L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’apposita FAQ sulle modalità di compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazioni-dei-sostituti-di-imposta-imprese
Come noto la questione nasceva da una risposta dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023) ad un quesito che verteva sulla possibilità per il sostituto di imposta di calcolare l’acconto della imposta sostitutiva di rivalutazione del TFR, tenendo conto del tasso di inflazione previsionale per il 2023 (in luogo del tasso di inflazione storico rilevato nell’anno precedente (2022).
L’obiettivo di tale quesito era quello di evitare alle imprese l’onere di immobilizzare risorse finanziarie per il pagamento di un acconto di imposta con il metodo storico (nel dicembre 2023), quando era già prevedibile che lo stesso acconto sarebbe risultato eccedente a quanto effettivamente dovuto in sede di saldo (febbraio 2024).
Nella risposta positiva data dall'Agenzia nella risoluzione n. 68/E del 2023, si menzionava esclusivamente la possibilità di recupero dell’eccedenza in compensazione orizzontale.
Confindustria in questi mesi ha evidenziato come tale eccedenza fosse recuperabile dal sostituto di imposta anche in compensazione verticale con i versamenti di altre ritenute alla fonte (senza attendere la presentazione del modello 770).
Peraltro, in precedenti circolari AE (n. 34/E del 18 aprile 2002 (punto 11) e n. 31/E de 30 dicembre 2014) è stato precisato che: “.. Le medesime modalità devono essere osservate da parte dei sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evidenza nel citato modello di pagamento dello scomputo operato dai successivi versamenti, seguendo le modalità di cui al citato art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997. Le compensazioni sopra richiamate non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro (oggi fissato a 2.000.000 euro) per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui (oggi fissato a 5.000 euro), non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”
L'Agenzia ha confermato la nostra impostazione precisando quanto segue:
"Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP). In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione. In caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico CIVIS."