È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Salva Infrazioni” (D.L. 131/2024, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”).
L’art. 11 del D.L. ha modificato l’art. 28 del D. Lgs. 81/2015 in materia di indennità risarcitoria conseguente a violazioni della disciplina sui contratti a termine.
La disposizione prevede che il giudice possa stabilire il riconoscimento di un’indennità risarcitoria superiore al limite previsto delle 12 mensilità ove il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.
La modifica in questione deriva dalla procedura di infrazione n. 2014/4231 che, in buona sostanza, ha ritenuto che la previgente disciplina – che prevedeva, come ricordato, un tetto massimo al risarcimento economico – non fosse sufficientemente dissuasiva nei confronti delle imprese che intendessero porre in essere comportamenti illegittimi, con conseguente vulnus per la tutela dei lavoratori.
È stato inoltre abrogato il 3° comma della disposizione in esame, che prevedeva la riduzione alla metà dei limiti risarcitori stabiliti nel 2° comma per il caso in cui fosse applicato un CCNL che prevedesse l’assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.
L’abrogazione del 3° comma non comporta, in realtà, particolari effetti rispetto all’assetto esistente, considerato che si trattava di una fattispecie certamente poco frequente e che, a suo tempo, fu introdotta per rispondere a specifiche situazioni che avevano generato un contenzioso “seriale” e decisamente abnorme.
La modifica del 2° comma, invece, rischia di riproporre il problema derivante dall’eccessiva durata dei processi che si riverbera sull’entità del risarcimento cui potrebbero essere esposte le imprese.
Era proprio questo il motivo principale per cui era stato introdotto, a suo tempo, il limite massimo risarcitorio: contenere gli effetti distorsivi che frequentemente si determinavano a causa dall’ eccessiva durata dei processi.
Stante la modifica introdotta, dunque, Confindustria tenterà di proporre emendamenti volti a contenere, in tempi ragionevoli, l’avvio dell’eventuale contenzioso giudiziario, in modo da limitare gli effetti “impropri” che possono derivare, in termini risarcitori, da un’anomala durata del processo.
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Si è tenuto lo scorso 20 giugno il seminario dal titolo "Il recente decreto sui criteri di concessione della CIGO" con la partecipazione del dott. Luca Sabatini, Direttore centrale delle prestazioni di sostegno al reddito dell'Inps.
L'incontro di approfondimento si è svolto in streaming per rispondere all'interesse manifestato dal Sistema e alle numerose richieste di chiarimento pervenute, anche in ragione della complessità applicativa del decreto.
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Si fa seguito alla nostra news del 3 febbraio scorso per informarVi che dal 24 marzo, dalle ore 12, sarà possibile da parte di giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale presentare le richieste di ammissione alle agevolazioni.
La misura, "Oltre nuove imprese a tasso zero", è diretta a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese, composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.
La misura è a sportello e lo stesso resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse che ammontano a 150 milioni.
Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.
In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni saranno concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.
Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia e verranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.
Sono ammissibili le iniziative promosse nei seguenti settori:
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.
Modified on by Lucia Scorza ADBEF64C-F136-2C30-4125-66E2005E805C [email protected]
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“Nuove regole in fabbrica – dal contratto Fiat alle nuove relazioni industriali” è l’ultimo libro di Paolo Rebaudengo che verrà presentato e discusso il giorno 11 maggio 2015 – in Confindustria - sala A. Pininfarina dalle ore 14.30.
Una interessante occasione di confronto con l’autore indiscusso, protagonista dell’accordo di Pomigliano e di Mirafiori.
L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno interesse a riflettere sul futuro delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva in Italia.
Si prega di inviare la propria adesione all'indirizzo email [email protected]
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La registrazione audio dell'incontro su "Ammortizzatori Sociali" è raggiungibile al seguente link: https://vimeo.com/user41016073/review/346159513/c0b612db85
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Alleghiamo il testo firmato del ccnl dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 tra Confindustria e Federmanager.
A breve invieremo una news a tutto il sistema con le informazioni per la richiesta del testo stampa.
Cordiali saluti
CCNL-DIRIGENTI-2014.pdf|Visualizza dettagli
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In allegato, le slide proiettate durante il Webinar "Le misure di contenimento dell'emergenza Covid e le nuove regole per l'accesso ai luoghi di lavoro".
Webinar 8.2.22 - Grasso.pdf|Visualizza dettagli
Webinar 8.2.22 - Pontrandolfi.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla news di stamattina per inviare, in allegato, l'Accordo di solidarietà per l'Emilia Romagna sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL; UIL e la locandina che divulga l'iniziativa.
Accordo con firme.pdf|Visualizza dettagli
Alluvione-ER-Cgil-Cisl-Uil-Confindustria-A4-1.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL hanno deciso di avviare una iniziativa congiunta di solidarietà per dare un sostegno agli abitanti dei territori dell’Emilia Romagna duramente colpiti dagli eventi che si sono verificati a seguito dell’alluvione.
Analogamente agli interventi concordati e svolti in precedenti occasioni, Confindustria ha deciso di favorire, con la collaborazione delle Associazioni del Sistema, la raccolta in azienda di contributi volontari tramite apposita delega (fac-simile in allegato) rilasciata dai singoli lavoratori - in adesione all'invito loro rivolto dai sindacati CGIL, CISL, UIL - con la quale verrà autorizzata la trattenuta dalla busta paga dell'equivalente di un'ora di lavoro. La somma sarà trattenuta, secondo i divisori contrattuali, dall'importo della retribuzione globale mensile netta.
Le Associazioni inviteranno le imprese a devolvere un loro contributo equivalente per la medesima finalità.
Con questa iniziativa di solidarietà Confindustria e CGIL, CISL, UIL intendono contribuire a fornire interventi di sostegno ai territori dell’Emilia Romagna così duramente colpiti, secondo modalità e con forme che le parti individueranno con l'obiettivo di garantire la certezza della destinazione e la loro più rapida utilizzazione.
Le Associazioni sono invitate a comunicare alle imprese che i contributi così raccolti dovranno essere versati sul conto corrente bancario appositamente attivato presso: Monte Paschi di Siena,
IBAN: IT69B0103003201000007100093
intestato a: CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA FONDO SOLIDAR. ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA.
La raccolta dei contributi avrà termine il 31 Dicembre 2023 e subito dopo le parti si incontreranno per una prima valutazione sulle modalità di intervento.
Nel confermarci a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i migliori saluti.
Allegato - Accordo Solidarietà EMILIA ROMAGNA 19maggio2023.pdf|Visualizza dettagli
Allegato - FAC SIMILE DELEGA LAVORATORE.docx|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla news del 16 aprile scorso per rappresentare che, nell’ambito del confronto con il Ministero del lavoro, le Regioni, l’Inail, l’INL e le altre parti sociali, Confindustria (d’intesa con le altre parti datoriali coinvolte dal Ministero) ha ulteriormente rappresentato le criticità ancora presenti nella bozza in discussione “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” (in allegato).
Pur non essendo stato raggiunto un accordo in sede tecnica, il rappresentante del Ministero del lavoro ha ritenuto di chiudere questa fase di confronto, inviando la bozza di documento all’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.
Confindustria ha ulteriormente rappresentato le criticità del documento sia all’Ufficio legislativo che al Gabinetto del Ministro.
Il documento, quindi, per quanto a nostra conoscenza, non ha ancora né l’avallo politico del Ministero né risulta inviato in modo formale alla Conferenza delle Regioni.
Si è, invece, a conoscenza del fatto che in rete si stanno sviluppando iniziative fondate su una presunta definitività al documento.
Confindustria commenterà il testo, quando sarà definitivo, anche in ragione del fatto che l’accordo – nel testo noto – prevede sia un adeguato periodo transitorio prima di abbandonare l’attuale regolazione sia il riconoscimento, e quindi la validità, della formazione pregressa.
Non sussistono, quindi, ragioni tali da giustificare azioni che precedono la completa conclusione dell’iter legislativo, anche perché il testo in bozza non pare stravolgere complessivamente il sistema introdotto dai precedenti accordi tra lo Stato e le Regioni.
Alleghiamo, quindi, la bozza con la precisazione che l’iter legislativo non è ancora concluso, riservandoci di dare notizia degli ulteriori sviluppi del confronto e dell’iter del provvedimento.
Bozza definitiva Accordo formazione salute e sicurezza.pdf|Visualizza dettagli
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La Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile 2025, ha approvato l'Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il testo dovrà ora essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore.
Nel ricordare la previsione relativa ad un generale periodo transitorio (in particolare, per la formazione del datore di lavoro e del preposto) e quella inerente al riconoscimento dei crediti pregressi per tutte le figure, ci riserviamo di pubblicare una nota di commento all'Accordo, nel testo che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Anticipiamo, inoltre, che illustreremo gli aspetti più significativi in un prossimo webinar.
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Facciamo seguito alla news del 20 giugno scorso per segnalare che il 17 ottobre 2024, con la nota allegata, il Ministero del lavoro ha inviato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il documento contenente la bozza di Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Il 25 ottobre scorso si è tenuta una riunione in sede tecnica, come emerge dal documento allegato, nel corso della quale il testo trasmesso è stato approvato senza modifiche.
Il 7 novembre p.v. è prevista una riunione della Conferenza in sede politica, per la conferma definitiva del testo.
In caso di accordo, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore secondo quanto ivi indicato.
Contrariamente a quanto più volte preannunciato dal Ministero del lavoro, quindi, il confronto sul testo deve ritenersi concluso.
Confindustria organizzerà a breve un webinar per il sistema per approfondire i primi aspetti inerenti al regime transitorio e il riconoscimento dei crediti formativi.
Nel rinviare ad una successiva nota di approfondimento, nel momento in cui sarà disponibile il testo definitivo, è opportuno in questa sede richiamare la disciplina del regime transitorio (Parte VII dell’Accordo, pagine 114 e seguenti) e del riconoscimento della formazione pregressa.
Entrambi questi aspetti, infatti, rilevano per comprendere correttamente sia i tempi di applicazione del nuovo Accordo sia i soggetti nei confronti dei quali avviare il nuovo percorso formativo.
REGIME TRANSITORIO
- L’Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni oggi vigenti (nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 oggi vigente)
- Datori di lavoro (in considerazione del carattere innovativo dell’obbligo formativo): al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
- LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
- Lavoratori: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
- Dirigenti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
- Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
In particolare, per il preposto, l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi alle condizioni indicate nella tabella allegata al documento (pag. 115).
- RSPP e ASPP
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo stato-regioni del 7 luglio 20163 per i moduli a e c, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B) come riportato nella tabella presente nel testo dell’Accordo (pag. 116).
- COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
- LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi all’accordo, sono riconosciuti.
Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell’ Accordo.
I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
- FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.
Quindi, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
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In attesa del completamento del complesso procedimento di creazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008), il 2 agosto 2022 l’Istituto e l’INL hanno siglato un accordo “al fine di realizzare un’efficace attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in base al quale il personale ispettivo dell’INL viene abilitato ad accedere ed utilizzare i Flussi informativi, il Registro delle esposizioni e il Cruscotto infortuni.
In particolare, l’accesso ai Flussi informativi permette la consultazione delle informazioni relative agli infortuni e malattie professionali con indicazioni identificative dei lavoratori infortunati e tecnofagici e delle aziende collegate a tali eventi con relativi indicatori per la programmazione e il supporto all’azione dei decisori delle politiche d’intervento.
La conoscenza del Cruscotto infortuni permette la consultazione dei dati relativi alle denunce di infortunio pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 23 dicembre 2015 nonché dei dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’Inail a decorrere dal 12 ottobre 2017.
Il Registro di Esposizione permette la consultazione dei dati riferiti ai Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata con l’obiettivo di pianificare l’attività di vigilanza e delle politiche di prevenzione a livello epidemiologico, nonché nell’ottica di un completo programma di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promozione della sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro.
Dunque, le ispezioni saranno orientate anche sulla base del dato infortunistico e della sorveglianza su alcune esposizioni maggiormente rilevanti, i cui dati essenziali sono ora pienamente in possesso dell’Ispettorato del lavoro, sia al livello nazionale che territoriale.
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Diamo seguito alla nostra news del 15 gennaio scorso sull’avvenuta adesione dell’Italia (28 dicembre 2023) all’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero (lavoro da remoto) abituale, per informare che, con Messaggio n. 1072 del 13 marzo scorso (cfr. allegato), l’INPS ha diramato le istruzioni procedurali per la presentazione delle richieste di deroga alla legislazione applicabile, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo.
Ricordiamo che l’Accordo prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro (lavoro da remoto) transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo, può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio. L’Accordo ha, infatti, introdotto la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro (cfr. art. 13, paragrafo 1, lettera a del Regolamento UE n. 883/2004, in combinato disposto con l’art. 14, paragrafi 8 e 10 del Regolamento UE n. 987/2009).
Il Messaggio INPS in oggetto, specifica, in particolare, che le richieste di deroga ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato. Pertanto, tali richieste devono essere trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.
Viene, altresì, specificato che la richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in Stati UE, SEE, Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati. La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.
Il Messaggio - cui si fa rinvio, cfr. allegato - specifica ulteriori aspetti procedurali rispetto alla richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo.
Allegato:
Messaggio INPS n. 1072 del 13 marzo 2024.pdf|Visualizza dettagli
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L’Inps ha pubblicato oggi gli aggiornamenti dell’Osservatorio sul precariato e dell’Osservatorio sulla Cassa Integrazione.
In sintesi, a luglio 2019 rispetto allo scorso anno, a fronte di un miglioramento del saldo netto per i contratti a tempo indeterminato, è confermato il rallentamento della crescita delle trasformazioni e peggiora sensibilmente il saldo netto complessivo dei contratti di lavoro attivati (siamo a oltre 67 mila contratti di lavoro in meno).
Ad agosto, le domande di cassa integrazione e le ore autorizzate di cassa integrazione risultano in aumento rispetto allo scorso anno.
Di seguito il dettaglio dei dati.
Attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro (dati Inps – Osservatorio sul precariato)
Nei primi sette mesi dell’anno le assunzioni sono significativamente diminuite rispetto allo stesso periodo del 2018: sono state quasi 4,5 milioni in totale, ovvero 291 mila in meno rispetto allo scorso anno (-6,1%). Guardando alle tipologie contrattuali, in crescita risultano i contratti a tempo indeterminato (+8,1%), i contratti di apprendistato (+6%) e soprattutto contratti stagionali (+10,6%) e i contratti di lavoro intermittente (+9,1%); in diminuzione, invece, i contratti di somministrazione (-31,9%), i contratti a tempo determinato (-8,7%).
Nei primi sette mesi del 2019 si registrano 439 mila trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, contro le 279 mila dello stesso periodo del 2018. Il tasso di crescita medio dei primi sette mesi del 2019 è quindi pari a +57,5% sullo scorso anno. Il tasso, tuttavia, è inferiore rispetto a quanto registrato nei primi sette mesi del 2018 (+62,7% sul 2017). In particolare, a partire da febbraio 2019 si osserva un tasso di crescita annuale delle trasformazioni ben più basso di quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Su questo fronte, sarà interessante monitorare i prossimi mesi per capire se la forte crescita delle trasformazioni che ha avuto risalto tra la fine del 2018 e il 2019 sia stata in realtà solo una fase temporanea.
In termini di saldi netti tra contratti attivati e contratti cessati, nei primi sette mesi del 2019, i dati mostrano un miglioramento del saldo positivo per i contratti a tempo indeterminato rispetto allo scorso anno (+353 mila finora nel 2019, vs. 142 mila nel 2018), ma un peggioramento sensibile nel saldo dei contratti di lavoro nel complesso (+991 mila nel 2019, vs. oltre 1 milione nel 2018, quindi 67 mila contratti in meno finora).
I rapporti di lavoro attivati o trasformati a tempo indeterminato usufruendo dei benefici previsti dall’esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni (Legge n. 205/2017) sono stati 66,5 mila nei primi sette mesi dell'anno, ovvero il 5,2% del totale dei rapporti a tempo indeterminato attivati.
Le domande di disoccupazione e cassa integrazione (dati Inps – Osservatorio Cassa Integrazione)
Per quanto riguarda la disoccupazione, nel mese di luglio 2019 sono state presentate in totale 297.899 domande, di cui 294 mila domande di NASpI. Rispetto a luglio 2018 (280 mila domande), si registra quindi un incremento del 6,4%.
Nel mese di agosto 2019 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 6,4 milioni, in diminuzione del 42,3% rispetto allo stesso mese del 2018.
In particolare, la CIG ordinaria mostra nel mese un calo dell'1,9% e la CIG straordinaria un calo del 64,9% rispetto al 2018. Considerando i valori cumulati nei primi otto mesi dell'anno, le ore di CIGO autorizzate sono in diminuzione del 4,6% mentre la CIGS un incremento del 32,8%.
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In attesa del consolidamento dei dati (che avverrà nei prossimi mesi), in sintesi, l'Osservatorio sul precariato dell'Inps indica che dopo il calo di agosto (-5,2% rispetto ad agosto 2018), a settembre si assiste ad un ulteriore calo per le assunzioni a tempo indeterminato (-6.500, ovvero -5,1% rispetto a settembre 2018). Accanto ai contratti a tempo indeterminato, nel mese continuano a calare anche le assunzioni a termine e, soprattutto, quelle in somministrazione (-20,6% e -75,7%, rispettivamente).
Nei primi nove mesi dell’anno, cumulativamente, le assunzioni (con tutte le tipologie contrattuali monitorate) sono significativamente diminuite rispetto allo stesso periodo del 2018: sono state poco più di 5,5 milioni in totale, ovvero 334 mila in meno rispetto allo scorso anno (-5,7%). Il calo maggiore è per la componente delle assunzioni a tempo pieno, diminuite rispetto allo scorso anno di quasi 200 mila unità. Considerando la classe dimensionale, il calo maggiore è per le grandi imprese (100+ dip.), che hanno attivato finora 285 mila contratti in meno rispetto al 2018.
Per quanto riguarda le trasformazioni, net terzo trimestre del 2019 si registrano 154 mila trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (+20,6% stesso periodo del 2018). Nell'ultimo mese le trasformazioni registrate sono quasi 50 mila, ovvero 7.200 in più rispetto a settembre 2018 (+16% rispetto a settembre 2018).
I rapporti di lavoro attivati o trasformati a tempo indeterminato usufruendo dei benefici previsti dall’esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni (Legge n. 205/2017) sono stati oltre 81 mila nei primi sette mesi dell'anno, ovvero il 5,1% del totale dei rapporti a tempo indeterminato attivati (su livelli inferiori rispetto a quanto rilevato nel 2018, quando erano circa il 7% di tutte le assunzioni/trasformazioni).
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Secondo i dati Inps, ad ottobre le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria risultano in aumento rispetto allo scorso anno. Nel mese di ottobre 2019 il numero di ore di CIGO complessivamente autorizzate è stato pari a 12,3 milioni, in aumento del 67,1% rispetto allo stesso mese del 2018 (un aumento tutto trainato dal settore industria). La CIG straordinaria (13,5 milioni di ore autorizzate ad ottobre) mostra nel mese un aumento del 16% rispetto al 2018. Le ore totali di CIG autorizzate nel mese sono in aumento del 35,4% rispetto allo scorso anno.
Per quanto riguarda la disoccupazione, nel mese di settembre 2019 sono state presentate in totale 224.707 domande, di cui 223 mila domande di NASpI. Rispetto ad agosto 2018 (223.054 domande), si registra quindi un incremento dello 0,7%.
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Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero del lavoro e relativi a novembre 2019, sono 17.300 i contratti di secondo livello “attivi” che prevedono un premio di produttività, secondo i criteri stabiliti dalla normativa del 2016, segnando una crescita del 5,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e del 4,4% rispetto al mese precedente. Nel complesso dei contratti attivi, 13.418 sono contratti aziendali e 3.882 contratti di natura territoriale. Quasi sette su dieci dei contratti attivi si concentrano in sole quattro regioni: Lombardia (26,3% del totale), Emilia Romagna (24,1%), Veneto (9,7%), Piemonte (9,2%).
L’opzione di convertire il premio in welfare è oggi presente in oltre 9 mila casi, corrispondenti ad oltre la metà degli accordi attivi (52,7%). A novembre, ad oltre 2,5 milioni di lavoratori è applicato un contratto che prevede l’opzione di convertire il premio in welfare per un valore annuo medio pro-capite del premio previsto di 1.436 euro (importo massimo trasformabile in servizi di welfare, a scelta del lavoratore; la quota effettivamente trasformata non è invece monitorata).
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Come noto, il 6 aprile 2021 è stata approvata la nuova versione del Protocollo condiviso il 14 marzo 2020 ed aggiornato il successivo 24 aprile 2020.
Nonostante l’aggiornamento, il recente decreto-legge n. 65/2021 ha prorogato al 31 luglio 2021 il DPCM 2 marzo 2021 e, con esso, il Protocollo nella versione del 24 aprile 2020 ad esso allegato.
Mancava, quindi, una fonte giuridica che legittimasse l’applicazione del nuovo Protocollo.
Sul piano formale, quindi, per effetto della proroga contenuta in quel decreto-legge, restava in vigore il Protocollo nella versione del 24 aprile 2020, nonostante l’art. 29bis della legge n. 40/2020 reputi conforme all’art. 2087 cc l’applicazione delle regole contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 con le sue successive modifiche ed integrazioni, valorizzando, quindi, la modifica del 6 aprile 2021.
Sia il vuoto che il contrasto normativo sono oggi risolti con l’ordinanza del 21 maggio 2021, con la quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, ha disposto che il Protocollo, nella sua versione aggiornata del 6 aprile 2021 allegata alla medesima ordinanza, aggiorna e sostituisce la precedente versione del 24 aprile 2020.
Lo strumento dell’Ordinanza è specificamente previsto dall’art. 12 del DL n. 65/2021, secondo il quale “i protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome”.
L’ordinanza – e, con essa, il nuovo Protocollo - produce effetto dalla sua “adozione” (che si ritiene coincidere con la sottoscrizione in forma elettronica, 21 maggio 2021), data che non coincide con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (prevista ma non ancora avvenuta al momento in cui si scrive).
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Abbiamo aggiornato al DPCM 26 aprile 2020 il Fac-simile del Protocollo del 14 marzo 2020.
Nel ricordare che si tratta di uno strumento di lavoro per le aziende nella fase di recepimento e personalizzazione del Protocollo nazionale, aggiornato il 24 aprile 2020.
Fac simile protocollo aziendale - 17.03.2020 revisione 28 4 2020.docx|Visualizza dettagli
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Nella mattina del 24 aprile è stata condiviso l’aggiornamento del Protocollo del 14 marzo.
Nelle scorse settimane il Governo, in vista della possibile ripresa delle attività produttive, la cosiddetta fase 2, aveva incaricato il Comitato Tecnico Scientifico di valutarne i possibili riflessi sulle misure di contenimento della diffusione del COVID19.
Il Governo era interessato a conoscere gli effetti della “possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da COVID 19 nei luoghi di lavoro” e per questo motivo ha chiesto di ponderarne gli effetti anche “sulle strategie di prevenzione”. Il documento, elaborato dagli esperti dell’INAIL, contiene una serie di dati utili per ponderare, con riferimento a tre indicatori (esposizione, prossimità e aggregazione) l’incide di rischiosità delle diverse attività rispetto alla possibile diffusione del virus.
Nel contempo, accanto alle valutazioni degli esperti di INAIL, il Governo ha pure acquisito, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, una serie di elementi per dare indicazioni in ordine alla vigilanza sanitaria dei lavoratori nel momento della ripresa delle attività produttive.
Infine, il Governo ha elaborato un documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza COVID 19.
Il Governo, una volta acquisite le risultanze di questi lavori, ha chiesto alle Parti Sociali di condividerne il contenuto volendo addivenire, in tempi brevi, alla definizione di una integrazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto alla Presidenza del Consiglio lo scorso 14 marzo.
Confindustria e le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil, hanno accolto questo invito e hanno definito, questa mattina, alla presenza della Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, un accordo che, recependo le indicazioni di questi lavori, integra i contenuti del precedente Protocollo.
Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune disposizioni che è opportuno evidenziare.
Nel rinviare ovviamente ad un commento più puntuale, sottolineiamo fin d’ora:
- In premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del protocollo da cui consegua l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza.
- Il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone
- Il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone)
- Collaborazione tra le committenti e aziende e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio
- vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle aziende terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso
- iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19
- adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad uh metro
- viene ulteriormente favorito lo smart work, con sostegno da parte del datore di lavoro
- distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo
- attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa d disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali)
- il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile
- per la ripresa, è opportuno il coinvolgimento del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19
- per il reinserimento dopo la malattia, viene richiamata la necessità di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008)
- il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda, in mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento mdi soggetti pubblici (ASL, etc).
23.04.2020 protocollo Sicurezza.docx|Visualizza dettagli
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Il Ministero della salute, con la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, ha aggiornato il regime dell’isolamento in caso di positività ed ha confermato quello relativo quarantena nei casi di contatto stretto (individuato dalla circolare n. 19680 del 30 marzo 2022).
Isolamento per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2
Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del quattordicesimo giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Quarantena per i contatti stretti
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
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L’Inps ha pubblicato il messaggio Hermes del 18 ottobre 2019, n. 3777 – allegato - nel quale fornisce indicazioni operative inerenti diversi temi d’interesse per le imprese sul tema della CIGO.
In estrema sintesi, l’Istituto offre chiarimenti sull’istruttoria delle domande di CIGO approfondendo alcuni argomenti specifici, quali le ipotesi residue di allegazione del file CSV, il noto tema della irrilevanza del previo godimento delle ferie rispetto alla domanda di CIGO, le questioni inerenti le modalità di prova dell’avvenuta informazione e consultazione sindacale, l’istruttoria delle domande di CIGO per eventi meteo e l’incidenza della domanda di CIGO rispetto ai lavoratori in distacco.
Il messaggio consegue al continuo confronto tra Confindustria e la sede centrale dell’Inps, nello specifico sui temi della CIGO, che, anche dopo la riforma del 2015, continuano a presentare dei profili di criticità.
In particolare, il tema delle ferie, dell’informazione sindacale e dell'evento meteo sono stati ripetutamente affrontati con l’Istituto, sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti provenienti dal territorio.
Come si ricorderà, già in precedenza l’Inps era intervenuto – con i messaggi nn. 1856/2017 e 2276/2017 – condividendo alcune criticità e proposte contenute in una apposita delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza, adottate su proposta di Confindustria.
Alcuni dei chiarimenti contenuti nel messaggio costituiscono la conferma e l’evoluzione di quelle precedenti indicazioni.
Nel rinviare alla lettura del documento, si evidenzia che lo stesso ribadisce l’irrilevanza del previo utilizzo delle ferie, chiarisce che le prove inerenti la situazione meteo devono essere recuperate d’ufficio dall’Inps e che la motivazione del relativo provvedimento deve essere adeguata. Viene inoltre semplificata la prova relativa alla avvenuta informativa sindacale.
Messaggio Inps n. 3777-2019.docx|Visualizza dettagli
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Ieri 16 aprile 2020, l'Abi ha pubblicato una circolare contenente indicazioni di carattere operativo in merito alla Convenzione sull'anticipazione sociale in favore dei lavoratori beneficiari di trattamenti di sostegno a reddito per covid 19.
Tra i vari chiarimenti forniti agli associati per procedere al riconoscimento dell'acconto, ha precisato che per l'anticipazione dell'assegno ordinario per covid 19 erogato dal Fis o dai Fondi di solidarietà bilaterali si utilizzano i modelli di domanda di cui agli allegati A della convenzione.
Per quanto poi concerne la predisposizione della modulistica sulle anticipazioni dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di riduzione dell'orario di lavoro, l'ABI sta provvedendo ad assicurare in primo luogo la piena operatività dell'anticipazione bancaria alle ipotesi di sospensione totale dell'attività lavorativa per poi procedere con le ipotesi di riduzione del lavoro.
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La Banca d’Italia ha pubblicato oggi il rapporto 2019 sulle Economie Regionali, che nel capitolo relativo al mercato del lavoro contiene un interessante approfondimento sul trend osservato nelle trasformazioni dei contratti a termine nel 2018.
Innanzitutto, Bankitalia conferma che nel 2018 le trasformazioni di contratti a termine hanno trainato l’aumento delle posizioni lavorative permanenti. In particolare, rispetto al 2017 al centro-nord il numero di contratti stabilizzati è quasi raddoppiato, mentre è salito di circa il 60 per cento al sud.
L’approfondimento alle pagine 30 e 31 del rapporto è relativo proprio allo studio di quanta parte di questo incremento delle trasformazioni è imputabile all'effetto “meccanico” (ovvero dovuto all'elevato numero di contratti trasformabili in quanto avviati a termine nel 2016-2017) e quanto invece è dovuto all'andamento dell’economia e all'aumento della probabilità di stabilizzazione, su cui potrebbero aver inciso le modifiche della normativa (in particolare la stretta sui contratti a termine ad opera del decreto dignità).
Il flusso di nuove trasformazioni dei contratti può aumentare in maniera quasi automatica perché sono stati attivati molti contratti a termine negli anni precedenti, a parità di inclinazione delle imprese a trasformarne una parte. La Banca d’Italia calcola che questo effetto meccanico sia responsabile di circa la metà dell’incremento delle trasformazioni verificatosi nel 2018 (figura A).
Il restante incremento è dovuto invece alla crescita del tasso di conversione dei contratti, ovvero della probabilità di stabilizzazione, dovuta a diverse determinanti: incentivi per assunzioni e trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, andamento del ciclo economico e, in ultima analisi, modifiche della normativa.
Per quanto riguarda gli incentivi di natura contributiva in vigore dal 2018 per i giovani, Bankitalia stima che questi abbiano determinato una maggior crescita delle trasformazioni per circa sei punti percentuali nel Centro Nord e per tre punti percentuali nel Mezzogiorno (dove l’effetto più basso è probabilmente dovuto alla concorrenza dell’altro bonus occupazionale finanziato con i fondi europei, “Incentivo Occupazione Mezzogiorno”).
Il resto della crescita delle trasformazioni è probabilmente legata all'aumento del tasso di conversione dei contratti, a sua volta causato dall'andamento del ciclo economico e, a partire da luglio 2018, in via residuale, dalle norme del “decreto dignità”.
Per quanto riguarda il decreto dignità, la normativa rende più difficile l’utilizzo dei contratti a termine per più di 12 mesi. In ragione di ciò, oltre ad influenzare le trasformazioni, il decreto ha probabilmente influito negativamente sulla probabilità complessiva che un lavoratore a tempo determinato risulti ancora occupato, con qualsiasi tipo di contratto, a un anno dall'assunzione: il calo è lieve ma significativo al Centro-Nord, dove l’impiego da parte delle imprese di lavoratori a termine per più di 12 mesi era più diffuso (figura B).
Il rapporto completo è al seguente link https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0022/19-22-eco-regio.pdf
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Nella giornata di oggi, 7 dicembre, alla presenza del Ministro del lavoro Andrea Orlando, Confindustria e le altre principali associazioni datoriali e sindacali hanno dato il proprio assenso alla sottoscrizione del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile. Nei prossimi giorni, quindi, le parti daranno formale adesione al testo.
Come anticipato con nostra precedente news del 3 dicembre u.s., il documento offre alla contrattazione collettiva delle linee di indirizzo, piuttosto ampie, di cui tener conto nella futura regolamentazione della materia, posto che sono espressamente fatti salvi gli accordi in materia già intervenuti.
Nel rinviare alla lettura del testo allegato, riportiamo, di seguito, una sintesi dei principali punti dell’accordo.
Il Protocollo conferma l’attuale impianto legislativo, che affida sempre alle parti del rapporto di lavoro – datore di lavoro e lavoratore – il potere regolatorio nella conclusione dell’accordo per l’adesione allo smart working. Viene contestualmente riconosciuto il ruolo primario delle parti sociali che, nel corso degli ultimi due anni, hanno dimostrato una grande capacità d’iniziativa, favorendo la modalità di lavoro agile all’interno dei singoli contesti produttivi.
L’Accordo indica le possibili previsioni minime dell’accordo individuale, tra le quali, oltre all’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno, va evidenziata l’importanza, per il datore di lavoro, di adottare le misure tecniche/organizzative volte ad assicurare la c.d. disconnessione.
Con riferimento al tema dell’organizzazione del lavoro con modalità agile, il Protocollo conferma quanto previsto dalla legislazione vigente, con riguardo all’assenza di un preciso orario di lavoro e autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, oltre che nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
Sulla base delle diverse esperienze sviluppate nel corso degli ultimi anni, viene confermata la possibile articolazione della prestazione lavorativa in più fasce orarie, comunque individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Viene inoltre confermato il principio secondo cui il lavoro agile non è, in prima istanza, compatibile con il lavoro straordinario.
Confermato il principio della libertà del lavoratore di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, precisando che lo stesso debba comunque avere caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Viene inoltre riconosciuta alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile.
Fatti salvi diversi accordi, il Protocollo considera come “norma” il fatto che la fornitura tecnologica venga fornita dal datore di lavoro.
L’Accordo sottoscritto dalle parti sociali ribadisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori che erogano la propria prestazione in presenza e lavoratori che svolgono la prestazione con modalità agile. Viene inoltre ribadita la centralità della formazione continua.
Per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, nell’anticiparvi che seguirà una specifica circolare di approfondimento, vi anticipiamo che il Protocollo ha confermato l’impianto di legge, precisando che, alla parte di lavoro svolta in modalità agile, delle norme di cui Testo Unico 81/08, si applicano le prescrizioni relative agli obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche fornite dal datore di lavoro. Viene confermata la centralità dell’informativa scritta che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e l’obbligo per quest’ultimo di cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro.
Occorre, da ultimo, sottolineare che, con l’adesione al Protocollo, le parti sociali hanno inoltre ribadito la necessità di incentivare, anche tramite l’utilizzo di incentivi, l’utilizzo corretto del lavoro agile, da parte delle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo, in attuazione del protocollo, e che ne prevedano un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.
Di particolare importanza, inoltre, la richiesta formulata al Ministro del lavoro e formalizzata nel Protocollo, di introdurre urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente.
PROTOCOLLO NAZIONALE LAVORO AGILE 7.12.21.pdf|Visualizza dettagli
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