L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data odierna la circolare n.17/E di commento ai regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Nella circolare sono illustrate le caratteristiche ed i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dal regime dei lavoratori “impatriati”(art. 16 del decreto legislativo n. 147/2015), alle misure di attrazione dei ricercatori (art. 44 DL n. 78/2010), ai lavoratori “contro-esodati” (legge n. 238/2010).
L'Agenzia delle Entrate ha condiviso alcune delle soluzioni interpretative che avevamo formulato sul regime dei lavoratori "impatriati".
In particolare, è stato chiarito che per i lavoratori impatriati in possesso di laurea, comunitari o extracomunitari (individuati dal comma 2 dell'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015), l'accesso al beneficio fiscale non è subordinato alla condizione di avere preventivamente risieduto in Italia per almeno 24 mesi.
Inoltre, è stata confermata l'applicabilità del regime agevolato anche ai redditi assimilati al lavoro dipendente, come già ammesso in passati interventi di prassi per i lavoratori "contro esodati" di cui alla L. n. 238/2010.
L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ammesso l'applicabilità del regime agevolato anche sulla quota di reddito prodotta all'estero dal lavoratore impatriato, purché la durata della trasferta non sia superiore a 183 giorni nell'intero periodo di imposta. Restano, invece, esclusi dal beneficio fiscale i redditi dell’attività lavorativa prestata dal lavoratore impatriato fuori dal territorio dello Stato, in caso di distacco all'estero.
Per maggiori approfondimenti, si allega di seguito la circolare dell’Agenzia delle Entrate diramata quest'oggi.
Circolare_n_17del_23_05_2017.pdfVisualizza dettagli