Lo scorso 21 luglio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno 7 luglio 2023 recante la “Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio” (GU n.169 del 21-7-2023).
Il decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Evidenziamo che, durante la fase di definizione del decreto, lo schema di regola tecnica è stato all’ordine del giorno delle riunioni del CCTS - Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di novembre e dicembre 2022.
Il CCTS, di cui Confindustria è componente, è un organismo collegiale in seno al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ha il compito di elaborare ed aggiornare le normative di prevenzione incendi.
Confindustria, sentito il sistema, ha presentato un posizionamento con numerosi emendamenti tecnici (inerenti i diversi titoli della Regola) e proposte, che sono state per la maggior parte accolte nel testo dello schema approvato in CCTS, sia al fine di rendere più chiaro e definito il documento sia al fine di inserire o modificare alcune previsioni tecniche per un utilizzo più adeguato da parte delle aziende.
Lo scorso maggio, inoltre, permanendo alcune criticità nella bozza di decreto, Confindustria ha trasmesso nuove proposte, auspicando una circolare di chiarimento su diversi punti della Regola, quali ad esempio il campo di applicazione, le modalità di esercizio dell’impianto, il sistema di emergenza.
Di seguito una breve sintesi con i principali contenuti del decreto pubblicato, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Nel merito le disposizioni contenute nel decreto in esame si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso. Ai fini della prevenzione degli incendi e della salvaguardia delle persone e dei beni contro i rischi di incendio, il decreto declina poi gli obiettivi che gli impianti devono garantire (minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, di incendio e di esplosione; limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto; garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza).
È allegata, quindi, al decreto la Regola tecnica le cui disposizioni si applicano agli impianti (oggetto del decreto):
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di nuova realizzazione;
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esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
Non sono, invece, richiesti adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del decreto rispettano le previsioni dettagliate all’articolo 4 del decreto stesso.
Il decreto norma inoltre i requisiti costruttivi, precisando che le attrezzature a pressione e gli insiemi costituenti l'impianto sono specificamente progettati e costruiti secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e che tutti i sistemi pressurizzati sono protetti dalla sovrappressione.
L'installatore è, inoltre, tenuto a verificare che l'impianto sia idoneo per il tipo di utilizzo e per l’installazione prevista e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio in sicurezza dell'impianto e dei relativi stoccaggi.
All’art. 6 è infine normato l’impiego di prodotti per uso antincendio.
La Regola tecnica, allegata al decreto, è composta da VI titoli che riguardano:
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le disposizioni generali (termini, definizioni e tolleranze dimensionali; classificazione degli impianti in funzione delle pressioni di esercizio dell'idrogeno; elementi costitutivi degli impianti; elementi pericolosi; materiali). Tale titolo riporta, infine, le modalità di verifica dell'assoggettabilità di un elettrolizzatore al DPR 151/2011;
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le modalità costruttive (accesso all’area, impianto di produzione idrogeno, unità di stoccaggio di idrogeno compresso, compressori, etc)
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le misure di protezione attiva (impianti di rilevazione ed allarme, impianti di spegnimento e raffreddamento, estintori, sistema di emergenza),
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le distanze di sicurezza da rispettare nella progettazione
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le norme di esercizio (modalità di esercizio dell’impianto, operazione di carico e scarico dei carri bombolai, prescrizioni generali di emergenza, documenti tecnici, segnaletica di sicurezza). Sono definite specifiche prescrizioni da osservare, oltre agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 6 del DPR 151/2011 e alle disposizioni dei tre decreti del Ministro dell'interno del settembre 2021. È prevista, inoltre, una specifica formazione del responsabile dell'attività, del personale designato e del personale addetto alla manutenzione.
Continueremo a sollecitare la richiesta di chiarimenti ai VVFF e vi terremo informati sui successivi sviluppi.
Decreto 7 luglio 2023 - Idrogeno.pdf|Visualizza dettagli