Ieri è stato sottoscritto dal Vice Presidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali, Maurizio Stirpe e dal Presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla il rinnovo del ccnl per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 30 dicembre 2014.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio del 2019, salve le diverse decorrenze specificate nei singoli articoli, e scade il 31 dicembre 2023.
I nuovi livelli del TMCG (trattamento minimo complessivo di garanzia) sono fissati:
- a 69.000 euro a valere dall’anno 2020;
- a 72.000 euro a valere dall’anno 2022;
- a 75.000 euro a valere dall’anno 2023;
Per i dirigenti già in forza in azienda alla data del 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30 dicembre 2014.
Sugli scatti di anzianità, come nei precedenti rinnovi, è stata prevista la loro conservazione solo a favore dei dirigenti già in servizio alla data del 24 novembre 2004.
E’ stata introdotta una nuova disciplina per il periodo di ferie eccedente le quattro settimane che prevede che, se il dirigente non fruisce di tale periodo entro 24 mesi dall’anno di maturazione per sua scelta, e nonostante l’invito del datore a fruirne, non potrà più richiederlo in futuro.
In questo rinnovo è stato dato particolare rilievo alla bilateralità contrattuale e, in questo contesto, le parti hanno valorizzato la costituzione delI'associazione denominata 4.MANAGER, che ha il precipuo scopo di diffondere la cultura d'impresa, manageriale e professionale, e di realizzare iniziative in tema di politiche attive, orientamento e cultura della formazione, promozione e sviluppo della parità di genere in ambito manageriale.
"4.MANAGER" riceverà dalle imprese la quota di euro 100,00 annue, per dirigente in servizio, all’esclusivo scopo di finanziare le iniziative di outplacement a favore dei dirigenti di aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confindustria che siano coinvolti in processi di ristrutturazione o che, comunque, siano interessati da processi che comportino la risoluzione del loro rapporto per fondati motivi e non abbiano maturato il diritto ad una prestazione pensionistica.
Pertanto, le imprese che intendano risolvere il rapporto di lavoro con un dirigente possono convenire, su richiesta del dirigente stesso e nell’ambito dell’accordo con cui regolano la risoluzione del rapporto, di attivare un percorso di outplacement.
A tal fine 4.Manager concorre alla copertura del costo dell’attività di outplacement fino ad un massimo di Euro 3.000 (tremila) previa presentazione, da parte dell’impresa, della fattura del costo da essa sostenuto.
Tale contributo non è, in ogni caso, monetizzabile in favore del dirigente.
Il contratto ha poi disciplinato esplicitamente alcune iniziative a favore dei dirigenti colpiti da gravi patologie, a favore della maternità e della paternità e delle pari opportunità.
E’ stata migliorata la disciplina del trattamento in caso di morte e invalidità permanente del dirigente ed è stato concordato di costituire un apposito gruppo di lavoro con la finalità di di introdurre una copertura cumulativa, su base assicurativa, delle attuali tutele apprestate dall’art. 12 e dall’art. 15 del contratto.
All'esito dell'attività del gruppo di lavoro, quando sarà definita concretamente la possibilità per le imprese di stipulare polizze assicurative collettive tramite la Gestione separata Fasi "non autosufficienza", le parti contraenti apporteranno le opportune modifiche ai testi degli artt. 12 e 15 del contratto, fermo restando che l’adesione delle imprese allo schema proposto dalla Gestione separata Fasi "non autosufficienza" è su base volontaria.
Sono stati introdotti miglioramenti in tema di previdenza complementare: fermo il limite complessivo dell’8% di contribuzione totale, è stato elevato, a decorrere dal 2020, il massimale contributivo da 150.000 a 180.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 è previsto il versamento, a carico delle imprese, di un contributo annuo non inferiore a 4.800 euro, salva la facoltà dell’impresa di anticipare il versamento di questo contributo minimo.
E’ stata comunque introdotta la possibilità che l’impresa, previo accordo con il dirigente, possa farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%.
In tema di assistenza sanitaria integrativa è stata prevista la possibilità di istituire una seconda Gestione Separata del FASI (GS NON AUTOSUFFICIENZA), con autonomia amministrativa e finanziaria, nonché gestione patrimoniale autonoma, cui affidare lo sviluppo delle tutele nel campo della non autosufficienza per gli assistiti FASI.
Le parti contrattuali hanno altresì preso atto della volontà, espressa dagli organi di indirizzo di FASI e Assidai, di addivenire ad un accordo di reciproca collaborazione finalizzato a rafforzarne il ruolo nel mercato della sanità integrativa attraverso la presentazione di una proposta unica, con l’auspicio che dall’accordo di reciproca collaborazione possa derivare anche una maggiore integrazione o un ampliamento delle coperture assicurative previsti per l’iscritto FASI.
Sulla misura delle indennità aggiuntive in caso di licenziamento ingiustificato sono state elevate da due a quattro le mensilità dovute per i dirigenti fino a due anni di anzianità aziendale.
Quanto al licenziamento per raggiunti requisiti della pensione di vecchiaia si è convenuto di eliminare il riferimento all'età fissa (67 anni) e, quindi, di mantenere solo il riferimento alla maturazione dei requisiti per la pensione vecchiaia ordinaria.
CCNL DIRIGENTI 30 luglio 2019 testo firmato.pdf|Visualizza dettagli