L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi la circolare n. 2/E del 2016 che fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni recate dall'art. 1, commi da 21 a 24 della legge di Stabilità 2016 - che prevedono l'esclusione dei c.d. macchinari imbullonati dalla determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Nella circolare si precisa che costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare, e pertanto continueranno ad essere inclusi nella rendita catastale, esclusivamente il suolo, le costruzioni (es. pontili, gallerie, opere di fondazione, ecc..) e gli elementi strutturalmente connessi, caratterizzati da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare (es. impianti elettrici, ascensori, montacarichi, pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura delle costruzioni, ecc..).
Dovranno invece essere esclusi dalla rendita catastale, come richiesto da Confindustria, tutti i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo.
Per un maggiore dettaglio dei macchinari "imbullonati" da escludere dalla rendita catastale per specifiche attività industriali, si rinvia al contenuto della circolare allegata.
La circolare specifica che le variazioni catastali finalizzate allo "scorporo delle componenti impiantistiche", relativamente alle unità immobiliari già iscritte in catasto, dovranno essere obbligatoriamente presentate entro il 15 giugno 2016, perché possano produrre effetti ai fini del calcolo dell'IMU dovuta a partire dall'anno 2016.
L'Agenzia precisa che le imprese, per inviare i predetti atti di aggiornamento catastale, dovranno utilizzare la nuova procedura Docfa (versione 4.00.3), disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa" .
A tale riguardo, al fine di rispettare il termine del 15 giugno 2016, si rimarca l'importanza di trasmettere il nuovo DOCFA con un congruo anticipo rispetto alla predetta data.
Per utilità, si allega la circolare dell'Agenzia delle entrate.