Il 12 dicembre 2018, Confindustria e CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto il primo degli accordi attuativi del Patto della Fabbrica del 9 marzo 2018.
Con separata circolare sono stati illustrati i principali contenuti dell’accordo destinato a sostituire l’accordo interconfederale del 22 giugno 1995.
Con la presente nota si presentano in sintesi gli altri contenuti dell’accordo.
- INAIL - Un nuovo modello di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, un protocollo d’intesa tra Inail e parti sociali e il ruolo nel SINP
La recente vicenda della modalità con le quali il Parlamento ha scelto di finanziare l‘aggiornamento della tariffa dei premi, sottraendo risorse alla prevenzione, costituisce solo l’ultima rilevante conferma che l’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni e le malattie professionali è regolato in modo inappropriato e contraddittorio.
L’esigenza di assicurare un disegno organico di riforma ha indotto le parti a condividere alcuni punti sui quali proporre congiuntamente soluzioni al legislatore.
Si tratta dei punti essenziali che regolano la vita dell’Istituto: dalla Governance, ai premi, alle prestazioni, alla gestione economica e finanziaria, alla vigilanza.
Tra le previsioni inerenti il miglioramento delle prestazioni, un punto riguarda la riduzione al contenzioso anche mediante il coinvolgimento del medico competente. Come noto, il datore di lavoro conosce gli esiti del riconoscimento di infortuni e malattie professionali solamente al momento dell’addebito dei relativi oneri. Solo in tale momento, quindi, può esperire i rimedi amministrativi e giudiziari previsti dall’ordinamento. Il suo mancato coinvolgimento nelle fasi di valutazione della domanda da parte dell’Inail determina, quindi, il potenziale insorgere di un contenzioso. L’accordo evidenzia la condivisione della esigenza di coinvolgere il medico competente dell’azienda nella procedura di valutazione da parte dell’Inail.
Il punto inerente gli indennizzi mutualistici a favore delle vittime dell’amianto è riferito al Fondo, richiamato in altra parte dell’accordo, destinato a supportare gli indennizzi alle vittime dell’amianto che le parti regoleranno in seguito, nell’intenzione di mutualizzare l’onere e ridurre il contenzioso civile in questa materia.
Il secondo punto relativo all’Inail fa riferimento alla adozione di un protocollo d’intesa tra le parti sociali stipulanti e l’Inail – quale base per l’introduzione di un tavolo permanente di collaborazione - relativo, in particolare, alla conoscenza dei dati su infortuni e malattie professionali, quale strumento condiviso per approfondire le conoscenze dei fenomeni e proporre le conseguenti azioni necessarie.
Il terzo punto che riguarda l’Inail è relativa ad un maggior coinvolgimento delle parti sociali nella organizzazione di questo sistema conoscitivo, nel dovuto rispetto della privacy.
- Miglioramento del quadro normativo e interventi sul D.lgs. n. 81/2008
Si tratta di due punti di particolare rilievo politico dell’accordo. Le parti, infatti, hanno condiviso l’esigenza, non solo di completare l’attuazione del D.lgs. n. 81/2008, ma anche quella di intervenire sul medesimo testo di legge per introdurre integrazioni e correttivi sostanziali, oltre che al livello di semplificazione formale.
Particolare attenzione (evidenziata anche nel punto 5) andrà orientata alle modalità tradizionali di accadimento degli infortuni (cadute dall’alto, ribaltamento dei mezzi agricoli, infortuni stradali, ambienti confinati), ma anche alle nuove forme di lavoro (es. lavoro agile) ed ai temi dell’organizzazione (coordinamento e cooperazione) negli appalti.
Una importanza centrale potrebbe essere assunta dalla Strategia nazionale, quando essa (e secondo le modalità) in cui verrà adottata dallo Stato italiano.
Le parti hanno condiviso i temi della esigenza di determinatezza e tassatività di molte delle fattispecie previste dal D.lgs. n. 81/2008, tali da determinare oneri impropri per le imprese. Osservazioni critiche che riguardano anche alcune interpretazioni giurisprudenziali, che mal si coniugano con le esigenze di certezza e chiarezza proprie del diritto penale.
Nella conferma dell’impianto generale del D.lgs. n. 81/2008, le parti hanno quindi evidenziato alcuni punti di particolare rilievo.
- Applicazione senza deroghe di tutti i principi costituzionali del diritto penale attraverso disposizioni che consentano, per tassatività e determinatezza, di conoscere ex ante puntualmente i ruoli, gli obblighi e le responsabilità definiti nel D.lgs. n. 81/2008.
Va rilevato che tale esigenza – condivisa tra le parti – trova la sua ultima eco nella sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 31 maggio 2018, di cui si riporta lo stralcio centrale: “la sentenza enfatizza la necessità che le scelte di diritto penale sostanziale permettano all’individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici (paragrafo 56). Perlomeno nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora (finanche in seno al diritto dell’Unione, in quanto rispettoso dell’identità costituzionale degli Stati membri) l’imprescindibile imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei consociati. Rispetto a tale origine nel diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo.
Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992)”.
- L’individuazione di obblighi meramente formali che introducono oneri impropri senza alcuna efficacia prevenzionale i vista del loro superamento
- La necessità, sul tema della formazione, di realizzazione un sistema omogeneo sul piano nazionale, integrando lo strumento dell’Accordo Stato-Regioni (di matrice costituzionale) con un ruolo della Commissione consultiva permanente per l’elaborazione di indirizzi uniformi e vincolanti sul piano nazionale. Sul tema le parti tornano nel punto 9, laddove evidenziano la necessità di rivedere tutti gli accordi Stato-Regioni in logica di uniformità e semplicità, anche attraverso la partecipazione ad un tavolo con Stato e Regioni, seguendo, in questo senso, una proposta avanzata dalle Regioni.
- Sul tema della sorveglianza sanitaria, le parti confermano che essa va svolta nei casi e secondo le disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008, così sgombrando il campo (per quanto le concerne) alla visione di un ruolo generalista del medico competente, che si spinga anche al di fuori delle competenze specificamente disciplinate nel D.lgs. n. 81/2008.
Sempre su questo versante, le parti confermano le criticità contenute negli accordi Stato-Regioni sulla sorveglianza su alcool e droga (assunzione e dipendenze) confermando il proprio orientamento espresso in un apposito documento comune, quale proposta di lavoro.
- Sul tema delle malattie professionali, le parti hanno affrontato il delicato tema della concausalità, condividendo l’esigenza di ricondurre la responsabilità penale del datore di lavoro alle sole ipotesi in cui la componente lavoristica sia direttamente efficiente, in via esclusiva o prevalente, rispetto ad altri elementi, estranei alla disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Questa esigenza nasce da una distorta applicazione del principio di equivalenza causale di matrice penale (mentre qui si verte in tema di riconoscimento di una malattia come causalmente legata la fattore lavorativo), evidenziata, in particolare, nelle Istruzioni del 16 febbraio 2006.
In tali istruzioni, l’Istituto ha evidenziato che va riconosciuta la natura professionale della malattia anche laddove “gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch’ essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest’ultima è da ritenere di origine professionale”.
- L’importanza della cultura della sicurezza sin dalle prime fasi dell’istruzione ha formato oggetto di particolare attenzione, anche nel senso di semplificare e chiarire la disciplina relativa agli obblighi di salute e sicurezza nelle importanti fasi di alternanza scuola-lavoro.
- L’evoluzione delle modalità lavorative ed organizzative (ad es., Industria 4.0) costituiscono elementi di attenzione: per un verso, forme tradizionali ed eccessivamente complesse di gestione della sicurezza non si presentano più idonei (le parti fanno espresso riferimento alle procedure previste dalla normativa inerente gli ambienti confinati); per altro verso valutazioni in precedenza condotte (ad es. sullo stress lavoro correlato) possono non essere più adeguate, proprio per l’introduzione di modalità lavorative e strumentazioni (es., nuove tecnologie e criteri di organizzazione del lavoro), per cui vanno aggiornate (in quanto le nuove tecnologie esse potrebbero, ad esempio, ridurre o eliminare lavori monotoni, pericolosi o ripetitivi, prima oggetto di valutazione).
- Il tema della vigilanza richiede (ripreso anche, più puntualmente, nel successivo punto 4), secondo le parti, una rivisitazione in logica di uniformità ed efficacia, promuovendo forme di coordinamento forte tra gli organismi centrali e quelli periferici.
Sempre sul tema della vigilanza, le parti evidenziano che le competenze degli organi di controllo andrebbero meglio funzionalizzate alla prevenzione, dando applicazione alle norme che prevedono compiti di supporto, da finanziare con le rispese Inail per la prevenzione.
- Nuove modalità organizzative e di lavoro
Particolare attenzione viene dedicata alle innovazioni organizzative e delle modalità di lavoro.
Il venir meno del binomio spazio-tempo (es. lavoro agile). Con riferimento a questo specifico aspetto, le parti ritengono che la normativa non individui adeguatamente (come evidenziato anche negli ordini del giorno presentati al disegno di legge che anticipava la legge sul lavoro agile) i confini degli obblighi del datore di lavoro.
Con le evidenti limitazioni derivanti dalla natura pattizia delle indicazioni riportate nell’accordo, le parti ritengono che le peculiari modalità organizzative del lavoro agile consentano di applicare “esclusivamente” le disposizioni relative a formazione, informazione ed addestramento (teoricamente già rientranti nel normale percorso formativo ed informativo) ed alla sorveglianza sanitaria.
Ulteriori obblighi eventuali possono scaturire in relazione alla dotazione di eventuali dispositivi di protezione individuali o alla sicurezza delle attrezzature eventualmente consegnate.
Tali disposizioni formano oggetto della informativa annuale prevista dalla legge.
La indisponibilità giuridica dei luoghi nei quali il lavoratore sceglie di svolgere la propria attività rende inapplicabili tutte le altre norme (in particolare, come è evidente, quelle inerenti gli ambienti di lavoro).
Sul versante assicurativo, le parti hanno condiviso che il modello di riferimento dovrebbe essere simile – nei principi – a quello proprio dell’infortunio in itinere, laddove si conferma ovviamente la piena tutela per il lavoratore ma se ne mutualizzano gli oneri tra le imprese del settore, nell’impossibilità di attribuire alla singola azienda gli effetti economici negativi di eventi non riconducibili alla sua sfera di controllo prevenzionale ed alla sua disponibilità giuridica.
Particolare attenzione verrà riservata anche alle altre forme innovative di lavoro (dai riders al lavoro nei settori del digital alle nuove professioni svolte con mezzi e tecnologie innovative).
- Intese pregresse.
L’accordo interconfederale ha costituito anche l’occasione per riconfermare l’attualità delle pregresse intese tra le parti.
Tra questi, quello sulla violenza e le molestie nel logo di lavoro, dai delicati confini tra aspetti lavoristici e di sicurezza sul lavoro.
- Reinserimento lavorativo e accomodamento ragionevole
Le parti hanno inteso prestare attenzione anche al tema delle relazioni tra sicurezza, il reinserimento lavorativo e l’accomodamento ragionevole.
Condividendo il finanziamento dell’Inail agli interventi di adeguamento del posto di lavoro, hanno evidenziato le criticità connesse alla estrema complessità del regolamento, che ha inciso negativamente anche sulle richieste da parte delle imprese.
Le parti hanno in particolare inteso evidenziare che il reinserimento deve trovare attuazione nel bilanciamento di interessi in termini di ragionevolezza e buona fede, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza più recente.
Si richiama, ad esempio e a conferma di un consolidato filone giurisprudenziale interpretativo, Cass., 26 ottobre 2018, n. 27243, che – ripercorrendo le logiche che attualmente presiedono al reinserimento lavorativo - evidenzia il “bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, della protezione dei soggetti svantaggiati e dell'interesse del datore di lavoro ad una collocazione del lavoratore inabile nella realtà organizzativa unilateralmente delineata dall'imprenditore stesso”.
In particolare, le parti hanno richiamato l’opportunità di verificare soluzioni come, ad esempio, modifiche contrattuali, il più possibile condivise, come l’adozione del part-time, nella consapevolezza condivisa (e già richiamata dalla Corte di Giustizia europea) che si tratta di possibili soluzioni da percorrere.
A questo proposito si ricorda la disposizione normativa contenuta nella recente legge di stabilità (l. n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 533) che disciplina in modo innovativo (prevedendo anche la corresponsione di parte della retribuzione al lavoratore da parte dell’Inail nella misura del 60% di quanto corrisposto da datore di lavoro) il tema del reinserimento lavorativo.
- Il Fondo per l’amianto
Il tema sociale delle malattie asbesto correlate (in particolare, il mesotelioma) è stato espressamente affrontato, e le parti si sono impegnate a riprendere il dialogo per concludere il percorso a suo tempo avviato per condividere l’Istituzione di un Fondo che, in sostituzione dell’attuale, fornisca delle prestazioni indennitarie (in via transattiva) alle persone colpite a queste particolari malattie, al fine di superare il contenzioso civile e assicurare, tempestivamente, prestazioni adeguate.