Sorveglianza sanitaria – Addetti al videoterminale – Fornitura di dispositivi di correzione visiva – Sentenza n. 392/21 e circolare Inail 24 marzo 2023, n. 11
Abstract
La nota che segue fornisce elementi di chiarimento per la corretta gestione degli obblighi previsti dall’art. 176 d Dlgs 8/2008, alla luce della sentenza C-392/21 della Corte di Giustizia e della circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023, integrata da ulteriori chiarimenti forniti in sede di confronto con la Sovrintendenza sanitaria dell’Inail. Dall’analisi dei documenti richiamati, si evidenzia che l’obbligo di fornire dispositivi speciali di correzione visiva non riguarda i normali occhiali da vista, coinvolge casi molto limitati e non è finalizzato a correggere problemi personali di vista.
Premessa
Nel disciplinare le tutele garantite in relazione all’uso di attrezzature munite di videoterminali, l’articolo 176 del Dlgs 81/2008 prevede, tra l’altro, che “il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione”.
La disposizione costituisce la trasposizione della Direttiva 90/270/CEE (art. 9, comma 3) secondo la quale “se i risultati della prova di cui al comma 1 o dell'esame di cui al comma 2 ne dimostrano la necessità e se i normali apparecchi correttivi non possono essere utilizzati, i lavoratori devono essere dotati di appositi apparecchi correttivi adeguati al lavoro in questione”.
L’Inail, con circolare 47/2006, aveva commentato la disposizione evidenziando che “il medico competente prescrive i dispositivi speciali di correzione, precisando le caratteristiche delle lenti quando, a seguito dell'esame oculistico effettuato in una delle predette occasioni, riscontri l'esistenza di un'alterazione della funzione visiva connessa all'uso del videoterminale e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione” e che “con la locuzione “dispositivi speciali di correzione” si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana”.
Il Ministero del lavoro, nella n. 30/1998, partendo dal presupposto che “con la locuzione dispositivi speciali di correzione, di cui all'art.55, comma 5, del Dlgs n. 626/94, si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana”, aveva precisato che “nell'ipotesi in cui il dispositivo speciale di correzione sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale”.
Un primo punto che è opportuno chiarire, quindi, è che per dispositivi di correzione speciale non si intendono i normali occhiali a vista, adottati per correggere problemi personali.
La sentenza della Corte di giustizia C-392/21
Per quanto specificamente interessa ai fini di chiarire il tema della fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva, la sentenza, senza modificare l’attuale regime, svolge alcune considerazioni che possono essere così sintetizzate:
- i «dispositivi di correzione», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270, devono essere intesi in senso ampio, cioè nel senso che essi ricomprendono non solo gli occhiali, ma anche altri tipi di dispositivi idonei a correggere o a prevenire i disturbi visivi.
- i dispositivi speciali di correzione visiva non servono a correggere disturbi visivi connessi con l'attività lavorativa e possono non avere alcun rapporto specifico con l'attività svolta su attrezzature munite di videoterminali.
- i lavoratori devono ricevere siffatti dispositivi speciali di correzione se, per correggere i disturbi visivi constatati in seguito agli esami previsti ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, non possono essere utilizzati i dispositivi normali di correzione. Pertanto, un dispositivo speciale di correzione deve necessariamente riguardare la correzione o la prevenzione di disturbi visivi che un dispositivo di correzione normale non sia in grado di correggere o prevenire.
- il carattere speciale del dispositivo di correzione presuppone che quest'ultimo abbia un rapporto con il lavoro su attrezzature munite di videoterminali, in quanto serve a correggere o a prevenire disturbi visivi specificamente connessi a tale lavoro e accertati in seguito agli esami previsti all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.
Un secondo chiarimento riguarda la conferma del fatto che i dispositivi speciali vengono presi in considerazione solamente se, per correggere i disturbi visivi constatati in seguito agli esami previsti, non possono essere utilizzati i dispositivi normali di correzione.
La procedura evidenziata dall’Inail nell’allegato evidenzia, inoltre, che sarà l’oftalmologo (se i provvedimenti adottati non conseguono l’effetto sperato e si è ancora in presenza di una astenopia significativa nonostante l’adeguata correzione visiva ordinaria) a prescrivere il dispositivo speciale.
L’ulteriore profilo d’interesse, quindi, è che, prima di prescrivere i dispositivi speciali, l’oftalmologo deve prescrivere gli opportuni strumenti di correzione ordinaria, ossia gli occhiali da vista, ovviamente a carico del lavoratore.
Alla pubblicazione della sentenza, l’opinione generalizzata era la nascita dell’obbligo del datore di lavoro di fornire gli occhiali da vista. Confindustria, approfondendo il tema già affrontato in precedenza da studi scientifici[1], ha da subito avviato un confronto con l’Inail per evitare improprie applicazioni estensive ed interpretazioni fuorvianti.
Con la circolare n. 11/2023, l’Inail coglie e contrasta efficacemente i dubbi e le preoccupazioni espressi da Confindustria, valorizzando un adeguato percorso valutativo da parte del medico competente e dello specialista oftalmologo.
La circolare Inail n. 11/2023
Si premette che l’Inail colloca nell’allegato i principali elementi di chiarimento della disciplina in tema di fornitura dei dispositivi speciali di correzione visiva.
Nel rinviare alla lettura della circolare – che non attribuisce alla sentenza sopra richiamata alcun effetto innovativo rispetto al precedente regime – evidenziamo i due punti seguenti.
- La differenza tra i normali occhiali da vista e i dispositivi speciali si correzione visiva
Volti a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore, gli occhiali sono dispositivi ordinari e non rientrano nell’oggetto della sentenza richiamata e degli obblighi di legge.
I dispositivi speciali sono, invece, diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione dell’attività lavorativa “quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione”. In mancanza di una individuazione puntuale dei dispositivi speciali, l’Inail propone, tra gli altri, le lenti applicabili al terminale e le lenti cd “office” e fa generico riferimento ad altri strumenti.
Deve, quindi, ritenersi che sia il medico competente, in coordinamento con l’oftalmologo, a indicare, in via residuale, gli strumenti speciali più idonei.
Si tratta comunque di dispositivi che devono assicurare un “concreto beneficio a lungo termine”, dunque non risolvere problemi transitori o momentanei; è questo uno degli ulteriori chiarimenti di rilievo, che escludono la necessità di dotare di un dispositivo per questioni di breve periodo.
Ovviamente, laddove l’oftalmologo rilevi l’esigenza di modificare il tipo di occhiali da vista (es., tipo o gradazione delle lenti), questo rientra nella ordinaria gestione dei dispositivi personali e non attiene alla dotazione di dispositivi speciali.
- Il percorso valutativo che il medico competente è chiamato a fare
L’Inail premette opportunamente che “le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.[2]”
Considerato quanto detto in precedenza (i dispositivi speciali devono essere di “concreto beneficio a lungo termine”), la possibilità che il percorso indicato nella circolare dell’Inail si concluda con la dotazione di dispositivi speciali è piuttosto rara.
Ripercorrendo le previsioni dell’art. 176, l’Istituto - nel ricordare la disciplina della sorveglianza sanitaria relativa agli addetti ai videoterminali – evidenzia che “nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività”.
Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni con i connessi provvedimenti:
a. normale acuità visiva e assenza di astenopia[3]: non sono necessari interventi correttivi
b. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa: non sono necessari interventi correttivi
c. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa:
- è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore. Si ritiene che si tratti delle normali considerazioni che valgono per ogni luogo di lavoro e per le attrezzature d’ufficio, legate al rispetto della normativa concernente i videoterminali, l’illuminamento dei luoghi di lavoro, l’analisi dei fattori ergonomici e le pause lavorative.
- se al successivo controllo il lavoratore non presenta più astenopia o non presenta astenopia significativa non sono necessari ulteriori interventi
- se al successivo controllo, nonostante il rispetto di tutte le misure correttive adottate, l’astenopia persiste in misura significativa si procede come al seguente punto d.
Un chiarimento importante riguarda il fatto che l’astenopia deve avere una portata “significativa”, dove la valutazione del medico è essenziale e si fonda essenzialmente sul superamento, per frequenza e numero di disturbi, di una soglia di affaticamento visivo o extravisivo abnorme.
d. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa:
- è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore a breve distanza di tempo
- se al successivo controllo si rilevi persistenza di astenopia significativa, il MC invia il lavoratore all’esame dello specialista oftalmologo formulando due specifici quesiti in ordine all’adottabilità di un DSCV e alla sua capacità di risolvere l’astenopia significativa lamentata.
- se l’oftalmologo rileva solo un difetto visivo proprio non adeguatamente corretto, prescrive un dispositivo di correzione visiva ordinario e rinvia la persona al MC
- se l’oftalmologo, rilevata un’adeguata correzione del difetto visivo proprio, valuta l’indicazione all’adozione di un DSCV, prescrive il DSCV.
L’ulteriore chiarimento consiste nel fatto che i dispositivi speciali hanno natura residuale rispetto agli ordinari interventi di tipo ambientale, organizzativo e comportamentale e ai normali occhiali da vista, opportunamente adottati.
Conclusioni
Le considerazioni della sentenza della Corte di giustizia avevano portato alcuni a concludere per l’esistenza di un obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori gli occhiali da vista.
In realtà, se ben letta, la stessa sentenza evidenziava che “un dispositivo speciale di correzione deve necessariamente riguardare la correzione o la prevenzione di disturbi visivi che un dispositivo di correzione normale non sia in grado di correggere o prevenire”.
Escluso, quindi, che oggetto di attenzione possano essere i normali occhiali da vista, la circolare dell’Inail – soprattutto attraverso le indicazioni contenute nell’allegato - restringe opportunamente le ipotesi di fornitura di dispositivi speciali ed offre numerose utili indicazioni, qui integrate dagli approfondimenti condotti per le vie brevi con l’Istituto, per una corretta applicazione della normativa (senza innovazioni rispetto al passato) secondo un criterio di approfondimento progressivo.
circolare n 11_24 marzo 2023.pdfVisualizza dettagli
Circolare Inail 11 2023 Allegato 1.pdfVisualizza dettagli
[1] SIMLII, Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti ad attività lavorativa con videoterminali, 2013; ANMA, Ruolo del medico competente ed efficacia dello screening ergoftalmologico di primo livello nel videoterminalista, 2012; circolare Ministero del lavoro n. 30/1998.
[2] Anche la medicina del lavoro (SIML, Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti ad attività lavorativa con videoterminali, 2013) evidenzia che ha caratteristiche di rapida reversibilità e che non c’è evidenza che possa diventare cronica.
[3] Per astenopia si intende l’affaticamento dell’apparato visivo