L'Area Politiche Fiscali analizza, nel consueto documento di approfondimento, le principali misure di interesse per le imprese, contenute nella Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 262).
Si segnalano, tra gli altri, gli importanti chiarimenti - già condivisi con l'Agenzia delle Entrate - sul c.d. "iper ammortamento", la nuova misura di incentivo agli investimenti in beni strumentali tipici dei processi produttivi di Industria 4.0.
Si riportano di seguito i temi trattati nella circolare dedicata alle novità fiscali del mese di giugno 2017. Il documento allegato, disponibile anche accedendo alla sezione "documenti" della Comunità Fisco, fornisce, altresì, aggiornamenti sulle attività dell'Area Politiche Fiscali.
IRES/IRPEF
1. Svalutazione crediti – chiarimenti interpretativi (Ris. n. 65/E/2017)
2. Premi di risultato e benefit indebitamente assoggettati al regime agevolato (Ris. n. 67/E/2017)
3. Trasformazione agevolata in società semplice – indeducibilità della minusvalenza (Ris. n. 66/E/2017)
4. Sale and lease back - trattamento fiscale della plusvalenza (Ris. n. 77/E/2017)
5. Rimborsi spese telefoni aziendali (Ris. n. 74/E/2017)
6. Eco-bonus e Sisma-bonus: cessione delle detrazioni (Provv. n.n. 108572/2017 e 108577/2017)
IVA
7. Split payment – definito l’elenco degli enti interessati dal regime (DM 27 giugno 2017)
8. Versamenti IVA - risposte a quesiti (Ris. n. 73/E/2017)
9. Cessazione della partita IVA e cancellazione dal VIES - criteri e modalità di controllo (Provv. n. 110418/2017)
10. Fornitura di carburante a navi in alto mare (Ris. n. 1/D/2017- Ris. n. 69/E/2017 )
11. Servizi connessi all’esportazione (CGUE, causa C-288/16)
12. Cessione di mezzi di trasporto nuovi (CGUE, causa C-26/16)
13. Evasione e frode IVA: interruzione della prescrizione (Cass. sent. n. 31265/2017)
IMPOSTE LOCALI
14. Beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - iscrizione in catasto (Circ. n. 18/E/2017)
15. TASI - Obblighi dichiarativi per immobili non di proprietà (Ris. n. 4/DF/2017)
VARIE
16. Deleghe di pagamento da inviare mediante i servizi telematici (Ris. n. 68/E/2017)
17. Conversione in legge del DL n. 50/2017
18. Studi di settore: comunicazione delle anomalie per l’adempimento spontaneo (Provv. n. 106666/2017)
19. Società estinte: legittimazione processuale degli ex soci (Cass. sent. n. 15035/2017)
INTERNAZIONALE
20. OCSE – Firma della convenzione multilaterale anti-BEPS
21. UE: nuove regole di trasparenza per gli intermediari
Questa sera l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 12/E, contenente le indicazioni relative alla fruibilità e applicabilità del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, a seguito delle modifiche apportate alla relativa disciplina dall’articolo 7-quater del DL 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n.18, c.d. “DL Sud”.
Nella circolare - in linea con le interpretazioni fornite da Confindustria - viene chiarito che la nuova disciplina trova applicazione con riferimento alle acquisizioni di beni strumentali effettuate a partire dal 1 marzo 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) fino al 31 dicembre 2019, secondo le regole generali del TUIR, a nulla rilevando la circostanza che sia stata o meno presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.
Conseguentemente, precisa l’Agenzia, nel caso in cui una impresa abbia già inviato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, secondo le misure originariamente previste, qualora intenda avvalersi delle nuove e più favorevoli disposizioni può presentare all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione rettificativa di quella precedentemente trasmessa.
E' stato pubblicato in data odierna sul sito dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento direttoriale che stabilisce le modalità e i termini per l'esercizio dell'opzione per il regime di tassazione agevolata dei beni immateriali (c.d. Patent box); si ricorda che l'agevolazione in oggetto è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 37-45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Il pomeriggio del12 maggio prossimo si terrà in Confindustria un Convegno sul tema della fatturazione elettronica tra PA e imprese.
In vista dell’avvio in giugno del nuovo sistema di fatturazione elettronica tra PA e imprese, il Convegno rappresenterà il momento di confronto tra gli attori coinvolti, tra cui Agenzia delle entrate, Agenzia digitale, Ministero dell’Economia, Consip, Sogei e rappresentanti del mondo imprenditoriale.
Sarà possibile seguire l’evento anche in modalità streaming.
A breve, seguirà il programma dettagliato dell’evento.
Si pubblica una circolare di commento delle prime indicazioni operative contenute nel provvedimento n. 89757 e nella circolare n. 8/E pubblicati dall'Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018.
Si invia di seguito la circolare di primo commento alle misure fiscali contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2018.
L'assenza di un testo definitivo, la continua azione emendativa sui testi (proseguita fino a ieri), e la conseguente compressione dei tempi di lavoro, hanno reso particolarmente difficile l’azione di analisi e commento.
Si invita, pertanto, a considerare il documento come una prima edizione, che potrebbe essere rettificata e corretta alla luce dei definitivi testi di legge.
Il DDL contiene un corposo numero di misure che dispongono rettifiche, più o meno rilevanti, in materia di imposte dirette e indirette, tra cui vale la pena menzionare la disciplina della fatturazione elettronica, i profili applicativi dell'imposta di registro in relazione ad operazioni straordinarie, la tassazione dei dividendi provenienti dall'estero, la web tax, etc.
Nonostante gli sforzi profusi, alcuni interventi - sebbene prioritari - non hanno trovato accoglimento nel provvedimento. Ci riferiamo, in particolare, alla fissazione di un termine congruo per l'esercizio della detrazione IVA, alla soppressione della norma sulla deducibilità degli interessi passivi e, non da ultimo, alla opportunità di esplicitare in norma la portata retroattiva delle modifiche in materia di imposta di registro.
Si allega una prima nota di commento alle principali misure fiscali contenute nel DL 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Il provvedimento si articola in una variegata congerie di misure, che, complessivamente, dovrebbero attuare una correzione dei conti pubblici per circa 3,4 miliardi di euro.
L'Agenzia delle Entrate ed il MiSE hanno diffuso ieri, nella circolare AE n. 4/E/2017, i chiarimenti sulle misure di incentivo all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica, note come "super-ammortamento" e "iper-ammortamento".
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il "super-ammortamento" - incentivo introdotto dalla precedente Legge di Stabilità 2016 - e ha istituito il c.d. "iper-ammortamento", una specifica agevolazione per beni particolarmente innovativi, destinati ad una trasformazione in chiave 4.0 delle imprese. A corredo di tale misura è stato introdotto, inoltre, un incentivo mirato all'acquisizione di determinati beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration).
La circolare, oltre a chiarire alcuni aspetti di natura fiscale delle misure (modalità di fruizione, computo degli acconti, nozione di investimento, super-ammortamento di impianti fotovoltaici ed eolici, etc.), fornisce le indicazioni tecniche per la corretta individuazione dei beni e per la verifica delle condizioni per poter fruire delle agevolazioni (es. requisito dell'interconnessione, caratteristiche dei beni, redazione delle perizie).
Una parte significativa delle misure della manovra di bilancio 2017, varata dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso, è contenuta nel Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Il Decreto legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre u.s., è stato presentato il 24 ottobre scorso alla Camera dei Deputati, per l’avvio dell’iter di conversione in legge: il testo è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 16 novembre scorso e su di esso il Governo ha posto la questione di fiducia.
Il provvedimento passerà per la seconda lettura, all’esame del Senato.
La circolare allegata - reperibile anche nella specifica sezione della Comunità professionale dedicata alle circolari - fornisce un primo commento delle principali misure fiscali di interesse per le Associate, contenute nel decreto legge. L’analisi tiene conto degli interventi approvati dalla Camera dei Deputati.
È stato firmato il decreto interministeriale 7 maggio 2015, recante disposizioni attuative del credito di imposta concesso, ai sensi dell'articolo 10 del d.l. n. 83/2014, alle imprese alberghiere esistenti al 1 gennaio 2012 che hanno sostenuto o sosterranno, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, spese per la ristrutturazione edilizia, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'efficietamento energetico e l'acquisto di mobili e componenti di arredo destinati alle strutture ricettive.
Il credito di imposta sarà concesso in misura pari al 30% delle predette spese (puntualmente individuate nel decreto) fino ad un massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto, nei limiti degli stanziamenti annuali definiti per legge. Le imprese interessate dovranno presentare apposita domanda al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nei termini e nei modi indicati dal decreto, dal 1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese eleggibili. Le risorse disponibili saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel rinviare al provvedimento allegato per ulteriori dettagli, si segnala che lo stesso non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Con la pubblicazione nella G.U. del 21 novembre 2014 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, si è completato l’iter di adozione del primo provvedimento di attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, che conferisce al Governo la delega per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Il decreto n. 175/2014 entrerà in vigore da domani, 13 dicembre 2014.
La circolare allegata fornisce un primo commento di Confindustria alle disposizioni del decreto che rivestono maggiore interesse e rilevanza pratica per le imprese associate.
Ieri è stato pubblicato il Programma della Presidenza italiana del Consiglio dell'UE.
Per quanto riguarda la fiscalità, la Presidenza si concentrerà su questioni relative alla trasparenza e alla lotta contro la frode e l'evasione fiscale.
Nello specifico la Presidenza:
cercherà di concludere le discussioni sulla modifica della Direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
proseguirà le discussioni sulla modifica della Direttiva "madre/figlia" e sulla CCCTB, con particolare attenzione, per quest'ultima, agli elementi di base imponibile e agli aspetti transfrontalieri;
porterà avanti, nel contesto del BEPS e dell'analisi svolta dalla Commissione europea, le discussioni sulla tassazione dell'economia digitale;
si adopererà per raggiungere un accordo sulla FTT nel quadro della cooperazione rafforzata.
Nel settore delle imposte indirette la Presidenza:
porterà avanti le discussioni sul miglioramento della cooperazione amministrativa del sistema IVA;
proseguirà il dibattito sul miglioramento del sistema IVA;
andrà avanti con le proposte relative alla dichiarazione IVA standard e al trattamento IVA dei buoni (voucher).
Nella giornata di ieri (24 settembre 2018) il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, alcune prime risposte alle numerose questioni applicative sollevate dalle imprese in relazione al Credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali di cui all'articolo 57-bis del DL n. 50/2017.
La pubblicazione delle FAQ fa seguito alle interlocuzioni avute con il Dipartimento nei giorni scorsi, durante le quali Confindustria ha sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione i quesiti raccolti sul tema. Sebbene la sezione non risponda ancora a tutti gli interrogativi inviati al Dipartimento, costituisce un canale informativo utile, che potrà essere aggiornato nei prossimi giorni.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2018, n. 170, il DPCM 16 maggio 2018, n. 90 che regola le modalità ed i criteri per la concessione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, introdotto dall'articolo 57-bis del DL n. 50/2017.
Il provvedimento, lungamente atteso dalle imprese, la cui emanazione è stata più volte sollecitata da Confindustria, dispone le regole attuative dell'incentivo a regime ed in relazione al periodo di prima applicazione.
Con riferimento a quest'ultimo, si ricorda che risultano agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1 gennaio 2018.
Come disposto dalla normativa istituitiva (articolo 57-bis del DL n. 50/2017), l'agevolazione è altresì concessa esclusivamente per gli investimenti incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
Per accedere all'incentivo è richiesta la presentazione, con modalità telematiche, di una specifica comunicazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da definire mediante provvedimento amministrativo.
Per gli investimenti effettuati nel 2018 e nel periodo agevolato del 2017 la citata comunicazione telematica dovrà essere presentata separatamente, a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del DPCM (22 settembre 2018 - 22 ottobre 2018).
L’Area Politiche Fiscali di Confindustria ha redatto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, una Guida operativa sulla Relazione sulla gestione, documento allegato al bilancio di esercizio.
Il contributo - che rappresenta il terzo elaborato prodotto congiuntamente dalle due organizzazioni dopo le precedenti linee guida concernenti la "Prima applicazione dei nuovi principi contabili" e il "Patrimonio Netto" - aspira, in linea con il passato, a supportare i professionisti e le imprese nell’adempimento dei propri compiti giuscontabili, fornendo soluzioni ed interpretazioni condivise alle principali tematiche esaminate.
A tale fine è stato predisposto un foglio di calcolo, ivi allegato, per facilitare l’elaborazione degli indicatori finanziari di cui si fa riferimento nel documento in commento.
Il 18 luglio u.s. l'OCSE ha rilasciato una nuova versione della guida all'implementazione del County by Country Reporting (action 13 BEPS). La guida, presente in allegato, fornisce due ulteriori chiarimenti applicativi, riguardanti:
- l'esposizione di dati aggregati o consolidati per la rendicontazione di più entità residenti nella medesima giurisdizione;
- il trattamento delle entità possedute/operate da due gruppi multinazionali indipendenti (joint venture entity).
Si riportano di seguito i temi trattati nella circolare dedicata alle novità fiscali del mese di maggio 2017. Il documento allegato, disponibile anche accedendo alla sezione "documenti" della Comunità Fisco, fornisce altresì aggiornamenti sulle attività dell'Area Politiche Fiscali.
IRES/IRPEF
1. Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (Circ. n. 17/E/2017)
3. Regime premiale studi di settore (Provv. n. 99553/2017)
4. Stratificazione fiscale del patrimonio in caso di fusione inversa (Ris. n.62/E/2017)
IVA
5. Inversione contabile: riforma della disciplina sanzionatoria (Circ. n. 16/E/2017)
6. Omessa o irregolare dichiarazione IVA: comunicazione per l’adempimento spontaneo (Provv. n. 85373/2017)
7. IVA e dazi non dovuti su merci andate distrutte (CGUE causa C-154/2016)
VARIE
8. Visti di conformità e deleghe di pagamento (Ris. n. 57/E/2017)
9. Rimodulazione del prelievo locale sugli immobili di impresa (Ris. n. 2/DF/2017)
AIUTI DI STATO
10. La CE estende il campo di applicazione del GBER agli investimenti pubblici a favore di porti e aeroporti, della cultura e delle regioni ultraperiferiche
11. La CE decide sullo sgravio per il sostegno alle rinnovabili concesso agli energivori (art. 39 DL 83/2012)
INTERNAZIONALE
12. Attivazione dell'Accordo Multilaterale per lo scambio dei CbCR
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data odierna la circolare n.17/E di commento ai regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Nella circolare sono illustrate le caratteristiche ed i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dal regime dei lavoratori “impatriati”(art. 16 del decreto legislativo n. 147/2015), alle misure di attrazione dei ricercatori (art. 44 DL n. 78/2010), ai lavoratori “contro-esodati” (legge n. 238/2010).
L'Agenzia delle Entrate ha condiviso alcune delle soluzioni interpretative che avevamo formulato sul regime dei lavoratori "impatriati".
In particolare, è stato chiarito che per i lavoratori impatriati in possesso di laurea, comunitari o extracomunitari (individuati dal comma 2 dell'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015), l'accesso al beneficio fiscale non è subordinato alla condizione di avere preventivamente risieduto in Italia per almeno 24 mesi.
Inoltre, è stata confermata l'applicabilità del regime agevolato anche ai redditi assimilati al lavoro dipendente, come già ammesso in passati interventi di prassi per i lavoratori "contro esodati" di cui alla L. n. 238/2010.
L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ammesso l'applicabilità del regime agevolato anche sulla quota di reddito prodotta all'estero dal lavoratore impatriato, purché la durata della trasferta non sia superiore a 183 giorni nell'intero periodo di imposta. Restano, invece, esclusi dal beneficio fiscale i redditi dell’attività lavorativa prestata dal lavoratore impatriato fuori dal territorio dello Stato, in caso di distacco all'estero.
Per maggiori approfondimenti, si allega di seguito la circolare dell’Agenzia delle Entrate diramata quest'oggi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime risposte ad alcuni dubbi sull'applicazione dell'iper ammortamento, con riguardo ai profili tecnologici dei beni materiali inclusi nell’allegato A.
Si allegano di seguito le FAQ pubblicate sul sito del MISE.
Si riportano di seguito i temi trattati nella circolare dedicata alle novità fiscali del mese di aprile 2017. Il documento allegato, disponibile anche accedendo alla sezione "documenti" della Comunità Fisco, fornisce altresì aggiornamenti sulle attività dell'Area Politiche Fiscali.
IRES/IRPEF
1. Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – ulteriori chiarimenti (Circ. n. 13/E/2017)
2. Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (Circ. n. 12/E/2017)
3. Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (Circ. n. 14/E/2017)
4. Scomputo delle perdite dal maggior reddito accertato (Circ. n. 15/E/2017)
IVA
5. Produzione e conservazione elettronica di documenti fiscali (Ris. n. 46/E/2017)
6. Invio telematico dei corrispettivi di distributori automatici di prodotti soggetti a regimi diversi (Ris. n. 44/E/2017)
7. Diritto alla detrazione e principio di proporzionalità della sanzione (CGUE, causa C-564/15)
8. Applicabilità del principio del favor rei (Cass. sent. n. 9505/2017)
9. Determinazione del pro rata IVA (Cass. sent. n. 7654/2017)
VARIE
10. Risposte a quesiti della stampa specializzata (Circ. n. 8/E/2017)
11. Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50
INTERNAZIONALE
12. Guidance on the implementation of CBCR
13. OCSE: pubblicato report comparativo sui livelli di tassazione degli stipendi
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data odierna una nuova circolare di chiarimenti in merito al credito di imposta ricerca e sviluppo, agevolazione resa operativa dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
La circolare si sofferma sulle rilevanti novità che hanno interessato l'incentivo, ad opera dell'ultima Legge di Bilancio (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), nonchè, anche mediante risposte a quesiti, su alcuni profili della disciplina che necessitavano di ulteriori chiarimenti.
Si allega il documento di indirizzo operativo sulla prima applicazione dei nuovi principi contabili, redatto da Confindustria insieme con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il documento ha l'obiettivo di offrire - a imprese e operatori - una guida snella di orientamento nella delicata fase di passaggio alle nuove regole contabili.
Nella Risoluzione n. 12/E pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le soluzioni operative a specifiche ipotesi di cumulo del credito di imposta R&S con contributi comunitari, integrando quanto già chiarito con la precedente Risoluzione n. 5/E/2016.
In particolare, nella più recente pronuncia, l'Agenzia affronta il tema dei costi, concludendo che il tema della cumulabilità può essere affrontato solo con riferimento ai costi "diretti" e non anche con riguardo a quelli "indiretti".
In termini pratici, un'impresa che, per i medesimi costi ammissibili, potesse fruire sia del credito di imposta R&S, sia di contributi comunitari, dovrebbe assumere, per individuare la base di calcolo del credito, i costi rilevanti, al lordo dei contributi relativi agli stessi costi. Dopo aver calcolo il credito potenzialmente spettante, l'impresa dovrebbe verificare che l'ammontare complessivo (credito + contributo) non superi l'ammontare complessivo dei costi di competenza di periodo.
Si riportano di seguito i temi trattati nella circolare recante le novità fiscali dei mesi di novembre e dicembre 2016. Il documento allegato, disponibile anche accedendo alla sezione "documenti" della Comunità Fisco, fornisce altresì aggiornamenti sulle attività dell'Area Politiche Fiscali.
IRES/IRPEF
1. Credito di imposta per il sisma: modalità di fruizione (Provv. n. 186585/2016)
2. Prove di laboratorio ammesse al credito di imposta R&S (Ris. n. 119/E/2016)
3. Compatibilità tra “tonnage taxation” e credito di imposta sull’IRPEF del personale di bordo (Ris. n. 104/E/2016)
4. Credito di imposta indiretto su dividendi provenienti da controllata black list (Ris. n. 108/E/2016)
5. Consolidato: prededuzione di perdite fiscali pregresse e validità di accordi di consolidamento (Ris. n. 121/E/2016)
6. Credito di imposta sud: agevolati macchinari collegati alla sede da server aziendali (Ris. n. 118/E/2016)
7. Agevolabile l’acquisto di box pertinenziale pagato con modalità diverse dal bonifico (Circ. n. 43/E/2016)
IVA
8. Nuovo tracciato record per la fatturazione elettronica tramite SdI
9. Adempimento spontaneo: comunicazioni di irregolarità nelle dichiarazioni IVA
10. Nuovo modello di dichiarazione d’intento (Provv. 2 dicembre 2016 e Ris. n. 120/E/2016)
11. Distributori automatici di biglietti di trasporto: non obbligati all’invio dei corrispettivi (Ris. n. 116/E/2016)
12. Rimborso IVA a non residenti: possibilità di incasso con procura (Ris. n. 110/E/2016)
13. Somministrazione di bevande mediante distributori automatici a cialde – aliquota IVA (Ris. n. 103/E/2016)
14. Criteri di determinazione del pro-rata IVA (CGUE, causa C-378/15)
15. Cessione di quote di gas effetto serra: rileva il luogo di fruizione (CGUE, causa C-453/15)
16. Cessione di immobile in corso di lavorazione (Cass. sent. n. 23499/2016)
17. Cessione d’azienda: riconosciuto al cessionario il rimborso IVA (Cass. sent. n. 24923/2016)
VARIE
18. Trasformazione agevolata in società semplice: analisi di un presunto caso di abuso del diritto (Ris. n. 101/E/2016)
19. Responsabilità fiscale in caso di scissione parziale (Cass. sent. n. 22225/2016)
20. Sopravvenuta depenalizzazione di condotte abusive (Cass. sent. n. 48293/2016)
21. Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 262)
INTERNAZIONALE
22. CE – pubblicato report sulle politiche fiscali adottate dagli Stati membri nel 2016
23. CE - Riforma dell’IVA comunitaria per il commercio elettronico - Proposte della Commissione europea
24. Introduzione di un meccanismo opzionale di reverse charge generalizzato - Proposta della Commissione europea
25. Consultazione della Commissione europea sulla modifica del regime di applicazione dell’IVA agli scambi intracomunitari di beni
26. Consultazione della Commissione europea sulla possibile modifica delle aliquote ridotte IVA
Lo scorso 9 giugno, la Commissione Europea ha avviato un processo di scambio di informazioni con lo Stato Italiano (EU Pilot 8618/16/TAXU), a seguito della denunzia presentata dall’Associazione Italiana Bresciana (AIB) e dall'Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei ed Affini (ANEPLA), riguardante la violazione dello Stato Italiano dei principi del diritto comunitario, in merito all'applicazione dell’Imposta Municipale sugli immobili (IMU) ai terreni adibiti ad attività estrattiva.
Nella denuncia viene evidenziato come tale prelievo è applicato dall'Amministrazione finanziaria italiana sui terreni adibiti ad attività estrattiva qualificati nel catasto dei fabbricati (in contrasto con la vigente disciplina che ne prevede l’iscrizione nel catasto dei terreni), determinando il loro valore sulla base del volume del materiale estraibile annualmente dal giacimento, da destinarsi alla successiva vendita in Italia e all’Estero.
Le Associazioni hanno sottolineato come tale modalità di applicazione dell’IMU al comparto cave si ponga in contrasto con la disciplina comunitaria, in quanto tale prelievo fiscale costituirebbe una sostanziale restrizione alle esportazioni, andando a colpire il valore aggiunto prodotto dalle imprese del settore già assoggettato ad IVA.
Lo Stato Italiano dovrà fornire alla Commissione Europea una risposta motivata alle osservazioni presentate dalle Associazioni denunzianti e qualora tali informazioni non siano considerate valide, la Commissione procederà all’apertura di una procedura ufficiale di infrazione nei confronti dello Stato Italiano.
Vi alleghiamo la lettera della Commissione Europea con la quale si dà notizia dell'avvio del processo di pre-infrazione.
Il 16 ed il 17 giugno, presso la sede centrale dell'Agenzia delle entrate, si è tenuto un convegno interamente dedicato al nuovo regime dell'adempimento collaborativo per i grandi contribuenti (di cui all'art. 3 e ss. del d.lgs. n. 128/2015). Ha preso così il via l'importante fase del dialogo diretto tra le associazioni di categoria, le imprese, i professionisti e l'Amministrazione finanziaria sui temi applicativi della cooperative compliance e sulle prospettive di funzionamento del nuovo regime.
Durante la prima giornata Confindustria ha partecipato al dibattito istituzionale illustrando il punto di vista delle imprese alla luce dei lavori attuativi finora condotti. La seconda giornata del convengo è stata invece interamente dedicata alla discussione dei quesiti e dei dubbi applicativi sollevati da Confindustria e dalle sue Associate direttamente coinvolte, preventivamente trasmessi all'Amministrazione, per i quali verrà fornita risposta anche in un documento di prassi di prossima emanazione.
E' stata pubblicata in data odierna la Circolare n. 19936 "Credito d'imposta per gli investimenti in attività di R&S" che reca un commento organico della misura agevolativa modificata dalla Legge di Stabilità 2015.
La Commissione Europea, in concomitanza con la pubblicazione del piano d'azione per una tassazione delle imprese più equa ed efficiente, ha indetto il 17 giugno u.s. una consultazione pubblica al fine di valutare i possibili effetti di un eventuale incremento della trasparenza fiscale per le imprese in termini di efficienza nel contrasto ai fenomeni di evasione e pianificazione fiscale aggressiva.
Confindustria ha risposto alla consultazione, sia condividendo la propria posizione in ambito europeo, attraverso le risposte fornite da BUSINESSEUROPE, sia in via autonoma.
Si allega il questionario compilato ed inviato attraverso il sito internet della Commissione Europea.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, con la risoluzione n. 3/DF pubblicata oggi sul sito ha precisato che sarà approvato con apposito decreto ministeriale un unico modello di dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), valido per l'intero territorio nazionale.
Una richiesta di chiarimento espresso in tal senso era stata presentata da Confindustria per evitare che le imprese aventi immobili dislocati in più comuni, fossero obbligate a predisporre un modello dichiarativo TASI diverso per ciascun comune.
Il Dipartimento ha precisato che la normativa TASI non attribuisce ai comuni la facoltà di predisporre autonomamente dei modelli di dichiarazione TASI, posto che tale previsione sarebbe in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti.
Condivido l'articolo di denuncia a firma del Presidente Bolla, pubblicato sul Sole 24Ore di sabato scorso.
Abbiamo messo in evidenza come la recente sentenza della Consulta, che ha dichiarato incostituzionale la Robin Hood tax, o la soluzione adottata in Legge di stabilità al problema dei c.d. macchinari imbullonati o, ancora, la decisione di rinviare l’approvazione del decreto attuativo in materia di certezza del diritto, non siano gli esempi migliori per rispettare i diritti dei contribuenti e risanare il rapporto con il fisco.
In allegato si fornisce una tavola di raffronto tra le interpretazioni/dubbi che Confindustria aveva presentato all'Agenzia delle entrate in relazione ad alcune disposizioni recate dal “decreto semplificazioni fiscali” (D.Lgs. n. 175/2014) e le soluzioni interpretative fornite nella circolare n. 31/E del 30 dicembre scorso, dall’Agenzia delle entrate stessa.
Per utilità si allega altresì la nota inviata da Confindustria all’Agenzia delle entrate.
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, c.d. “d.l. competitività”, ha adottato una serie di misure a favore dello sviluppo e del rilancio delle attività produttive, tra cui un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.
In considerazione dell’importanza che il nuovo incentivo riveste per il mondo industriale, sia dal lato delle imprese destinatarie del beneficio (investitori), sia dal lato delle imprese produttrici (nonché rivenditrici) dei beni agevolabili, riteniamo opportuno con la circolare allegata approntare un primo commento della disciplina agevolativa, con riserva di tornare sull’argomento non appena l’Agenzia delle entrate avrà diramato i necessari chiarimenti interpretativi.
Si allega la circolare mensile relativa alle novità fiscali e in materia di aiuti di Stato del mese di maggio 2014. Il documento fornisce, altresì, informazioni sulle attività esterne dell'area Politiche Fiscali. Di seguito l'elenco dei temi trattati:
IRES/IRPEF
1. Aiuto alla crescita economica “ACE” - chiarimenti applicativi
2. Omesso versamento di ritenute certificate
3. Domicilio fiscale nei delitti in materia di dichiarazione
IVA
4. Attività di riscossione e pagamento di imposte
5. Riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento
VARIE
6. Quesiti posti dalla stampa specializzata
7. Indicazione del prezzo nelle cessioni immobiliari con pagamento differito
AIUTI DI STATO
8. Nuovo GBER, framework R&S&I e nuovi obblighi di trasparenza
INTERNAZIONALE
9. EU – Taxation of the Digital Economy: High level expert group final report
10. EU – Ecofin Meeting
11. EU – United Kingdom appeal on FTT
12. OECD - Automatic exchange of information in tax matters
13. G20 – Tokyo Tax Symposium
ATTIVITA’ DELL’AREA
14. Seminario sulla modernizzazione degli Aiuti di Stato
15. Gruppi Fiscali
16. Convegni e seminari sulla fatturazione elettronica verso la PA
Il 28 maggio il Gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea sulla tassazione dell'economia digitale ha presentato la sua relazione finale.
Nel documento si analizzano le caratteristiche principali dell’economia digitale e si sottolinea come la digitalizzazione abbia accorciato notevolmente le distanze, aumentato la mobilità, facilitato notevolmente il commercio transfrontaliero, contribuendo a rimuovere le barriere al mercato unico e creando così opportunità per innovazione, investimenti e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Nelle considerazioni finali, il gruppo di lavoro ha concluso che l'economia digitale non richiede un regime fiscale autonomo.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare n. 9, pubblicata oggi, ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del bonus IRPEF (c.d. 80 euro), previsto dall'art. 1 del Decreto legge 24 aprile 2014, n.66 (attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge - A.S. n. 1465).
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito il coordinamento tra il bonus IRPEF e le altre misure agevolative in materia IRPEF, tra le quali l'imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività (c.d detassazione dei premi di produttività).
Viene chiarito che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.
Tuttavia, al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della "capienza" dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Facendo seguito alla comunicazione dell’area Politiche fiscali dello scorso 10 marzo, si ricorda che è in programma per il prossimo 25 marzo, presso la sede di Confindustria, il seminario dal titolo “L’IVA negli scambi intracomunitari di beni: tra problemi operativi delle imprese e dibattito comunitario sull’evoluzione del sistema transitorio”.
Il seminario, che si terrà nella sala Pininfarina dalle ore 14:30 alle ore 18:00, si propone di discutere dei principali problemi operativi che riscontrano le imprese in relazione ai temi delle transazioni a catena, del consignment stock e della prova delle cessioni intracomunitarie.
Parteciperanno come relatori il dott. Pierpaolo Maspes – Partner S.C.G.T. Studio di Consulenza Giruidico-Tributaria, Roma ed il dott. Andrea Parolini – Partner Studio Maisto e Associati, Milano, entrambi membri del VAT Expert Group, gruppo di lavoro sull’IVA costituito dalla Commissione europea, oltre al dott. Raffaele Corso dell’area Politiche Fiscali di Confindustria.
Gli interessati potranno seguire lo svolgimento dei lavori anche in streaming web. L'evento è riservato al Sistema confederale. Per accedere sarà necessario cliccare sull’apposito link che comparirà il giorno del seminario sulla home page di Confindustria, nella sezione " In Evidenza ". Dopo aver cliccato su tale link, si accederà ad una pagina protetta, al cui accesso saranno abilitate le associazioni con i propri codici di associazione.
Inoltre, qualora le associazioni volessero consentire ai propri associati di accedere direttamente allo streaming, è stata creata anche una specifica utenza per le imprese. Queste potranno utilizzare le seguenti credenziali:
·utenza = azienda_conf
·password = seminario25iva
Vi invitiamo a segnalare entro il 24 marzo p.v. i nominativi degli interessati e le modalità di partecipazione, inviandone comunicazione alla segreteria di area (e-mail: [email protected]).
Vi informiamo che la Commissione Attività produttive della Camera ha concluso ieri sera le votazioni degli emendamenti alla legge di conversione del decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19 (cd. DL Bollette), Atto Camera n. 2281, con l'approvazione della proposta dei relatori sui fringe benefit auto aziendali
Confindustria aveva segnalato più volte nelle scorse settimane le criticità legate alla assenza di una clausola di salvaguardia per le autovetture assegnate prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.
L'emendamento approvato (di cui riportiamo di seguito il testo) risolve tale criticità.
All'articolo 6, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:
«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 6.10. I Relatori.
Per utilità si riportano di seguito i nuovi coefficienti per il calcolo del fringe benefit ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR (derivante dal combinato disposto dalla Legge di Bilancio 2025 e dall'emendamento approvato ieri).
Fattispecie
Norma di riferimento
Metodo di calcolo
Vetture immatricolate e assegnate dal 1.1.2025
Legge di Bilancio 2025
Tipologia di alimentazione
10% Auto elettriche
20% Elettriche plug-in
50% Auto non elettriche
Vetture assegnate dal 1.7.2020 entro il 31.12.2024
DL Bollette emendamento approvato
Emissioni di anidride carbonica per g/Km
25% entro 60 g/km
30% Tra 60-160 g/km
50% Tra 161 e 190 g/km
60% Oltre 190 g/km
Vetture assegnate dal 1.1.2025 al 30.6.2025 (solo se ordinate entro il 31.12.2024)
Il provvedimento, la cui scadenza per la conversione è fissata per il 29 aprile, è atteso presso l’Aula della Camera per la fiducia lunedì 14 aprile, con approvazione in prima lettura prevista entro mercoledì 16, per poi passare al Senato per il via libera definitivo.
Ci sono chiarimenti importanti, tra cui il caso di sostituzione di macchinari ammortizzati con esempi specifici di calcolo (FAQ 4.24), il caso di sostituzione di beni acquisiti in leasing (FAQ 4.25).
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sul cumulo (FAQ 8.6), e in particolare il tema del calcolo del cumulo con altre misure finanziate con risorse nazionali, e sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo (FAQ 6.4).
In data 18 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a Interpello n. 38, in tema di "Trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale – imponibilità – abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67 – articolo 16–ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267."
L'Agenzia analizza un caso di distacco di personale alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della conseguente abrogazione della norma nazionale che disponeva l'irrilevanza da IVA dei distacchi che prevedono esclusivamente il rimborso del costo del dipendente.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 25972 del 31 gennaio u.s., ha approvato i modelli di comunicazione da inviare per poter fruire del credito d'imposta ZES Unica, prorogato fino al 15 novembre 2025.
In particolare, il primo modello dovrà essere inviato dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 e dovrà riportare gli investimenti già effettuati oltre a quelli che si prevede di sostenere entro il 15 novembre 2025.
Nel provvedimento viene, altresì, specificato che possono essere indicati anche:
a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del DL Sud) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
In seguito, dal dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 dovrà essere inviata la comunicazione integrativa da parte delle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati.
Di seguito il link al provvedimento e ai modelli con le relative istruzioni:
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.1/E del 20 gennaio 2025, in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, disciplinato dall'articolo 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 350036 del 9 settembre u.s., ha approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica.
Il citato modello dovrà essere inviato all'Agenzia delle Entrate, tramite software dedicato, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024. A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il provvedimento del 9 settembre sostituisce quello precedente dell'11 giugno prevedendo che le comunicazioni integrative previste dal precedente provvedimento e dal DM 17 maggio (comunicazioni da inviare dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025 e dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025) non potranno più essere presentate essendo integralmente sostituite da quelle inviate a partire dal 18 novembre 2024.
Si ricorda che, a seguito della ricezione delle comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate provvederà a rideterminare la percentuale di credito spettante che sarà resa nota tramite provvedimento direttoriale da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Di seguito il link al provvedimento e al modello con le relative istruzioni:
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 355 del 20 giugno 2023, ha precisato che, ai fini della determinazione del credito d'imposta per le imprese energivore, non rientra nella nozione di sussidio, l'analogo credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del DL n. 115/2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, ai fini dell'ottenimento del credito per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, calcolano i costi per kWh della componente energia elettrica, “sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi”.
L'Agenzia chiarisce che non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), i crediti d'imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022 (art. 4 co. 1 del DL 17/2022).
L’Agenzia osserva anche che il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi “unitario” in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata oltre l’originario orizzonte temporale.
Le disposizioni, quindi, hanno inteso introdurre un beneficio unico “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti” dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023.
Le medesime conclusioni sono estensibili anche al credito d’imposta relativo all’energia autoconsumata disciplinato dall’art. 6 comma 1 del DL 115/2022.