L'Agenzia delle Entrate, con la FAQ pubblicata oggi, 16 aprile, è intervenuta a seguito del blocco delle compensazioni operato dalla risoluzione n. 19 del 12 aprile u.s.
In particolare, tale risoluzione ha previsto, tra gli altri, il blocco del codice tributo 6936, codice utilizzato per la fruizione dei crediti di cui all'articolo 1, commi 1056 e 1057 della Legge di Bilancio n. 178/2020, non ricompresi tra quelli interessati dagli obblighi di comunicazioni di cui all'articolo 6 del DL n. 39/2024.
I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
L'Agenzia delle Entrate, specifica che, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Di seguito, il link alla FAQ: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-beni-strumentali-imprese