Vi informiamo che abbiamo appreso solo oggi che l'Agenzia delle Entrate ha sostituito la circolare n. 5/E del 29 marzo scorso, recante le novità in materia di premi di risultato e di welfare aziendale - oggetto della nostra precedente comunicazione avvenuta nella medesima data - con una nuova versione del documento di prassi.
Infatti, per colpa di un disguido informatico, era stata erroneamente pubblicata nella sezione "Circolari" del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate una versione non definitiva della circolare n. 5/E.
Si allega, pertanto, la versione definitiva della predetta circolare segnalandovi che, rispetto al testo del precedente documento di prassi, sono presenti le seguenti differenze:
- al paragrafo 3.2 "Benefit erogati in base a contratto nazionale", pagina 28, nell'ultimo periodo sono state eliminate le parole "o al regolamento vincolante";
- al paragrafo 4.1 "Premi di risultato erogati da più datori di lavoro: limiti di premio agevolabile", pagina 31, al primo periodo, dopo le parole "Certificazione Unica 2017" sono state aggiunte le seguenti "(punti 571 e 577)".
Con riferimento alla prima delle predette modifiche, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, per le vie brevi, che resta in ogni caso confermata l'integrale deducibilità dal reddito di impresa delle spese per opere e servizi di utilità sociale, utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti, sostenute n conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale vincolante, ai sensi dell'articolo 95 del TUIR.
Tale chiarimento risulta, peraltro, perfettamente conforme a quanto già precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, paragrafo 2.1 e richiamato nella stessa circolare n. 5/E nel medesimo paragrafo 3.2.