È in corso di esame in Parlamento lo schema di decreto legislativo di “Recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
La direttiva (UE) 2022/431 è la quarta di cinque recentemente emanate, che modificano la direttiva esistente in tema di agenti cancerogeni/mutageni, e volute dalla Commissione europea sostanzialmente ai fini di un aggiornamento tecnico della direttiva stessa ed è parte di un progetto di revisione complessivo della materia salute e sicurezza che la Commissione europea ha avviato nel 2017. Numerose le novità della direttiva (ad esempio: l’ampliamento del campo di applicazione con l’introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione; valori limite occupazionali nuovi o riveduti per i composti dell'acrilonitrile, del benzene e del nichel e per 12 sostanze tossiche per la riproduzione) e il temine per il recepimento era il 5 aprile 2024 (vedi nostra news del 3 maggio 2022).
Lo schema di decreto, allegato, prevede un recepimento sostanzialmente letterale della direttiva che va a modificare numerosi articoli e allegati del Dlgs 81/08 (ad esempio in materia di definizioni, sostituzione e riduzione, valutazione del rischio, informazione e formazione, registro di esposizione).
Nel merito, lo schema contiene i seguenti tre allegati:
- allegato A con l’elenco degli agenti chimici e dei relativi valore limite di esposizione professionale (modificato a seguito dell’inserimento dei reprotossici nella direttiva cancerogeni), che andrà a sostituire l’Allegato XXXVIII del Dlgs 81/08.
- allegato B con l’elenco degli agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici e dei relativi valori limite di esposizione professionale, che andrà a sostituire l’allegato XLIII del Dlgs 81/08
- allegato C con il valore limite biologico e la procedura di sorveglianza sanitaria per il piombo nel nuovo allegato XLIII – bis. Questo allegato è sostanzialmente analogo all’allegato XXXIX del Dlgs 81/08, di cui lo schema prevede l’abrogazione. Il piombo infatti non rientrerà più tra gli agenti chimici ma tra gli agenti cancerogeni/mutageni e reprotossici (passerà dall’attuale capo I protezione da agenti chimici al capo II – protezione da agenti cancerogeni/ mutageni/ reprotossici del titolo IX del Dlgs 81/08).
L’azione di Confindustria che ha elaborato, con il supporto del Sistema, un posizionamento comune con altre organizzazioni datoriali sulla materia, è diretta a confermare un recepimento dei testi senza apportare modifiche sostanziali rispetto a quanto definito dal legislatore europeo, anche alla luce del lungo iter di definizione degli stessi e della natura tecnica degli allegati.
Il posizionamento evidenzia, tra l’altro, l’importanza di prevedere un congruo termine per l’entrata in vigore del Decreto ovvero un periodo transitorio. Viste le importanti modifiche presenti nello schema (sia all’articolato che agli allegati), occorreranno, infatti, diversi interventi (sia organizzativi che tecnici) da parte delle aziende interessate per potersi adeguare alle numerose nuove previsioni. Importante, inoltre, che vengano sia forniti chiarimenti relativamente al registro di esposizione e della sua tenuta, anche a seguito dell’informatizzazione ormai avvenuta da qualche anno, sia armonizzate le diverse previsioni, a volte incongruenti, sempre in tema di registro delle esposizioni.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dello schema di decreto.
Atto 157.pdfVisualizza dettagli