Facciamo seguito alla nostra news del 30 ottobre scorso e al seminario svoltosi il 26 ottobre (cfr. registrazione pubblicata sul sito, a fine pag.) per segnalare le novità di maggiore rilievo per le nostre imprese, in tema di formazione all’estero dei lavoratori stranieri e relativo loro ingresso in Italia, esplicitate dalla circolare ministeriale congiunta del 27 ottobre scorso (disposizioni attuative del DPCM del 27 settembre 2023 sulla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 - G.U. n. 231 del 3 ottobre 2023 – cfr. in allegato le slides illustrate nel corso del seminario del 26 ottobre).
La circolare chiarisce definitivamente alcuni aspetti procedurali in tema di ingressi legali fuori quota connessi alla formazione all’estero degli stranieri, ai sensi dell’art. 4, lett. c) del DPCM, che erano stati posti da Confindustria all’attenzione del Ministero del Lavoro.
In particolare, la circolare ha chiarito due aspetti di particolare rilievo per il nostro sistema:
1. Formazione all’estero dei lavoratori stranieri e loro ingresso ex art. 22 TUI senza previa verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale presso i Centri per l’Impiego
Il primo chiarimento riguarda gli ingressi dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero, ai sensi del novellato art. 23 del TUI, in relazione ai quali si applicano le Linee Guida del Ministero del Lavoro, che hanno definito le modalità di predisposizione di tali programmi.
Gli ingressi in Italia di tali lavoratori seguiranno le procedure previste dall’articolo 22 TUI, con esclusione dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
Viene, inoltre, chiarito che, anche per tali ingressi, è ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione (cfr. circolare congiunta Ministero del Lavoro/Interno n. 4518/2023).
2. Possibilità di avvalersi delle procedure semplificate di ingresso ex art. 27, 1-ter e 1-quater TUI per i lavoratori stranieri formati nei Paesi di origine ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto n. 20/2023 come convertito dalla legge n. 50/2023
La circolare accoglie una specifica istanza di Confindustria, volta a rendere operativo il disposto del comma 4 ter, introdotto con la legge di conversione del dl n. 20/2023 su proposta di Confindustria.
Il riferimento è alla possibilità di applicare, in via transitoria per gli anni 2023 e 2024, le procedure semplificate di ingresso in Italia, previste dall’art. 27, commi 1-ter e 1-quater del TUI, anche per i lavoratori stranieri che avranno completato i programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei paesi di origine ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4-ter del decreto n. 20/2023, come convertito dalla legge n. 50/2023.
Si tratta di programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei paesi di origine, concordati tra le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL (e le loro articolazioni territoriali e di categoria), e gli organismi formativi, gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con enti ed associazioni iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 394/1999.
In questo senso, poiché l’input parte dalle associazioni datoriali, la previa verifica dei fabbisogni occupazionali, effettuata da parte del Ministero del Lavoro, e prevista nell’iter “a regime”, ben può essere, nel frattempo, “superata” poiché è la stessa organizzazione datoriale a farsi interprete direttamente del fabbisogno occupazionale delle imprese ad essa associate.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che la elaborazione concreta di tali programmi dovrà essere definita a livello territoriale, per la migliore e più diretta conoscenza delle caratteristiche ed esigenze del mercato del lavoro locale di riferimento.
Per tali lavoratori, quindi, il nulla osta al lavoro sarà sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato e la relativa comunicazione sarà presentata con modalità informatiche allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura-ufficio territoriale del Governo (art. 27, c. 1-ter).
Tali disposizioni si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’Interno, sentito il Ministero del Lavoro, un apposito protocollo d’intesa, con cui gli stessi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (art. 27 c. 1-quater).
La semplificazione procedurale introdotta per questi casi è particolarmente positiva, essendo destinata ad agevolare e velocizzare notevolmente l’iter di ingresso in Italia di tali lavoratori.
Resta che dovrà comunque essere previamente stipulato con il Ministero del Lavoro e dell’Interno un apposito protocollo che abbiamo già chiesto di definire ai Ministeri stessi.
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