In allegato la registrazione audio del seminario su "quota 100 e reddito di cittadinanza" svoltosi ieri in Confindustria.
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Registrazione Seminario "quota 100 e reddito di cittadinanza"In allegato la registrazione audio del seminario su "quota 100 e reddito di cittadinanza" svoltosi ieri in Confindustria.
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CCNL Dirigenti - primo incontroSi è svolto ieri il primo incontro con la delegazione di Federmanager per il rinnovo del contratto dei dirigenti. Federmanager ha esposto le linee programmatiche che intende perseguire nel confronto con Confindustria e che sono sintetizzate nelle slides allegate. In estrema sintesi le richieste di Federmanager, oltre a miglioramenti sul piano retributivo e normativo, si fondano sulla richiesta di valorizzare i temi della formazione e delle politiche attive, anche razionalizzando e coordinando le competenze e le attività dei vari enti bilaterali già esistenti. Confindustria ha replicato confermando, anzitutto, la validità dell’impianto che aveva caratterizzato il precedente rinnovo, ossia quello di riconoscere nel contratto collettivo nazionale di lavoro una “cornice” di tutele minime garantite, sulla cui base costruire il rapporto di collaborazione e fiducia tra dirigente e impresa. In questa prospettiva Confindustria ha sottolineato la necessità di valorizzare il ruolo della bilateralità contrattuale, quale esempio di proficuo rapporto di scambio tra imprese e dirigenti, ponendo la questione della sua effettiva sostenibilità nel lungo periodo. Già il precedente rinnovo aveva posto le basi, specie in tema di sanità integrativa, per una gestione finanziariamente sostenibile, nel lungo periodo, della bilateralità del settore. L’andamento degli ultimi anni ha confermato l’opportunità di quella scelta che andrebbe ora ancor più rafforzata, anche attraverso una seria e attenta riflessione sulla possibilità di adeguare la declaratoria del profilo del dirigente a quanto accade già in molte imprese, senza peraltro stravolgere l’area di applicazione soggettiva del contratto. Si fa riferimento, in prima battuta e a mero titolo di esempio, a quelle professionalità che, a ragione dell’elevata competenza professionale e dell’altrettanto elevata autonomia nell’organizzazione del lavoro e dei compiti affidati, influiscano sull’andamento complessivo dell’impresa pur non esercitando un pieno potere decisionale ma contribuendo in modo significativamente apprezzabile alla realizzazione degli obiettivi dell’impresa: se i modelli organizzativi sembrano evolversi sempre più verso il decentramento, il ruolo di queste figure sembra acquisire, correlativamente, sempre più un peso strategico. Si tratta di un tema estremamente complesso, che dovrà essere attentamente valutato, anche con il pieno coinvolgimento delle imprese, a ragione delle molteplici implicazioni che comporta, ma che Confindustria ha voluto porre all’attenzione di Federmanager per avviare, quanto meno, una riflessione su un punto che può assumere rilevanza centrale se valutato in un ottica di medio/lungo periodo.
Al termine dl confronto le delegazioni hanno concordato di incontrarsi nuovamente il 26 febbraio alle 15.00 per un analisi degli andamenti degli enti bilaterali istituiti dal contratto (Fasi, Previndai, Fondirigenti, 4manager). Il terzo incontro si terrà in data 6 marzo 2019, sempre in Confindustria, e sarà preceduto dall'incontro della nostra delegazione negoziale che sarà quindi convocata alle ore 11.00.
Slide Federmanager CCNL 12-2-2019.pdfVisualizza dettagli |
CONFINDUSTRIA - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – MODIFICATA LA DIRETTIVA CANCEROGENIFacciamo seguito alle precedenti news sul tema per fornire aggiornamenti in materia di agenti cancerogeni e mutageni. In particolare:
Trasmetteremo a breve una nota di sintesi con un’analisi delle principali novità della direttiva e dell'accordo.
Direttiva 2019 130 - cancerogeni mutageni.pdfVisualizza dettagli |
Circolare - Attuazione Patto della Fabbrica - Accordo in materia di salute e sicurezzaIl 12 dicembre 2018, Confindustria e CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto il primo degli accordi attuativi del Patto della Fabbrica del 9 marzo 2018. Con separata circolare sono stati illustrati i principali contenuti dell’accordo destinato a sostituire l’accordo interconfederale del 22 giugno 1995. Con la presente nota si presentano in sintesi gli altri contenuti dell’accordo.
La recente vicenda della modalità con le quali il Parlamento ha scelto di finanziare l‘aggiornamento della tariffa dei premi, sottraendo risorse alla prevenzione, costituisce solo l’ultima rilevante conferma che l’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni e le malattie professionali è regolato in modo inappropriato e contraddittorio. L’esigenza di assicurare un disegno organico di riforma ha indotto le parti a condividere alcuni punti sui quali proporre congiuntamente soluzioni al legislatore. Si tratta dei punti essenziali che regolano la vita dell’Istituto: dalla Governance, ai premi, alle prestazioni, alla gestione economica e finanziaria, alla vigilanza. Tra le previsioni inerenti il miglioramento delle prestazioni, un punto riguarda la riduzione al contenzioso anche mediante il coinvolgimento del medico competente. Come noto, il datore di lavoro conosce gli esiti del riconoscimento di infortuni e malattie professionali solamente al momento dell’addebito dei relativi oneri. Solo in tale momento, quindi, può esperire i rimedi amministrativi e giudiziari previsti dall’ordinamento. Il suo mancato coinvolgimento nelle fasi di valutazione della domanda da parte dell’Inail determina, quindi, il potenziale insorgere di un contenzioso. L’accordo evidenzia la condivisione della esigenza di coinvolgere il medico competente dell’azienda nella procedura di valutazione da parte dell’Inail. Il punto inerente gli indennizzi mutualistici a favore delle vittime dell’amianto è riferito al Fondo, richiamato in altra parte dell’accordo, destinato a supportare gli indennizzi alle vittime dell’amianto che le parti regoleranno in seguito, nell’intenzione di mutualizzare l’onere e ridurre il contenzioso civile in questa materia. Il secondo punto relativo all’Inail fa riferimento alla adozione di un protocollo d’intesa tra le parti sociali stipulanti e l’Inail – quale base per l’introduzione di un tavolo permanente di collaborazione - relativo, in particolare, alla conoscenza dei dati su infortuni e malattie professionali, quale strumento condiviso per approfondire le conoscenze dei fenomeni e proporre le conseguenti azioni necessarie. Il terzo punto che riguarda l’Inail è relativa ad un maggior coinvolgimento delle parti sociali nella organizzazione di questo sistema conoscitivo, nel dovuto rispetto della privacy.
Si tratta di due punti di particolare rilievo politico dell’accordo. Le parti, infatti, hanno condiviso l’esigenza, non solo di completare l’attuazione del D.lgs. n. 81/2008, ma anche quella di intervenire sul medesimo testo di legge per introdurre integrazioni e correttivi sostanziali, oltre che al livello di semplificazione formale. Particolare attenzione (evidenziata anche nel punto 5) andrà orientata alle modalità tradizionali di accadimento degli infortuni (cadute dall’alto, ribaltamento dei mezzi agricoli, infortuni stradali, ambienti confinati), ma anche alle nuove forme di lavoro (es. lavoro agile) ed ai temi dell’organizzazione (coordinamento e cooperazione) negli appalti. Una importanza centrale potrebbe essere assunta dalla Strategia nazionale, quando essa (e secondo le modalità) in cui verrà adottata dallo Stato italiano. Le parti hanno condiviso i temi della esigenza di determinatezza e tassatività di molte delle fattispecie previste dal D.lgs. n. 81/2008, tali da determinare oneri impropri per le imprese. Osservazioni critiche che riguardano anche alcune interpretazioni giurisprudenziali, che mal si coniugano con le esigenze di certezza e chiarezza proprie del diritto penale. Nella conferma dell’impianto generale del D.lgs. n. 81/2008, le parti hanno quindi evidenziato alcuni punti di particolare rilievo.
Va rilevato che tale esigenza – condivisa tra le parti – trova la sua ultima eco nella sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 31 maggio 2018, di cui si riporta lo stralcio centrale: “la sentenza enfatizza la necessità che le scelte di diritto penale sostanziale permettano all’individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici (paragrafo 56). Perlomeno nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora (finanche in seno al diritto dell’Unione, in quanto rispettoso dell’identità costituzionale degli Stati membri) l’imprescindibile imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei consociati. Rispetto a tale origine nel diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992)”.
Sempre su questo versante, le parti confermano le criticità contenute negli accordi Stato-Regioni sulla sorveglianza su alcool e droga (assunzione e dipendenze) confermando il proprio orientamento espresso in un apposito documento comune, quale proposta di lavoro.
Questa esigenza nasce da una distorta applicazione del principio di equivalenza causale di matrice penale (mentre qui si verte in tema di riconoscimento di una malattia come causalmente legata la fattore lavorativo), evidenziata, in particolare, nelle Istruzioni del 16 febbraio 2006. In tali istruzioni, l’Istituto ha evidenziato che va riconosciuta la natura professionale della malattia anche laddove “gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch’ essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest’ultima è da ritenere di origine professionale”.
Sempre sul tema della vigilanza, le parti evidenziano che le competenze degli organi di controllo andrebbero meglio funzionalizzate alla prevenzione, dando applicazione alle norme che prevedono compiti di supporto, da finanziare con le rispese Inail per la prevenzione.
Particolare attenzione viene dedicata alle innovazioni organizzative e delle modalità di lavoro. Il venir meno del binomio spazio-tempo (es. lavoro agile). Con riferimento a questo specifico aspetto, le parti ritengono che la normativa non individui adeguatamente (come evidenziato anche negli ordini del giorno presentati al disegno di legge che anticipava la legge sul lavoro agile) i confini degli obblighi del datore di lavoro. Con le evidenti limitazioni derivanti dalla natura pattizia delle indicazioni riportate nell’accordo, le parti ritengono che le peculiari modalità organizzative del lavoro agile consentano di applicare “esclusivamente” le disposizioni relative a formazione, informazione ed addestramento (teoricamente già rientranti nel normale percorso formativo ed informativo) ed alla sorveglianza sanitaria. Ulteriori obblighi eventuali possono scaturire in relazione alla dotazione di eventuali dispositivi di protezione individuali o alla sicurezza delle attrezzature eventualmente consegnate. Tali disposizioni formano oggetto della informativa annuale prevista dalla legge. La indisponibilità giuridica dei luoghi nei quali il lavoratore sceglie di svolgere la propria attività rende inapplicabili tutte le altre norme (in particolare, come è evidente, quelle inerenti gli ambienti di lavoro). Sul versante assicurativo, le parti hanno condiviso che il modello di riferimento dovrebbe essere simile – nei principi – a quello proprio dell’infortunio in itinere, laddove si conferma ovviamente la piena tutela per il lavoratore ma se ne mutualizzano gli oneri tra le imprese del settore, nell’impossibilità di attribuire alla singola azienda gli effetti economici negativi di eventi non riconducibili alla sua sfera di controllo prevenzionale ed alla sua disponibilità giuridica. Particolare attenzione verrà riservata anche alle altre forme innovative di lavoro (dai riders al lavoro nei settori del digital alle nuove professioni svolte con mezzi e tecnologie innovative).
L’accordo interconfederale ha costituito anche l’occasione per riconfermare l’attualità delle pregresse intese tra le parti. Tra questi, quello sulla violenza e le molestie nel logo di lavoro, dai delicati confini tra aspetti lavoristici e di sicurezza sul lavoro.
Le parti hanno inteso prestare attenzione anche al tema delle relazioni tra sicurezza, il reinserimento lavorativo e l’accomodamento ragionevole. Condividendo il finanziamento dell’Inail agli interventi di adeguamento del posto di lavoro, hanno evidenziato le criticità connesse alla estrema complessità del regolamento, che ha inciso negativamente anche sulle richieste da parte delle imprese. Le parti hanno in particolare inteso evidenziare che il reinserimento deve trovare attuazione nel bilanciamento di interessi in termini di ragionevolezza e buona fede, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza più recente. Si richiama, ad esempio e a conferma di un consolidato filone giurisprudenziale interpretativo, Cass., 26 ottobre 2018, n. 27243, che – ripercorrendo le logiche che attualmente presiedono al reinserimento lavorativo - evidenzia il “bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, della protezione dei soggetti svantaggiati e dell'interesse del datore di lavoro ad una collocazione del lavoratore inabile nella realtà organizzativa unilateralmente delineata dall'imprenditore stesso”. In particolare, le parti hanno richiamato l’opportunità di verificare soluzioni come, ad esempio, modifiche contrattuali, il più possibile condivise, come l’adozione del part-time, nella consapevolezza condivisa (e già richiamata dalla Corte di Giustizia europea) che si tratta di possibili soluzioni da percorrere. A questo proposito si ricorda la disposizione normativa contenuta nella recente legge di stabilità (l. n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 533) che disciplina in modo innovativo (prevedendo anche la corresponsione di parte della retribuzione al lavoratore da parte dell’Inail nella misura del 60% di quanto corrisposto da datore di lavoro) il tema del reinserimento lavorativo.
Il tema sociale delle malattie asbesto correlate (in particolare, il mesotelioma) è stato espressamente affrontato, e le parti si sono impegnate a riprendere il dialogo per concludere il percorso a suo tempo avviato per condividere l’Istituzione di un Fondo che, in sostituzione dell’attuale, fornisca delle prestazioni indennitarie (in via transattiva) alle persone colpite a queste particolari malattie, al fine di superare il contenzioso civile e assicurare, tempestivamente, prestazioni adeguate.
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Circolare - Attuazione Patto della Fabbrica - revisione Accordo 22 giugno 1995Il 12 dicembre 2018, Confindustria e CGIL, CISL, UIL, nell’ambito del percorso di attuazione del Patto della Fabbrica del 9 marzo 2018, hanno sottoscritto un Accordo generale sulla salute e sicurezza. Uno dei punti di forza di tale documento è il nuovo Accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza. L'analisi dell'Accordo è disponibile nel documento allegato.
Circolare accordo interconfederale 12.1.19 - rev.accordo 22.6.1995.docxVisualizza dettagli |