Vi informiamo che la Commissione Attività produttive della Camera ha concluso ieri sera le votazioni degli emendamenti alla legge di conversione del decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19 (cd. DL Bollette), Atto Camera n. 2281, con l'approvazione della proposta dei relatori sui fringe benefit auto aziendali
Confindustria aveva segnalato più volte nelle scorse settimane le criticità legate alla assenza di una clausola di salvaguardia per le autovetture assegnate prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.
L'emendamento approvato (di cui riportiamo di seguito il testo) risolve tale criticità.
All'articolo 6, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:
«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.10. I Relatori.
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Per utilità si riportano di seguito i nuovi coefficienti per il calcolo del fringe benefit ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR (derivante dal combinato disposto dalla Legge di Bilancio 2025 e dall'emendamento approvato ieri).
Fattispecie
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Norma di riferimento
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Metodo di calcolo
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Vetture immatricolate e assegnate dal 1.1.2025
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Legge di Bilancio 2025
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Tipologia di alimentazione
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- 10% Auto elettriche
- 20% Elettriche plug-in
- 50% Auto non elettriche
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Vetture assegnate dal 1.7.2020 entro il 31.12.2024
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DL Bollette emendamento approvato
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Emissioni di anidride carbonica per g/Km
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- 25% entro 60 g/km
- 30% Tra 60-160 g/km
- 50% Tra 161 e 190 g/km
- 60% Oltre 190 g/km
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Vetture assegnate dal 1.1.2025 al 30.6.2025 (solo se ordinate entro il 31.12.2024)
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Il provvedimento, la cui scadenza per la conversione è fissata per il 29 aprile, è atteso presso l’Aula della Camera per la fiducia lunedì 14 aprile, con approvazione in prima lettura prevista entro mercoledì 16, per poi passare al Senato per il via libera definitivo.
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Il MIMIT ha pubblicato in data odierna la nuova versione delle FAQ su Transizione 5.0, disponibili a questo link
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_Transizione_5.0_10_aprile.pdf
Ci sono chiarimenti importanti, tra cui il caso di sostituzione di macchinari ammortizzati con esempi specifici di calcolo (FAQ 4.24), il caso di sostituzione di beni acquisiti in leasing (FAQ 4.25).
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sul cumulo (FAQ 8.6), e in particolare il tema del calcolo del cumulo con altre misure finanziate con risorse nazionali, e sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo (FAQ 6.4).
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In data 18 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a Interpello n. 38, in tema di "Trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale – imponibilità – abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67 – articolo 16–ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267."
L'Agenzia analizza un caso di distacco di personale alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della conseguente abrogazione della norma nazionale che disponeva l'irrilevanza da IVA dei distacchi che prevedono esclusivamente il rimborso del costo del dipendente.
Il testo della risposta può essere consultato al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8473268/Risposta+n.+38_2025.pdf/99bd06ee-a1ae-181b-1e77-0129f64a90ab?t=1739895017788
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In data 14 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 34/2025, Disciplina IVA delle c.d. esportazioni ''franco valuta'' – Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il testo è consultabile al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8473268/Risposta+n.+34_2025.pdf/6b614f50-4e04-03f4-b099-e5050a478847?t=1739540118629
Modificato il da Giannaede Ferracani 800950AE-A53C-8280-C125-812F0032989E [email protected]
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L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 25972 del 31 gennaio u.s., ha approvato i modelli di comunicazione da inviare per poter fruire del credito d'imposta ZES Unica, prorogato fino al 15 novembre 2025.
In particolare, il primo modello dovrà essere inviato dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 e dovrà riportare gli investimenti già effettuati oltre a quelli che si prevede di sostenere entro il 15 novembre 2025.
Nel provvedimento viene, altresì, specificato che possono essere indicati anche:
a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del DL Sud) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
In seguito, dal dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 dovrà essere inviata la comunicazione integrativa da parte delle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati.
Di seguito il link al provvedimento e ai modelli con le relative istruzioni:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-31-gennaio-2025
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L'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con comunicato stampa di oggi 23 gennaio 2025, di aver messo a disposizione delle imprese in cooperative compliance un nuovo servizio on-line che ha l'obiettivo di semplificare la gestione degli adempimenti richiesti.
In particolare, riporta il comunicato, il servizio consente di:
- scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);
- caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;
- caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la relazione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);
- consultare e aggiornare la propria documentazione.
006_Com.st Nuovo servizio web Cooperative compliance 23.01.25.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.1/E del 20 gennaio 2025, in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, disciplinato dall'articolo 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
La circolare è consultabile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6626792/Circolare_n_1_del_20_01_2025.pdf/4542c84d-55e2-1286-cff2-ec2885478065.
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Vi informiamo che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 63/E del 2024 ha comunicato il codice tributo relativo al credito di imposta "Transizione 5.0", di cui all'art. 38 del DL n. 19/2024 (codice 7072)
Ricordiamo che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L'Agenzia precisa che, ai sensi del citato comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verificherà che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE
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L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 260 di ieri 16 dicembre 2024, ha fornito utili chiarimenti relativi alle comunicazioni ex ante e ex post di cui articolo 6 del DL n. 39/2024. Viene chiarito che tali comunicazioni non hanno un termine perentorio a "pena di decadenza" ma che la trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024, è necessario presentare la comunicazione di completamento solo dopo aver trasmesso la preventiva.
Utilmente viene chiarito che può essere presentata la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.
Di seguito la risposta ad interpello.
Risposta n. 260_2024.pdf|Visualizza dettagli
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Con provvedimento n. 446421 del 12 dicembre u.s., l'Agenzia delle Entrate ha determinato le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella ZES unica, di cui all'articolo 16 del DL n. 124/2023.
Le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile sono entrambe pari al 100% laddove per entrambe ci si riferisce agli investimenti già oggetto della prima comunicazione inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024 e agli investimenti ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.
Il provvedimento riporta, inoltre, il numero delle comunicazioni inviate, la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024 e l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
Provvedimento_ZES_UNICA_12_12_2024.pdf|Visualizza dettagli
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Con provvedimento n. 445771, pubblicato in data odierna, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.
Si ricorda che tale Comunicazione dovrà essere inviata dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Di seguito il link al provvedimento e al modello con le relative istruzioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-dicembre-2024
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Il 19 dicembre p.v., presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà un convegno dal titolo "LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO NEL PRIMO ANNO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA", a cui parteciperà anche Confindustria.
Per utilità, si allega, di seguito, il programma, contenente anche le modalità di iscrizione.
MIMIT evento 19.12 - locandina.pdf|Visualizza dettagli
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Ci giungono dubbi in merito sulla individuazione del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento).
Nel merito nella nota n. 6 della circolare n. 22/E (richiamando la circolare n. 19/E), si precisa che oltre il reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, si include nel reddito di riferimento: «.. anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Omnibus, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.”
Al riguardo ci sono stati posti dubbi se sia necessario considerare in questo elenco anche il premio di risultato erogato ai dipendenti assoggettato a tassazione sostitutiva, di cui all’articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti informali con le Amministrazioni coinvolte, vi confermiamo che tale reddito soggetto ad imposta sostitutiva, in conformità alla circolare n. 28/E de 2016, non deve essere incluso nella definizione di reddito di riferimento, utile a delimitare i soggetti che accedono al bonus. Ovviamente le medesime considerazioni valgono a maggior ragione nel caso tali premi di risultato siano stati convertiti in benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Ricordiamo, inoltre, che tali somme anticipate finanziariamente dal datore di lavoro per conto dello Stato saranno recuperate in compensazione dal sostituto senza essere soggetto agli ordinari limiti previsti per le compensazioni orizzontali.
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Vi segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 19 novembre la circolare n. 22/E per fornire i nuovi chiarimenti sulla disciplina applicabile, per il solo anno 2024, all’indennità di importo pari a 100 euro (cd. bonus Natale), riconosciuta dallo Stato a favore di taluni lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
Come noto l'Agenzia si era già espressa con la recente circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ma a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2 del DL 14 novembre 2024, n. 167, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario fornire tempestivamente alle imprese ed ai dipendenti ulteriori precisazioni sull'impatto delle citate modifiche, anche in considerazione dei ridotti termini a disposizione per i sostituti di imposta per riconoscere tale indennità.
Ricordiamo, infatti, che il sostituto d’imposta, pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
La principale novità è data dal fatto che, ai fini della spettanza del bonus, oltre ai requisiti reddituali (reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28.000 euro) e di capienza fiscale (imposta lorda superiore alla detrazione di lavoro dipendente) si richiede ora solo che il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Non è più necessario – contrariamente alla formulazione previgente – il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. mono genitoriale. Si precisa, altresì, che per due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta ad uno solo di essi, ove siano:
− coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
− conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, (c.d. Legge Cirinnà).
L'indennità viene anticipata dal sostituto di imposta per conto dello Stato e recuperata sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità
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Con il provvedimento n. 406943 di ieri 6 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento al credito d'imposta ZES Unica, ha approvato i nuovi modelli di comunicazione integrativa e le relative istruzioni.
Tale modello dovrà essere inviato, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, da chi ha già provveduto ad effettuare la prima comunicazione nel periodo giugno-luglio, e dovrà attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
Contestualmente, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 8 del DL n. 155/2024, i beneficiari possono indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originariamente presentata ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
In allegato i documenti.
Provvedimento credito ZES unica del 6 novembre 2024.pdf|Visualizza dettagli CIM ZES Unica mod (1).pdf|Visualizza dettagli CIM ZES Unica istr (2).pdf|Visualizza dettagli
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Cari colleghi
Vi informiamo che il MIMIT ha pubblicato il 2 novembre u.s. un aggiornamento delle FAQ relative alle modalità applicative del credito di imposta Transizione 5.0 (disponibili questolink https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_MIMIT_2024.pdf .
Come anticipato sulla stampa specializzata, tali FAQ contengono importanti semplificazioni sulle modalità di calcolo della riduzione dei consumi energetici, nonché alcuni chiarimenti per alcuni settori (terziario, agricolo).
Ricordiamo che, ovviamente, tali risposte non esauriscono le richieste di chiarimento avanzate da Confindustria nelle scorse settimane al MIMIT (es. cumulo agevolazioni, presentazione simultanea di più progetti riguardanti la stessa struttura produttiva), per le quali siamo ancora in attesa di risposta, né tanto meno conclude il confronto costruttivo con il Governo per cercare di superare i profili critici che ancora permangono su tale misura di agevolazione degli investimenti produttivi
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Vi informiamo che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione, fino al 20 novembre p.v., quattro questionari destinati alle PMI, al fine di individuare linee di intervento per la semplificazione delle regole contabili che le riguardano (anche in coerenza con quanto previsto dalla Legge delega fiscale).
Nel merito, l’OIC ha elaborato quattro questionari per i propri stakeholder: i) i preparers, ovvero le imprese; ii) i commercialisti; iii) gli auditors; iv) gli users, cioè i finanziatori, in cui si pongono diverse tipologie di domande: conoscitive, di carattere generale, sulle semplificazioni esistenti e sulle principali problematiche riscontrate nella predisposizione del bilancio.
Per quanto riguarda il questionario rivolto alle imprese, riteniamo possa essere un valido strumento per sottoporre all’OIC le aree di criticità e le proposte di intervento, in merito all’utilizzo dei principi contabili.
Vi invitiamo, se interessati, a prendere visione e rispondere al questionario, disponibile a questo link
I dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima e al termine della consultazione, l’OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement.
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IL DL n. 155 del 2024, all’articolo 8, ha introdotto la possibilità per i beneficiari del credito d’imposta ZES Unica, di indicare, tramite la comunicazione integrativa, non solo l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata tra giugno e luglio scorsi ma anche gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 che siano ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli già risultanti dalla predetta comunicazione.
Si ricorda che la comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.
In relazione a tali ulteriori o maggiori investimenti realizzati, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 dicembre 2024, verrà determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile, sulla base delle risorse che residuino dal riparto dei crediti relativi agli investimenti già comunicati precedentemente. La relativa percentuale verrà calcolata, fermo restando il limite complessivo previsto, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue all’ammontare complessivo dei nuovi crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
In allegato il testo del Decreto.
DL Fiscale.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’apposita FAQ sulle modalità di compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazioni-dei-sostituti-di-imposta-imprese
Come noto la questione nasceva da una risposta dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023) ad un quesito che verteva sulla possibilità per il sostituto di imposta di calcolare l’acconto della imposta sostitutiva di rivalutazione del TFR, tenendo conto del tasso di inflazione previsionale per il 2023 (in luogo del tasso di inflazione storico rilevato nell’anno precedente (2022).
L’obiettivo di tale quesito era quello di evitare alle imprese l’onere di immobilizzare risorse finanziarie per il pagamento di un acconto di imposta con il metodo storico (nel dicembre 2023), quando era già prevedibile che lo stesso acconto sarebbe risultato eccedente a quanto effettivamente dovuto in sede di saldo (febbraio 2024).
Nella risposta positiva data dall'Agenzia nella risoluzione n. 68/E del 2023, si menzionava esclusivamente la possibilità di recupero dell’eccedenza in compensazione orizzontale.
Confindustria in questi mesi ha evidenziato come tale eccedenza fosse recuperabile dal sostituto di imposta anche in compensazione verticale con i versamenti di altre ritenute alla fonte (senza attendere la presentazione del modello 770).
Peraltro, in precedenti circolari AE (n. 34/E del 18 aprile 2002 (punto 11) e n. 31/E de 30 dicembre 2014) è stato precisato che: “.. Le medesime modalità devono essere osservate da parte dei sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evidenza nel citato modello di pagamento dello scomputo operato dai successivi versamenti, seguendo le modalità di cui al citato art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997. Le compensazioni sopra richiamate non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro (oggi fissato a 2.000.000 euro) per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui (oggi fissato a 5.000 euro), non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”
L'Agenzia ha confermato la nostra impostazione precisando quanto segue:
"Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP). In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione. In caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico CIVIS."
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Vi segnaliamo che GSE ha pubblicato ieri ulteriori FAQ sulle modalità procedurali per accedere al credito di imposta 5.0
Si segnalano, in particolare le seguenti risposte.
Per la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione per ogni singolo bene?
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione. Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l'impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell'impianto di autoproduzione.
Se l'intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante o è possibile compilare direttamente la comunicazione ex post?
In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".
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È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, il DM 30 agosto 2024, attuativo della disciplina del credito d’imposta ZLS (Zone Logistiche Speciali), di cui all’articolo 13 del DL 7 maggio 2024, n. 60.
Il decreto ricalca la disciplina del credito d’imposta ZES Unica per tutti gli ambiti applicativi, ad eccezione della procedura di accesso per cui i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà essere approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, oltre ad essere definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa (80 milioni di euro per il 2024), l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.
In allegato il Decreto.
___ ATTO COMPLETO ___ZLS.pdf|Visualizza dettagli
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GSE ha pubblicato sul proprio sito le prime risposte alle domande sollevate dalle imprese sulla disciplina del Credito di imposta 5.0.
Merita sottolineare che si tratta di brevi precisazioni su alcuni temi (es. cumulo del credito 5.0 con altre agevolazioni, modalità di calcolo del risparmio energetico, procedura di trasmissione delle comunicazione ex ante ed ex post), che non esauriscono tutti i dubbi applicativi.
Continua il confronto di Confindustria, con MIMIt ed Agenzia delle Entrate, per cercare di sciogliere i profili critici che residuano.
Qui potete trovare il link alle FAQ
risposte alle domande frequenti (FAQ)
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L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 350036 del 9 settembre u.s., ha approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica.
Il citato modello dovrà essere inviato all'Agenzia delle Entrate, tramite software dedicato, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024. A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il provvedimento del 9 settembre sostituisce quello precedente dell'11 giugno prevedendo che le comunicazioni integrative previste dal precedente provvedimento e dal DM 17 maggio (comunicazioni da inviare dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025 e dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025) non potranno più essere presentate essendo integralmente sostituite da quelle inviate a partire dal 18 novembre 2024.
Si ricorda che, a seguito della ricezione delle comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate provvederà a rideterminare la percentuale di credito spettante che sarà resa nota tramite provvedimento direttoriale da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Di seguito il link al provvedimento e al modello con le relative istruzioni:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-9-settembre-2024
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Vi segnaliamo la pubblicazione della Circolare Operativa «Transizione 5.0» a cura di MIMIt e GSE e volta a fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della disciplina agevolativa nota come Piano Transizione 5.0.
Circolare_Operativa_Transizione_5.0_mimit.AOO_PI.REGISTRO_UFFICIALEI.0025877.16-08-2024.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 305765 del 22 luglio 2024, ha determinato la percentuale del credito d'imposta ZES Unica effettivamente fruibile sulla base dell'ammontare totale dei crediti d'imposta comunicati.
La percentuale è pari al 17,6668%.
E' stata inoltre pubblicata la risoluzione n. 39/E con cui l'Agenzia istituisce il codice tributo (7034) per l'utilizzo, tramite modello F24, in compensazione del credito.
In allegato i documenti citati.
Provvedimento_del_22_07_2024_percentuale_credito_ZES_UNICA (003).pdf|Visualizza dettagli
Risoluzione n. 39 del 22 luglio 2024.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Simona Altrui 2A890613-A559-63BE-C125-8132002D37A4 [email protected]
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