Il 27 dicembre scorso, con la circolare numero 137, l'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per poter beneficiare dell'esonero contributivo, previsto dall'articolo 5 della legge n. 162 del 2021 per il possesso della certificazione di genere, ottenuta ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006 (articolo introdotto dalla legge n. 162 del 2021 recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo").
La circolare è diretta a fornire le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero.
Per le successive annualità saranno date ulteriori indicazioni da parte dell'Istituto, alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa.
La circolare INPS completa ed integra il complesso delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro (sezione "Pubblicità legale") il 28 novembre scorso, diretto a disciplinare:
- la fruizione, a decorrere dal 2022, dell'esonero contributivo per le imprese in possesso della certificazione di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006;
- gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
CERTIFICAZIONE DI GENERE
Requisiti per beneficiare dell'esonero contributivo
Per poter beneficiare dell'esonero contributivo, le aziende in possesso della certificazione di genere, dovranno inoltrare esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità fissate nella circolare n. 137 del 2022.
La domanda dovrà essere trasmessa per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato, degli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro o delle associazioni di categoria per le imprese artigiane.
Le domande saranno verificate dall’INPS (sulla base delle informazioni, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto interministeriale, di cui si dirà di seguito) e saranno ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Nella circolare in commento - circa l'invio della domanda ai fini della fruizione dell'esonero contributivo - l'Istituto conferma la possibilità per i datori di lavoro di poter espletare tale richiesta per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o degli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro o delle associazioni di categoria per le imprese artigiane, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L'Istituto ha disposto, altresì, per l'anno 2022 - al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell’annualità considerata (2022) e trattandosi di una prima attuazione di detta misura - la trasmissione delle domande volte al riconoscimento dell’agevolazione dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023, fermo restando comunque che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022.
Con specifico riferimento all’elaborazione delle istanze, l'Istituto precisa che le domande legittimamente inoltrate dai datori di lavoro rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze. Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Al riguardo, l'Istituto ricorda che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nei limiti di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse, l’esonero spettante sarà proporzionalmente ridotto - come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022 - per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al limite di spesa di 50 milioni di euro.
L'Istituto chiarisce, inoltre, che qualora sia necessario procedere al proporzionamento delle risorse per l’intera platea dei destinatari le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
L'Istituto precisa, infine, che la misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, sarà stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
Ai fini del rispetto del limite dei 50 milioni di euro annui complessivi, l’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le Pari opportunità e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
Contenuti della domanda per beneficiare dell'esonero contributivo
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale e confermato nella circolare INPS in commento:
1) i dati identificativi dell’azienda;
2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere (di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere (di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198); 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere (di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo, di cui si dirà di seguito;
6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
Contribuzioni previdenziali beneficiarie dell' esonero
Come ricordato, la fruizione dell'esonero avverrà nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Il beneficio, parametrato su base mensile, sarà fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
Ai fini della delimitazione dell’esonero, l'Istituto precisa che è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.
A tal fine, l'Istituto ricorda che non costituiscono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), 28 (Fondo di solidarietà residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano - Alto Adige di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'Istituto precisa, inoltre, che vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto dalla circolare n. 40/2018. Quest'ultima circolare stabilisce che con riferimento all’esonero biennale previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e con riferimento agli incentivi “Occupazione sud” ed “Occupazione giovani”, non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 (già richiamato nella circolare n. 137 del 2022);
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, l'Istituto precisa che lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa.
Revoca della certificazione
In caso di revoca della certificazione, come previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale in commento e dalla circolare n. 137, i datori di lavoro interessati dovranno darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
L’INPS effettuerà i controlli necessari, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per verificare il perdurare dei requisiti di legge in capo a tutti i datori di lavoro ammessi al beneficio.
Condizioni per beneficiare dell'esonero contributivo
Il decreto interministeriale in commento, all'articolo 3, comma 7, stabilisce che la fruizione dell'esonero contributivo sia subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Le condizioni stabilite all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006 prevedono il possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è riferita, invece, all'ottemperanza in ordine alla trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.
Infatti, l'art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2006 prevede che qualora nei termini prescritti le aziende tenute alla trasmissione del rapporto periodico non vi provvedano, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione da parte dei Consiglieri regionali di parità e delle rappresentanze sindacali aziendali, invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni. Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
Quanto previsto dal decreto interministeriale del 20 ottobre 2022 viene riportato nella circolare in commento, chiarendo che il diritto alla fruizione dell’esonero sia subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Controlli e sanzioni
Il decreto interministeriale in esame, all'articolo 4, prevede che, qualora i datori di lavoro abbiano beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo siano tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Si prevede, altresì, che resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
A questo fine, l'INPS è chiamato a provvedere ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per gli aspetti di rispettiva competenza.
Le risorse recuperate a titolo di contributi non dovuti sono rese disponibili per l’annualità successiva.
L'Istituto, nella circolare in commento, richiama quanto sopra, riaffermando che i datori di lavoro che avranno beneficiato indebitamente dello sgravio contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento di tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Monitoraggio della spesa da parte di INPS
L’INPS è chiamato a monitorare la spesa ai fini del rispetto del limite di spesa, previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale in esame, comunicando le risultanze della procedura al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità e al Ministero dell’economia e delle finanze.
La copertura finanziaria è stabilita (articolo 6, comma 1 del decreto interministeriale) in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022:
- per l'anno 2022 la relativa spesa graverà sul capitolo di spesa 4363 (Sgravi contributivi);
- a decorrere dall'anno 2023, sul capitolo di spesa 2820 (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sempre nel limite di 50 milioni di euro annui.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L'Istituto, precisa, nella circolare in commento, che in relazione alla normativa comunitaria, l'esonero contributivo, fruibile ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 162 del 2021 per possesso della certificazione di genere, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale, dando evidenza, altresì, del fatto che l'applicazione dell'esonero contributivo prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.
L'Istituto chiarisce, infine, che per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, afferma di ritenere, conseguentemente, che il predetto esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
Coordinamento con altri incentivi
L'Istituto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al massimo all’1% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, chiarisce, nella circolare in commento, di ritenere che la stessa sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
Nella circolare INPS in commento, si precisa che i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelli che possono accedere al beneficio in oggetto, e che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, dovranno esporre l’importo dell’esonero a partire dal flusso UniEmens “ListaPosPA” di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento, valorizzando, per il periodo di validità della certificazione, l’elemento <AltriImportiAConguaglio> secondo la modalità di seguito illustrata:
- nell’elemento <TipologiaConguaglio> si dovrà indicare il valore: 002 “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”;
- nell’elemento <ImportoConguaglio>si dovrà indicare l’importo oggetto di esonero del mesenella misura e nei limiti previsti dalla norma.
Si chiarisce, infine, che per il recupero delle mensilità pregresse - dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l’esposizione del corrente - il flusso UniEmens “ListaPosPA” dovrà essere compilato utilizzando come <TipologiaConguaglio> il Codice: 003 “Arretrato Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, indicando nell’elemento <ImportoConguaglio> il totale dell’esonero relativo ai periodi pregressi.
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA PARITA' SALARIALE DI GENERE E DELLA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO
Il decreto interministeriale in commento prevede, infine, all'articolo 5 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in coerenza con gli interventi previsti dal PNRR in favore della parità di genere nel mondo del lavoro, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere - istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - nel limite di 2 milioni di euro annui, sia destinata alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Per l'anno 2022, il Ministero del Lavoro si avvarrà dell'INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), in accordo con il Dipartimento per le pari opportunità, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale per la parità di genere.
Per gli anni che seguono il 2022, gli interventi saranno definiti mediante successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell’economia e delle finanze.