Politiche Fiscali

Action Plan for Fairer Corporate Taxation
La Commissione Europea ha adottato, in data odierna, un piano di azione comunitario per la revisione della tassazione societaria (Action Plan for Fairer Corporate Taxation in allegato). Il piano si basa su un rilancio del progetto di creazione di una base imponibile consolidata comune (CCCTB) e sull'attuazione del progetto BEPS a livello UE.
2015 June Commission Action Plan .pdfView Details
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BEPS Action 8 "Hard to value intangibles" - I commenti di BUSINESSEUROPEIn data odierna, BUSINESSEUROPE ha diffuso la bozza finale dei commenti all'Action 8 del piano d'azione BEPS, relativa agli intangibles. Nel dettaglio, l'Action 8 mira a fornire una più precisa definizione di intangibles nell’ambito del transfer pricing, garantire che i profitti derivanti dal trasferimento ed utilizzo degli intangibili siano allocati laddove se ne crea o se incrementa il valore, sviluppare delle linee guida e/o misure ad hoc per gli hard-to-value intangibles, aggiornare le linee guida esistenti sui cost contribution arrangements.
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Credito di imposta per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e arredo delle strutture ricettiveÈ stato firmato il decreto interministeriale 7 maggio 2015, recante disposizioni attuative del credito di imposta concesso, ai sensi dell'articolo 10 del d.l. n. 83/2014, alle imprese alberghiere esistenti al 1 gennaio 2012 che hanno sostenuto o sosterranno, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, spese per la ristrutturazione edilizia, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'efficietamento energetico e l'acquisto di mobili e componenti di arredo destinati alle strutture ricettive. Il credito di imposta sarà concesso in misura pari al 30% delle predette spese (puntualmente individuate nel decreto) fino ad un massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto, nei limiti degli stanziamenti annuali definiti per legge. Le imprese interessate dovranno presentare apposita domanda al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nei termini e nei modi indicati dal decreto, dal 1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese eleggibili. Le risorse disponibili saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel rinviare al provvedimento allegato per ulteriori dettagli, Aggiornamento 18 giugno 2015: il provvedimento in discorso è stato pubblicato in GU n. 138 del 17 giugno 2015 Decreto Interministeriale del 7 maggio 2015.pdfVisualizza dettagli
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Le novità fiscali di Maggio 2015Si allega la consueta circolare mensile, recante approfondmenti in materia fiscale e di aiuti di stato, relativamente al mese di maggio 2015. Nel documento, inoltre, sono forniti aggiornamenti sull'attività svolta dall'Area Politiche Fiscali. Di seguito l'elenco dei temi trattati: IRES/IRPEF 1. Transazione fiscale e composizione della crisi di sovraindebitamento, istruzioni dell’AE (Circ. n. 19/E) 2. Avviso telematico di irregolarità per plusvalenze e sopravvenienze (Provv. AE) 3. Concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa (Ris. n.52/E) 4. La Cassazione ribadisce le regole di imputazione temporale dei costi per prestazioni di servizi (Cass. n. 9068) 5. Inerenza dei costi infragruppo (Cass. n. 10319) IVA 6. La commissione Europea boccia reverse charge per le forniture alla GDO 7. Lettere d’intento in dogana attive le modalità operative (Nota AD n. 58510/RU) 8. Trattamento IVA contributi pubblici per lavoro e formazione professionale (Circ. AE n. 20/E) 9. Il rappresentante fiscale di una società estera in Italia è responsabile dell’Iva non versata (Cass. n. 21044) VARIE 10. Equitalia: possibile la rateazione anche per una sola cartella di pagamento INTERNAZIONALE 11. Nuove black list per l’indeducibilità dei costi ed il regime CFC 12. OECD – BEPS update 13. UE – Raccomandazioni specifiche per l’Italia 2015-2016 14. UE - Strategia per lo sviluppo del Digital Single Market – proposte in materia di IVA 15. UE - Studio della Commissione Europea sull’impatto dell’esenzione IVA sulle importazioni di modesta entità ATTIVITÀ DELL’AREA 16. Gruppi Fiscali 17. Gruppo lavoro principi contabili 18. Seminari su split payment e reverse charge 19. Convegno presso UCIMU su credito di imposta per nuovi macchinari e credito d’imposta R&S 20. Incontri Agenzia delle entrate sul sul tema dei macchinari imbullonati 21. Incontro con Agenzia delle Entrate sul tema della fiscalità immobiliare CMensileMaggio2015.pdfVisualizza dettagli |
Modifiche alla disciplina IRAP – Legge di Stabilità 2015 - Circolare Agenzia delle Entrate 9 giungo 2015, n. 22/ECon la circolare n. 22/E di oggi l’Agenzia delle Entrate, ha risposto ad alcuni quesiti – sollevati anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria - relativi a dubbi interpretativi concernenti le novità normative introdotte in materia di IRAP dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 20 a 24 Legge 23 dicembre 2014 n. 190). Si riporta di seguito una sintesi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai singoli quesiti. 1.Imprese operanti in concessione e a tariffa L’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche le imprese operanti in concessione e a tariffa (c.d. public utilities), alle quali non sono applicabili le deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare della deducibilità integrale del costo sostenuto per i lavoratori impiegati a tempo indeterminato, ai fini del calcolo della deduzione di cui all’art. 11, co. 4-octies) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, determinata come differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell’art. 11 del medesimo decreto legislativo. 2.Contratti di somministrazione e distacco L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla possibilità di beneficiare della deduzione integrale del costo del personale assunto con contratto di somministrazione, precisa che l’agevolazione è ammissibile solo in presenza di un contratto sottostante (tra datore di lavoro e dipendente) che sia a tempo indeterminato. In questo caso, il beneficio è riconosciuto in capo all’utilizzatore in relazione al tempo di effettivo impiego del lavoratore somministrato. Anche il costo del lavoro relativo al personale distaccato, assunto a tempo indeterminato, è deducibile dalla base imponibile IRAP dell’impresa distaccante. 3.TFR e accantonamenti Con riferimento ai costi relativi al TFR e alle quote rivalutate, ai fini della determinazione del costo del lavoro deducibile dall’IRAP, la circolare– prendendo a riferimento una impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare - precisa che sono incluse le quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014, in quanto considerati debiti certi. Tuttavia, gli accantonamenti per oneri futuri relativi al personale, effettuati a partire dal 2015, non sono deducibili dall’IRAP poiché di natura estimativa. 4.Accantonamenti pregressi Anche i fondi relativi agli oneri per il personale dipendente accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore della norma e che non hanno trovato riconoscimento fiscale in sede di accantonamento, concorrono alla determinazione del costo del personale deducibile dall’IRAP a partire dal periodo d’imposta 2015, se si è verificato l’evento che ne ha determinato l’iscrizione in bilancio. Se tali accantonamenti hanno concorso alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, bisognerà recuperare l’imposta precedentemente dedotta, mediante la rilevazione di una sopravvenienza attiva. 5.Contratti a termine La circolare precisa che la deducibilità integrale del costo del lavoro dall’IRAP non si applica ai rapporti di lavoro a termine, anche se tale temporaneità è fisiologica dell’attività o del settore in cui il lavoratore risulta impiegato, es. calciatori con contratto di durata massima quinquennale o lavoratori stagionali. 6.Credito d’imposta in assenza di personale Affinché sia possibile fruire del credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP indicata in dichiarazione, a beneficio dei contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario che l’impresa che intende fruirne non abbia avuto alle dipendenze un lavoratore subordinato, anche per un periodo di tempo limitato dell’anno. 7.Deduzione forfetaria imposte sui redditi Infine, la circolare chiarisce che la deduzione forfetaria ai fini IRES/IRPEF pari al 10% dell’IRAP forfetariamente riferita a interessi e oneri assimilati, di cui all’art. 6, co. 1 del D.L. 29 novembre 2011, n. 185, va calcolata sull’IRAP al lordo del contributo corrispondente al credito d’imposta concesso alle imprese che non hanno dipendenti, dal momento che tale credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Si allega il testo della circolare.
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Nuovi meccanismi di inversione contabile e dubbi applicativi – Nota di Confindustria trasmessa all’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in merito alle nuove disposizioni in materia di reverse charge, introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (art.1, commi 629 e 631, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ed efficaci con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Nonostante le utili indicazioni, permangono numerose incertezze interpretative ed applicative.
Confindustria, pertanto, ha raccolto i principali dubbi e li ha presentati all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate affinché questa valuti la possibilità di nuovi interventi ufficiali di chiarimento. Si allega la nota trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Reverse charge Ulteriori Dubbi interpretativi per Agenzia Entrate 22 giugno 2015.pdf |
Obblighi dichiarativi TASI - Circolare MEF DF n. 2 del 03.06.2015
Si allega la circolare n. 2/DF diramata il 3 giugno 2015 dal Dipartimento delle Finanze con la quale è stato chiarito che ai fini della dichiarazione TASI i contribuenti possono utilizzare il modello di dichiarazione IMU, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 30 ottobre 2012.
La circolare, da noi sollecitata, fa seguito alla precedente risoluzione n. 3/DF del 25 marzo u.s. con la quale il Dipartimento aveva precisato che per ottemperare agli adempimenti dichiarativi relativi al tributo per i servizi indivisibili si sarebbe utilizzato un unico modello nazionale.
Con la circolare in commento, l'Amministrazione finanziaria osserva che le informazioni richieste per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria sono sostanzialmente le medesime sia ai fini IMU sia ai fini TASI e, pertanto, anche nell'ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione solo per la TASI.
MEF circolare n 2_DF 2015.pdfVisualizza dettagli
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Rimborsi d'imposta - Erogazione del 12 giugno 2015L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che oggi,12 giugno 2015, è stata autorizzata l'erogazione di 756 milioni di euro per rimborsi in conto fiscale, a copertura di rimborsi aventi data presunta di erogazione fino al 12 giugno stesso. La precedente autorizzazione risaliva al 12 maggio 2015, per un importo di 585 milioni di euro. Con questa nuova tranche la somma delle risorse per rimborsi, erogate nel corso dei primi sei mesi del 2015, risulta pari a circa 4,244 miliardi di euro; nel corso del 2014, le corrispondenti erogazioni erano ammontate a circa 4,382 miliardi di euro. Si allega il dettaglio dei dati per provincia dell’ultima erogazione. |
Split payment, proposta di decisione del Consiglio
La Commissione europea ha pubblicato lunedì mattina una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l’Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA (2006/112/CE). La proposta di decisione per entrare in vigore dovrà essere approvata all’unanimità dal Consiglio. La proposta di decisione riconosce che il sistema di split payment riguardo al versamento dell’IVA dovuta sulle cessioni e sulle prestazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sia stato costituito dall’Italia per porre fine a pratiche evasive in questo ambito. È importante sottolineare come all'interno della decisione venga riconosciuto che uno degli effetti della misura proposta è il fatto che i soggetti passivi non saranno più in grado di compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita dai rispettivi beneficiari per le cessioni o prestazioni effettuate. In questo senso viene anche rilevato dalla Commissione come la procedura di rimborso IVA abbia suscitato preoccupazioni, tanto che è ancora aperta una procedura di infrazione a carico dell'Italia, proprio sul tema dei rimborsi IVA. La proposta di decisione autorizza quindi l’Italia a:
L’autorizzazione sarà valida fino al 31 dicembre 2017 e l’Italia, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure in questione, dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.
Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio.pdf
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