Con la circolare n. 21/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate – accogliendo, peraltro, alcune proposte di Confindustria - fornisce alcuni utili chiarimenti sulle nuove disposizioni relative al meccanismo dell’inversione contabile applicabile, dal 2 maggio scorso, alle vendite di console da gioco, tablet Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione (art. 17, comma 6, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24).
La circolare chiarisce, in particolare, che l’obbligo di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni elencate nel citato articolo 17, comma 6, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Ciò è coerente con quanto la stessa Agenzia aveva già precisato con la circolare n. 59/E del 2010 e con la Risoluzione n. 36/E del 2011.
L’Agenzia, infine, in considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina in commento ha esplicato la sua efficacia già in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 e in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, precisa che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non potranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della circolare.
Si allega il testo della circolare.