Vi segnaliamo che l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 117 del 09/08/2019 con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla cd. “pensione quota 100” con riferimento al regime della cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.
Nel rinviare alla circolare per gli ulteriori profili esaminati dall’Istituto, è opportuno evidenziare alcuni passaggi che affrontano, in particolare, il tema degli agenti e rappresentanti di commercio.
In questi rapporti, infatti, molto spesso il momento dello svolgimento della prestazione (momento della promozione/conclusione di contratti) non coincide con il momento della liquidazione delle relative provvigioni.
Di conseguenza, i rapporti di agenzia rischiavano di essere particolarmente penalizzati dal principio di in cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro (cfr. art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019).
Anche a seguito del confronto tra Confindustria e l’Istituto, la circolare offre due soluzioni: al paragrafo 3 si fa espresso riferimento agli agenti di commercio e si prevede che l'agente possa richiedere la quota 100 con liquidazione differita (quindi, ad esempio, dopo che gli sono state liquidate le provvigioni).
Ancor più significativo e risolutivo è però il chiarimento della circolare secondo cui l'incumulabilità tra pensione quota 100 e redditi per attività di lavoro non riguarda i redditi derivanti da attività lavorative svolte prima della decorrenza della pensione. A tal proposito, segnaliamo, per la sua chiarezza, l'esempio n. 1) contenuto nel paragrafo 1.4.
Circolare numero 117 del 09-08-2019.pdfVisualizza dettagli