L’Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2018, ha pubblicato la Circolare n. 13 nella quale ha fornito chiarimenti su alcuni dei dubbi segnalati in tema di fatturazione elettronica soffermandosi, inoltre, su alcune criticità connesse con l’entrata in vigore anticipata nel settore del carburante e degli appalti pubblici.
Le risposte fornite dall’Agenzia danno ufficiale conferma alle anticipazioni emerse durante gicatario di un appalto pubblico non si estende alle fatture emesse dalle proprie consorziate nei confronti del suddetto consorzio, in quanto la qualificazione soggettiva di appaltatore acquisita dal consorzio non si estende alle imprese consorziate. Inoltre, non vi è un obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018, in quanto, in linea generale, i rapporti interni che si instaurano tra il consorzio e le consorziate non configurano dei rapporti di subappalto o subcontratto. Allo stesso modo, nei casi in cui il consorzio fatturi elettronicamente, in virtù di un rapporto di subappalto nei confronti dell’appaltatore della PA, le fatture emesse dalle consorziate, non ricadono comunque nell’obbligo in quanto la partenza anticipata è stata limitata alle sole operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto (di subappalto o subcontratto) con l’appaltatore.
Registrazione delle fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le regole di registrazione delle fatture emesse e ricevute, confermando la possibilità di poterle stampare e registrare come fatture analogiche. Al riguardo l’Agenzia aggiunge che, considerata l’immodificabilità di una fattura elettronica trasmessa al SdI in formato xml, la numerazione di una fattura di acquisto o l’eventuale integrazione di dati - richiesta, generalmente, nei casi di fatturazione con l’inversione contabile - potrà essere fatta creando un file allegato nel quale indicare sia gli estremi della fattura elettronica che i dati da integrare.
Conservazione delle fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate, riportando le indicazioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - Articolo 23-bis del LGS n. 82/2005), evidenzia la possibilità di conservare le fatture elettroniche in un formato diverso dall’xml (es. pdf, TXT, etc.) purché si tratti di file conformi all’originale e prodotti nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD. Infine, è stato chiarito che il servizio di conservazione delle fatture elettroniche che è stato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, previa adesione, permette di conservare tutte le fatture trasmesse tramite Sdi, indipendentemente dal soggetto destinatario. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate conserverà le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B), privati consumatori (B2C) e nei confronti della PA.