La pillola descrive i chiarimenti forniti – alla luce della Decisione (UE) 2020/491– al fine di dettagliare il paniere dei beni che ricadono in queste due voci della norma.
AGGIORNAMENTO – Art. 1, co. 452-453, L. n.178/2020 – Legge di Bilancio 2021
In deroga a quanto disposto dal Decreto Rilancio per gli altri beni assoggettati all’agevolazione IVA, la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato l’applicazione dell’aliquota IVA pari a zero, sino al 31 dicembre 2022, per le strumentazioni diagnostiche che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o i requisiti dei dispositivi medici in vitro previsti dal regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione.
Inoltre, il medesimo trattamento IVA è stato disposto per le cessioni dei vaccini anti COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini, effettuate durante il periodo che va dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
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