorsi, l’EFRAG aveva svolto una consultazione pubblica sulla bozza di standard, alla quale Confindustria ha risposto (cfr. la comunicazione dello scorso maggio), esprimendo una valutazione in generale positiva sulla bozza, ma evidenziando, allo stesso tempo, la necessità di apportare ulteriori semplificazioni ad alcune informazioni sociali e ambientali, ritenute troppo complesse per una piccola impresa, e di consentire flessibilità in merito alla presentazione e collocazione del report di sostenibilità. Al riguardo, rileviamo da una prima lettura che alcune semplificazioni (anche nella struttura stessa del documento) sono state apportate, sebbene siano ancora numerose le informazioni richiamate. Ci riserviamo di fornire in seguito ulteriori approfondimenti sul testo, anche con focus sugli aspetti sociali della rendicontazione volontaria. |
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Modificato Dlgs 81/08 – Recepimento direttiva agenti cancerogeni/mutageniFacciamo seguito alla nostra news del 1 ottobre 2024 per fornire, nella nota allegata, ulteriori dettagli relativamente alla pubblicazione del Dlgs 4 settembre 2024, n. 135 (scaricabile al seguente link) che attua la direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro (GU n. 226 del 26/09/2024). Il decreto introduce importanti modifiche sia all’articolato che agli allegati del Dlgs 81/2008 (in attuazione della direttiva (UE) 2022/431), ed è entrato in vigore l’11 ottobre 2024. In particolare, estende il campo di applicazione del Titolo IX, capo II del Dgs 81/08, sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni, includendo anche alle sostanze tossiche per la riproduzione (art. 233 del Dlgs 81/08) e prevede nuovi o aggiornati valori limite occupazionali per i composti dell'acrilonitrile, del benzene e del nichel e per diverse sostanze tossiche per la riproduzione. Il decreto, inoltre, modifica numerosi articoli Dlgs 81/08 (in particolare, sempre in riferimento al titolo IX, capo II, per quanto riguarda definizioni, sostituzione e riduzione, valutazione del rischio, informazione e formazione, registro di esposizione). Trovate in allegato il testo del decreto, la nota di sintesi ed i pareri, approvati dal Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea, relativi ad una prossima proposta di modifica della direttiva cancerogeni/mutageni/reprotossici. Tali pareri vengono, infatti, presi a riferimento dalla Commissione per la definizione delle proposte di direttiva (nella nota ulteriori dettagli). Infine, Vi anticipiamo che stiamo organizzando un incontro sul tema, coinvolgendo le istituzioni interessate, e forniremo ulteriori informazioni al riguardo a breve.
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Prevenzione incendi – Pubblicata circolare con istruzioni operative - Decreto controlliÈ stata pubblicata la circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 del Ministero dell’Interno (Corpo nazionale del VVFF), che fornisce istruzioni operative per l’applicazione del cosiddetto Decreto controlli (DM 1 settembre 2021 – criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio) e successivi decreti di modifica. La circolare fornisce, infatti, numerosi chiarimenti relativamente alle novità introdotte dal decreto 13 settembre 2024, che ha modificato di recente il decreto controlli (vedi per ultimo nostra news del 19 settembre 2024). Tra le principali si segnala la proroga al 25 settembre 2025 delle disposizioni relative alla qualifica dei tecnici manutentori, nonché la revisione dei requisiti e delle modalità di qualificazione dei manutentori, con un rinvio ad un apposito decreto direttoriale che individuerà modalità semplificate. Il decreto, inoltre, ha previsto un aggiornamento delle tariffe. Tutte le altre disposizioni del decreto controlli sono rimaste invariate. La circolare specifica le modalità per la presentazione ed il rilascio degli attestati di idoneità, durante questa fase transitoria. Si evidenzia, in particolare, che in questa fase i manutentori una volta presentata la richiesta di ammissione all’esame potranno continuare a svolgere la propria attività, in attesa di svolgere l’esame e di avere il certificato di idoneità.
A seguito della richiesta d’esame, dopo i necessari controlli, verrà rilasciato un nulla osta transitorio (NOT), per ogni singolo presidio antincendio. Si segnala che con l’implementazione della procedura informatica, l’iter di gestione viene gestito esclusivamente per via telematica.
La circolare fornisce poi dettagli sulle procedure attive e su quelle che si attiveranno per potersi qualificare come tecnico manutentore, sottolineando che è in corso l’informatizzazione sia dell’iter di iscrizione all’elenco dei soggetti formatori che dei tecnici manutentori qualificati. È precisato, inoltre, che la procedura per la presentazione della domanda d’esame, così come quella di rilascio del NOT è già attiva, mentre quella di organizzazione dell’esame sarà disponibile successivamente. È definito anche il disciplinare d’esame individuando due casi: esame completo e ridotto. Nel merito:
La procedura denominata CASO 2 riguarda esclusivamente le norme transitorie e potrà essere attivata solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data del 25 settembre 2022. Per maggiori dettagli, si rimanda alla circolare allegata.
Va notato che le modalità descritte nella circolare differiscono da quelle contenute nella circolare n. 14804 del 06 ottobre 2021, che dovrebbe essere quindi ormai superata, rispetto a questo tema. Chiederemo chiarimenti ai VVFF al riguardo. Infine, viene fornito uno schema dettagliato della valutazione del curriculum vitae al fine di uniformare i criteri di giudizio. La circolare affronta anche gli aspetti relativi all’aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati, aspetto non previsto dal decreto controlli, precisando che il corso di aggiornamento dovrà avere una durata non inferiore al 50% delle ore previste per la parte teorica per l’attrezzatura di riferimento. L’attestato di qualificazione avrà una validità di 5 anni, al termine dei quali sarà necessario seguire un corso di aggiornamento. In caso di mancato adempimento, la circolare precisa che il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti. Disposizioni specifiche in merito saranno emanate successivamente. Sul tema Confindustria ha scritto nei mesi scorsi ai VVFF, insieme ad altre associazioni datoriali, per sollecitare una veloce ed efficace attuazione del decreto. |
Circolare Decreto Flussi 2023-25 - Legge 9 dicembre 2024 n. 187 di conversione del DL n. 145/2024Pubblichiamo in allegato (cfr. link sotto) la nostra circolare sul Decreto Flussi 2023-25, illustrando i principali contenuti di nostro interesse (ingresso in Italia di lavoratori stranieri) della legge n. 187/2024 di conversione del DL n. 145/2024, evidenziando le modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’iter parlamentare, rispetto alla versione originaria del decreto. La parte finale della circolare riepiloga le principali indicazioni operative contenute nella circolare interministeriale congiunta sul Decreto Flussi pubblicata il 29 ottobre 2024 (Flussi d’ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l’anno 2025). Allegati: - circolare Confindustria - link alla G.U con la Legge n. 187/2024 (testo consolidato) - circolare interministeriale 29 ottobre 2024 |
Comunicazione della Commissione UE – FAQ sul report di sostenibilità per le imprese – Direttiva CSRDSegnaliamo che, con riferimento all’applicazione della nuova disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità (Direttiva CSRD, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 125/2024), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 novembre 2024 la Comunicazione della Commissione sull’interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla rendicontazione di sostenibilità sotto forma di FAQ (cfr. allegato). L’obiettivo del documento è quello di facilitare l’adozione delle norme, risolvendo i principali dubbi operativi e garantendo uniformità interpretativa tra gli Stati membri. Per ulteriori dettagli illustrativi, si fa rinvio alla comunicazione già pubblicata sul tema dall’Area Affari Legislativi, cfr. link. Allegato:
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Incontro sull' Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoroIl 25 ottobre scorso, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, in sede tecnica, la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il 7 novembre la Conferenza si pronuncerà definitivamente in sede politica. Al fine di analizzare insieme gli elementi più salienti del nuovo accordo, organizziamo una riunione on line
venerdì 15 novembre 2024, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 L’evento è riservato alle Associazioni del sistema.
Il link per l'iscrizione all'evento è: https://confindustria.zoom.us/meeting/register/tZMtf-GurDsqHtfXUeGDY5LVZD6giZ82ysHm In attesa di incontrarvi, inviamo i migliori saluti. |
Periodicità dell’aggiornamento del preposto – Interpello 6/2024.Con la risposta n. 6 del 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli (art. 12 Dlgs 81/2008) fa propria la posizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e mette fine all’interrogativo se, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione (peraltro ormai imminente), l’aggiornamento del preposto debba assumere immediatamente la cadenza biennale (introdotta dal DL n.146/2021) ovvero essa, in attesa del nuovo accordo, resti quinquennale (cadenza prevista nel vigente accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). Ricordando che il dl 146/2021 ha introdotto la cadenza biennale dell’aggiornamento per il preposto, la Commissione recepisce la piana interpretazione dell’Ispettorato secondo la quale presupposto per l’applicazione della nuova disposizione normativa è l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, destinato a regolare la materia. Nonostante la posizione dell’Ispettorato, intervenuta immediatamente dopo la pubblicazione della norma (v. circolare n. 1/2022), alcune voci avevano agitato il dubbio, rispetto al quale Confindustria aveva da tempo assunto una posizione in linea con quella dell’Ispettorato del lavoro (v., da ultimo, news dell’11 marzo 2024). Chiusa definitivamente la questione, si apre ora quella relativa al nuovo accordo ed al periodo transitorio in esso delineato. Secondo la bozza dell’Accordo, a regime “l’aggiornamento (del preposto) deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”. La bozza prevede anche un opportuno regime transitorio: “in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati”. Con specifico riferimento ai preposti, si prevede che “l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo”. Salvo diverse indicazioni, dovrebbe quindi ritenersi che, per i corsi erogati da meno di due anni, il termine biennale dell’aggiornamento decorra dall’entrata in vigore dell’accordo.
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EURES Italy for Employers’ day 2024 – 13 novembre 2024 – IscrizioniInformiamo che il 13 novembre prossimo si svolgerà l’ottava edizione dell’evento annuale di reclutamento (gratuito) online “EURES ITALY FOR EMPLOYERS' DAY 2024”, promosso dall’Ufficio di Coordinamento Nazionale della Rete EURES Italia e dedicato ai servizi per l'impiego e alle aziende alla ricerca di personale con le giuste competenze tecniche e linguistiche. L’evento si inserisce, quest’anno, nell’ambito degli eventi promossi per il trentesimo anniversario di EURES. Il focus della giornata sarà dedicato ai seguenti settori: ICT, Green jobs, Meccatronica, Meccanica, Sanità, Turismo, Logistica, Costruzioni, ma possono partecipare anche aziende di altri settori. Le imprese interessate possono accedere al sito dedicato e registrarsi sulla piattaforma UE.
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Newsletter trimestrale ottobre 2024 – Attività Commissione Tecnica UNI Responsabilità Sociale delle Organizzazioni e Comitato di accreditamento AccrediaPubblichiamo in allegato la Newsletter trimestrale sulle attività da noi seguite nella Commissione Tecnica sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni (RSO) di UNI e nei relativi sotto-gruppi di lavoro. Da questa edizione la Newsletter contiene anche le attività svolte dal Comitato di accreditamento di Accredia su questo tema.
Newsletter UNI CT RSO - Accredia- Ottobre 2024 .pdfVisualizza dettagli
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Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Iter di approvazione - Regime transitorio e riconoscimento dei crediti.Facciamo seguito alla news del 20 giugno scorso per segnalare che il 17 ottobre 2024, con la nota allegata, il Ministero del lavoro ha inviato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il documento contenente la bozza di Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Il 25 ottobre scorso si è tenuta una riunione in sede tecnica, come emerge dal documento allegato, nel corso della quale il testo trasmesso è stato approvato senza modifiche. Il 7 novembre p.v. è prevista una riunione della Conferenza in sede politica, per la conferma definitiva del testo. In caso di accordo, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore secondo quanto ivi indicato.
Contrariamente a quanto più volte preannunciato dal Ministero del lavoro, quindi, il confronto sul testo deve ritenersi concluso.
Confindustria organizzerà a breve un webinar per il sistema per approfondire i primi aspetti inerenti al regime transitorio e il riconoscimento dei crediti formativi.
Nel rinviare ad una successiva nota di approfondimento, nel momento in cui sarà disponibile il testo definitivo, è opportuno in questa sede richiamare la disciplina del regime transitorio (Parte VII dell’Accordo, pagine 114 e seguenti) e del riconoscimento della formazione pregressa.
Entrambi questi aspetti, infatti, rilevano per comprendere correttamente sia i tempi di applicazione del nuovo Accordo sia i soggetti nei confronti dei quali avviare il nuovo percorso formativo.
REGIME TRANSITORIO
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
In particolare, per il preposto, l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi alle condizioni indicate nella tabella allegata al documento (pag. 115).
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo stato-regioni del 7 luglio 20163 per i moduli a e c, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B) come riportato nella tabella presente nel testo dell’Accordo (pag. 116).
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi all’accordo, sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell’ Accordo. I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.
Quindi, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
6380-CSR_23-10-2024.pdfVisualizza dettagli
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La Carta di Lorenzo. Sottoscrizione e impegno di Confindustria.Il Presidente di Confindustria ha firmato la Carta di Lorenzo, dedicata alla memoria di Lorenzo Parrelli, studente vittima di un infortunio mortale nel 2022 durante il periodo di alternanza scuola lavoro. Con la firma del documento, Confindustria rafforza il proprio impegno nel promuovere la sicurezza sul lavoro nei contesti scolastici e formativi attraverso azioni mirate a prevenire gli incidenti e ad implementare la tutela della salute e della sicurezza degli studenti coinvolti in esperienze professionali. Il documento Il documento – alla elaborazione del quale Confindustria non ha partecipato – costituisce un manifesto e indica alcune linee guida che si muovono nell’ottica di garantire la sicurezza dei giovani che, pur non svolgendo un’esperienza lavorativa (come accade, invece, nel tirocinio), fanno accesso nelle imprese per avvicinarsi al mondo del lavoro, integrando attività d’aula e di laboratorio. Obiettivo dello scritto non è disciplinare aspetti dell’alternanza scuola lavoro, ma sollecitare l’attenzione su alcuni elementi concreti dell’approccio alla gestione dei meccanismi di alternanza, perchè il valore del lavoro non sia associato al rischio e alla dimensione della morte.
Considerazioni Il memorandum, di rilevante spessore, va a rafforzare ulteriormente l’impegno per la prevenzione in materia di salute e sicurezza di Confindustria e delle imprese aderenti. Con l’adesione ai principi forti della Carta di Lorenzo, si rafforza – infatti - l’impegno di Confindustria – valorizzato anche dal messaggio del Presidente della Repubblica inviato al Presidente Orsini - per la qualità dei percorsi di alternanza, già da tempo sostenuta attraverso l’attribuzione di un Bollino per l’alternanza di qualità alle imprese che si distinguono per la qualità dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro attivati promuovendo collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado (licei e istituti) e con i centri di formazione professionale. La Carta di Lorenzo – densa di significati profondi e degna di ricadute concrete – non vuole risolvere le rilevanti criticità che caratterizzano il quadro normativo e regolamentare in materia, ma, sicuramente, indicano la direzione da intraprendere. Essa non contiene indicazioni prescrittive e immediatamente attuabili, ma disegno il quadro culturale all’interno del quale, nella logica della Responsabilità sociale, l’impresa deve gestire l’approccio al meccanismo dell’alternanza. L’auspicio è che l’adesione di Confindustria possa costituire il presupposto per l’avvio di un percorso di miglioramento della regolazione e dell’organizzazione che assistono l’alternanza scuola-lavoro. |