Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), hanno lanciato la VI edizione del "Premio Imprese per la sicurezza", al fine di diffondere la cultura della prevenzione premiando le aziende che si distinguono per l'impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza.
I premi, che consistono in onorificenze simboliche, saranno assegnati in funzione del punteggio ottenuto.
Si evidenzia, inoltre, che ogni azienda partecipante riceverà un report contenente il proprio posizionamento rispetto alle altre partecipanti,contenente le aree di forza e quelle di miglioramento. Le aziende che risulteranno finaliste potranno richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL compilando il modello OT24, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it.Per partecipare al Premio è necessario registrarsi sul sito www.confindustria.it (cliccando su appuntamenti/iniziative e progetti), compilare ed inviare i questionari entro il 18 marzo 2019, ore 14.00.
Un evento dedicato al Premio ci sarà il 7 febbraio 2019, alle ore 11.30 a Connext (MiCo - Milano - viale Eginardo), seguirà a breve il programma.
Lavoro e Welfare

Avvio VI edizione Premio Imprese per la Sicurezza |
Circolare - Legge di Stabilità 2019- revisione tariffe dei premi e contributi InailLa legge di stabilità per il 2019, tra le altre misure, prevede la “revisione” delle tariffe dei premi e contributi Inail per il triennio 2019-2021. La previsione normativa richiama espressamente le disposizioni inerenti l’aggiornamento triennale (articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che sconta le risultanze economico-finanziarie e attuariali e gli andamenti prospettici) e la riduzione strutturale dei premi (articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che individua, a decorrere dal 2016, una riduzione di premi pari a 1.2 mld di €). In aggiunta a queste risorse (che derivano da un indebitamento netto, e quindi costituiscono una reale riduzione di oneri per le imprese), la legge di stabilità individua altre fonti di finanziamento pari a euro 410 milioni per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021. Tali ulteriori risorse derivano, a differenza dalle precedenti, da una scelta del Governo di ridurre le risorse strutturali destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La soluzione adottata dal Governo per il reperimento delle risorse (ricorso all’indebitamento e riduzione di finanziamenti per la prevenzione) sconta la tradizionale posizione della Ragioneria dello Stato circa la imputazione delle risorse Inail al saldo di finanza pubblica: ogni riduzione di entrata per l’Istituto costituisce una riduzione del potenziale avanzo per lo Stato, il che incide negativamente sull’indebitamento netto. Tale riduzione, quindi, va compensata con maggiori entrate o minori spese.
Quindi, il Governo ha stabilito che – per la parte non coperta dalla riduzione dei premi operante dal 2014 - le minori entrate derivanti dalla riduzione dei premi vengono compensate dalle minori spese per prevenzione.
Si tratta di un percorso che Confindustria non condivide.
L’equilibrio finanziario ed attuariale proprio della corretta tecnica di gestione dell’Istituto assicuratore prevista dal DPR 1124/1965 (artt. 39 e 40) non consente di qualificare le risorse versate dalle aziende in eccedenza rispetto alle prestazioni quale strumento di miglioramento dell’indebitamento netto dello Stato (in quanto questa politica trasforma sostanzialmente i premi assicurativi in una forma di tassazione occulta).
L’ulteriore scelta, anch’essa non condivisibile, di reperire le risorse per la riduzione dei premi in quelle versate dalle aziende e destinate a tornare alle stesse sotto forma di incentivi alla prevenzione, si traduce, in sostanza, in una mancata riduzione delle tariffe, in quanto le imprese si vedono ridotti i premi mediante la riduzione delle agevolazioni per prevenzione.
C’è da ricordare, comunque, che l’Inail (con Determinazione n. 519 del 6 dicembre 2018) ha da poco avviato il Bando ISI per il 2019, impegnando una rilevante somma (369.7 ml di €) per la prevenzione.
Ad ogni modo, la legge di stabilità per il 2019 prevede che le risorse aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla legge di bilancio per il 2014 (che vengono, quindi, assorbite nel progetto di aggiornamento delle tariffe dei premi) derivino:
a) dalla riduzione (per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021) delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5, Dlgs n. 81/2008) per l’importo di 110 mln di € per il 2019, 100 milioni rispettivamente per il 2020 ed il 2021);
b) dalla riduzione (per ciascuno degli anni 2020 e 2021) delle risorse destinate allo sconto per prevenzione (art. 3 Dlgs 38/2000, n. 38) per l’importo di 50 mln di € per ciascuno degli anni 2020 e 2121;
c) per l’anno 2021, dalla ulteriore eventuale riduzione delle risorse strutturali sopra indicate (fino a un importo complessivo massimo di euro 50 mln di €) qualora non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità;
d) dall’utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173,8 milioni per l’anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l’anno 2021 (l’aumento dell’IRES deriva dalla riduzione degli oneri per premi);
e) per l’anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla anticipazione del versamento di alcune imposte (prevista nei commi 1127 e 1128 della legge di stabilità), pari a 176,1 milioni di euro.
La legge di stabilità prevede ancora – analogamente a quanto previsto nel D.lgs n. 38/2000 - che l’ulteriore aggiornamento delle tariffe debba intervenire nel termine di tre anni, e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, l’Inail deve proporre tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze l’adozione delle conseguenti misure correttive.
Ancor prima della legge di stabilità, l’Inail aveva proposto ai Ministeri del lavoro e dell’Economia la determina per l’aggiornamento delle tariffe (Determinazione 2 ottobre 2018, n. 385), rispetto alla quale la Ragioneria generale dello Stato aveva espresso criticità preclusive, tanto da rendere necessaria una disposizione normativa di copertura dell’intervento amministrativo da parte dell’Istituto.
Di qui, la norma contenuta nella legge di stabilità, che individua le necessarie coperture per l’approvazione della revisione delle tariffe dei premi.
Il fatto di aver rinvenuto gli strumenti di copertura della revisione delle tariffe dei premi Inail e la stessa azione di aggiornamento della tariffa non corrisponde ad una generalizzata ed automatica riduzione dei premi. A differenza, infatti, del provvedimento del 2013 - che, a decorrere dal 2014, introduceva una riduzione dei premi - la revisione della tariffa comporta la generalizzata rivisitazione del sistema tariffario, alla quale consegue un nuovo impianto che, a seconda delle scelte del legislatore, determina conseguenze diverse.
La revisione del nomenclatore, la rideterminazione dei tassi, la modifica del sistema di oscillazione, la scelta delle risorse disponibili per gli interventi di prevenzione che incidono sulla determinazione del tasso applicato, costituiscono, infatti, variabili dalle quali scaturisce la nuova tariffa.
Non si tratta, quindi, di un intervento finalizzato alla riduzione del costo del lavoro (come poteva esserlo quello della riduzione dei premi) ma di una razionalizzazione del sistema tariffario (al quale, come detto, può conseguire una riduzione di oneri, al ricorrere di determinate condizioni influenzate, tra l’altro, dai fattori sopra indicati).
La normativa contenuta nella legge di stabilità è immediatamente operativa e troverà applicazione secondo quanto sarà disposto nel decreto Ministeriale attuativo. L’Inail ha quindi diramato alcune istruzioni operative relative ai termini inerenti gli adempimenti delle aziende ai fini dell’autoliquidazione[1].
Il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è rinviato da febbraio a maggio sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge n.145 del 30 dicembre 2018 al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.
Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.
Restano invece confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione, continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%.
Restano altresì confermati i termini per la presentazione del modello OT24 per la oscillazione per prevenzione. Secondo informazioni assunte dall’Inail, la gestione delle domande verrà operata secondo le disposizioni del nuovo decreto, che interverrà esclusivamente sul calcolo dei lavoratori-anno e confermerà le medesime aliquote oggi vigenti. Come sempre, da maggio l’Istituto avvierà le verifiche e i risultati dell’oscillazione troveranno applicazione in sede di regolazione 2019, quindi nell’ambito della autoliquidazione del 2020.
Sarà nostra cura informare il sistema non appena verrà emanato il decreto ministeriale attuativo della disposizione di legge. [1] Circolare Inail 1 dell’11 gennaio 2019. |
Circolare - CCNL Dirigenti – avvio del confronto per il rinnovo e novità in tema di bilateralità.A seguito della scadenza del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (31-12-2018), Federmanager ha formalizzato la richiesta di avvio del confronto per il rinnovo del contratto nazionale. Riscontrando tale richiesta si è convenuto che il primo incontro si terrà il prossimo 12 febbraio in Confindustria. Intanto, Confindustria e Federmanager hanno già sottoscritto un accordo il 6 dicembre 2018 per ridefinire le funzioni e le modalità di finanziamento dei propri organismi bilaterali anche a seguito delle importanti determinazioni approvate dall’Assemblea del FASI (cfr. in allegato). La riorganizzazione degli enti bilaterali tra le parti sarà comunque oggetto di ulteriore approfondimento in sede di rinnovo contrattuale. Di seguito le principali innovazioni convenute con l’accordo del 6 dicembre 2018.
Contribuzione al FASI Al fine di garantire un corretto equilibrio economico e finanziario del Fondo, l’Assemblea ha deliberato le nuove contribuzioni per il periodo 2019 – 2023 (cfr. in allegato). Nel grafico allegato è illustrata l’evoluzione del montante contributivo annuo per il quinquennio, distinto per le diverse tipologie di soggetti assicurati, che dovrà essere recepito dal contratto nazionale.
Contribuzione alla GS FASI L’accordo, sulla scorta delle determinazione dell’Assemblea del FASI, ha previsto, inoltre, una rideterminazione delle prestazioni erogate dalla GS FASI che continuerà ad occuparsi di garantire: la copertura sanitaria integrativa del FASI; la copertura assicurativa per morte o invalidità permanente (che, verrà potenziata e resa più strutturale proprio grazie all’affidamento ad un’apposita gestione separata). Nei precedenti accordi tra le parti le iniziative di politica attiva erano anch’esse affidate alla GS Fasi. Anche in conseguenza del venir meno delle attività del fondo bilaterale per il sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati, le parti hanno ora deciso di trasferire e razionalizzare, nell’ambito di 4.Manager, tutte le competenze relative alle politiche attive. Conseguentemente, con la rideterminazione delle attività bilaterali, il rinnovo contrattuale dovrà recepire i contenuti dell’accordo del 6 dicembre che prevede la riduzione del contributo alla GS Fasi, da 200 a 100 euro all’anno per dirigente, già a partire dal corrente anno. Il trasferimento a 4.Manager delle competenze relative alle politiche attive, orientamento, formazione e placement, dovrà anch’esso essere recepito nel nuovo CCNL e comporterà il versamento di un contributo, a favore di tale ente bilaterale, in misura non eccedente 100 euro all’anno per dirigente. Pertanto, a decorrere da maggio 2019, le imprese dovranno corrispondere 100 euro alla GS FASI, secondo le consuete modalità, e 100 euro a 4.Manager con le modalità che saranno individuate da quest’ultimo ente bilaterale, e che vi comunicheremo non appena definite.
Accordo 6 dicembre 2018.pdfVisualizza dettagli Nuove contribuzioni FASI.pdfVisualizza dettagli |