La Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il c.d. “split payment”; si tratta di una particolare modalità di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, in base alla quale, al fornitore viene corrisposto il solo importo riferibile all’imponibile, mentre l’IVA è versata direttamente all’Erario dalla PA debitrice. Secondo al Legge di stabilità 2015, lo split payment è efficace dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’avvenuto rilascio della prescritta autorizzazione comunitaria.
La disciplina di riferimento del meccanismo dello split payment demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di versamento e dei termini entro cui gli enti pubblici interessati devono versare l’imposta.
Tale decreto – i cui contenuti qualificanti erano stati anticipati con comunicato stampa del MEF del 9 gennaio scorso – è stato pubblicato nella G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015.
Il Decreto, in particolare, chiarisce che il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.
Per consentire la gestione dello split payment nei confronti delle pubbliche amministrazioni verso le quali è già obbligatoria l’emissione della fattura elettronica oppure lo sarà a decorrere dal 31 marzo p.v., dal 2 febbraio 2015 è stato pubblicato sul sito http://www.fatturapa.gov.it/ il nuovo formato (versione 1.1) per la redazione delle fatture da trasmettere elettronicamente alla PA.
Nello specifico, il nuovo tracciato prevede l'inserimento di un nuovo campo nel blocco informativo relativo ai dati di riepilogo della fattura, denominato, “scissione dei pagamenti” e contrassegnato dalla lettera “S” nella sezione attinente all’esigibilità dell’IVA, per contemplare la possibilità che l’operazione sia soggetta allo split payment.