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Estrazione di beni introdotti in deposito IVA – Decreto 23 febbraio 2017

Raffaele Corso 31C022F9-0268-70A2-C125-7420004AAE89 | ‎ | 134 Views

Lo scorso 17 marzo è stato pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 64, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 febbraio 2017 che reca le norme attuative per le modalità di assolvimento dell’IVA relativa alle operazioni di estrazione dei beni da un deposito IVA, a seguito della loro immissione in libera pratica con introduzione nel deposito stesso.

Si ricorda che l’art. 4, comma 7, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, aveva modificato il comma 6 dell’art. 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331 in tema di depositi IVA, stabilendo, in termini generali, che, dal 1° aprile 2017, ferma restando la previsione secondo cui l’IVA è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione del bene dal deposito IVA, il versamento della stessa sia effettuato dal gestore del deposito, in nome e per conto del soggetto che procede all’estrazione stessa. Ciò comporterà che l’imposta, invece di essere assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, dovrà essere versata dal gestore del deposito mediante pagamento con F24, senza possibilità di operare compensazioni orizzontali con altri crediti tributari, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

A questa regola generale, è stata prevista una eccezione con riguardo alle operazioni di immissione in libera pratica con contestuale introduzione nel deposito IVA, di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. b) del DL n. 331 del 1993: per tale fattispecie, infatti, le nuove norme introdotte dal DL n. 193 del 2016 hanno stabilito che l’IVA sull’estrazione di beni introdotti in un deposito IVA mediante operazioni di immissione in libera pratica, continui a essere dovuta con il meccanismo dell’inversione contabile (senza, quindi, la necessità di anticiparla al gestore del deposito), previa prestazione di una idonea garanzia, i cui contenuti e le cui modalità di presentazione sono definiti da un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Il Decreto in esame completa il quadro normativo di riferimento, stabilendo in quali casi e con quali modalità debba essere presentata la suddetta garanzia e, per converso, quali siano i casi di esonero.

Nello specifico, il Decreto ministeriale in esame individua (art. 2), in primo luogo, le condizioni di affidabilità che un soggetto passivo IVA che procede all’estrazione dei beni dal deposito deve possedere per essere esonerato dalla prestazione di idonee garanzie e poter assolvere l’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile. Si tratta delle seguenti:

a)      la presentazione della dichiarazione IVA nei tre anni antecedenti l’operazione di estrazione;

b)      l’esecuzione dei versamenti dell’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;

c)       l’assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non sia stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nell’anno in corso ovvero nei tre anni antecedenti l’operazione di estrazione;

d)      l’assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per delitti sanzionati dal D.Lgs. n. 74/2000 o dalla Legge fallimentare.

In assenza dei suddetti requisiti, l’IVA è dovuta con il reverse charge, previa prestazione della garanzia secondo le modalità disciplinate dall’art. 38-bis, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di rimborsi IVA. In tal caso, la garanzia deve essere prestata per l’importo corrispondente all’imposta dovuta, per la durata di sei mesi dalla data dell’estrazione.

Per i soggetti virtuosi di cui sopra, la sussistenza dei requisiti di affidabilità (art. 3) è attestata dal soggetto che procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in conformità al modello che dovrà essere approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Tale dichiarazione sostitutiva deve essere consegnata al gestore del deposito all’atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l’intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito, a sua volta, deve trasmettere la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate con le modalità e nel rispetto dei termini che saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto ministeriale individua, infine, le categorie di soggetti (art. 4) per le quali sussistono ex lege i requisiti di affidabilità di cui all’art. 2 e che, quindi, sono esonerate dall’obbligo di prestazione della garanzia. Si tratta di coloro che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito e dei soggetti in possesso della certificazione AEO o che sono esonerati in base all’art. 90 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Si allega il testo del Decreto ministeriale.

DM 23 febbraio 2017.pdf

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