Con le sentenze sulle cause C-479/13 e C-502/13, pubblicate oggi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato contrarie al diritto comunitario le disposizioni adottate dalla Repubblica Francese e dal Granducato di Lussemburgo per l’applicazione dell’aliquota ridotta IVA alle forniture di libri digitali o elettronici.
Si ricorda che la Repubblica Francese ha scelto di applicare, a partire dal 1° gennaio 2012, l’aliquota superridotta IVA del 5,5% “alle operazioni vertenti su libri forniti mediante scaricamento”; in modo corrispondente, il Granducato di Lussemburgo ha ritenuto di applicare, dal 1° gennaio 2012, l’aliquota superridotta del 3% alla fornitura di libri digitali o elettronici.
A seguito di tali scelte, nella considerazione che l’applicazione dell’aliquota ridotta IVA alla fornitura di libri digitali o elettronici fosse incompatibile con gli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), letti in combinato disposto con gli allegati II e III di quest’ultima e con il regolamento di esecuzione n. 282/2011, la Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione a carico dei due Stati membri.
Tali procedure hanno condotto alle pronunce della Corte di Giustizia in esame.
La Corte, in particolare, ha osservato che “l’aliquota IVA ridotta è applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro che si trova su un supporto fisico” e che “qualsiasi altra interpretazione priverebbe del loro senso i termini «su qualsiasi tipo di supporto fisico»”, menzionati al punto 6 dell’allegato III della direttiva IVA. Secondo la Corte di Giustizia, inoltre ”se è ben vero che il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, un simile supporto non è tuttavia incluso nella fornitura di libri elettronici”.
E’ inoltre confermato dalla Corte che la fornitura di libri elettronici rappresenta un «servizio fornito per via elettronica», ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma della direttiva IVA e, come tale, non assoggettabile ad aliquota ridotta.
Tale interpretazione, peraltro, secondo i giudici della Corte, non rimette in discussione il principio di neutralità fiscale.
Pertanto sia la Repubblica Francese, sia il Granducato di Lussemburgo sono venuti meno agli obblighi imposti dalle norme comunitarie sull’IVA per aver applicato un’aliquota ridotta alla fornitura di libri digitali o elettronici.
Per completezza di informazione, si ricorda che l’articolo 1, comma 667 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto nel nostro Paese, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle cessioni di “tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.