Di seguito il documento relativo a Patente a crediti – Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 e Circolare INL n. 4/2024 - Seconda parte: sospensione, punteggi e sanzioni.
II Circolare patente a crediti def.pdfVisualizza dettagli
Patente a crediti – Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 e Circolare INL n. 4/2024 Seconda parte: sospensione, punteggi e sanzioniDi seguito il documento relativo a Patente a crediti – Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 e Circolare INL n. 4/2024 - Seconda parte: sospensione, punteggi e sanzioni. II Circolare patente a crediti def.pdfVisualizza dettagli |
Collocamento mirato (l. n. 68/1999) – Contributo esonerativo ex art. 5, comma 3bis per svolgimento di lavorazioni a rischio elevato – Sostituzione del DM 10 marzo 2016 – Circolare del Ministero del lavoro.Facciamo riferimento alla nota del 24 settembre u.s. per segnalare la pubblicazione della circolare 1 ottobre 2024, n. 15466 del Ministero del lavoro, relativa alle modalità di versamento del contributo esonerativo legato all’esonero parziale in caso di lavoratori addetti a lavorazioni ad alto rischio. La circolare ripercorre la nuova disciplina introdotta dal DM 11 giugno 2024, che abbiamo già commentato nella nota sopra richiamata. In questa occasione ci soffermiamo, in particolare, sul periodo transitorio, per confermare quanto anticipato, in quanto la circolare ministeriale precisa che “i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° novembre 2024. La nuova autocertificazione di cui sopra, si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto”. Sul piano operativo, il Ministero evidenzia “l’applicativo per la presentazione dell’autocertificazione … sarà disponibile a far data dal 3 ottobre 2024”. |
Condotta responsabile di impresa – Presentazione delle nuove Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali – Roma, 22 ottobre 2024Segnaliamo che il 22 ottobre pv il Punto di Contatto Nazionale (PCN) presso il MIMIT organizza a Roma un evento dedicato alla presentazione delle nuove Linee Guida OCSE per le imprese Multinazionali sulla condotta responsabile di impresa. Ricordiamo che le Linee Guida rappresentano uno dei più noti riferimenti vigenti a livello globale sul tema della condotta responsabile di impresa, su cui è incardinato il meccanismo delle cd “istanze specifiche” innanzi al PCN. Sebbene le Linee Guida siano rivolte alle imprese multinazionali, rappresentano un’importante riferimento anche per le PMI, che sono, infatti, tenute ad osservarle nella misura più ampia possibile. L’evento del 22 ottobre pv si propone di illustrare e approfondire le novità risultanti dalla revisione delle Linee Guida, conclusasi nel giugno 2023, resasi necessaria per aggiornarle rispetto ai cambiamenti che hanno caratterizzato il contesto globale negli ultimi anni. La partecipazione all’evento sarà possibile sia in presenza che da remoto. Per iscriversi è necessario inviare mail, cfr. allegato.
|
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Modificato Dlgs 81/08 – Recepimento direttiva agenti cancerogeni/mutageniÈ stato pubblicato Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 (scaricabile al seguente link) che attua la direttiva in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro (GU n. 226 del 26/09/2024) – vedi per ultima nostra news del 16 luglio 2024. Il decreto contiene diverse importanti modifiche sia all’articolato che agli allegati del Dlgs 81/2008 (in attuazione della direttiva (UE) 2022/431– vedi nostra news del 1 aprile 2022), ed entrerà in vigore il prossimo 11 ottobre 2024. La direttiva (UE) 2022/431 è la quarta di cinque recentemente emanate, che modificano la direttiva esistente in tema di agenti cancerogeni/mutageni, e volute dalla Commissione europea sostanzialmente ai fini di un aggiornamento tecnico della direttiva stessa ed è parte di un progetto di revisione complessivo della materia salute e sicurezza che la Commissione europea ha avviato nel 2017. Numerose le novità del decreto tra cui, in particolare, l’ampliamento del campo di applicazione del Titolo IX, capo II del Dgs 81/08, sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni anche alle sostanze tossiche per la riproduzione (art. 233 del Dlgs 81/08) e nuovi o riveduti valori limite occupazionali per i composti dell'acrilonitrile, del benzene e del nichel e per diverse sostanze tossiche per la riproduzione. Il decreto, va poi a modificare, numerosi articoli Dlgs 81/08 (ad esempio, sempre in riferimento al titolo IX, capo II, in materia di definizioni, sostituzione e riduzione, valutazione del rischio, informazione e formazione, registro di esposizione) e contiene i seguenti tre allegati: agli allegati a e b che contengono i valori limite di esposizione professionale sia per gli agenti chimici che cancerogeni/mutageni/reprotossici e andranno a sostituire integralmente gli allegati XXXVIII e XLIII del Dlgs 81/08. L’allegato C con il valore limite biologico e la procedura di sorveglianza sanitaria per il piombo (nuovo allegato XLIII – bis). Questo allegato è sostanzialmente analogo all’allegato XXXIX del Dlgs 81/08, di cui il decreto in esame prevede l’abrogazione. Il piombo infatti passerà dall’attuale capo I protezione da agenti chimici al capo II – protezione da agenti cancerogeni/ mutageni/ sostanze tossiche per la riproduzione del titolo IX del Dlgs 81/08. Seguirà, a breve, una nota di dettaglio con una analisi delle principali modifiche introdotte nel Dlgs 81/08. |
Patente a crediti – Comunicazione dell’INL su criticità informatiche e Istruzioni tecniche per la domanda di patente a decorrere dal 1 ottobre 2024.Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni relative alla patente a crediti del 24 e 30 settembre 2024 per segnalare quanto segue.
Confindustria, nell’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo di possedere la patente a crediti, aveva chiesto il rinvio del termine del 1 ottobre, ritenendo non maturi i tempi per l’entrata in vigore dell’obbligo in relazione alla insufficienza di tempo per la spedizione della autocertificazione via PEC (considerato che la decorrenza dell’obbligo di possesso della patente era nota sin dall’approvazione del decreto legge n. 19/2024 e vi era, quindi, margine per gestirne modalità e tempi dell’invio) e della mancata puntuale definizione della sfera soggettiva di applicazione (così inducendo correttamente, nel dubbio, a formulare la domanda). La richiesta, proposta in sede parlamentare, è stata ritirata, essendo ferma intenzione del Ministero del lavoro di rispettare la data fissata dal legislatore. Prima della metà del mese di settembre, Confindustria aveva inviato ai vertici del Ministero del lavoro e dell’INL una serie di quesiti, volti a chiarire i tantissimi aspetti dubbi, tra i quali la sfera di applicazione della norma ed aveva contemporaneamente rappresentato l’esigenza di un rinvio. Con circolare del 23 settembre, oltre a fornire alcuni chiarimenti sulla portata del recente DM di attuazione dell’art. 27 del Dlgs 81/2008, l’INL ha regolato il periodo di prima applicazione, introducendo – per le aziende che intendono continuare o iniziare ad operare il 1 ottobre - la possibilità di inviare una PEC contenente l’autocertificazione della domanda di patente, in modo da essere in regola con la disposizione che entra in vigore oggi, 1 ottobre 2024. Ieri, 30 settembre, l’INL ha pubblicato, nel proprio sito istituzionale, il seguente testuale messaggio: “Si avvisa che, in ragione del notevole afflusso di comunicazioni via PEC, sono stati rilevati rallentamenti del sistema di posta elettronica e pertanto la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva potrebbe non andare a buon fine. La problematica è comunque in via di risoluzione e non si terrà conto di eventuali ritardi. In ogni caso si ricorda che l’indirizzo PEC è attivo sino al 31 ottobre p.v. e che, a partire già da domani 1° ottobre, sarà possibile accedere al portale INL per la trasmissione della richiesta della patente”. Deve, dunque, ritenersi che l’eventuale verifica ispettiva che rilevi l’accesso in cantiere senza la previa domanda di patente (attraverso la PEC) non possa sollevare alcuna eccezione e comminare alcuna sanzione per aver svolto attività senza il previo possesso della patente (o meglio, della domanda di rilascio della patente). Invitiamo le aziende che hanno spedito (o tentato di spedire) la PEC a conservarne prova, in modo da testimoniare la non imputabilità all’impresa del ritardo nell’accoglimento da parte dell’INL. Tenuto conto che lo stesso INL precisa che non si terrà conto del ritardo, deve ritenersi che, comunque, le imprese che stanno svolgendo lavori che comportano un accesso fisico in cantiere (come chiarito dalla circolare n. 4/2024 dell’INL) siano chiamate a formulare la domanda nel sito dell’INL entro il 31 ottobre 2024. Si precisa che, nonostante sia ormai attiva la procedura informatica ordinaria per la domanda (v. punto seguente), è ancora possibile effettuare la domanda via PEC fino al 31 ottobre, che andrà comunque integrata con la domanda nel sito entro il 31 ottobre 2024. Lo stesso INL, come si preciserà nel successivo punto 2, ricorda che “coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre”.
L’INL rende disponibili nel proprio sito internet le istruzioni tecniche per l’inserimento della domanda di patente a crediti, operativa da oggi, primo ottobre 2024. Le istruzioni tecniche e i due video presenti nella sezione del sito internet riportano sostanzialmente le medesime indicazioni diffuse nell’incontro del 27 settembre scorso, delle quali si è data notizia con la comunicazione del 30 settembre e formulano alcune indicazioni con riferimento ad “eventuali” ritardi nella spedizione della PEC. Nel rinviare alla lettura del documento dell’INL, si anticipano le seguenti indicazioni.
Data la recente esperienza relativa al mancato funzionamento del sistema della PEC e viste le raccomandazioni dello stesso INL, si invitano le aziende a riferire tempestivamente eventuali malfunzionamenti, al fine di consentire di rappresentarli all’INL. A breve dovrebbero essere pubblicate alcune FAQ in risposta a quesiti indirizzati all’INL, sulle quali torneremo appena disponibili.
|