Informiamo che il 24 novembre prossimo si svolgerà la settima edizione dell'evento EURES ITALY FOR EMPLOYERS' DAY 2023, il tradizionale appuntamento della Rete EURES Italia dedicato ai servizi per l'impiego e alle aziende alla ricerca di personale con le giuste competenze tecniche e linguistiche.
L'evento si svolgerà sulla piattaforma comunitaria delle "giornate europee del lavoro": https://europeanjobdays.eu/en/event/eures-italy-employers-day-2023-7th-edition.
L'edizione di quest'anno sarà incentrata principalmente sulla mobilità in entrata in Italia e sui seguenti settori economici: ICT, green jobs, meccatronica, meccanica, sanità, turismo, logistica e costruzioni. Parteciperanno all'evento candidati provenienti da tutta Europa, oltre ad associazioni di categoria, reti europee, università e istituzioni formative nazionali e internazionali.
Per maggiori dettagli sull'iniziativa, si fa rinvio alla newsletter di ANPAL e alla documentazione allegate.
Segnaliamo, altresì, che all'interno della citata newsletter, viene anticipata l'organizzazione da parte del team di EURES Italia, di due webinar informativi di supporto per la partecipazione, di cui uno dedicato alle aziende, in programma l'8 novembre prossimo alle ore 16. Per iscriversi al seminario, occorrerà compilare il form adesione/seminario aziende (cfr. link riportato nella newsletter) e si riceverà il link al collegamento nei giorni precedenti all'evento.
Allegati:
NEWSLETTER ANPAL.pdf
Employers _IT.pdf|Visualizza dettagli
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Come preannunciato nel corso del nostro webinar del 26 ottobre scorso con la DG Immigrazione/Ministero del Lavoro sul tema della formazione all’estero dei cittadini stranieri, informiamo che il 27 ottobre scorso è stata pubblicata la circolare congiunta (Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura e del Turismo), contenente disposizioni attuative del DPCM del 27 settembre 2023 sulla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 (cfr. G.U. n. 231 del 3 ottobre 2023 - pag. 3), che recepisce alcune importanti istanze promosse da Confindustria sul tema della formazione all’estero dei lavoratori stranieri. Si allega la circolare con relativa documentazione/modulistica.
Nei prossimi giorni provvederemo a pubblicare un breve commento della circolare, con evidenziate le novità di maggiore rilievo per le nostre imprese.
Cfr. Allegati
CIRCOLARE congiunta decreto flussi.pdf
all 1 dpcm 27 settembre 2023 decreto flussi.pdf
all 2 Linee Guida_Startup.pdf
all 3 Modulo_di_candidatura_Startup.docx
all 4 modulo richiesta previa verifica al _centro_ per_l_impiego_.pdf
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Comunichiamo che è stato rinviato il termine ultimo per l'invio dei questionari al 24 novembre 2023 alle ore 14.30 (vedi nostra news del 6 ottobre 2023).
Il Premio Imprese per la Sicurezza è l'iniziativa giunta alla VIII edizione realizzata con Inail e con la collaborazione tecnica dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI) e di Accredia, ente italiano di accreditamento.
L'obiettivo è promuovere approcci innovativi in materia di salute e sicurezza e valorizzare le aziende che mettono la sicurezza a fattore comune di tutti i processi aziendali, proprio al fine di diffondere una vera cultura della prevenzione.
Il Premio, rivolto a tutte le imprese, anche non aderenti a Confindustria, è assegnato per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale. Le imprese che vogliono aderire all'iniziativa possono farlo cliccando sul https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/iniziative-progetti/dettaglio-evento/Premio-imprese-per-la-sicurezza-viii-edizione.
Proprio con la finalità di illustrare le modalità di iscrizione, il modello di funzionamento e le finalità del Premio, abbiamo organizzato un webinar che si terrà il prossimo 9 novembre alle ore 14:30.
L’evento è aperto a tutte le aziende ed è valido per l’aggiornamento periodico dei RSPP/ASPP - ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 - con il riconoscimento di crediti formativi pari a 2 ore.
Il programma e le informazioni per partecipare al webinar saranno oggetto di una successiva comunicazione e saranno, comunque, disponibili nei prossimi giorni, sul sito di Confindustria.
Save the date webinar 9 novembre 2023 14.30 .pdf|Visualizza dettagli
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La prevenzione costituisce, insieme alla formazione, l’arma fondamentale contro infortuni e malattie professionali.
Nell’ambito degli strumenti di sostegno finanziario alla prevenzione, l’Inail – in attuazione della previsione dell’art. 23 delle Modalità di attuazione della tariffa – applica la riduzione del tasso medio di premio in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione, deve dimostrare di aver attuato, nell’anno precedente, interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La riduzione varia, in relazione inversamente proporzionale al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, dal 5% al 28% del premio medio, determinando così il tasso effettivamente applicato all’azienda.
Gli interventi che danno diritto alla riduzione del tasso medio sono indicati annualmente dall’Istituto.
La continua evoluzione della tecnologia e dell’organizzazione del lavoro richiedono l’aggiornamenti delle ipotesi di interventi migliorativi. Nel processo di revisione del modello OT23, quindi, l’Istituto ha coinvolto le parti sociali per l’individuazione di ulteriori interventi oggetto di possibile finanziamento attraverso la tecnica della riduzione del tasso di premio medio.
Dalle statistiche presentate dall’Istituto, infatti, risulta che la maggior parte degli interventi privilegiati nel passato dalle imprese è stata l’adozione dei sistemi di organizzazione e gestione (sistemi certificati, SGSL secondo le linee guida Inail/parti sociali, MOG ex art. 30 del Dlgs 81/2008).
Si ipotizza, tuttavia, che sia necessario integrare le misure prevenzione attualmente previste.
Confindustria, condividendo l’opportunità di ampliare le opportunità di partecipazione delle imprese alla azione prevenzione proposta dall’Istituto e al conseguente accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa, ha manifestato la propria disponibilità a individuare e proporre all’INAIL ulteriori ipotesi di intervento.
A tal fine, proponiamo un questionario rivolto alle imprese del sistema Confindustria volto a indagare sia il pregresso ricorso allo strumento sia l’esigenza di interventi innovativi per incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro e accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione.
All’interno del questionario sarà in particolare possibile indicare eventuali proposte di interventi di innovazione tecnologica a servizio della sicurezza da sottoporre all’Inail per l’uscita del prossimo Modello OT23.
Trattandosi di interventi di natura prevalentemente tecnico-organizzativa, si consiglia la compilazione con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Al fine di partecipare utilmente al proseguo del confronto in sede Inail, si chiede pertanto di dare tempestiva diffusione del sondaggio informatizzato presso le imprese associate in modo da concludere l’indagine entro il 30 ottobre 2023, avendo cura di richiamare l’attenzione sulla esigenza di evitare la duplicazione delle risposte in caso di coinvolgimento sia da parte delle Associazioni territoriali che di Settore.
I risultati verranno utilizzati per proporre all’Istituto, nell’ambito dell’OT23, soluzioni più confacenti alle esigenze delle imprese.
Per accedere al questionario, utilizzare il seguente link:
https://forms.office.com/e/3P5t7FyzWr
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Diamo seguito all’informativa contenuta nella nostra news del 12 settembre scorso sul convegno del 26 settembre 2023 in tema di Finanza e Disclosure ESG, facendo rinvio alla comunicazione pubblicata dall’Area Credito e Finanza - che ha organizzato l'evento - in cui è stata allegata la documentazione relativa agli interventi di Banca d’Italia, Efrag e Deloitte.
Si ricorda, in particolare, che nel corso del convegno è stato presentato il progetto Confindustria-Deloitte volto a mettere a disposizione del sistema associativo strumenti tesi ad assicurare che le imprese raggiungano piena consapevolezza in merito ai cambiamenti in corso in materia di sostenibilità, attraverso attività di informazione e sensibilizzazione, e ad offrire alle Associazioni territoriali e settoriali del sistema e alle imprese associate una serie di servizi loro dedicati e finalizzati a supportarle nel loro processo di transizione e trasformazione.
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E’ stata pubblicata dal Ministero del Lavoro la Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 (in allegato) che fornisce indicazioni interpretative, in tema di contratti a termine, sulle disposizioni del D.L. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”) convertito in legge n. 8/2023.
Il Ministero ha confermato la linea interpretativa già esposta da Confindustria, all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, nel documento “Prime indicazioni sulle principali novità introdotte dal Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito con Legge n. 85 del 3 luglio 2023”..
Di seguito le principali indicazioni interpretative riportate nella circolare:
1. La nuova formulazione dell’art. 19, 1° comma, D. Lgs. 81/2015, prevede che i contratti a termine possano avere una durata superiore ai 12 mesi (nel limite complessivo dei 24 mesi o di quello diverso eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato):
“a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.
La circolare ha chiarito – come già sostenuto da Confindustria – che, nel caso in cui sia ancora vigente un contratto collettivo ex art. 51 D. Lgs. 81/2015 che abbia individuato “specifiche esigenze”, in base alla precedente formulazione dell’art. 19, lett. b-bis), queste potranno continuare ad essere utilizzate fino alla scadenza del contratto collettivo medesimo, senza la necessità di ricorrere all’autonomia individuale di cui alla nuova lett. b) dell’art. 19.
2. Così come già previsto per le proroghe, anche i rinnovi – in base alla nuova formulazione dell’art. 21 D. Lgs. 81/2015 – potranno essere “a-causali” solo nei primi dodici mesi di rapporto, “mentre viene confermato l’obbligo delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, per eventuali periodi successivi ai dodici mesi”.
3. In base al comma 1-ter dell’art. 24, D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023, per l’applicazione della nuova disciplina di cui al 1° comma dell’art. 21 D. Lgs. 81/2015 (che consente proroghe e rinnovi “a-causali” nei primi 12 mesi di rapporto) si tiene conto dei soli “contratti di lavoro stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, con ciò facendo riferimento sia alle proroghe che ai rinnovi. La norma, quindi, consente alle imprese di stipulare nuovi contratti a termine “a-causali”, ovvero prorogare quelli in essere, fino ad un massimo di 12 mesi, anche con lavoratori con i quali avevano già intrattenuto rapporti pregressi. In questo caso, però, la decorrenza dei 12 mesi “a-causali” decorre dal primo giorno in cui (dopo l’entrata in vigore del decreto) o si stipula un vero e proprio rinnovo, oppure inizia l’eventuale periodo di proroga del rapporto in essere.
Tuttavia, va sempre tenuto a mente che:
- rimane fermo il limite massimo dei 24 mesi di cui al 2° comma dell’art. 19 (pertanto, è sempre necessario che, attraverso le proroghe ed i rinnovi “a-causali”, la durata complessiva dei vari contratti a termine succedutesi nel tempo – tenendo conto anche di quelli precedenti al 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto) – non superi il termine massimo di 24 mesi. Restano salve, chiaramente, le ipotesi in cui i contratti collettivi applicati nell’impresa consentano una durata complessiva superiore ai 24 mesi;
- eventuali proroghe o rinnovi intervenuti tra il 5 maggio ed il 4 luglio 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione, che ha introdotto le novità in punto di rinnovi ed il comma 1-ter dell’art. 24) dovranno essere computati ai fini del calcolo dei 12 mesi di “a-causalità”. Sul punto consigliamo di confrontare le esemplificazioni riportate nel citato documento di Confindustria.
4. Il comma 1-quater dell’art. 24 del D.L. 48/2023, convertito con L. 85/2023, infine, modifica l’art. 31, 1° comma, D. Lgs. 81/2015, prevedendo l'esclusione, dal limite quantitativo del 20%, dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato e, se la somministrazione è a tempo indeterminato, dei lavoratori in "ex" mobilità, disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione (non agricola) o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numeri 4 e 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.
circolare-n-9-del-09-ottobre-2023.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla nostra news del 15 maggio scorso per fornire aggiornamenti in merito all’iter della proposta di modifica delle direttive in materia di agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici e in materia di agenti chimici, allegata (COM(2023) 71 final).
La Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento Europeo ha pubblicato infatti, il Report (allegato) alla proposta di direttive, votato il 7 settembre scorso, contenente 47 emendamenti.
Il Parlamento europeo aveva presentato 194 emendamenti alla Proposta della Commissione, di cui alcuni molto critici, inerenti in particolare la direttiva agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici. Confindustria aveva ha preparato un posizionamento al riguardo, che ha trasmesso alle istituzioni competenti nazionali ed europee, e un pacchetto di emendamenti che sono stati presentati da un eurodeputato italiano.
Nel merito, alcuni degli emendamenti più critici del report del Parlamento riguardano:
- i valori limite di esposizione: vengono confermati i valori limite previsti dalla proposta della Commissione per il piombo ma sono introdotte notevoli modifiche rispetto alla sorveglianza sanitaria. L’emendamento prevede che questa, infatti, non sia più effettuata in caso di superamento dei limiti di concentrazione di piombo nell’aria o nel sangue ma è intervenga periodicamente per tutti i lavoratori esposti. Vengono poi previste azioni diverse qualora dai risultati della sorveglianza sanitaria emerga un superamento del valore limite biologico, in particolare:
- se il livello di piombo nel sangue di un lavoratore superiore a 30 μg Pb/100 ml di sangue, il datore di lavoro e l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria di tale lavoratore garantiscono che il lavoratore non sia più esposto al piombo;
- se emerge un livello di piombo nel sangue di un lavoratore compreso tra 15 e 30 μg Pb/100 ml di sangue e se si constata una tendenza al ribasso verso il valore limite in vigore, tale lavoratore può continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.
È, inoltre, previsto che il valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile sia rivisto ogni 5 anni.
È inserita, infine, la notazione di “Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia”.
- l’introduzione dei concetti, nei considerando, di sorveglianza sanitaria “rafforzata” e “continuata”
- le numerose azioni richieste alla Commissione, quali:
- avviare (entro il 31 dicembre 2029) un processo di revisione dei valori limite di esposizione professionale a breve termine per i diisocianati, tenendo conto in particolare della valutazione del regolamento REACH
- presentare (entro il 31 dicembre 2023) una proposta legislativa per introdurre un valore limite per il cobalto e suoi composti inorganici
- elaborare (entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva) orientamenti sulle modalità di adattamento dell'attuazione dei valori limite in caso di esposizione a una combinazione di sostanze
- riesaminare (entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva) l'attuazione della presente direttiva e esaminare la fattibilità di includere gli interferenti endocrini nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se del caso, presentare una proposta legislativa
- riesaminare (entro 5 anni dall’entrata in vigore della direttiva e successivamente entro 5 anni) il valore limite di esposizione professionale e i valori limite biologici, compreso il valore il valore guida per le lavoratrici in età feconda, di cui agli allegati III e III bis della direttiva, tenendo conto dei dati scientifici aggiornati e della classificazione del piombo come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia
- elaborare (entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva) una definizione di 'professioni cancerogene' e valutare l'opportunità di includere tali professioni nell'ambito di applicazione della direttiva
- elaborare (entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva) orientamenti per quanto riguarda l'esposizione professionale storica al piombo
- rivedere (entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva) il suo piano d'azione per stabilire valori limite di esposizione professionale per sostanze, in aggiunta a quelli contemplati dalla presente direttiva. Ciò comprende in particolare litio e composti del litio, metilidrazina, 1,3-propansultone, fumi di saldatura e segatura di cuoio. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, tenendo conto di tale piano d'azione rivisto presenta se del caso una proposta legislativa
- valutare (entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva) deroghe mirate e limitate per le attività professionali legate alla cultura e al patrimonio per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici e adottare misure adeguate.
- valutare (entro il 1° gennaio 2028) la fattibilità di un'ulteriore riduzione del valore limite per il benzene e, se del caso, entro il 1° gennaio 2030 trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio le necessarie modifiche legislative alla direttiva
- l’inserimento nelle definizioni sia di agente mutageno che di sostanza tossica per la riproduzione, anche delle “sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I” della direttiva”
- l’inserimento nelle definizioni dei 'farmaci pericolosi' definiti come i farmaci contenenti una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene (categoria 1A o 1B), mutagene (categoria 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B)
- la previsione che i livelli biologici non devono superare il valore limite biologico dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III bis.
- La previsione che in caso di esposizione a una combinazione di sostanze l'applicazione dei possibili valori limite di tali sostanze sia adattata per tenere conto degli effetti combinati
- l’aggiunta nell’allegato I della Direttiva (elenco di sostanze, miscele e procedimenti) del punto seguente: "8 bis. Lavori comportanti esposizione a farmaci pericolosi."
Positivo, invece, l’emendamento che prevede, pur solo nei considerando, una particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
Evidenziamo che la Proposta della Commissione, invece, ha come principale finalità di un adeguamento e contiene, sia in riferimento alla modifica della direttiva agenti chimici, che della direttiva agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici, sostanzialmente la definizione dei valori limite sia per i diisocianati, che per il piombo (come dettagliato nella nostra news del 17 febbraio 2023).
È in corso, adesso, la difficile fase di trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento.
Vi terremo informati dei successivi sviluppi.
Report Parlamento 8 9 2023.pdf|Visualizza dettagli COM_2023_71_Proposta di direttiva piombio diisocianati it.pdf|Visualizza dettagli Allegato proposta 13 02 2023.pdf|Visualizza dettagli
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Promuovere efficaci approcci prevenzionali, utilizzando metodologie innovative, e valorizzare le imprese che si distinguono per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono gli obiettivi principali del “Premio imprese per la Sicurezza”.
Iniziativa promossa da Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), e giunta alla VIII edizione.
Per partecipare al Premio è necessario registrarsi, compilare ed inviare i questionari entro il 3 Novembre 2023, ore 14.30.
Ogni impresa partecipante riceverà un rapporto di valutazione sintetico con il risultato raggiunto e il proprio posizionamento rispetto alle altre aziende. I premi, che consistono in onorificenze simboliche, saranno assegnati in funzione del punteggio ottenuto.
Il Premio si basa su un approccio quantitativo (ispirato al Modello di Eccellenza EFQM europeo – European Foundation for Quality Management), appositamente sviluppato, per valutare la “Gestione Totale della Sicurezza”. Non si premia un progetto o un’iniziativa, ma a seguito di un processo di analisi si valuta, con apposito punteggio, l’intero processo aziendale considerando tutti gli attori della prevenzione in azienda e i diversi temi (politiche, strategie, personale, processi e risultati).
Si evidenzia, inoltre, che le aziende che risulteranno finaliste, potranno richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it.
È possibile scaricare il regolamento, la brochure, registrarsi e trovare ulteriori informazioni sul sito Confindustria nella sezione appuntamenti/eventi Confindustria o al seguente link https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/iniziative-progetti/dettaglio-evento/Premio-imprese-per-la-sicurezza-viii-edizione
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Il Covid19 rappresenta ancora una criticità per le persone fragili.
A fronte di una generale razionalizzazione delle misure di tutela (v. Ministero della salute, circolare n. 25613 dell’11 agosto 2023), la moderata ripresa del contagio e dei suoi effetti (v. ultimo bollettino statistico disponibile del Ministero della salute) impone ancora cautela nelle situazioni potenzialmente critiche e per le persone fragili.
Per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie, il Ministero della salute ha disposto (v. circolare n. 27648 dell’8 settembre 2023) particolari cautele, confermando in alcuni casi il ricorso al test per SARS-CoV-2.
In via generale, nel perdurare della circolazione del virus e nell’approssimarsi della stagione invernale e della connessa epidemia influenzale, lo stesso Ministero, con la circolare n. 30088 del 27 settembre 2023, ha diffuso le indicazioni concernenti la vaccinazione, insistendo in modo particolare sulla tutela delle persone più fragili (per età o morbilità), per le quali viene raccomandata la vaccinazione di richiamo con il nuovo vaccino aggiornato contro il covid19 (la cui somministrazione è possibile anche in concomitanza con il vaccino antinfluenzale).
Sul piano lavoristico, per la tutela dei lavoratori fragili vanno ricordate le due misure ancora in vigore fino al 31 dicembre 2023.
- Nella Gazzetta ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, è stato pubblicato il Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
Con l’articolo 8, il provvedimento dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili rientranti nelle previsioni del DM 4 febbraio 2022.
L’originario termine del 31 marzo 2023 (inizialmente previsto dalla legge n. 197/2022, art. 1, comma 306) è stato prorogato prima al 30 settembre (con il DL 4 maggio 2023, n. 48, art. 28bis) e, quindi, al 31 dicembre 2023 con il decreto in commento.
La proroga riguarda il fatto che il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
La previsione, come noto, non ha portata generale ma è rivolta a tutelare esclusivamente i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 (previsto all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11), ossia i lavoratori portatori di patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.
- L’art. 42, comma 3bis, del DL 4 maggio 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del DL 34/2020 (per le imprese non tenute all’obbligo di nomina del medico competente perché eseguono lavorazioni per le quali la legge richiede la sorveglianza sanitaria), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 90, commi 1 e 2, del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge n. 77/2020).
Infine, si ricorda che la medesima norma (art. 42, comma 3bis, del DL 4 maggio 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85) ha prorogato al 31 dicembre 2023, il diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile - a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione - da parte dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
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