Facciamo seguito alla news del 18 marzo scorso per fornire un aggiornamento sull’andamento del confronto presso il Ministero del lavoro sul disegno di legge di conversione del DL 19/2024, avente ad oggetto, tra l’altro, il tema della cd patente a crediti, cd patente a punti(art. 29).
In premessa, va osservato che l’iter parlamentare presso la Camera (C-1752) è in corso e Confindustria ha già presentato le proprie istanze di emendamento al testo di legge, che risultano, ad oggi, aver superato la soglia di ammissibilità. Molti dei temi affrontati nella riunione odierna sono, quindi, già presenti nel dibattito parlamentare.
Nella precedente riunione, Confindustria aveva espresso l’avviso che, fermo restando il giudizio negativo sullo strumento della patente a punti perché inefficace, fosse necessario intervenire, in particolare, sugli aspetti della qualificazione, sia ai fini della determinazione incrementale del punteggio iniziale (con particolare riferimento alla dimensione aziendale, al fatto di avere esperienza pregressa nel settore di riferimento e di applicare la contrattazione tra le parti comparativamente più rappresentative e maggiormente applicata), sia del recupero dei punti persi (ampliando gli strumenti per il recupero del punteggio).
Oggi, il Governo ha informato il tavolo del livello di riflessione raggiunto sulla base degli emendamenti ricevuti e degli esiti degli incontri precedenti, evidenziando anche l’intenzione di prendere spunto, per alcuni approfondimenti ulteriori, dall’avviso comune concluso tra le parti sociali del settore edile nel 2011.
Al livello generale e non solamente con riferimento al tema della patente a punti, il confronto odierno ha inteso dirimere anzitutto la questione centrale del contratto collettivo di riferimento, aspetto presente sia nel DL 19/2024 (art. 29, comma 2, lett. a) sia nelle proposte emendative (ad es., con riferimento all’applicazione del CCNL sottoscritto dalle parti comparativamente più rappresentative quale elemento di qualificazione iniziale). Rispetto al testo proposto nel Decreto-legge, il Governo ha rivalutato la propria posizione, accogliendo la richiesta di tornare al concetto di CCNL stipulato tra le parti sindacali e datoriali “comparativamente più rappresentative”, così superando anche il riferimento al contratto maggiormente applicato nel settore e per la zona.
La discussione si è, poi, soffermata sulla richiesta di parte sindacale di applicare, nel caso del subappalto, il livello di tutela economica e normativa garantito dal CCNL edile. L’istanza non è stata accolta dal Ministero del lavoro, con riferimento al lato normativo, in quanto ritenuto impropriamente condizionante il principio della libertà dell’iniziativa economica.
Si è affrontato, quindi, il tema del rilievo della certificazione SOA ai fini della esclusione del requisito della patente a punti, giungendo ad una possibile soluzione di compromesso tra le istanze sindacali riduttive della valenza dello strumento e quelle datoriali di conferma, prendendo a riferimento esclusivamente il tipo di certificazione più coerente con il tema della sicurezza sul lavoro, ed escludendo, quindi, i livelli I e II, perché carenti della qualificazione necessaria.
Il sindacato ha, poi, chiesto di integrare i requisiti per l’ottenimento della patente a punti con l’elemento aggiuntivo della proprietà dei mezzi e della presenza di dipendenti, ricevendo, tuttavia, un diniego dal Ministero, orientato a considerare questi aspetti come elementi di qualificazione e non di accesso.
Sul versante del recupero del punteggio perso, l’orientamento è quello di coinvolgere nella formazione non solamente il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto destinatari della sanzione ma anche i lavoratori in qualche modo coinvolti o comunque interessati dalla violazione commessa. Così come la sostituzione dell’eventuale mezzo coinvolto nell’evento potrebbe costituire elemento di qualificazione ai fini del recupero del punteggio.
Resta ferma – non trattandosi di un provvedimento cautelare - la condizione della definitività del provvedimento con il quale si conclude il procedimento avviato all’esito della contestazione della violazione. Su questo aspetto e sui connessi tempi di applicazione della decurtazione del punteggio il sindacato ha manifestato notevoli riserve.
Ancora, è stata avviata, su richiesta del sindacato, una riflessione sulla incidenza delle malattie professionali ai fini della penalizzazione del punteggio. Sul punto, tuttavia, Confindustria ha evidenziato la necessità di un approfondimento, in quanto – a differenza di molti infortuni - per le malattie professionali, soprattutto quelle ad eziologia multifattoriale e a lunga latenza, non vi è certezza, anche a causa dell’impropria applicazione principio di equivalenza causale, né della responsabilità del datore di lavoro né della imputabilità della malattia ad uno specifico datore di lavoro.
In coerenza con alcuni emendamenti presentati in sede parlamentare, è stato, poi, affrontato il tema della estensione della formazione iniziale (16 ore) a lavoratori delle aziende che operano nel cantiere, secondo quanto già previsto nel CCNL dell’edilizia.
È stato, poi, chiesto al Ministero di valorizzare il ruolo del CSE, che dovrebbe assicurare la condivisione dei temi della sicurezza e delle procedure di lavoro, in particolare, nella riunione di coordinamento con tutti gli attori presenti nel cantiere. È stato anche proposto di assegnare alla certificazione UNI ISO 45001 una efficacia esimente dall’obbligo di avere la patente, in quanto certificazione più conferente con il tema della sicurezza rispetto alla SOA, e di assegnare rilievo al Regolamento interno delle cooperative certificato e depositato, quale elemento di qualificazione.
Il sindacato, nel ribadire la propria posizione critica rispetto ad un provvedimento ritenuto eccessivamente blando rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni del lavoro nero e della mancanza di sicurezza sul lavoro, ha evidenziato alcuni aspetti, a partire dalla richiesta di valorizzare la presenza degli RLS/RLST (che, tuttavia, non costituisce un aspetto governabile dalle imprese), di escludere dal requisito della patente a punti le imprese che svolgono attività di mera fornitura e attività intellettuale e di valorizzare la formazione di qualità utile al recupero del punteggio perso.
Sono state, inoltre, svolte alcune considerazioni sul tema della sospensione eventuale della patente da parte dell’INL per la durata fino a 12 mesi, atto che – in attesa della definizione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro - viene visto dal Ministero come preclusivo dello svolgimento dell’attività. Tale conclusione, tuttavia, contrasta con il provvedimento che, da un lato, consente la conclusione dei lavori dell’appalto pur in presenza di perdita del punteggio minimo e, dall’altro, prevede esclusivamente una sanzione amministrativa per chi opera senza patente. Per altro verso, il Ministero ha sottolineato che dovrebbe trattarsi di un provvedimento da adottare solamente in alcune ipotesi particolarmente gravi e solamente dopo l’assunzione di altre misure realmente cautelari (sospensione ex art. 14 Dlgs 81/2008, prescrizione ex Dlgs 758/1994 o sequestro penale), da adottarsi con la finalità di dare il tempo di fare luce sull’accaduto sul piano ispettivo e adottare i necessari provvedimenti. Resta il tema, ad oggi non chiarito, dei possibili rimedi avverso tale sospensione, non declinati dal DL 19/2024.
Non è ancora risolta, infine, la questione della estensione del sistema degli appalti pubblici ai grandi appalti privati, mentre viene affidata ad atti secondari (decreti o circolari attuative) il tema della qualità della formazione per il recupero del punteggio.
Il Ministero non ha anticipato ancora la convocazione di ulteriori riunioni, ma si ritiene che, già nel corso della prossima settimana, potrebbe esserci una nuova occasione di incontro, della quale sarà nostra cura tenervi informati.
Fabio Pontrandolfi