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Politiche Fiscali

[VIDEO E PRESENTAZIONI] Convegno "I riflessi fiscali dell'IFRS16" - Confindustria 28 maggio 2019 |
Esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi - Decreto MEFPremessa In data 10 maggio 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emanato un decreto ministeriale in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi il cui obbligo - introdotto dall’articolo 17 del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 - entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, con avvio anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ai 400.000 euro (di seguito, decreto).
Il decreto dispone i casi di esonero dal suddetto adempimento, recependo il larga parte i contributi forniti da Confindustria in risposta alla consultazione pubblica indetta dal Dipartimento delle Finanze in data 12 aprile 2019. Si riportano di seguito i principali casi di esonero disposti dal decreto e alcune considerazioni sulle casistiche che sono state previste in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019.
Casi di esonero permanenti Secondo quanto prescrive l’articolo 1 del decreto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica: - alle operazioni esonerate dalla certificazione fiscale in base all’articolo 2, DPR n. 696/96 (articolo 1, lettera a), del decreto); - alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone per le quali l’obbligo di certificazione si assolve tramite l’emissione di un biglietto di trasporto (articolo 1, lettera b), del decreto); - alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (articolo 1, lettera d), del decreto). Al riguardo, si segnalano alcune perplessità in merito alla ratio sottostante una disposizione di esonero che, essendo circoscritta alle tratte internazionali, potrebbe comportare, senza alcuna apparente e significativa motivazione, disparità di trattamento tra operazioni uguali tra loro. Si pensi, infatti, che, una stessa cessione di beni o prestazione di servizi, effettuata a bordo durante la tratta di percorrenza nel territorio nazionale, potrebbe ricadere o meno nell’obbligo di trasmissione telematica a seconda della destinazione finale del mezzo, sebbene sia erogata dal medesimo soggetto e nelle medesime condizioni tecniche.
Per le suddette operazioni, per le quali vige l’esonero dalla trasmissione telematica, rimane, pertanto, l’obbligo di annotare l’operazione nel registro dei corrispettivi.
Casi di esonero fino al 31.12.2019 L’adempimento di trasmissione telematica dei corrispettivi, invece, è stato rimandato al 1° gennaio 2020: - per le operazioni collegate o connesse alle operazioni esonerate dalla certificazione fiscale o certificate con biglietto di trasporto (articolo 1, lettera c) del DM).
Il riferimento alle operazioni “collegate o connesse” porta a ritenere che si tratti di operazioni effettuate dall’impresa in virtù, ad esempio, di contratti di natura pubblicistica oppure di operazioni distinte e indipendenti ma che, ad ogni modo, presentano profili di affinità con l’attività principale. Si è dell’avviso, tuttavia, che in tale definizione non vi ricadano le operazioni erogate a completamento dell’operazione principale, in applicazione delle disposizioni di accessorietà IVA ex articolo 12 del DPR n. 633/1972. A tale riguardo, si rammenta che un’operazione accessoria ai fini IVA concorre alla base imponibile dell’operazione principale, con la conseguenza che il suo corrispettivo deve essere assoggettato al medesimo trattamento IVA dell’operazione principale. Tale principio non viene meno nei casi in cui l’operazione accessoria sia documentata separatamente. Per tale ragione, si ritiene che l’esonero dalla trasmissione telematica di un’operazione principale si dovrebbe estendere anche al corrispettivo dell’operazione accessoria ai fini IVA; - per le operazioni soggette a certificazione fiscale,ex articolo 22 del DPR n. 633/1972, che concorrono al volume d’affari dell’anno 2018 per un ammontare non superiore all’1%. In questo modo si è consentito di prorogare al 1° gennaio 2020, l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica per i soggetti con volume d’affari superiore ai 400.000 euro, per i quali l’incidenza delle operazioni soggette a certificazione fiscale configurano attività marginale (articolo 1, lettera c), del decreto). Tale esonero è stato confermato anche per le operazioni, diverse dalle cessioni di carburante, effettuate dagli esercenti degli impianti di distribuzione, laddove non superino l’1% del volume d’affari totale (articolo 1, lettera a), del decreto ). Peraltro, l’articolo 2 del decreto in commento, chiarisce che le disposizioni di esonero, ivi contemplate, non abbiano alcuna conseguenza rispetto agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi già in vigore per le cessioni di benzina e gasolio e per le operazioni effettuate tramite distributori automatici (articolo 2, commi 1-bis e 2, DLGS n. 127/2015).
Per le suddette operazioni resta fino al 31 dicembre 2019 l’obbligo certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale e di annotazione nel registro dei corrispettivi.
DF_Decreto-esoneri-1.pdfView Details |
Circolare mensile Marzo - Aprile 2019Pubblichiamo la circolare contente le novità fiscali di marzo e aprile 2019. Di seguito l'indice della circolare, caricata nella sezione "Documenti". IRES/IRPEF 1. Bonus formazione 4.0: termini deposito contratto collettivo (Risp. n. 79 del 20 marzo 2019) 2. Credito imposta mezzogiorno: esclusione rideterminazione dell’agevolazione (Risp. n. 75 del 13 marzo 2019) 3. Imposte versate all’estero su redditi assoggettati al regime forfetario (Ris. n. 36/E/2019) 4. Utilizzo eccedenza ACE a scomputo dei maggiori imponibili definiti (Circ. n. 5/E/2019) 5. Credito R&S: spese sostenute per acquisto di beni immateriali (Risp. n. 86 del 27 marzo 2019) 6. Credito R&S: cessione del credito a terzi (Risp. n. 72 del 8 marzo 2019) 7. Credito d’imposta mezzogiorno: rettifica piani di investimento (Ris. n. 39/E/2019) 8. Definizione agevolata delle controversie tributarie (Circ. n. 6/E/2019) 9. Ecobonus per immobili strumentali all’attività di impresa (Risp. n. 95 del 4 aprile 2019) IVA 10. Approvazione modello IVA per richiesta rimborso o utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali (Provv. n. 64421/2019) 11. Esterometro: operazioni verso soggetti privi di partita IVA (Risp. n. 85 del 27 marzo 2019) 12. Esercizio del diritto di rivalsa IVA (Principio di diritto n. 10 del 18 marzo 2019) 13. Esenzione su commissioni applicate da una Banca agli esercenti convenzionati per pagamenti in moneta elettronica effettuati dai clienti/correntisti (Principio di diritto n. 12 del 2 aprile 2019) 14. Cessioni di credito ed emissione note di variazione da parte del creditore (Risp. n. 91 del 1° aprile 2019) 15. Note di variazione in diminuzione in ipotesi di contratti a prestazioni periodiche (Principio di diritto n. 13 del 2 aprile 2019) 16. Trattamento ai fini IVA dell’attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi (Risp. n. 99 del 5 aprile 2019) 17. Prova delle cessioni intracomunitarie (Risp. n. 100 del 8 aprile 2019) 18. Utilizzo del plafond disponibile da parte dell’esportatore abituale (Principio di diritto n. 14 del 9 aprile 2019) 19. Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Ris. n. 42/E/2019) 20. Soppressione invio deleghe degli intermediari via PEC (Provv. n. 96618/2019) VARIE 21. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (Circ. n. 7/E/2019) 22. Legge di Bilancio 2019: circolare di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 8/E/2019) ATTIVITA' DELL'AREA 15. Gruppi fiscali
CMensileMarzoAprile2019.pdfVisualizza dettagli |
Calendario riunioni ISA 2019 - Associazioni di categoriaÈ disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Incontri con le organizzazioni di categoria”, il calendario 2019 degli incontri con le Associazioni di categoria per esaminare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Si ricorda che alle predette riunioni possono partecipare, inoltre, le singole imprese associate ed i loro consulenti fiscali. Le associazioni territoriali e di categoria interessate a partecipare sono pregate di inviare un'apposita comunicazione all'Area Politiche Fiscali ai seguenti indirizzi mail [email protected] e/o [email protected] Si allega il calendario degli incontri previsti per il 2019. Eventuali variazioni nelle date delle riunioni saranno tempestivamente comunicate attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia di una versione aggiornata del calendario stesso.
Calendario riunioni V0_23_04_2019.pdfVisualizza dettagli |