Lo scorso 22 dicembre, il Senato ha approvato, in prima lettura e con modifiche, il maxi-emendamento al Disegno di legge di Bilancio per il 2024, che è poi passato all’esame della Camera per l’approvazione definitiva, senza ulteriori correttivi attesi.
Inoltre, il 16 dicembre u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. DL Anticipi.
Nella nota allegata si fornisce un primo esame delle misure fiscali contenute nei due provvedimenti che compongono la Manovra di Bilancio 2024.
Circolare Legge di Bilancio 2024_analisi delle misure fiscali.pdf|Visualizza dettagli
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Vi segnaliamo la pubblicazione della Circolare Operativa «Transizione 5.0» a cura di MIMIt e GSE e volta a fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della disciplina agevolativa nota come Piano Transizione 5.0.
Circolare_Operativa_Transizione_5.0_mimit.AOO_PI.REGISTRO_UFFICIALEI.0025877.16-08-2024.pdf|Visualizza dettagli
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Il 13 ottobre la Commissione europea ha prorogato e ampliato la portata del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione (2020/C 91 I/01) e successive modifiche), estendendone la validità fino al 30 giugno 2021, con l’eccezione delle misure di ricapitalizzazione che saranno concedibili fino al 30 settembre 2021. Sarà, quindi, possibile concedere misure di aiuto fino alle predette date.
Tale modifica (la quarta) apportata al Quadro, inoltre, introduce:
- la possibilità per gli Stati membri di prevedere aiuti di Stato per consentire il sostegno delle imprese che subiscono un calo del fatturato durante il periodo ammissibile (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 giugno 2021) di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia. Il sostegno potrà contribuire a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di € per impresa. L’intensità di aiuto è pari al 70% per le imprese medie e grandi e del 90% per le imprese micro e piccole;
- modifiche alle condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione. In particolare, per quanto riguarda l'uscita dello Stato dalla ricapitalizzazione delle imprese di cui era azionista prima della ricapitalizzazione, si permette allo Stato di uscire dal capitale proprio di tali imprese mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia per preservare un'effettiva concorrenza nel mercato unico;
- la proroga, fino al 30 giugno 2021, dell'esclusione temporanea dei paesi dall'elenco di quelli "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
Il testo integrale della quarta modifica al Quadro temporaneo è disponibile al seguente link.
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Ieri, 13 dicembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.
Tra le novità introdotte si segnalano:
- L’aumento del massimale per “impresa unica” da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni;
- L’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026 (con l’obiettivo di ridurre gli oneri di rendicontazione da parte delle imprese);
- L’introduzione di un “safe harbour” per gli intermediari finanziari per agevolare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, senza più richiedere il trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.
Regolamento 2023 2831_de minimis.pdf
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Il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (allegato), recante alcune misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, all’articolo 6 detta nuove indicazioni ai fini del monitoraggio dei crediti d’imposta per:
- investimenti in beni strumentali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1057-bis e ss della L. n. 178/2020 e
- investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200 e ss, della L. n. 160/2019.
L’articolo 6 citato introduce, infatti, nuovi obblighi formali necessari per poter fruire dei crediti.
Finora, l’accesso a tali crediti era stato di fatto automatico; con la norma in commento, invece, si impone un obbligo comunicativo ex ante (e ex post) in mancanza del quale viene preclusa la possibilità di utilizzare il credito.
Ai sensi della nuova norma, ai fini della fruizione dei crediti, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione deve essere altresì aggiornata al completamento degli investimenti. Tale comunicazione di completamento riguarderà anche gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge (quindi, fino al 29 marzo 2024).
Le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello già adottato con DM 6 ottobre 2021 e saranno, quindi, destinate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT); modello che, tuttavia, dovrà essere opportunamente aggiornato con un apposito decreto del MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni, ma le cui tempistiche di emanazione non vengono specificate nella bozza di decreto.
In sostanza, quindi, rispetto al passato per cui il mancato invio del modello di cui al DM 6 ottobre 2021 non determinava comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa, l’articolo 6 introduce un obbligo comunicativo che, al contrario, costituisce condizione per poter accedere all’agevolazione.
Per quanto concerne, invece, il solo credito per investimenti in beni 4.0 relativi all’anno 2023, diventa obbligatoria, ai fini della compensazione dei crediti maturati (e, ovviamente, non ancora utilizzati), l’invio della comunicazione effettuata sulla base del decreto MIMIT che dovrà essere emanato.
Infine, il MIMIT comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati acquisiti con tali comunicazioni e necessari ai fini del monitoraggio.
DL Superbonus in GU.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnala la pubblicazione della nota di aggiornamento dell’Area Politiche fiscali sui temi di maggiore interesse affrontati nell’ultima Legge di Bilancio.
La nota offre una prima panoramica delle principali misure fiscali e di aiuti di Stato, corredata da un esame di opportunità per le imprese, criticità interpretative, possibili interventi correttivi.
Legge di bilancio 2023 - analisi delle misure fiscali e in materia di aiuti di Stato.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili Colleghi,
come noto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 dicembre 2023 è stata pubblicata la Direttiva 2023/2775/UE, recante modifiche alle soglie monetarie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE.
La classificazione assume rilevanza ai fini degli obblighi di redazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, nonché con riferimento alle comunicazioni sulla sostenibilità, cui sono tenute le imprese e i gruppi ai sensi della disciplina unionale.
Nella nota allegata, redatta anche con il contributo delle aree Affari legislativi e regionali - Diritto d’impresa e Credito e finanza, si fornisce una prima analisi delle novità apportate dalla Direttiva.
Con i colleghi, restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento.
Direttiva adeguamento soglie dimensionali_Nota di aggiornamento.pdf
Stefano Santalucia
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LdB 2021 - nota di aggiornamento Politiche fiscali_10 febbraio 2020.pdf|Visualizza dettagli|
E' stata pubblicata la consueta nota di aggiornamento - a cura dell'Area Politiche fiscali - sulle novità per le imprese recate dall'ultima legge di bilancio.
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 35/E che commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti ter).
Tale norma dispone, limitatamente al periodo 2022, che: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (...), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che con la norma in oggetto ha voluto esclusivamente “innalzare”, per il solo 2022, il valore complessivo dei benefit in natura ed ampliare le tipologie di benefit (es. rimborsi spese di utenze) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, fermo restando il rispetto delle altre regole previste da tale norma.
Pertanto, nel caso siano erogati nel 2022 ai dipendenti dei benefit (o rimborsi delle utenze domestiche) di valore complessivo superiore a 600 euro, gli stessi concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo (non solo per la quota eccedente il medesimo limite).
Maggiori semplificazioni sono state riconosciute dall'Agenzia per quanto concerne gli oneri documentali richiesti ai datori di lavoro per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche dei dipendenti del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In particolare si ammettono al beneficio fiscale anche le fatture non intestate al dipendente, bensì al coniuge o ai suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.
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Il 23 marzo la Commissione europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato volto a garantire ai Paesi membri maggiori spazi di manovra per compensare gli impatti economici del conflitto russo-ucraino.
Il nuovo quadro prevede la possibilità di riconoscere tre categorie di aiuti:
- gli aiuti di importo limitato (fino a 400.000 euro), potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma e senza necessità di collegare i relativi regimi all’aumento dei costi energetici;
- le garanzie statali e i prestiti agevolati, potranno essere concessi entro specifici limiti e condizioni, anche con premi agevolati, a tassi inferiori a quelli di mercato, tanto per le PMI quanto per le grandi imprese;
- gli aiuti per il caro energia, potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma entro specifici limiti e condizioni. Per questa categoria sono previste anche indicazioni di proporzionalità (tra l’entità dell’aiuto riconosciuto, la dimensione dell’attività economica e la sua esposizione agli aumenti) e di sostenibilità (per tenere in debita considerazione gli obiettivi di protezione ambientale e sicurezza degli approvvigionamenti).
Il quadro temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, prima di tale data la Commissione valuterà eventuali proroghe. Durante il periodo di vigenza la Commissione valuterà anche contenuto e portata delle nuove regole, alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, dei fattori di produzione e della situazione economica generale.
In allegato una prima nota di analisi con maggiori dettagli sul tema, e il testo integrale del nuovo Quadro Temporaneo (per ora disponibile solo in inglese).
Aiuti di Stato_nuovo Quadro temporaneo per compensare gli effetti della crisi russo-ucraina.pdf
2022_temporary_crisis_framework_ukraine-war_en_DEF.pdf
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Si segnala la emanazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del decreto direttoriale (allegato) riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire. Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024.
Nello specifico si approvano due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti: gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
I modelli di comunicazione saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024, al seguente link:
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta
Decreto Transizione 4.0.pdf|Visualizza dettagli
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L'area Politiche fiscali ha redatto una nota di aggiornamento sulla Manovra di Bilancio 2022 (Legge 17 dicembre 2021, n. 215, c.d. DL Fisco-lavoro e Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022).
La nota, aggiornata al 18 febbraio 2022, analizza e commenta le principali novità in ambito fiscale, dando, altresì, conto dei chiarimenti interpretativi e di ulteriori novelle normative delle ultime settimane.
Circolare Legge di Bilancio 2022_analisi delle misure fiscali_28.02.2022.pdf|Visualizza dettagli
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Si rinnova, anche quest'anno, l'iniziativa di aggiornamento sulla Manovra di Bilancio per il 2024, nel contesto del progetto Monitor legislativo, realizzato da Confindustria, SFC e 4 Manager.
I primi due appuntamenti, già calendarizzati, riguardano il focus sulle principali misure fiscali di interesse per le imprese, varate con l’ultima Legge di Bilancio e si terranno:
martedì 6 febbraio 2024, dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e, in replica,
lunedì 26 febbraio 2024, dalle h. 10.00 alle h. 12.30.
Trovate in allegato i programmi dei lavori con, all’interno, il link ed il QR-Code per l’adesione. Le iscrizioni seguiranno l'ordine cronologico delle richieste di adesione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Tiziana Cappelletti ([email protected]), Susanna Angarano ([email protected]), Francesca Pompili ([email protected]).
Monitor Legislativo_Legge Bilancio 2024_Webinar 6 febbraio (003).pdf|Visualizza dettagli
Monitor Legislativo_Legge Bilancio 2024_Webinar 26 febbraio (003).pdf|Visualizza dettagli
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La Commissione Europea ha appena reso nota la decisione di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19.
La Commissione, inoltre, ha deciso di ampliare i massimali fissati nella Sezione 3.1 come segue:
- 225.000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro);
- 270.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro);
- 1,8 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori (precedentemente 800.000 euro).
Ricordiamo che questi massimali possono essere combinati con gli aiuti de minimis fino a 200.000 euro (30.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e 25.000 euro per il settore agricolo) ricevuti dalla stessa impresa in tre esercizi finanziari, subordinatamente al rispetto dei requisiti del relativo Regolamento de minimis.
Si è inoltre proceduto all’innalzamento del massimale stabilito nella Sezione 3.12, che consente di concedere aiuti per la copertura dei costi fissi non coperti da ricavi di imprese con perdite di fatturato di almeno il 30% durante il periodo eleggibile rispetto allo stesso periodo del 2019, da 3 a 10 milioni di euro per impresa.
Gli Stati membri possono decidere di innalzare i tetti di misure agevolative già concesse, comunicando alla Commissione europea l’intenzione e il nuovo budget previsto.
La Commissione consentirà, inoltre, agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi nell'ambito del Quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, purché siano soddisfatte le condizioni del Quadro stesso.
Infine, tenendo conto della persistente mancanza generale di capacità privata sufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell'elenco dei paesi a rischio assicurabile sul mercato, la Commissione europea prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente termine fissato al 30 giugno 2021) della rimozione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi con "rischio assicurabile sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (Comunicazione (2012/C 392/01)).
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GSE ha pubblicato sul proprio sito le prime risposte alle domande sollevate dalle imprese sulla disciplina del Credito di imposta 5.0.
Merita sottolineare che si tratta di brevi precisazioni su alcuni temi (es. cumulo del credito 5.0 con altre agevolazioni, modalità di calcolo del risparmio energetico, procedura di trasmissione delle comunicazione ex ante ed ex post), che non esauriscono tutti i dubbi applicativi.
Continua il confronto di Confindustria, con MIMIt ed Agenzia delle Entrate, per cercare di sciogliere i profili critici che residuano.
Qui potete trovare il link alle FAQ
risposte alle domande frequenti (FAQ)
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L'Agenzia delle Entrate fornisce, mediante una FAQ, primi chiarimenti sulle modalità applicative dei crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica.
Secondo quanto chiarito dell'AE, i crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’art. 109, TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-imprese-energivore/risposte-alle-domande-piu-frequenti-imprese
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In allegato una presentazione sulle misure del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Sostegni bis).
Nel documento si ripercorrono i tratti salienti delle principali misure fiscali introdotte dal decreto. Sotto la lente di ingrandimento: presupposti, condizioni e criticità degli interventi di maggior interesse per le imprese.
L’Area Politiche Fiscali è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Il Decreto Sostegni bis - Aspetti fiscali di interesse per le imprese.pptx|Visualizza dettagli
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Vi segnaliamo che GSE ha pubblicato ieri ulteriori FAQ sulle modalità procedurali per accedere al credito di imposta 5.0
Si segnalano, in particolare le seguenti risposte.
Per la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione per ogni singolo bene?
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione. Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l'impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell'impianto di autoproduzione.
Se l'intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante o è possibile compilare direttamente la comunicazione ex post?
In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".
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Come anticipato nelle scorse settimane, in vista della prossima pubblicazione del decreto attuativo che completa la disciplina del nuovo Piano Transizione 5.0, stiamo organizzando un webinar di approfondimento al quale interverrà il dr. Marco Calabrò, capo della Segreteria tecnica del MIMIT.
Il webinar si terrà il 22 luglio alle ore 11 ed è aperto anche alle imprese vostre associate.
Ai fini della partecipazione è necessario registrarsi attraverso il link https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/webinar-nuovo-piano-transizione-5.0.
In allegato la locandina dell’evento; seguirà il programma definitivo.
STD.pdf|Visualizza dettagli
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Dopo un anno dalla sua adozione, il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Crisi è stato modificato e integrato per la terza volta. Dopo un lungo processo di consultazione con gli Stati membri, avviato a metà gennaio, la Commissione europea ha adottato un nuovo testo che integra e rafforza le possibilità per gli Stati membri di sostenere le imprese ad affrontare eventuali effetti della crisi russo-ucraina e per la transizione verso gli obiettivi del Green Deal.
Contestualmente alla terza revisione del Quadro temporaneo Crisi e Transizione, la Commissione europea ha provveduto alla revisione del Regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento UE n. 651/2014, cosiddetto GBER). Nel GBER sono definiti tutti i limiti e le condizioni affinché un aiuto di Stato possa essere concesso senza la preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione europea.
Il Regolamento, così come modificato, entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e si applicherà fino al 31 dicembre 2026.
Lo scopo della revisione del GBER è quello di garantirne il suo perfetto allineamento con le linee guida sugli aiuti di Stato recentemente modificate (Aiuti a finalità regionale, Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, Aiuti a favore di energia, ambiente e clima, Aiuti per il finanziamento del rischio) e per adeguarlo all’evoluzione del mercato verso la transizione verde e digitale.
Si invia una nota di sintesi del Quadro temporaneo e del GBER e i testi approvati dalla Commissione europea.
Aiuti di Stato_revisione Quadro temporaneo Crisi e GBER.pdf
Temporary Crisis Framework_versione consolidata III modifica_09.03.2023.pdf
GBER_amendment_2023_EC_communication_annex.pdf
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Gentili Colleghi,
con piacere, vi segnalo un’iniziativa di Assolombarda che ha realizzato - e mette a disposizione gratuitamente e senza necessità di registrazione - un portale che raccoglie le risposte dell’Agenzia delle entrate alle istanze di interpello, classificate per tema e per anno di pubblicazione .
Il database raccoglie ad oggi oltre 2500 documenti e mira a consentire la più ampia diffusione delle soluzioni interpretative adottate dall’Amministrazione finanziaria.
Qui di seguito il link per consultare il portale:
Il portale degli interpelli — Assolombarda
Un cordiale saluto.
Giulia
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Pubblicate sul sito del MIMIt le Linee guida volte a fornire indicazioni ai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013,
LineeguidacreditoRS-4luglio2024.pdf (mimit.gov.it)
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Il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato venerdì scorso il decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, previsto dall’art. 16 del DL 124/2023.
Pur non disponendo, al momento, del testo ufficiale, possiamo anticipare che il decreto definisce i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili, la misura del credito d’imposta, la procedura di accesso al beneficio, le modalità di fruizione e i controlli.
I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Sarà nostra cura fornirvi ogni aggiornamento utile appena possibile.
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Il Dipartimento delle Politiche europee (DPE) ha pubblicato una circolare con l’indicazione di chiarimenti operativi per Regioni, Enti territoriali, Province autonome e Camere di commercio sull’applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.
La Circolare contiene una precisazione di particolare rilievo circa la nozione di impresa da considerare ai fini della verifica del rispetto della soglia prevista dalla Sezione 3.1.
del citato Quadro temporaneo (Aiuti di importo fino a 800.000 euro).
La precisazione, chiaramente, avrà impatti anche sulle agevolazioni già concesse e rischia di compromettere l’efficacia dell’intero impianto delle misure emergenziali a sostegno delle imprese.
Nella presente Nota di aggiornamento si ripercorrono i passi svolti fino ad ora, le motivazioni sottese al chiarimento della circolare, la posizione di Confindustria e le prospettive future.
Nozione di impresa e Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato_Nota di aggiornamento.pdf
regime-quadro_circolare_DPE.pdf
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Ci giungono dubbi in merito sulla individuazione del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento).
Nel merito nella nota n. 6 della circolare n. 22/E (richiamando la circolare n. 19/E), si precisa che oltre il reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, si include nel reddito di riferimento: «.. anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Omnibus, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.”
Al riguardo ci sono stati posti dubbi se sia necessario considerare in questo elenco anche il premio di risultato erogato ai dipendenti assoggettato a tassazione sostitutiva, di cui all’articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti informali con le Amministrazioni coinvolte, vi confermiamo che tale reddito soggetto ad imposta sostitutiva, in conformità alla circolare n. 28/E de 2016, non deve essere incluso nella definizione di reddito di riferimento, utile a delimitare i soggetti che accedono al bonus. Ovviamente le medesime considerazioni valgono a maggior ragione nel caso tali premi di risultato siano stati convertiti in benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Ricordiamo, inoltre, che tali somme anticipate finanziariamente dal datore di lavoro per conto dello Stato saranno recuperate in compensazione dal sostituto senza essere soggetto agli ordinari limiti previsti per le compensazioni orizzontali.
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