L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il 10 marzo 2014 la circolare n. 5/E che detta alcuni indirizzi operativi per l’attività istruttoria sui rimborsi dei crediti IVA.
La circolare è frutto del confronto costante tra Confindustria e l’Agenzia delle entrate sul tema dei rimborsi d’imposta: rispetto ai picchi di crisi degli anni 2011 e 2012, si sta assistendo ad una inversione di tendenza non solo dal punto di vista delle risorse a disposizione per il rimborso dei crediti di imposta, sensibilmente incrementate (da circa 7 miliardi nel 2012 a circa 11,5 nel 2013), ma – come auspicato da Confindustria - ora anche sotto il profilo delle procedure di gestione dei rimborsi IVA.
La nuova circolare era stata annunciata dal dott. Befera in occasione dell’ultima tappa degli incontri sul territorio tra Confindustria e Agenzia delle Entrate, tenutasi a Potenza lo scorso 26 febbraio, che vede coinvolti in prima persona il Presidente del Comitato tecnico fisco di Confindustria, Andrea Bolla, ed il Direttore dell’Agenzia delle entrate Attilio Befera.
Il documento di prassi prevede una nuova procedura di gestione delle pratiche di rimborso dei crediti IVA basata sull’assegnazione di un “indice di rischiosità” attribuito alla singola richiesta di rimborso. In particolare, nell’ambito dell’attività istruttoria sulle richieste di rimborso IVA, gli uffici tengono conto del livello di rischio (risk score) proposto da una specifica applicazione informatica che reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate e consente agli uffici di rettificare il livello di rischio proposto sulla base di elementi informativi non rilevabili automaticamente.
Il livello di rischio è determinato sulla base di una serie di parametri predefiniti: continuità aziendale; tipologia di attività svolta; natura giuridica del contribuente; regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito; assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito; assenza di carichi pendenti; coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito; assenza di frodi e violazioni penali tributarie; “conoscenza” del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.
La valutazione degli elementi di rischio è volta a suddividere i rimborsi in classi di rischio (alto, medio e basso), al fine di diversificare l’attività istruttoria sul rimborso, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere al contribuente e alla tempistica delle verifiche rispetto alla fase di pagamento del rimborso stesso.
In ogni caso, l’Agenzia chiarisce che resta fermo il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547.
Gli uffici diversificano le richieste di documentazione e i controlli da effettuare prima dell’erogazione del rimborso, in funzione del livello di rischio: nei confronti delle istanze alle quali risulta attribuito un livello più elevato di rischio sono effettuati controlli più stringenti rispetto a quelli svolti nei confronti di quelle a cui è attribuito un più basso livello di rischio, per le quali non si ravvisa la necessità di subordinare la liquidazione del rimborso all’effettuazione di tutti i controlli.
L’Agenzia delle entrate precisa che gli uffici richiedono la documentazione strettamente necessaria all’esecuzione dell’attività istruttoria, evitando richieste eccedenti le necessità e riguardanti documenti già in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altra pubblica amministrazione.
L’obiettivo della nuova procedura è quello di rendere le pratiche di rimborso dei crediti IVA più celeri e uniformi sul territorio nazionale.
Al fine di meglio assicurare tale uniformità di comportamento, l’Agenzia diramerà inoltre agli uffici specifiche ed analitiche indicazioni circa le modalità di assegnazione del livello di rischiosità e la documentazione da richiedere ai contribuenti.
Secondo precisa indicazione dell’Agenzia delle entrate, inoltre, sono esclusi da questa specifica procedura i rimborsi richiesti dalle imprese di più rilevanti dimensioni, soggette al c.d. tutoraggio, di cui all’art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
Alla luce delle nuove procedure, e al fine di verificare se tali procedure siano efficaci o se siano necessari ulteriori correttivi, si invitano tutti i colleghi a monitorare con i propri associati che - nel medio periodo - le nuove procedure comportino effettivamente il miglioramento delle tempistiche di rimborso dei crediti IVA.
Si allega il testo della circolare dell’Agenzia delle entrate.
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