"Imprese e nuovi modelli organizzativi": ne parliamo oggi e domani a Reggio Emilia con Enzo Rullani, Presidente del Centro TeDIS della Venice International University, Andrea Scacchetti, AD di Sintesi Fashion Group, e Alessandro Brunelli, Responsabile Relazioni Industriali, HR Service & Legal Bosch Italia, al primo incontro per gli Imprenditori con delega alle Relazioni Industriali organizzato dalla Scuola delle Relazioni Industriali, l'Economia e il Lavoro di Confindustria. Introducono i lavori il vice Presidente per le Relazioni Industriali e il Welfare di Confindustria, Stefano Dolcetta, e il Presidente di Unindustria Reggio Emilia, Mauro Severi.
Lavoro e Welfare
Scuola relazioni industriali - Reggio Emilia 23-24 aprile 2015 |
JOBS ACT - Prime valutazioni sugli ultimi 6 decreti attuativi della riforma del mercato del lavoroNella sezione libreria è stata pubblicata una nota di aggiornamento sulle prime valutazioni sui decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro. |
TU rappresentanza - quesitiOggi e' stato pubblicato nella sezione Forum un invito a proporre quesiti sul TU sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, utilizzando la piattaforma di Social Collaboration. |
Jobs Act - decreti attuativi in materia di tipologie contrattuali e conciliazioneSono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi del Jobs Act in materia di tipologie contrattuali e mansioni nonché in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. I provvedimenti entreranno in vigore dal 25/6/2015.
Decreto conciliazione pubblicato in GU.pdfVisualizza dettagli Decreto tipologie contrattuali pubblicato in GU.pdfVisualizza dettagli |
Incontro 27 gennaio 2014 sul Testo Unico sulla Rappresentanza
E' stata pubblicata nella sezione Libreria la registrazi |
STREAMING - Giornata di studio sul Jobs Act - 21 luglio ore 10.00-17.30
Il prossimo 21 luglio si terrà una giornata di studio e di approfondimento strutturata in due sessioni tematiche:
ore 14.30, il decreto attuativo del Jobs Act relativo alle forme contrattuali.
Gli interventi previsti nel corso della sessione pomeridiana avranno una durata di 45 minuti come di seguito riportato: Vi ricordiamo, inoltre, che eventuali quesiti relativi ai temi trattati, nel corso di entrambe le sessioni previste dalla giornata di studio, dovranno essere inviati all'indirizzo [email protected] |
Jobs Act: decreti attuativi CdM 11 giugno 2015Decreti Attuativi Jobs Act CdM 11 giugno 2015.zipVisualizza dettagli
Disponibili in Libreria i testi dei due decreti sulle forme contrattuali e sulla conciliazione nella versione portata all'esame del Consiglio dei Ministri di ieri di cui non è ancora disponibile la versione definitiva. Inoltre, i testi di tre dei quattro decreti portati per la prima volta all'esame del Consiglio dei Ministri di ieri e riguardanti gli ammortizzatori sociali, la riforma dell'ispettorato, e le semplificazioni. Il testo del decreto sulle politiche attive non è ancora disponibile.
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Nuova cartella - Oggi è stata inserita nella voce "Libreria" una nuova cartella "DDL in Parlamento" nella quale saranno segnalati provvedimenti legislativi in materia di lavoro e welfare all'esame del Parlamento |
Progetto su Relazioni Industriali a livello globaleTCAs - Programma Parigi - 26 novembre 2015.pdfVisualizza dettagli E-learning module on CSR.pdfVisualizza dettagli A_Guide_on_CSR_and_Human_Rights_FINAL.pdfVisualizza dettagli
Confindustria ha avviato una collaborazione con le federazioni datoriali di Francia e Germania (Medef e BDA), con Businesseurope e con il Centro di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Torino, per un progetto, co-finanziato dall'Unione europea, sul tema della Relazioni Industriali a livello globale. Conclusa questa prima fase di avvio, il progetto continuerà anche l'anno prossimo con specifiche attività formative e di approfondimento per le quali sarà previsto anche il coinvolgimento diretto del nostro Sistema associativo.
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Gruppo di lavoro sulla Sostenibilità - Avvio dei lavoriSi è riunito a Milano il 15 giugno scorso, presso Confindustria Lombardia, il nuovo gruppo di lavoro dedicato al tema della sostenibilità, quale sede di confronto costante e costruttivo con le Associazioni e le Categorie su un argomento che è andato assumendo, negli ultimi anni, un'importanza strategica per la competitività delle imprese. Il gruppo di lavoro è chiamato a sviluppare la propria attività secondo una duplice prospettiva: da un lato, affrontando e discutendo i vari dossier aperti sul tema della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità, sia a livello nazionale che internazionale, seguiti da Confindustria; dall'altro, promuovendo un dibattito all'interno del Sistema sui temi della RSI/Sostenibilità al fine di elaborare una strategia complessiva di Confindustria, rafforzandone la leadership come interlocutore di riferimento. Il gruppo di lavoro Sostenibilità lavorerà in coordinamento con il Gruppo Tematico Cultura di Confindustria. Nella sezione Libreria sono disponibili: 1) il verbale della riunione svoltasi il 15 giugno (prima riunione del gruppo di lavoro) 2) le slides di presentazione del gruppo illustrate in riunione Sarà prossimamente creata una sezione ad hoc, nell'ambito della Comunità Lavoro & Welfare, dedicata alle attività del gruppo, nella quale confluiranno i vari documenti/contributi del gruppo di lavoro. |
11 maggio 2015 - Il caso Fiat - Incontro con Paolo Rebaudengo
“Nuove regole in fabbrica – dal contratto Fiat alle nuove relazioni industriali” è l’ultimo libro di Paolo Rebaudengo che verrà presentato e discusso il giorno 11 maggio 2015 – in Confindustria - sala A. Pininfarina dalle ore 14.30. L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno interesse a riflettere sul futuro delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva in Italia. Si prega di inviare la propria adesione all'indirizzo email [email protected] |
IPCA netto energetici importati: consuntivo 2023 e previsioni 2024-2027Dopo la pubblicazione delle previsioni per l’economia italiana per il biennio 2024-2025, oggi l’Istat ha comunicato il dato consuntivo registrato per l’indice IPCA al netto dei beni energetici importati nel 2023 e le previsioni dell'indice per gli anni 2024-2027. Di seguito le previsioni per il prossimo quadriennio:
Questo il link alla pagina con il comunicato dell'Istituto: https://www.istat.it/it/archivio/297888 |
Registrazione Seminario "quota 100 e reddito di cittadinanza"In allegato la registrazione audio del seminario su "quota 100 e reddito di cittadinanza" svoltosi ieri in Confindustria.
SEMINARIO QUOTA 100 E REDDITO DI CITTAD. 05-02-2029.mp3Visualizza dettagli |
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – STREAMING - SEMINARIO - CAMPI ELETTROMAGNETICI E SOSTANZE PERICOLOSEA seguito della pubblicazione del Dlgs. 159/2016 in tema di campi elettromagnetici e delle recenti proposte di direttiva della Commissione Europea in tema di agenti cancerogeni e agenti chimici, abbiamo organizzato un seminario di approfondimento, che si terrà in Confindustria martedì 25 ottobre 2016 ore 10.30 (sala G).
Parteciperanno ai lavori i rappresentanti del Ministero del lavoro e della salute che hanno seguito e stanno seguendo questi temi temi a livello italiano ed europeo; il termine dei lavori è previsto per le ore 13.00.
Vi segnaliamo che il collegamento streaming non permette un'interazione diretta, pertanto, vi invitiamo ad inviare eventuali quesiti entro lunedì 24 ottobre ore 17.30 all'indirizzo di posta elettronica [email protected]
Le adesioni dovranno pervenire, specificando il proprio interesse alla diretta streaming, ai seguenti indirizzi: [email protected] o [email protected]
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CCNL Dirigenti - pubblicazione volume
Informiamo che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2018, verrà pubblicato da SIPI, società editrice di Confindustria, nel mese di aprile 2016.
Il volume verrà posto in vendita al costo di € 14,00 più spese di spedizione
Per ordinare il volume inviare una e-mail a: [email protected]
Per informazioni rivolgersi a SIPI S.p.A. Alberto Pietrelli Tel. 06.5903257
Al fine di poter definire la tiratura, Vi preghiamo di volerci comunicare entro il 25 marzo, il numero di copie che intendete acquistare alle condizioni a voi riservate come da allegato.
MOD_PAG_DIRIGENTI - allegato.docVisualizza dettagli
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24 febbraio 2016 12.19
Alleghiamo il testo firmato del ccnl dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 tra Confindustria e Federmanager. CCNL-DIRIGENTI-2014.pdfVisualizza dettagli |
Politiche Attive ed FSE
MIUR, Ministero del lavoro hanno e ISFOL hanno presentato lo scorso 28 gennaio alcuni documenti di sintesi delle iniziative e delle risorse programmate e allocate per il FSE 2014-20.
Si allegano:
1) PON 2014-20 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2) Attuazione della Garanzia Giovani e del PON IOG
7-FSE 2014-20-Coordinamento PON-POR-OT10-Intervento MIUR (1).pdfVisualizza dettagli 7-FSE2014-20-AttuazioneGG-Intervento OT 8 (1).pdfVisualizza dettagli
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JOBS ACT - Giornata di studio 21 settembre - RETTIFICA ORARIO- FOCUS riformulazione art.4 Statuto dei Lavoratori - Relatore Prof. Avv. MarescaSegnaliamo che lo streaming è anticipato alle ore 14.00 per motivi organizzativi. Provvederemo quanto prima ad aggiornare il banner dell'iniziativa inserito sul sito. Rimangono invariate le procedure di collegamento alla diretta con le credenziali di accesso al sito. Auspicando la consueta partecipazione, ci scusiamo per eventuali disagi.
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JOBS ACT - Giornata di studio - 22 SETTEMBRE - FOCUS Ammortizzatori sociali e semplificazioni sicurezza sul lavoro
Si terrà il prossimo 22 settembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in Confindustria, sala A, l'incontro sui decreti attuativi del Jobs Act relativi agli ammortizzatori sociali ed alle semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’incontro sarà coordinato da Maria Magri, Giulia Dongiovanni e Fabio Pontrandolfi. Eventuali quesiti dovranno pervenire all'indirizzo [email protected] entro il 16 settembre. |
JOBS ACT _Giornate di studio_10 - 11 SETTEMBRE
Si terranno il prossimo 10 e 11 settembre due ulteriori incontri di approfondimento sul Jobs Act, come anticipato nel corso dello streaming che si è svolto il 21 luglio.
L'intervento del Prof. Avv. Arturo Maresca sul nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è in programma alle ore 14.30; modera l'Avv. Massimo Marchetti.
Venerdì 11 settembre alle ore 10.00 verranno, infine, illustrate dall' Avv. Fabio Pontrandolfi le principali novità introdotte dal decreto semplificazione in materia di salute e sicurezza.
Gli incontri si terranno in sala Pininfarina. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione del Sistema, è stato predisposto anche il collegamento streaming con le consuete modalità di accesso.
I quesiti dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo [email protected] entro e non oltre venerdì 28 agosto alle ore 17.30.
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Formazione sulla sicurezza - Testo corretto dell'Accordo Stato-RegioniCon riferimento alla news pubblicata ieri, 22 aprile 2025, segnaliamo che – per un refuso nel documento formale presente nel sito internet della Conferenza Stato-Regioni – il testo dell’Accordo Stato-Regioni risulta erroneamente duplicato. Provvediamo, quindi, ad allegare il testo nella sua versione corretta. |
Testo Accordo Stato-regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezzaFacciamo seguito alle precedenti news per rendere disponibile il testo dell'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza come approvato nella Conferenza del 17 aprile scorso. Rinviamo, per l'approfondimento, ad una circolare esplicativa e ad un successivo webinar per il sistema.
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Accordo Stato-regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezzaLa Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile 2025, ha approvato l'Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il testo dovrà ora essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore. Nel ricordare la previsione relativa ad un generale periodo transitorio (in particolare, per la formazione del datore di lavoro e del preposto) e quella inerente al riconoscimento dei crediti pregressi per tutte le figure, ci riserviamo di pubblicare una nota di commento all'Accordo, nel testo che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Anticipiamo, inoltre, che illustreremo gli aspetti più significativi in un prossimo webinar.
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La sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza tra conferme e innovazioni Il preposto, la formazione e l’organizzazioneIntroduzione In previsione dell’approvazione dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione ed in considerazione della evoluzione giurisprudenziale nella lettura della figura e del ruolo del preposto (v. news Confindustria 2 maggio 2024), si ritiene opportuno ripercorrere alcune rappresentative conclusioni che possono orientare nella adozione di corrette misure prevenzionali. La corretta formazione è il presupposto per poter pretendere il comportamento corretto da parte dei lavoratori. Essa è collegata strettamente al ruolo del preposto (nel correggere i comportamenti non rispondenti alle direttive aziendali o alle norme) e la sua erogazione è presupposto essenziale allorché si intenda contestare l’efficacia esclusiva del comportamento del lavoratore in caso di evento infortunistico. Per quanto riguarda il preposto, responsabile nella fase esecutiva de lavoro (a differenza del dirigente, che organizza le attività e del datore di lavoro che, dotato del potere di spesa, assume le decisioni aziendali di fondo), la giurisprudenza – dopo la formalizzazione del ruolo con la normativa di fine 2021 - sta delineando i presupposti per la corretta individuazione di questa figura, secondo un iter motivazionale che, seppure astrattamente corretto, pone delicati aspetti applicativi. Partendo da un ruolo di vigilanza ai limiti della pedanteria si è passati alla vigilanza organizzativa per poi giungere a sostenere, da ultimo, che tale figura debba svolgere un ruolo principale di vigilanza ed uno secondario che riguarda le proprie mansioni lavorative. Su tutti resta centrale la valutazione del rischio, anche in relazione ai comportamenti dei lavoratori laddove gli stessi, seppur imprudenti, possono essere prevedibili. Questi aspetti pongono in luce l’importanza delle decisioni di fondo relative alla valutazione dei rischi ed alla buona organizzazione adottate dal datore di lavoro, aspetti che costituiscono elemento centrale del percorso formativo del datore di lavoro che, per la prima volta, verrà delineato dal futuro Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza. Di seguito si riportano alcune recenti pronunce che – non senza alcuni profili di criticità – evidenziano concretamente gli aspetti sopra evidenziati.
Il rispetto dell’obbligo formativo come presupposto per una possibile responsabilizzazione del lavoratore Cass., 24 febbraio 2025, n. 7489 “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi”
Cass., 28 marzo 2025, n. 12253 “Un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro. Questi principi sono stati chiariti - e meglio specificati - sottolineando che, "in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia". Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi "ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”
Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021 “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio del lavoratore, e ciò anche quando - contrariamente a quello che è stato accertato - derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, atteso che è proprio attraverso l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Pertanto, allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento, come pure ritenuto nelle conformi decisioni di merito, sul punto in alcun modo attinte dai motivi di ricorso.
Cass., 19 febbraio 2025, n. 6775 “La Corte territoriale, quindi, dato atto che nella sentenza di annullamento questa Corte aveva ritenuto che l'area interessata dall'infortunio fosse un luogo di lavoro e che il comportamento del lavoratore non era stato abnorme (la vittima si era attivata per individuare la fonte del rumore anomalo proveniente dalla macchina e ciò non permetteva di ritenere la esorbitanza dell'azione del lavoratore rispetto alle sue mansioni), ha escluso che la condotta del lavoratore avesse interrotto il nesso di causalità ai sensi del capoverso dell'art. 41 cod. pen. e ha ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati (che nelle rispettive qualità rivestivano la posizione di garanzia del lavoratore deceduto sul colpo per le lesioni riportate dallo schiacciamento) per colpa specifica (violazione dell'art. 71, comma 1 D.Lgs. 81/2008). La motivazione ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla Corte di Cassazione ed è congrua e logica nonché conforme al principio di diritto, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.
Cass., 19 marzo 2025, n. 10902 “Il legislatore ha certamente incluso il lavoratore nel novero dei soggetti garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), ma il modello "collaborativo" così delineato - in virtù del quale gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori -non implica alcun esonero di responsabilità in capo al datore di lavoro all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca il suo obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 - 01). Ed è sempre in ragione di tale complessità del sistema prevenzionistico che la giurisprudenza ha cercato di delimitare con sufficiente chiarezza i presupposti in forza dei quali un comportamento non corretto del lavoratore può interrompere il nesso eziologico tra l'omissione attribuita al datore di lavoro e l'infortunio patito dal lavoratore stesso (vedi, per esempio, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01, in cui si è affermato che, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'abnormità della condotta del lavoratore, deceduto in conseguenza dell'utilizzazione di un macchinario pericoloso, diverso da quello fornito in dotazione e non presente in azienda, ma autonomamente acquisito dal lavoratore all'insaputa del datore di lavoro); analogamente, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio l'accertamento dell'abnormità della condotta del lavoratore, che era deceduto in conseguenza di un infortunio occorso durante lo smontaggio di un parapetto, operazione dallo stesso compiuta sebbene avesse poco prima intimato a un collega di astenersi dal suo compimento, così mostrando di conoscere la procedura di sicurezza e di avere l'intenzione di rispettarla; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina, aveva introdotto la mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato). Nella specie, il comportamento imprudente della persona offesa non ha eliso il nesso causale tra le omissioni datoriali e l'evento, proprio perché si è inserito all'interno dell'area di rischio che era compito specifico del datore di lavoro governare. E, all'interno di essa, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 - 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222 -01). Ciò che, nel caso all'esame, è stato motivatamente escluso dai giudici di merito sulla scorta delle raccolte evidenze”.
Cass., 10 febbraio 2025, n. 5187 Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. nel solco dei principi enunciati da Sez. U, n. 38343 de! 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione, Sez. 4, n. 46841 del 03/10/2023, Bovini, non mass.; Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi Rv. 285535 - 01; Sez. 4, n. 27759 del 20/04/2023, Scopelliti, non mass.; Sez. 4, n. 43852 del 19/07/2018, Bartolini, Rv. 274266 - 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603;). Ciò nel solco del consolidato dictum secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7364 del 14/01/2014, Rv. 259321). Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. All'interno dell'area di rischio, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Cass., 28 marzo 2022, n. 11030 “Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perché possa ritenersi che il comportamento ne9ligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).
Rilevanza della valutazione dei rischi rispetto alla possibile responsabilità del lavoratore per comportamento imprudente Cass., 23 gennaio 2025, n. 2768 Cass., 28 febbraio 2025, n. 8301 “L'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, norma dal chiaro tenore letterale, pone al centro del sistema prevenzionistico lavorativo il momento della valutazione e, dunque, della previsione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsione che spetta al datore di lavoro e deve essere completa, dovendo riguardare, per l'appunto, "tutti i rischi". Trattasi di norma che riempie di contenuto quella che pone l'obbligo datoriale per eccellenza, neppure delegabile, delineato all'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, quello cioè di redigere il documento di cui all'art. 28 citato. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a indicare, all'interno di tale documento, in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, trattandosi di un dovere fondamentale del sistema prevenzionistico, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355 - 01). Il che giustifica, altresì, la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, anch'egli debitore, in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, di un obbligo di garanzia (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele che sono finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01)”.
Rilevanza della nomina del preposto Cass., 17 marzo 2025, n. 10461 “6. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è fondata sul principio di matrice Euro unitaria, derivante dalla originaria Direttiva 89/391/CEE, già attuata con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della centralità della prevenzione, il che impone la costante ricerca del rischio specifico. 7. Nel caso di specie, il rischio che il DUVRI ed il POS di VERDEMPIANTI Srl non hanno contemplato e contrastato con le idonee misure non è quello generico dei cantieri mobili, ma il rischio insito all'appalto oggetto del contratto intercorso con ANAS Spa caratterizzato dalla rapidità di esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale, costituita da quattro corsie con alti limiti di velocità. Tale modalità di esecuzione dell'attività conferita in appalto, di riflesso, ha connotato la prestazione lavorativa dei dipendenti dell'impresa appaltatrice. Il datore di lavoro, dunque, avrebbe dovuto, una volta esplicitate tali fonti di rischio, prevedere misure adeguate al loro contenimento, quali l'individuazione nominativa della squadra di tre lavoratori da inserire in turni di lavoro avvicendati, indicazione rivolta a ciascun dipendente della collocazione, all'interno dei mezzi aziendali affidati ai lavoratori, dei dispostivi di segnalazione del cantiere mobile d'emergenza; informazione ai dipendenti sullo specifico rischio e formazione relativa alle corrette procedure precauzionali antecedenti all'attività esecutiva. 10. Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione. Si è peraltro già chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all'omessa previsione anticipata
10. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha sostanzialmente concesso una certa flessibilità nella indicazione dei tempi di percorrenza del C.C. a bordo dell'autocarro NISSAN, non solo non è manifestamente illogica, ma neanche invalida la ricostruzione degli accadimenti adottata dai giudici di merito, perché non decisiva ai fini della prova della responsabilità dell'imputato.
Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021 Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276-01). D'altra parte, nel caso in esame il rischio concretizzatosi non attiene ad una contingenza propria della fase esecutiva della lavorazione, che come tale avrebbe dovuto suggerire una modifica del piano operativo di sicurezza (come immotivatamente sostenuto in ricorso), ma piuttosto a scelte proprie del datore, che si è accertato essere ab origine carenti (cfr., sui limiti entro i quali la presenza del preposto può determinare l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro o del dirigente, Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio).
Il ruolo del preposto: l’efficacia del controllo Cass., 28 febbraio 2025, n. 8289 “Il ruolo del preposto è definito, dall'art. 2 lett. e) del TU 81/2008, quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In tale contesto, è vero che non esiste un divieto di doppia mansione, ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale - che per il preposto, ai sensi dell'articolo 2 citato, è costituito dall'attività di controllo - devono esser individuati ab origine come secondari rispetto alla suddetta attività. La censura proposta al riguardo dal ricorrente non coglie nel segno. Si sostiene che il preposto (E.E.), dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto quell'attività particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa (pagina 7 del ricorso), non compiendo contestualmente altre operazioni e segnalando al F.F. (carrellista) il pericolo immediato che in quel momento si stava verificando. Si tratta evidentemente, come viene evocato dalle stesse espressioni utilizzate dal ricorrente, di profili organizzativi che avrebbero dovuto essere pianificati dal datore di lavoro. La Corte distrettuale ha evidenziato, con motivazione priva di vizi logici, che nella circostanza, il preposto, era stato incaricato a svolgere anche il lavoro di carrellista, motivo per cui il controllo demandatogli di fatto non era garantito. E in effetti la manovra posta in essere dal D.D. avrebbe dovuto essere sottoposta ad attento controllo da parte del preposto. Costui, ove avesse ricevuto, a livello organizzativo, la predetta direttiva sulla priorità della vigilanza, sarebbe stato impegnato, ex professo, a segnalare l'errata manovra al carrellista, il quale, anziché procedere a marcia indietro con cicalino sonoro in funzione e con visuale libera, conduceva il mezzo in avanti senza alcuna visibilità, ostruita dal posizionamento delle balle di cellulosa trasportata. In secondo luogo, la Corte territoriale ha fornito ampia e approfondita motivazione sulla violazione di ulteriori regole cautelari da parte del A.A. e sulla rilevanza causale delle stesse rispetto all'infortunio mortale. La decritta situazione rendeva l'ambiente particolarmente pericoloso anche per gli autisti dei camion, i quali, sebbene fosse previsto che avrebbero dovuto rimanere all'interno della cabina o nei pressi del proprio mezzo, di sovente si spostavano, sia per attendere alle ordinarie operazioni di carico e scarico quali l'apertura e la chiusura dei teloni, la rimozione e il posizionamento dei piantoni, sia per esigenze personali, ad esempio fisiologiche, evenienza che risultava altamente pericolosa, non essendovi spazi adibiti agli spostamenti delle persone. Tale evenienza peraltro non era evento eccezionale, atteso che dall'istruttoria (testimonianza Taccone) era emerso che, in diverse occasioni, anche altri autisti erano scesi dai propri mezzi; ciò avrebbe reso necessario un controllo stringente ed attento da parte del preposto, figura prevista ed individuata nel E.E.. Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto assicurarsi che le precauzioni (segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale) fossero in concreto realizzate.
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Decreto Flussi – Rilevazione del fabbisogno di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato non stagionale nel triennio 2026-28 - Trasmissione dati al Ministero del Lavoro entro il 7 aprile 2025Informiamo che il 25 marzo scorso Confindustria ha partecipato alla consueta consultazione delle parti sociali convocata dal Ministero del Lavoro per la rilevazione del fabbisogno di lavoratori extra UE, in relazione alla prossima programmazione triennale 2026/28 collegata al Decreto Flussi. L’articolo 1, comma 3 del D.L. 20/2023, modificato dalla legge n. 187/2024 di conversione del D.L. 145/2025 prevede, infatti, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provveda all’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro “previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. L’articolo 1 dello stesso Decreto ha esteso la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia al triennio citato. In particolare, il confronto con le parti sociali è stato avviato per procedere all’analisi del fabbisogno di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato non stagionale e consentire allo stesso Ministero di rappresentare il fabbisogno del triennio 2026-28 al Tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordinerà i lavori per l’adozione del prossimo DPCM. A tal fine, il Ministero del Lavoro ha adottato una nuova modalità operativa finalizzata alla raccolta dei dati quantitativi da parte delle organizzazioni convocate, predisponendo un modulo/excel (cfr. allegato) in cui ciascun settore è chiamato a inserire su base regionale, secondo il nuovo approccio adottato, il rispettivo fabbisogno di lavoratori extra UE, per ciascun anno di riferimento. Pur consapevoli della persistente criticità metodologica, già segnalata al Ministero, e dei tempi stretti stabiliti per la raccolta e la trasmissione dei dati, vi chiediamo di raccogliere e organizzare nel format allegato gli eventuali dati quantitativi a vostra disposizione, con cortese richiesta di ritrasmettercelo entro la data del 4 aprile pv (all’indirizzo mail: p.astorri@confindustria.it), per poterli sistematizzare e trasmetterli a nostra volta al Ministero entro la scadenza assegnata. Come anticipato dal Ministero, con la stessa tempistica è, altresì, possibile trasmettere un documento sintetico che illustri le riflessioni sulle peculiarità del settore in relazione alla gestione dei flussi. Si allegano, infine, due presentazioni condivise dal Ministero: la prima, volta a illustrare la situazione delle domande di nulla osta presentate (per settore/area geografica) nel 2023 e 2024, rispetto alle quote disponibili, per lavoro subordinato non stagionale; la seconda, sulla perimetrazione della domanda di lavoro dei migranti attraverso una rilettura dei dati Excelsior. Restiamo a disposizione per eventuali dubbi e/o richieste di chiarimenti. Allegati
Presentazione_25_03_2025def.pdfDati flussi 2023-2024-2025 Non Stagionali_25032025.pdf |