Con la risoluzione n. 120/E appena pubblicata, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per la compilazione e l’utilizzo dei nuovi modelli di dichiarazione di intento degli esportatori abituali, a seguito dell’introduzione del nuovo modello dichiarativo ad opera del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre scorso.
L’Agenzia indica, in primo luogo, che il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le operazioni di acquisto effettuate dagli esportatori abituali a decorrere dal 1° marzo 2017; pertanto, per le operazioni effettuate fino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.
Viene, inoltre, specificato che:
· nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel Agenzia delle entrate Direzione Centrale Accertamento periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
· nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
· l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione, ricordando agli operatori economici di fare attenzione per evitare il rischio di “splafonare”.
Si allegano, per maggiori dettagli, il testo della risoluzione n. 120/E del 2016, nonché il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 dicembre 2016.
Provvedimento 2 dicembre 2016.pdf|Visualizza dettagli
Risoluzione n.120E del 22 dicembre 2016.pdf|Visualizza dettagli