nota di aggiornamento
atti delegati (art. 20.4, 20.5 e 20.2a, con corrispondenti allegati e consideranda): punto sul quale Consiglio e Commissione sono riusciti a escludere atti delegati (sui quale il PE manterrebbe diritto di sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 290 TFUE) per i programmi annuali e multi-annuali, che restano adottati con atti esecutivi. Per far fronte alle richieste del PE, atti delegati sono previsti sulla modifica della ripartizione a monte delle risorse tra progetti (parte VI dell’allegato: macroripartizione in tre punti-elenco, il più corposo è “bottlenecks e missing links etc”: 80% delle risorse, poi sistemi di trasporto sostenibili: 5%, poi i sistemi di intermodalità e di controllo dei traffici: 15%); e per la lista degli orientamenti generali nella scelta dei criteri di selezione (parte VII dell’allegato)
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meccanismo di flessibilità (art. 5.1): disposizione che permetterebbe di trasferire eventuali risorse addizionali di budget sul CEF, seguendo la procedura di flessibilità del regolamento MFF. La maggior parte degli SM ha espresso contrarietà a questo strumento (in particolare Germania e Austria). Il negoziato in Consiglio è stato concluso inserendo all’art. 5.1 un rinvio al “meccanismo” di flessibilità, sebbene il regolamento finanziario UE parli più precisamente di “strumento” di flessibilità
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telecomunicazioni (consideranda 23, 23a; 48h, 48f; articoli 7.4, 10.4.d, e 17.4): il dibattito si è articolato attorno alla polarizzazione degli Stati membri su presenza e modalità di finanziamento dell’infrastruttura di banda larga in rapporto a quelle dei servizi digitali. L’Italia ha sempre appoggiato proposte volte a mantenere e rafforzare il peso attribuito alla banda larga.
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Dai verbali delle riunioni del Comitato di esperti del MIT (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3653), incominciano ad emergere alcune proposte per il predisponendo Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, previsto dall’art. 29 del DL Sblocca Italia:
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Offerta di servizi portuali e di trasporti: ritenuto molto importante che "porti e interporti riescano a dialogare tra loro oltre che con Dogana, Guardia Costiera, Sanità marittima etc. (attraverso una comune piattaforma tecnologica: Uirnet, PIL, VTS,PCS, altri sistemi); e che tali sistemi siano orientati agli utenti finali: industrie, operatori, terminalisti, spedizionieri, ecc";
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Domanda di servizi portuali e di trasporti: "il confronto con i porti Northern Range è impari: i porti del Nord hanno forza e dimensione con i quali sistema italiano non riesce a confrontarsi per dimensioni e modelli gestionali. Meglio ipotizzare forme di accordi/alleanze, porsi in posizione ancillare rispetto a tali porti";
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Intermodalità: "va promossa un'organizzazione ferroviaria adeguata, con riferimento in particolare allo sviluppo di strategie per il corto-medio raggio (100-250 km, esempio relazione Genova-Rivalta Scrivia), segmento nel quale risiede la chiave di successo di una strategia ferroviaria nel contesto italiano, soprattutto in riferimento ai porti. La Spezia gestisce collegamenti con Melzo (Milano) con grande efficienza (passando da Genova), unico modo per restare sul mercato contro il settore dell'autotrasporto";
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Container: "opportunità di crescita vengono viste prioritariamente per Genova, Civitavecchia, Gioia Tauro, Trieste. Negli altri porti esistono vincoli maggiori alla crescita del traffico";
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Trasporto ferroviario: occorre potenziarlo, individuando “strumenti di incentivo modello FerroBonus che vadano a beneficio di chi gestisce la domanda, a chi effettua veramente lo spostamento da gomma a ferro. Il mercato poi agirà di conseguenza, non sussidiare chi effettua il servizio";
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Governance: le proposte emerse sono articolate in cinque punti: 1) "Riconduzione ad un unico punto centrale delle decisioni di programmazione, integrazione e finanziamento; 2) Rivisitazione del sistema Doganale; 3) Rivisitazione del Ruolo dell'Autorità Portuale (sovraordinata funzionalmente rispetto a tutte le altre amministrazioni Portuali); 4) Valorizzazione del sistema ferroviario nei porti; 5) Riferimento ai Cluster Logistico-Portuali delineati dall'UE nella definizione delle azioni da intraprendere".
Il Ministro Lupi ha ribadito che il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica sarà definito non oltre la prima settimana di marzo.
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Nel DL "Destinazione Italia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2013, è stata inserita una disposizione relativa ai carrelli, di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), del CDS.
Nello specifico,il comma dell'art. 13 del DL ha integrato l’art. 114 del CDS, prevedendo l’esclusione dell’applicazione del comma 2, dell’art. 114, ovvero l’esclusione dell’immatricolazione delle macchine operatrici, tra le quali rientrano i carrelli, qualora quest’ultimi circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con successivo decreto del MIT verranno definite le relative prescrizioni tecniche per la circolazione.
La disposizione in questione risponde alle numerose richieste avanzate da Confindustria al Ministero dei Trasporti.
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Ieri, 9 febbraio, si sono tenuti gli Stati Generali (Porti e Logistica: l'asse per lo sviluppo), convocati dal Ministro Lupi per la condivisione delle Linee Guida (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3715) del predisponendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, previsto dall’art. 29 del DL Sblocca Italia (DL n. 133/2014, convertito in Legge n 164/2014).
Confindustria, intervenuta in tale sede, ha esposto in sintesi i contenuti e le principali proposte presenti nel Position Paper sulla riforma portuale consegnato allo stesso Ministro Lupi lo scorso 27 gennaio, ribadendo la necessità di una riforma urgente della portualità nazionale per il rilancio competitivo del Paese.
Nel concludere l’incontro, il Ministro Lupi ha voluto chiarire innanzitutto - con specifico riferimento alla bozza informale di DDL Concorrenza del MISE, che aveva destato molteplici perplessità circa le previsioni su concessioni marittime e lavoro portuale - che spetterà alla competenza del MIT affrontare le diverse tematiche afferenti la portualità.
Quanto al definendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, il Ministro ha specificato che sarà adottato non oltre la prima settimana di marzo, auspicando tuttavia la definizione del testo per la fine di febbraio.
Sarà, inoltre, strutturato in tre parti (l’analisi del contesto, l’individuazione della strategia per il rilancio della portualità e della logistica, l’indicazione delle azioni concrete da assumere) ed articolato su sei punti (intercettare ed acquisire nuovi traffici; ottenere finanziamenti privati; promuovere lo sviluppo tecnologico; semplificare le procedure (in particolare sull'iter di approvazione dei dragaggi); sostenere la crescita della logistica; attuare un mercato concorrenziale e competitivo).
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Trasporto Unito-Fiap e le sigle associative siciliane, Aias, Movimento autonomo autotrasportori, Aitras, I Forconi, Life, Comitati Riuniti Agricoli hanno confermato il fermo dei servizi di trasporto dalle 00.00 del 9 dicembre alle 24.00 del 13 dicembre 2013.
Il fermo, invece, è stato revocato, oltre che da Anita e Unatras, anche dal movimento cooperative (Legacoop-Servizi, Agci-Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative) e da AITC (Associazione imprese trasportatori calabresi).
Al fine di rispondere alla forte preoccupazione delle imprese, Confindustria ha ritenuto opportuno intervenire sul Ministero dei Trasporti e sul Ministero dell’Interno per sollecitarli a porre in essere tutte le misure necessarie per evitare il blocco generalizzato del trasporto e della mobilità che impedirebbe, di fatto, alle imprese non aderenti di non poter svolgere la loro attività.
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Con nota del 27 marzo 2023, prot. 166296/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° aprile al 2 maggio, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre 2023 (1° gennaio – 31 marzo 2023).
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-i-trimestre-2023).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio, tenuto conto del venir meno delle misure di rideterminazione temporanee applicate nel corso del 2022.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t. di classe ambientale Euro V e superiori, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2025.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Agenzia Dogane 27.03.2023-rimborso accise I trimestre 2023.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato il “5° Workshop ADR - La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative ed approcci operativi”.
Il workshop si terrà il prossimo 8 febbraio (inizio ore 9.30) presso l’Auditorium di Federchimica a Milano (Via Giovanni da Procida, 11)
Saranno trattate tematiche relative al trasporto stradale di merci pericolose con un focus sui nuovi “vincoli” previsti dalla normativa (nuovo Regolamento ADR/RID/ADN) e sarà approfondita anche la questione riguardante il nuovo obbligo (in vigore dal 1° gennaio 2023) di nominare un Consulente Sicurezza Trasporti da parte delle imprese che spediscono, per conto proprio o conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto (speditori che figurano come tali )sul documento di trasporto.
Nella prima sessione del workshop, i componenti della Task Force ADR del Comitato Logistica presenteranno la nuova Monografia ADR con le novità più significative dell’ADR 2023.
Successivamente un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.
Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle imprese in caso di incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del carico nei veicoli e container.
Infine, un rappresentante della Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio, presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade italiane nel trasporto di merci pericolose.
L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento da remoto.
Per il collegamento da remoto sarà fornito, con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il collegamento in videoconferenza
Gli interessati possono registrarsi al seguente link indicando la modalità di partecipazione:
5° Workshop ADR
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il “5° Workshop ADR - La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative ed approcci operativi”.
Il workshop si terrà il prossimo 8 febbraio (inizio ore 9.30) presso l’Auditorium di Federchimica a Milano (Via Giovanni da Procida, 11)
Saranno trattate tematiche relative al trasporto stradale di merci pericolose con un focus sui nuovi “vincoli” previsti dalla normativa (nuovo Regolamento ADR/RID/ADN) e sarà approfondita anche la questione riguardante il nuovo obbligo (in vigore dal 1° gennaio 2023) di nominare un Consulente Sicurezza Trasporti da parte delle imprese che spediscono, per conto proprio o conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto (speditori che figurano come tali )sul documento di trasporto.
Nella prima sessione del workshop, i componenti della Task Force ADR del Comitato Logistica presenteranno la nuova Monografia ADR con le novità più significative dell’ADR 2023.
Successivamente un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.
Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle imprese in caso di incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del carico nei veicoli e container.
Infine, un rappresentante della Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio, presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade italiane nel trasporto di merci pericolose.
L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento da remoto.
Per il collegamento da remoto sarà fornito, con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il collegamento in videoconferenza
Gli interessati possono registrarsi al seguente link indicando la modalità di partecipazione:
5° Workshop ADR
SI PREGA DI DARE MASSIMA DIFFUSIONE ALL'EVENTO, COINVOLGENDO LE IMPRESE INTERESSATE
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Il MIT ha pubblicato sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a gennaio 2023 (https://www.mit.gov.it/documentazione/valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di-esercizio-dellimpresa-italiana-di.)
I valori sono stati ottenuti a partire da quelli pubblicati nel febbraio 2022, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata dall’ISTAT (11,6% su base annua) e tenendo conto dell’aumento del costo del carburante nel periodo.
MIT Valori medi di riferimento_autotrasporto_gennaio 2023.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il “5° Workshop ADR - La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative ed approcci operativi”.
Il workshop si terrà il prossimo 8 febbraio (inizio ore 9.30) presso l’Auditorium di Federchimica a Milano (Via Giovanni da Procida, 11)
Saranno trattate tematiche relative al trasporto stradale di merci pericolose con un focus sui nuovi “vincoli” previsti dalla normativa (nuovo Regolamento ADR/RID/ADN) e sarà approfondita anche la questione riguardante il nuovo obbligo (in vigore dal 1° gennaio 2023) di nominare un Consulente Sicurezza Trasporti da parte delle imprese che spediscono, per conto proprio o conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto (speditori che figurano come tali )sul documento di trasporto.
Nella prima sessione del workshop, i componenti della Task Force ADR del Comitato Logistica presenteranno la nuova Monografia ADR con le novità più significative dell’ADR 2023.
Successivamente un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.
Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle imprese in caso di incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del carico nei veicoli e container.
Infine, un rappresentante della Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio, presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade italiane nel trasporto di merci pericolose.
L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento da remoto.
Per il collegamento da remoto sarà fornito, con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il collegamento in videoconferenza
Gli interessati possono registrarsi al seguente link indicando la modalità di partecipazione:
5° Workshop ADR
SI PREGA DI DARE MASSIMA DIFFUSIONE ALL'EVENTO, COINVOLGENDO ANCHE LE IMPRESE INTERESSATE
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Il MIT, con circolare del 27 dicembre 2022 ha reso noto che dal 12 gennaio entrerà in vigore la nuova direttiva UE 2022/2561 sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti di alcuni veicoli stradali per il trasporto di merci o passeggeri.
La Direttiva ha la funzione di codificare in un nuovo provvedimento normativo tutte le disposizioni della originaria direttiva 2003/59/CE e di tutte le modifiche successive della stessa al fine di semplificare e dare certezza all’applicazione del diritto vigente, ma senza cambiamenti sostanziali.
Pertanto, la direttiva 2003/59/CE e successive modificazioni è abrogata e qualsiasi riferimento nella normativa nazionale alla Direttiva abrogata è da intendersi riferito alla nuova direttiva.
La circolare riporta anche una tabella di concordanza tra la Direttiva abrogata e quella che, a breve, entrerà in vigore.
Circolare MIT 27.12.2022-formazione iniziale e periodica dei conducenti_CQC.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che la Divisione 7 del DG Sicurezza stradale e Autotrasporto del MIT con una mail ci ha informato che Dipartimento per i trasporti del Regno Unito ha inviato una lettera alla Commissione europea (DG Move), nella quale si informa di una modifica normativa, in vigore dal 24 dicembre scorso, di alcuni punti dell’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito. In particolare, si tratta di alcuni aspetti relativi ai servizi di trasporto di merci effettuati da operatori dell’Unione europea da/verso il Regno Unito e che in alcuni casi comprendono prestazioni effettuate in altri Paesi terzi.
Le autorità del Regno Unito competenti al controllo su strada dovrebbero non comminare sanzioni fino al 1° aprile 2023, nei confronti degli operatori che non dovessero rispettare le nuove disposizioni normative.
Nella lettera sono riportati i link per consultare la normativa ad oggi vigente.
230104dgmoveeuaccess.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 22 dicembre 2022, prot. Prot.: 598868/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto, come già riportato nella circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022 (par. III), a seguito dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante per effetto del DL 176/2022, modificato dal DL 179/2022, riprende efficacia dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 il beneficio fiscale per gli esercenti determinate attività trasporto di merci e di persone.
Il ripristino della misura è spiegato perché dovuto al fatto che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante vigente nel suddetto periodo (euro 467,40 per mille litri) torna ad essere superiore a quella fissata per l’impiego agevolato di che trattasi (euro 403,22 per mille litri).
Pertanto, si potrà chiedere il rimborso del quarto trimestre 2022 limitatamente ai consumi al periodo 1° dicembre-31 dicembre 2022 soltanto sulla base di:
- della descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- delle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati nella fattura riportate ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di fornitura ad apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato, della consegna del gasolio comprovabile dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dal titolare del deposito speditore; ciò ancorché il prodotto così scortato venga ripartito, dall’esercente attività di trasporto, tra i mezzi ammessi al beneficio di cui ha la disponibilità nei giorni successivi al 31 dicembre 2022.
Restano esclusi dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale od a partite del carburante consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.
Le istanze possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023.
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-trimestre-2022), riservata al solo mese di dicembre.
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Con riferimento al trasporto merci, si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo dei crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.
La circolare riporta anche delle precisazioni relative alle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B, ovvero per beneficiare dell'agevolazione è necessario precisare quanto segue:
- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” si devono inserire le date “1° dicembre” e 31 dicembre” dell’anno 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo precedente (1° ottobre – 30 novembre 2022) del quarto trimestre solare;
- nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 o comunque imputabili a tale mese di consumo sulla base dei criteri individuati in premessa;
- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.
- nella colonna denominata “TOTALE LITRI FATTURATI” l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione di carburanti per uso privato nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022;
- nella colonna “NUMERO FATTURE”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.
circolare Agenzia Dogane 22.12.2023 - rimborso benefici gasolio dicembre 2022.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che il DM MIT del 13 dicembre 2022 "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2023 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31.12.2022.
Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
DM MIT 13.12.2022 calendario divieti circolazione 2023_pubblicazione GU.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT-Dipartimento per la mobilità sostenibile, DG Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Div. 3-, ha predisposto una nota esplicativa che definisce le esenzioni applicabili dal 1° gennaio 2023 alla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (CST).
Risultano applicabili e sono estese anche alla figura dello speditore le esenzioni già previste dal D.M.4 luglio 2000 n. 90T, successivamente chiarite dalla Circolare A26 del 14 novembre 2000, ossia quelle relative ai trasporti occasionali di merci a bassa pericolosità.
Vengono esentate dalla nomina del CTS, le imprese che:
a) effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie o oggetti delle categorie di trasporto 3 e 4 della tabella 1.1.3.6.3;
b) effettuano operazioni di carico delle merci, di cui al punto a), in colli o alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
L'esenzione si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ognuna delle operazioni, corredate a cura dell'impresa della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni sulle operazioni, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
La Circolare A26 chiarisce, infine, che le spedizioni fatte in conformità ai regimi delle quantità limitate per unità di collo (3.4) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Ad oggi non sono confermate le esenzioni in caso di trasporto in quantità limitate per unità di collo (3.4 ADR) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6).
La nota dovrà a breve essere pubblicata sul sito del MIT.
Nota MIT 21.12.2022- nomina CTS.pdf|Visualizza dettagli
DM MIT 04.07.2000.pdf|Visualizza dettagli
Circolare MIT 14 novembre 2000, n. A26.pdf|Visualizza dettagli
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Nelle more della pubblicazione sulla GU, il MIT ha pubblicato sul proprio sito il decreto 13 dicembre 2022 riguardante i divieti di circolazione per veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale.
Il provvedimento contiene delle modifiche rispetto al calendario dei divieti dello scorso anno che di seguito sono evidenziate:
- art.5 – Agevolazione per i veicoli da/verso la Sicilia: al fine di definire il rapporto con le ipotesi di trasporto intermodale strada-mare disciplinate dall’art.6, è stata inserita una clausola di salvaguardia valevole per tutte le casistiche indicate; è stato precisato che le agevolazioni non riguardano i veicoli diretti in Sicilia, provenienti dalla Calabria, e quelli provenienti da quest’ultima e diretti in Sicilia che utilizzano i traghetti sullo Stretto di Messina;
- art. 6, comma 5 – Agevolazioni per il trasporto intermodale: è stato eliminato l’inciso “e per il solo viaggio di rientro in sede” e in tal modo è consentito al trattore isolato di effettuare più tratte iniziali/terminali di UTI durante la vigenza del divieto;
- art. 6, comma 1 – Agevolazioni per il trasporto intermodale: è stato inserito l’interporto di Pordenone tra i terminal intermodali, come richiesto da Confindustria;
- art. 7, comma 2 – Categorie dei veicoli esentati dal divieto: è stato riformulato l’articolato riguardante l’esenzione sulla raccolta dei rifiuti;
- art. 8: Tipologia delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto: sono stati introdotte tra le esenzioni gli alveari soggetti a nomadismo;
- introduzione di una franchigia del 10% in massa sul totale del carico per i prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati contemporaneamente ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, nelle tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto.
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Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-12/Decreto%20DIVIETO%20CIRCOLAZIONE%20VEICOLI%20AUTOTRASPORTO.pdf
DM MIT 13.12.2022-divieti di circolazione 2023.pdf|Visualizza dettagli
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Dal 2023 verranno rimossi alcuni diritti per gli operatori EU contemplati attualmente dalla legislazione UK.
In particolare, come evidenziato nella nota che si allega, sarà fatto obbligo agli operatori di osservare delle nuove disposizioni riguardanti il cabotaggio dopo l'entrata a vuoto in UK, la possibilità di effettuare trasporto combinato e il diritto di triangolazione mediante l'uso di una licenza comunitaria.
Si raccomanda la massima diffusione a tutti gli operatori del settore​.
221202 Letter to International Stakeholders - Access Rights to UK.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile il Piano Neve, predisposto da Viabilità Italia, per la stagione invernale 2022-2023 (https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152).
Tale Piano contiene le misure ritenute necessarie per prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione stradale dovute alle condizioni meteorologiche avverse che gli organi di polizia stradale e gli Enti concessionari e proprietari delle strade ed autostrade dovranno attuare, in caso di neve o ghiaccio.
Il documento, in particolare, prende in considerazione le aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve, l’indicazione dei codici colore relativi all’intensità delle precipitazioni nevose, le tratte autostradali dove può essere attuato il fermo temporaneo dei mezzi pesanti e l’indicazione delle aree di accumulo degli stessi con il numero di stalli per la sosta disponibili, l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade in cui è presente l’obbligo di portare a bordo le catene da neve o circolare con pneumatici invernali montati, nonché il protocollo operativo adottato in caso di emergenza e la procedura da osservare in caso di pioggia ghiacciata – freezing rain.
Inoltre, si evidenzia per tutti coloro che si metteranno in viaggio nei prossimi mesi di controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi; durante il viaggio, mantenersi informati sulle condizioni del traffico anche facendo attenzione al contenuto dei Pannelli a messaggio variabile (PMV).
È possibile, inoltre, mantenersi costantemente informati sulle condizioni di percorribilità di strade ed autostrade:
• chiamando il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S.;
• ascoltando le trasmissioni di Rai Isoradio (FM 103.3) ed i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);
• consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it, nonché i siti internet delle singole società concessionarie autostradali.
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Nel ringraziarVi della partecipazione all'incontro di oggi e come concordato in riunione, si inviano le slides presentate da Federchimica.
Saluti
Webinar Consulente Sicurezza Trasporti ADR 30.11.22_ slides Federchimica.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il prossimo 30 novembre alle ore 10.30 il webinar “La disciplina del Consulente Sicurezza Trasporti ADR: stato dell’arte e problematiche aperte”.
L’incontro è dedicato alle sole Associazioni (territoriali e di categoria) del Sistema confederale e si rende necessario alla luce delle numerose richieste di chiarimenti provenienti dal Sistema associativo sull’obbligo introdotto dal Regolamento ADR del 2019. Quest’ultimo prevede la nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (dal 1° gennaio 2023) da parte di un nuovo soggetto, ovvero del cd. “speditore”, inteso come il soggetto che figura come tale sul documento di trasporto in virtù di un contratto, pur avendo delegato a terzi le attività vere e proprie di trasporto.
Per partecipare è necessaria la registrazione attraverso il seguente link apposto anche nel programma allegato: Workshop del Consulente Sicurezza Trasporti ADR
22-11-30- Workshop on-line Consulente ADR.pptx
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 274 del 23 novembre scorso il DL 23.11.2022, n. 179 recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”.
Il provvedimento modifica la misura relativa al taglio delle accise prevista dal DL Aiuti-quater e, in particolare viene mantenuta la proroga fino al 31 dicembre 2022 del taglio delle
Accise, ma le aliquote sui carburanti sono state rideterminate:
• benzina: dal 1° dicembre al 31 dicembre, 578,40 euro per mille litri;
• gasolio: dal 1° dicembre al 31 dicembre, 467,40 euro per mille litri;
• GPL: dal 1° dicembre al 31 dicembre, 216,67 euro per mille chilogrammi.
L’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione rimane invariata nella misura del 5%.
Per quanto riguarda il gasolio utilizzato come carburante per l’alimentazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate di categoria EuroV e EuroVI fino al 31 novembre 2022 non si applica l’aliquota ridotta (ex. art. 24-ter del TUA) pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto; quindi, anche per tale periodo non si potrà presentare istanza per richiedere il rimborso delle accise, perché il credito d’imposta (pari a 214,18 euro per mille litri) è stato assorbito dal taglio generale delle accise.
Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene ripristinato il rimborso accise per i veicoli euro V ed euro VI, che sarà dato dalla differenza tra la nuova aliquota accise (467,40 euro per mille litri) e quella del gasolio professionale (403,22 euro per mille litri).
Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 271 del 19 novembre scorso il DM MITE 16.09.2022 che ha modificato le disposizioni normative relative alla figura del Mobility manager contenute nel DM MITE 12.05.2021.
Nello specifico, la disposizione d’interesse per le imprese è l’articolo 1, lett. a) che dispone per le società infragruppo qualora siano ubicate nella stessa unità locale ed in questo caso la soglia dei 100 dipendenti viene calcolata sommando i dipendenti delle diverse società di raggruppamento.
Link al provvedimento:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-19&atto.codiceRedazionale=22A06592&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il prossimo 30 novembre alle ore 10.30 il webinar “La disciplina del Consulente Sicurezza Trasporti ADR: stato dell’arte e problematiche aperte”.
L’incontro è dedicato alle sole Associazioni (territoriali e di categoria) del Sistema confederale e si rende necessario alla luce delle numerose richieste di chiarimenti provenienti dal Sistema associativo sull’obbligo introdotto dal Regolamento ADR del 2019. Quest’ultimo prevede la nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (dal 1° gennaio 2023) da parte di un nuovo soggetto, ovvero del cd. “speditore”, inteso come il soggetto che figura come tale sul documento di trasporto in virtù di un contratto, pur avendo delegato a terzi le attività vere e proprie di trasporto.
Per partecipare è necessaria la registrazione attraverso il seguente link apposto anche nel programma allegato: Workshop del Consulente Sicurezza Trasporti ADR
22-11-30- Workshop on-line Consulente ADR.pptx|Visualizza dettagli
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Con Decreto del MIMS, di concerto con il MEF, del 13 settembre 2022 (GU n. 257 del 04.11.2022), sono stati stabiliti i criteri e le modalità con cui le imprese beneficiarie procedono a rendicontare gli effetti economici subiti direttamente dall’emergenza COVID-19 registrati durante il periodo di contribuzione.
L’accesso ai contributi è consentito alle imprese nella misura della perdita di fatturato (maggiori costi/minori ricavi) relativa alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 limitatamente all’attività relativa aL trasporti ferroviario effettuata nel territorio nazionale.
Beneficiari della misura sono le imprese comunitarie detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle attività svolte integralmente o in parte sul territorio italiano.
Ai fini del riconoscimento del contributo, nei limiti delle risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, le imprese devono presentare un’istanza corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della impresa che attesti:
- i minori ricavi nel periodo non siano derivanti da eventi indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica;
- non siano stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovracompensazioni.
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L’istanza va trasmessa, con PEC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il 31 dicembre 2022.
Le risorse verranno assegnate con DM del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 1, comma 671, della legge 178/2020, che determina altresì per ogni singola annualità, la quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria, a seguito di un’istruttoria condotta sulla base delle informazioni trasmesse nell’ambito della rendicontazione, a valere sulle risorse effettivamente disponibili. La somma complessivamente riconosciuta ad ogni singola impresa beneficiaria è erogata per singola annualità. Il contributo può essere riconosciuto fino al 100% del costo ammissibile.
La misura non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili ed è soggetta a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui l’entità della stessa risulti superiore al danno subito.
Sono esclusi dal beneficio i richiedenti che siano responsabili del danno subito e/o non abbiano condotto le proprie attività con la dovuta diligenza o nel rispetto della normativa applicabile o non abbiano adottato alcuna misura per mitigare il danno subito.
Decreto MIMS-MEF 13.09.2022-misura effetti economici COVID-19.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIPAAF e Invitalia hanno organizzato un webinar per illustrare l'incentivo, previsto dal PNRR, “Contratto di sviluppo per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” per lunedì 3 ottobre alle ore 11.00.
Per partecipare iscriversi al seguente link:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZP9xZnA8Qr-lh_q04nVP-Q
Si prega di darne massima diffusione presso le aziende associate.
Il Contratto per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi produttivi. Previsto nell'ambito del PNRR, ha una dotazione di 500 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori misure per i porti e mercati per un totale costo dell’investimento pari a 800 milioni di euro.
Come previsto dal PNRR, le risorse (500 milioni) sono destinate alla logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, finalizzate a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- capacità di ridurre gli impatti ambientali;
- introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività;
- presenza di progetti di ricerca e sviluppo;
- capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale.
Sono ammissibili i progetti che riservano una quota minima dell’investimento a una delle seguenti attività:
- riduzione degli impatti ambientali e transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;
- digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell’investimento complessivo.
Sono ammissibili alle agevolazioni:
- investimenti in attivi materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari)
- investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica, per ridurre i costi ambientali ed economici
- interventi di innovazione dei processi produttivi, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain), realizzati nei seguenti settori:
- produzione agricola primaria (art. 10 del DM 13/06/22)
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 11 del DM 13/06/22)
- altre attività afferenti la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (art. 12 del DM 13/06/22).
Maggiori informazioni sono reperibili ai seguenti link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-il-nuovo-incentivo-contratti-per-la-logistica-agroalimentare
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIMS, con circolare del 26 settembre scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti su quanto disposto dalla circolare del 13.05.2022 riguardante le modalità applicative dell’articolo 6, comma 3, del decreto 8 aprile 2022 (GU n. 90 del 16.04.2022) e, nello specifico sulla dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale, per un soggetto che abbia ricoperto l’incarico di gestore dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, sempreché abbia svolto detta attività per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
La questione su cui è intervenuta la nuova circolare riguarda le modalità di accertamento del possesso dei requisiti suddetti e della loro veridicità, soprattutto per quel che concerne lo svolgimento dell’attività decennale.
Pertanto, per evitare ulteriori appesantimenti procedurali e sulla base di quanto previsto dal DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno inserire che tale circostanza possa essere dichiarata dal soggetto interessato, ai sensi del decreto citato, nella richiesta di ottenimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.
Gli enti competenti al rilascio degli attestati in dispensa dall’esame sono chiamati ad effettuare controlli, anche a campione “in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite”.
Per maggior chiarezza, pertanto, l’allegato 3 alla circolare 13.05.2022 è sostituito dal nuovo allegato alla presente circolare.
Inoltre, è stato sottolineato che Il rilascio dell’attestato valido anche per il trasporto internazionale ad un soggetto già titolare di attestato per il solo trasporto nazionale, presuppone il ritiro di quest'ultimo.
Circolare MIMS 26.09.2022 - Attestati di idoneità professionale in esenzione.pdf|Visualizza dettagli
Nuovo allegato 3.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito del MIMS sono stati pubblicati gli allegati al Decreto 28 luglio 2022, n. 242 (GU n. 215 del 14.09.2022) riguardante le “Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità”.
Gli allegati sono reperibili ai seguenti link:
Linee Guida:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-09/Allegato_1__LLGG_Trasporti_in_condizioni_di_eccezionalita.pdf
Disposizioni transitorie
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-09/Allegato_2__Misure_tecnico_gestionali_di_mitigazione_del_rischio.pdf
L’allegato 1, dapprima, si concentra sull’esplicitazione della normativa nazionale e della regolamentazione amministrativa, succedutasi negli anni, che hanno disciplinato i trasporti eccezionali e si sofferma, in particolare, sulle disposizioni contenute al comma 2, lett. b), dell’art. 10 del CDS relative al trasporto di determinate categorie merceologiche, eseguito con veicoli eccezionali eccedenti congiuntamente i limiti fissati dagli artt. 61 (dimensioni) e 62 (massa).
Le Linee-guida (LG) risultano applicabili anche per veicoli eccezionali e trasporti eccezionali di altre tipologie di carichi, con riferimento ai soli limiti fissati dall’art. 62 del CdS, dal momento che le modalità di verifica della compatibilità del transito in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, non dipendono dalla tipologia delle cose trasportate ma dalle masse che andranno a sollecitare le sovrastrutture e i manufatti stessi.
Le LG procedono ad un’elencazione delle tipologie di autorizzazioni, soffermandosi su quelle periodiche per le quali viene evidenziato l’obbligo di comunicazione del transito e l’individuazione delle strade o tronchi di strada per i veicoli e trasporti eccezionali per massa agli enti concedenti, salvo che per i mezzi d’opera, come per le autorizzazioni singole e multiple. Inoltre, si richiamano i suddetti enti a valutare attentamente il rilascio di tali autorizzazioni, qualora ricorra la necessità di “particolari accorgimenti tecnici o cautele” sull’infrastruttura sollecitata.
È inoltre importante che, almeno per i transiti eccedenti in massa i limiti generali di portata delle opere d’arte individuati ai fini del Catasto delle Strade, gli Enti preposti all’effettuazione della verifica di cui al par. 3.2, ove diversi dagli enti preposti al rilascio dell’autorizzazione, siano messi nelle condizioni di conoscere il numero annuo di transiti su ciascuna opera d’arte di competenza e valutare di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.
Il provvedimento autorizzativo concesso può contenere delle prescrizioni per la tutela della circolazione stradale e del patrimonio stradale, tra cui l’indicazione di eventuali percorsi da seguire o da evitare, le modalità riguardanti la marcia, indicazioni temporali, limiti di velocità, la presenza della scorta tecnica, ecc. Gli enti concedenti possono anche revocare o sospendere l’autorizzazione quando il transito possa compromettere o risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
Nelle LG viene poi evidenziata la questione relativa alle funzioni degli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni, ovvero: le competenze di ciascun ente (funzione diretta o delegata); gli strumenti per l'esercizio della funzione (presenza o meno di elenchi delle strade); le modalità di rilascio dell'autorizzazione (cartaceo o digitale); gli aspetti gestionali, come il numero di autorizzazioni/anno; il rispetto dei tempi per l’emissione dell’autorizzazione e il personale dedicato all'attività.
Le LG sottolineano le criticità relative alla mancanza di un catasto strade e di conoscenza del territorio e alla difficoltà di scambio delle informazioni tra Regioni e Province, nonché all’impossibilità di rilasciare le autorizzazioni nei tempi previsti.
Le Linee guida, inoltre, trattano nel merito:
- le modalità di verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte;
- il metodo di verifica delle pavimentazioni stradali al passaggio di carichi eccezionali;
- i modelli di traffico;
- la definizione dei modelli di carico del singolo mezzo eccezionale;
- il monitoraggio e il controllo delle sovrastrutture, dei manufatti e delle opere d’arte interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità.
L’allegato 2, a sua volta, regolamenta le misure tecnico-gestionali “transitorie” che possono essere adottate dai soggetti che rilasciano l’autorizzazione o il nulla osta per il transito dei veicoli e trasporti eccezionali per massa nelle more dell’entrata in vigore delle linee guida, di cui all’allegato 1, previste dal comma 10-bis, dell’art. 10, del CDS. Pertanto, vi è il richiamo agli enti autorizzanti o agli enti che concedono il nulla-osta di verificare con determinate procedure la transitabilità della rete viaria, oggetto di richiesta di autorizzazione. Queste misure hanno efficacia fino a quando non vengono adottate le LG ma comunque non oltre il 30 settembre 2023. Tuttavia, proprio la disciplina transitoria ha sottoposto a verifica preventiva tutti i trasporti eccezionali oltre le 44 tonnellate, creando seri problemi alla molteplicità degli enti locali che avrebbero dovuto effettuarli su ciascun manufatto interessato dal transito.
Per tali motivi, con l’entrata in vigore delle LG lo scorso 15 settembre scorso, con la pubblicazione del relativo DM sulla GU, si è reso necessario sospenderne l’efficacia fino al 31 dicembre 2022, introducendo l’art. 9-bis, comma 1, nella legge di conversione 142/2022 del DL 115/2022 (Aiuti-bis), “al fine di semplificare la disciplina transitoria (…) relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate”.
Tale norma, entrata in vigore il 22 settembre 2022, prevede anche, sempre fino al 31 dicembre 2022, che si continui ad applicare la disciplina sui trasporti eccezionali vigente al 9 novembre 2021 (cioè prima dell’introduzione del comma 10-bis, dell’art. 10 del CDS) e che conservano efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni già rilasciate prima della data di entrata in vigore del DM di approvazione delle Linee Guida (15 settembre 2022).
Infine, il comma 2, dell’art. 9-bis, del DL 115/2022 abroga il comma 3, dell’art. 7-bis del DL 21 ottobre 146/2021, che aveva limitato i trasporti eccezionali fino a 86 tonnellate.
In conclusione, fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile effettuare trasporti eccezionali fino a 108 tonnellate secondo la disciplina vigente al 9 novembre 2021; dal 1° gennaio 2023, le autorizzazioni fino a 86 tonnellate potranno essere concesse secondo una (nuova) disciplina transitoria semplificata di verifica (da adottare nei prossimi mesi); dopo il 30 settembre 2023, scadrà la disciplina transitoria (rivista) ed entreranno definitivamente in vigore le LG sui trasporti eccezionali.
DM MIMS 28.07.22-Trasporti eccezionali _Linee Guida.pdf|Visualizza dettagli
Allegato_1__LLGG_Trasporti_in_condizioni_di_eccezionalita.pdf|Visualizza dettagli
Allegato_2__Misure_tecnico_gestionali_di_mitigazione_del_rischio.pdf|Visualizza dettagli
art. 9-bis DL 115_2022 convertito in L. 142_2022.pdf|Visualizza dettagli
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Cari Colleghi,
le attività portate avanti da Confindustria e AgID per l’attuazione del Protocollo “Domanda pubblica come leva di innovazione” si sono consolidate e concretizzate in azioni mirate, che hanno visto il coinvolgimento del sistema imprenditoriale e delle Istituzioni per l’individuazione di linee di azione, finalizzate a rendere sempre più strutturale e sistematico il ricorso agli appalti di innovazione.
La collaborazione tra Agid e Confindustria ha contribuito all’avvio del programma di appalti innovativi “Smarter Italy”, principale iniziativa governativa per la sperimentazione degli appalti di ricerca e di innovazione che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione stimolando il mondo delle imprese e della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse negli ambiti della mobilità, del benessere, della cultura e della sostenibilità ambientale.
Nell’ambito del programma Smarter Italy è stato pubblicato un bando dedicato alla Smart mobility, in particolare alla individuazione di “Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità delle merci”.
Nello specifico, la sfida proposta consiste nell'ideare e sviluppare soluzioni originali di Smart Mobility che riducano l’impatto della mobilità delle merci sul traffico urbano e sull’ecosistema, contribuendo a raggiungere gli impegni presi dall’Italia in relazione agli obiettivi di sostenibilità posti dall’Agenda 2030 dell’ONU. Le soluzioni ideali, quindi, dovrebbero anche mitigare le problematiche tipiche delle consegne nell’ultimo miglio, fornire soluzioni concrete volte a favorire nuove iniziative commerciali e riuscire a ottimizzare il trasporto dei beni. Inoltre, dovrebbero garantire quantità e tempi di consegna con ordini di grandezza compatibili alle esigenze di mercato ed essere sostenibili dal punto di vista economico e ambientale.
Per tutti i dettagli Vi invitiamo a visitare il sito Appaltinnovativi.gov.it : https://appaltinnovativi.gov.it/appalti/soluzioni-innovative-per-la-mobilita-urbana-sostenibile-delle-merci
Il valore complessivo dell’appalto è di circa 7 milioni e 300mila euro e alla sfida possono prendere parte tutti gli operatori economici, dalle grandi imprese alle PMI - anche in rete - dalle Start up a università, centri di ricerca, terzo settore, presentando la propria candidatura entro il 28 ottobre 2022, tramite il portale www.acquistinretepa.it.
La buona riuscita di Smarter Italy necessita della più ampia partecipazione degli operatori di mercato.
Vi invitiamo, pertanto, a darne massima diffusione presso le aziende vostre associate attraverso i canali a vostra disposizione.
La collega Giulia Bollino ([email protected] - tel 3386148541) è a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento in merito alla partecipazione al bando di cui sopra.
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È stato pubblicato sulla GU n. 215 del 14 settembre scorso il DM 28 luglio 2022 riguardante le “Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità”.
Il provvedimento dispone l’adozione delle Linee-Guida sui trasporti in condizione di eccezionalità, contenute nell’allegato 1 e l’applicabilità delle disposizioni transitorie, contenute nell’allegato 2, fino al 30 settembre 2023.
Il provvedimento, nonostante sia entrato in vigore in data odierna, è mancante di allegati e pertanto non ha efficacia.
DM MIMS 28.07.22-Trasporti eccezionali _Linee Guida.pdf|Visualizza dettagli
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L’assemblea del Senato della Repubblica, nella giornata di ieri, ha approvato il DL Aiuti-bis (AS 2685) che contiene una disposizione (art. 9-bis) che consente di scongiurare il blocco dei trasporti in condizioni di eccezionalità che poteva avere un impatto dirompente sui cicli industriali e per l’operatività dei cantieri, in particolare di quelli riguardanti le infrastrutture previste dal PNRR.
Tale disposizione è frutto di un emendamento fortemente voluto da Confindustria e le sue associate che era già stato approvato nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Con tale articolato viene riformulato il secondo comma dell’art. 7-bis del DL 21.10.2021, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2021, n. 215.
Nello specifico, è rinviata l’entrata in vigore decreto previsto nell’articolo 10, comma 10-bis, del CDS dal 31 luglio al 31 dicembre 2022, consentendo così di posticipare l’attuazione e di semplificare l’applicazione della disciplina transitoria delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.
Inoltre, è disposta che l’applicazione, fino alla data suddetta, della disciplina prevista dell’articolo 10 vigente al 9 novembre 2021 ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi; hanno validità, altresì, fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.
Infine, con l’abrogazione del comma 3, dell’art. 7 bis sopra menzionato viene abrogata la limitazione dei trasporti eccezionali oltre le 86 tonnellate di massa complessiva fino alla definitiva entrata in vigore delle linee guida, in modo da evitare criticità operative e maggiori costi ai cicli industriali interessati e alla funzionalità dei cantieri.
Il provvedimento deve passare l’esame della Camera dei Deputati per la definitiva approvazione prevista entro questa settimana per essere pubblicato a breve sulla GU.
AS 2586-DL aiuti-bis_art. 9-bis.pdf|Visualizza dettagli
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Il Governo austriaco ha reso note le date del dosaggio dei mezzi pesanti relative al primo semestre 2023. Tale dosaggio (fino ad un massimo di 300unità/h) sarà applicato sull’asse del Brennero per 24 giorni e sarà attuato attraversoso il filtraggio del transito dei mezzi pesanti sulla A12 al valico di frontiera Kufstein/Kiefersfelden, in direzione sud, a partire dalle 05:00 del mattino.
Di seguito il calendario:
Gennaio 2023
- Lunedì 9 gennaio
Febbraio 2023
- Lunedì 6 febbraio
- Lunedì 13 febbraio
- Lunedì 20 febbraio
- Lunedì 27 febbraio
Marzo 2023
- Lunedì 6 marzo
- Lunedì 13 marzo
Aprile 2023
- Mercoledì 26 aprile
- Giovedì 27 aprile
Maggio 2023
- Martedì 2 maggio
- Lunedì 15 maggio
- Martedì 16 maggio
- Mercoledì 17 maggio
- Venerdì 19 maggio
- Venerdì 26 maggio
- Sabato 27 maggio
- Martedì 30 maggio
- Mercoledì 31 maggio
Giugno 2023
- Giovedì 1° giugno
- Sabato 3 giugno
- Lunedì 5 giugno
- Martedì 6 giugno
- Mercoledì 7 giugno
- Venerdì 9 giugno
dosierkalender-1--hj-2023-land-tirol.pdf|Visualizza dettagli
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Sulla GU n. 199 del 26 agosto scorso è stata pubblica la Legge 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021” e ciò deve avvenire tramite decreti legislativi da emanarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.
In particolare, nell’art. 20 è contenuta la delega al Governo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di predisporre uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, di modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012, per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada.
Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà tenere conto, vanno evidenziati, tra l’altro, la semplificazione dei adempimenti amministrativi connessi all’attività di trasporto su strada e lo snellimento dello procedure; rivisitazione del sistema sanzionatorio per violazione di disposizioni in materia di trasporto su strada e delle condizioni di lavoro dei conducenti e sull’uso dei tachigrafi; potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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ll Regolamento 2020/1055 ha modificato la normativa le norme in materia di autotrasporto subordinando l’accesso all’attività alla verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e stabilimento, specificando anche che le norme nazionali che prevedevano condizioni e requisiti ulteriori per l’accesso al mercato non sono più applicabili.
Tale Regolamento è stato declinato nel nostro ordinamento con il Decreto Direttoriale 8 aprile 2022, n.145 e ulteriormente specificato con la circolare ministeriale del 14 maggio scorso, in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi che coordineranno a regime tutta la disciplina.
Il MIMS, con circolare del 4 luglio scorso, ha tuttavia disposto che per l’immatricolazione dei veicoli gli UMC preposti devono acquisire il nullaosta da parte dell’UMC competenti per il REN, nonché un’autocertificazione dell’impresa relativamente alla sussistenza dei requisiti dell’accesso alla professione previsti, compilando un modulo allegato alla circolare. Ciò spiega il Ministero che si rende necessario per avere dimostrare che l’impresa è iscritta al REN, tenuto conto che passerà del tempo prima che venga aggiornato il sistema informato “REN” e sia per adeguare lo stesso alle nuove prescrizioni unionali.
Circolare MIMS 04.07.2022_immatricolazione veicoli_REN.pdf|Visualizza dettagli
All. 1_ Dichiarazione_sostitutiva_per_immissione_in_circolazione_veicolo.doc|Visualizza dettagli
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Il 29 giugno scorso sono scadute tutte le proroghe previste durante l’emergenza pandemica, comprese quelle per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (CQC).
Tenuto conto che gli organi deputati al rilascio, a causa delle numerose richieste di rinnovo pervenute non riescono ad evadere tutte le richieste, il MIMS, con la circolare del 27 giugno 2022, della Direzione Generale della Motorizzazione ha istituito un documento provvisorio di guida che sostituisce il rinnovo della CQC fino a quando non è rilasciata quella nuova. Va sottolineato che la proroga riguardava quelle CQC che riportavano una scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 e il documento provvisorio vale per chi ha frequentato il corso di formazione per il rinnovo o ha l’istanza per il rinnovo (che deve essere presentata entro il 31.08.2022).
Tale documento ha validità solo per viaggiare in Italia perché non è riconosciuto all’estero
Il “documento provvisorio di guida” deve indicare:
- le generalità del conducente;
- il numero della CQC scaduta per la quale è stata formalizzata istanza di rinnovo;
- l’UMC presso il quale è stata presentata la relativa istanza;
- la data di formalizzazione dell’istanza;
- il numero di marca operativa con il quale l’istanza stessa è stata acquisita al sistema
operativo;
- la data di rilascio del documento provvisorio di guida.
Inoltre, il documento deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata dal soggetto che ha presentato l’istanza e dovrà essere firmata digitalmente per garantire che sia stata effettuata l’istanza di rinnovo e che i dati dichiarati siano corrispondenti a quelli indicati nell’istanza.
Circolare MIMS n. 20911 del 27 giugno 2022.pdf|Visualizza dettagli
all. circolare 27.06.2022_fac-simile documento provvisorio.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIMS-CC Albo Autotrasporto, con Delibera n. 7 del 10 maggio 2022, pubblicata sulla GU n. 125 del 30.05.2022, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 20210, che proceduralmente si articola 2 Fasi, come lo scorso anno.
La Fase 1 - prenotazione della domanda di rimborso dei pedaggi autostradali a partire dalle ore 9.00 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14.00 del 12 giugno 2022, esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi- Gestione Pedaggi).
La Fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della domanda medesima: dalle ore 9.00 del 27 giugno 2022 e fino alle ore 14.00 del 22 luglio 2022.
Il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall'1.01.2021 al 31.12.2021, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore, o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.
La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00 e non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando tale limite, è prevista un'ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al suddetto costo per i pedaggi nelle ore notturne.
Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2020 ovvero nel corso dell’anno 2021 risultavano come: a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974; b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92; d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2021, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2021, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
La riduzione viene calcolata sulla base degli scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nella Delibera.
Il testo della Delibera è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-30&atto.codiceRedazionale=22A03064&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
Link CC Albo autotrasporto-servizio gestione pedaggi
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi-
CC ALBO MIMS DELIBERA 10 MAGGIO 2022-RIDUZIONE COMPENSATA PEDAGGI 2021.docx|Visualizza dettagli
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Si è tenuta, il 5 maggio scorso, la “Commissione per la sicurezza stradale nel settore dell’autotrasporto” nel corso della quale sono stati presentati i dati relativi all’attività della Polizia stradale, con riferimento ai periodi gennaio-aprile 2022 e degli abbi 2020 e 2021. Si tratta di una “banca dati” importante per comprendere le tipologie di controlli (e le relative sanzioni) a cui gli autotrasportatori sono maggiormente soggetti.
COMMISSIONE SICUREZZA STRADALE AUTOTRASPORTO gennaio-aprile 2022.pdf|Visualizza dettagli
COMMISSIONE SICUREZZA STRADALE AUTOTRASPORTO 2020_2021.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a marzo (tabella ripubblicata) e aprile 2022.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero della Transizione Ecologica.
Le rilevazioni tengono conto del fatto che dal 22 marzo scorso, per effetto dell’art. 1 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21, è temporaneamente sospeso il rimborso delle accise.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2022-05/costo%20Gasolio%20Marzo%202022_0.pdf
MIMS VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MARZO_2022.pdf|Visualizza dettagli
MIMS VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_APRILE_2022.pdf|Visualizza dettagli
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È stato pubblicato sulla GUUE L 129 il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 che modifica il Regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada.
Il provvedimento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Europea e modifica, più specificatamente, gli allegati I e II del Regolamento (UE) 2016/403 riguardante i gruppi di infrazioni inerenti all’onorabilità.
Dall’attuazione di tale regolamento, le infrazioni non verranno più considerate sulla base dei conducenti, bensì sui veicoli, come disposto nel nuovo allegato II.
Modifiche all’Allegato 1 con inserimento di nuove infrazioni
Gruppi di infrazioni al Regolamento (CE) 561/2006 - tempo di guida e di riposo:
- mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi (classificato come IMG - Infrazione Molto Grave);
- periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo (IMG);
- spese per l’alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro (classificato come IG - Infrazione Grave); -
- l’impresa di trasporto non organizza l’attività dei conducenti in modo tale da impossibilitare il ritorno alla sede di attività del datore di lavoro o al luogo di residenza (IMG).
Gruppi di infrazioni al Regolamento (UE) 165/2014 – tachigrafo:
- mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario” (IMG);-
- mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione (IG);
- mancata indicazione nelle registrazioni dei simboli dei paesi dei quali il conducente ha iniziato, terminato e attraversato la frontiera durante il periodo di lavoro giornaliero (IMG).
Gruppi di infrazioni al Regolamento (CE) n. 1072/2009 – accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada
- esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato ospitante (IMG);
- esecuzione di trasporti di cabotaggio di uno Stato nell’arco di quattro giorni dal termine dell’ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso stato (IMG);
- il trasportatore non è in grado di produrre prove che attestino il precedente trasporto nel caso in cui il veicolo si trovi nello stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada (IMG).
Sono state inoltre inserite anche le sezioni 13 e 14 riguardanti le infrazioni al Regolamento (CE) n. 593/2008 sulle obbligazioni contrattuali e della Direttiva (EU) 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.
Regolamento di esecuzione 2002_649 requisito onorabilità.pdf|Visualizza dettagli
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L129 del 3.05.2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 del 2 maggio scorso recante modalità di applicazione della Direttiva 2066/22/CE relativamente alla formula comune per calcolare il rischio delle imprese di trasporto e le prescrizioni riguardanti la sua applicazione. Il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 23 maggio.
Il provvedimento, adottato dalla UE nell’ambito del “Primo Pacchetto Mobilità”, si pone l’obiettivo di fornire una formula comune a tutti gli Stati membri per calcolare il rischio delle imprese, evitando così che ogni Stato utilizzi metodi di calcolo diversi che ostacolano, poi, la comparabilità e lo scambio di informazioni sui punteggi di rischio nel contesto dell'applicazione transfrontaliera.
La formula comune è necessaria, pertanto, per armonizzazione delle prassi in materia di controlli in tutta l'Unione, garantendo che tutti i conducenti e le imprese di trasporto siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e le sanzioni.
In linea generale, la valutazione del rischio è calcolata in base al numero e alla gravità delle infrazioni alle norme comunitarie in materia di trasporto su strada che sono state commesse dagli operatori del settore e dai loro conducenti.
Regolamento di esecuzione 2022_695.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a marzo 2022.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2022-04/costo%20Gasolio%20Marzo%202022.pdf
MIMS VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MARZO_2022.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIMS, con decreto 8 aprile 2022, n. 145, a firma del Capo Dipartimento della Mobilità Sostenibile, ha dato recepito modifiche introdotte ai Regolamenti 1071/2009 e 1072/2009, apportate dal Regolamento n.2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada (Mobility Package).
Il decreto sarà pubblicato sulla GU ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono elencate le novità contenute nel provvedimento.
Ambito di applicazione
Le imprese che esercitano o che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974 n. 298), dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.
Per quelle che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate rimangono gli adempimenti previsti dal Regolamento 1071/2009, così come modificato dal Regolamento 1055/2020: possesso dei 4 requisiti per l’accesso alla professione (onorabilità; idoneità professionale; idoneità finanziaria; stabilimento).
Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada
Per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al REN, l’impresa di trasporto deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori (3 requisiti: onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria) e dimostrare anche di possedere il requisito dello stabilimento.
Viene stabilità l’inapplicabilità per l’accesso al mercato dell’art.2, comma 227, Legge 24 dicembre 2007 n.244, per le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate. Conseguenza di ciò per accedere alla professione è sufficiente avere anche un solo veicolo in disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà; usufrutto; acquisto contratto di riservato dominio; leasing; comodato; locazione senza conducente) e di qualunque classe Euro (infatti, vengono meno le 80 tonnellate con il nuovo decreto cui va affiancato il Regolamento 1055/2020 che ha eliminato la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme ulteriori e più restrittive, decadendo così la previsione che richiedeva veicoli di classe Euro V per l’accesso al mercato).
Requisito di stabilimento
Permane per la dimostrazione del requisito dello stabilimento la soddisfazione delle disposizioni contenute nel Decreto MIT 25 gennaio 2012.
Le imprese già esercenti sono tenute ad aggiornare i propri dati sul requisito di stabilimento con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve essere presentata contestualmente all’aggiornamento annuale dell’idoneità finanziaria presso i competenti UMC, e comunque non oltre 1 anno dall’entrata in vigore del decreto osservato; invece, per le imprese che intendono esercitare l’attività di autotrasportatore, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio devono dimostrare tale requisito con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente gli aggiornamenti a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento 1055/2020.
Ai fini del rispetto del rapporto tra veicoli/conducenti detenuti dall’impresa e l’attività di trasporto effettuata (fatturato) prevista dall’art.5, comma 1, lettera g), del Regolamento 1071/2009, vengono considerate – in una prima fase - solamente le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l’impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio
Per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, il requisito dello stabilimento è soddisfatto con la titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal MISE, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.
Requisito di onorabilità
Tale requisito è sussistente qualora sia posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del CDA, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
d) dall’impresa, in quanto applicabile.
Per la dimostrazione del requisito, nelle more dell’approvazione del DDL di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché degli atti della Commissione previsti dall’articolo 6, par. 2-bis, del Regolamento 1071/2009, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5, decreto legislativo 395/2000.
Requisito di idoneità finanziaria
Restano valide le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria previste dall’art. 7 del Regolamento 1071/2009 (attestazione revisore contabile; fidejussione bancaria o assicurativa; assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio).
La dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è effettuata con riferimento agli importi enunciati dall’art.7, par. 1, primo comma, lett. a), b) e c), del Regolamento 1071/2009), ovvero:
a) 9 000 EUR per il primo veicolo a motore;
b) 5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e
c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.
L’importo di cui alla lettera c) si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 tonnellate.
DECRETO MIMS 08.04.2022, N. 145-ACCESSO AL MERCATO _PROFESSIONE.pdf|Visualizza dettagliRequisito di idoneità professionale
È rimasta invariata la dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 tonnellate, che devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale, ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento 1071/2009.
A seguito della modifica dell’ambito applicativo dei Regolamenti, le imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, per ottenere la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada sono chiamate a indicare quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.
Qualora il gestore sia in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto nazionale, può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci se dimostra di aver svolto le relative funzioni presso imprese della tipologia su menzionata per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
Un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci è, invece, richiesto per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.
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Si trasmette il decreto direttoriale n. 155 di data corrente del MIMS-Dipartimento Mobilità sostenibile-DG sicurezza stradale e autotrasporto che sostituisce il DD 7 aprile 2022, n. 147 (inviato nella mattinata di ieri).
La sostituzione si è resa opportuna poiché il Ministero ha apportato delle modifiche alle date relative al primo periodo incentivante, sia per la presentazione della richiesta che per la relativa rendicontazione.
Il decreto allegato sarà pubblicato sul sito del MIMS, su quello di RAM e infine sulla GU.
Decreto Direttoriale 12 aprile 2022, n. 155.pdf|Visualizza dettagli
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Si trasmettono i Decreti direttoriali della DG per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del 7 aprile scorso, di attuazione al decreto MIMS 459/2021 (rinnovo parco veicolare) e 461/2021 (acquisto veicoli ad elevata sostenibilità), che disciplinano le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione degli incentivi.
Dalla data odierna, sul sito di RAM è possibile presentare domanda.
DECRETO DIRETTORIALE 147_2022.pdf|Visualizza dettagli
DECRETO DIRETTORIALE 148_2022.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIMS, con circolare della DG Sicurezza Stradale e Autotrasporto del 29 marzo scorso, a seguito della richiesta delle Autorità ucraine, ha disposto allo scopo di consentire il un continuo svolgimento delle attività di trasporto internazionale di merci su strada agli operatori ucraini di esentare gli operatori del permesso/autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale merci su strada sia in destinazione che in transito in qualsiasi modalità e senza alcuna limitazione per un periodo di tempo definito fino al 30 giugno 2022. In tal senso, gli ucraini potranno circolare liberamente sul territorio italiano fino alla data suddetta, ferma restando comunque il possesso dei requisiti necessari per la circolazione stradale (tra gli altri ad es. assicurativi o di sicurezza).
La data di validità della esenzione potrà essere anche estesa, previa nuova comunicazione del MIMS.
Esenzione in via temporanea UCRAINA.pdf|Visualizza dettagli
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È stato pubblicato nella GU n. 67 del 21 marzo scorso, il DL 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, che contiene delle disposizioni di interesse per il settore, dando attuazione a quanto convenuto nel Protocollo d’intesa del 17.03.2022, siglato dal MIMS e dalle rappresentanze dell’autotrasporto.
Il Decreto-Legge è diretto, tra l’altro, a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e a modificare gli assetti regolatori dei contratti di trasporto stradale delle merci, e prevede, in particolare:
- all’art. 1 (Riduzione dell’accisa del gasolio), dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 22 marzo, e fino al 20 aprile si riduce il livello delle accise dagli attuali 617,40 euro per mille litri a 367,40 euro per 1.000 litri, con un risparmio di 25 centesimi al litro, al netto dell’IVA. Durante il periodo suddetto, vengono meno le agevolazioni sulle accise riportate nella Tabella A del decreto legislativo 504/95 (Testo Unico sulle accise-TUA) e, quindi, non sarà riconosciuto il credito d’imposta per il rimborso delle accise di 214,18 €/1.000 litri, essendo assorbito dal taglio generale delle accise;
- all’art. 13 (Ferrobonus e Marebonus)
Per l’anno 2022 vengono rifinanziati il Marebonus per 19,5 milioni di euro e il Ferrobonus per 19 milioni di euro;
- all’art. 14 (Clausola di adeguamento del gasolio)
Viene modificato l’articolo 6 e, in particolare, il comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 286/2005, inserendo, tra gli elementi essenziali del contratto scritto di trasporto, la clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio a seguito di variazioni del prezzo del carburante da autotrazione, rilevate mensilmente dal MITE, che superino del 2% il valore indicato al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento del corrispettivo tra le parti.
Il mancato inserimento della suddetta clausola gasolio nel contratto scritto, da ora in poi, determinerà l’equiparazione a un contratto non scritto; ciò avrà come conseguenza, in base all’altra modifica introdotta dal DL in esame, l’applicazione obbligatoria a tali contratti dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati trimestralmente dal MIMS.
L’intervento regolatorio sui contratti di autotrasporto, peraltro privo di un regime transitorio per l’adeguamento alle nuove disposizioni dei contratti in essere, è in grado di determinare forti squilibri nel relativo mercato dei servizi e non ne risolve i problemi strutturali di funzionamento, perché penalizza gli autotrasportatori più efficienti e strutturati e premia quelli meno efficienti e meno organizzati. L’effetto più probabile è un appiattimento progressivo sui valori indicativi minimi di corrispettivo determinati dal Ministero e anche un progressivo abbandono dei contratti in forma scritta, che potrebbero generare un sensibile aumento del contenzioso, a causa anche della tendenza ad andare sotto i minimi ministeriali determinato, a sua volta, dalla pressione concorrenziale dal lato dell’offerta di servizi di autotrasporto; non sono inoltre da escludere contenziosi in merito alla presumibile efficacia immediata delle nuove disposizioni sui contratti in essere;
- all’art. 15 (Pedaggi e spese non documentate)
Ulteriori risorse, pari a 15 milioni di euro, vengono stanziate per il rimborso dei pedaggi autostradali per il 2022 e altri 5 milioni di euro sono destinati al rimborso delle spese non documentate per gli imprenditori che guidano personalmente il veicolo. Queste ulteriori risorse vanno ad aggiungersi a quelle contenute nel decreto energia (D.L. 17/2022);
- all’art. 16 (Esonero dal versamento del contributo all’ART per il 2022)
Per il corrente anno le imprese di autotrasporto e logistica, con fatturato superiore a 5 milioni di euro, vengono esonerate dal versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
- all’art. 17 (Fondo per il sostegno dell’autotrasporto)
È costituito presso il MIMS, un Fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2022, da destinare al sostegno del settore per gli effetti economici causati dall’aumento dei prezzi dei carburanti.
Il funzionamento del fondo sarà definito con apposito decreto interministeriale (MIMS-MEF), che dovrà essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto in esame, con cui saranno definiti criteri e modalità di assegnazione e procedure di erogazione. La relativa disciplina dovrà, tuttavia, essere adottata nel rispetto delle norme del TFUE sugli aiuti di Stato.
DL 21 marzo 2022, n. 21.pdf|Visualizza dettagli
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Vi informo, che dopo giorni di confronto e minacce di fermo, le rappresentanze dell’autotrasporto hanno siglato, nella tarda serata di ieri, un protocollo d’intesa con il MIMS.
Il Protocollo è stato sottoscritto da tutte le rappresentanze dell’autotrasporto presenti al Tavolo, anche se la nostra associata Anita ha ribadito il suo forte dissenso nell’applicazione ai contratti verbali dei valori di riferimento.
L’intesa, oltre a fare riferimento a quanto già concesso dal MIMS per il triennio 2022-2024 (240 milioni di euro, cui è seguito un decreto di ripartizione delle risorse), cui si aggiunge lo stanziamento presente nel DL Energia pari a 79,6 milioni di euro, contiene l’impegno del MIMS/Governo di “tradurre in normativa”, quanto concordato con le rappresentanze, ovvero:
- nei contratti scritti, viene mantenuta la libera contrattazione con l’inserimento tra gli elementi essenziali della clausola di adeguamento del gasolio, la cui assenza determinata l’equiparazione ad un contratto non scritta;
- nei contratti in forma non scritta, il prezzo del servizio di trasporto deve tenere obbligatoriamente conto dei valori indicativi dei costi di riferimento che saranno pubblicati ed aggiornati almeno trimestralmente dal MIMS.
Inoltre, il Protocollo prevede altri impegni ministeriali che hanno finalità di modificare e integrare altre disposizioni, come quelle relative ai tempi di pagamento, ai tempi di carico e scarico (tramite confronto con la committenza), ma anche di procedere all’attuazione del Regolamento (UE) 2020/1055 per la parte relativa all’accesso alla professione di autotrasportatore, all’accelerazione delle procedure per i pagamenti degli incentivi e dei contributi dovuti al settore, nonché di negoziare con la Commissione UE affinché gli incentivi previsti dal Marebonus, ma anche del Ferrobonus siano direttamente attribuiti alle imprese di autotrasporto.
Ci riserviamo ulteriori aggiornamenti e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Protocollo d'Intesa 17.03.2022.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIMS ha pubblicato sul proprio sito, il 15 marzo scorso, una Tabella “rettificata” dei valori di riferimenti dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto riguardante il mese di gennaio 2022. La rettifica riguarda la colonna B, ossia dei veicoli con massa superiore ai 3,5 e fino a 12 tonnellate, e, in particolare, il valore dell'energia, poiché era stato inserito un valore sovrastimato.
Tabella rettificata_gennaio 2022.pdf|Visualizza dettagli
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Vi segnalo che la Commissione Ue ha pubblicato sul proprio sito dele FAQ riguardanti la registrazione manuale nei tachigrafi degli attraversamenti delle frontiere e il cabotaggio stradale.
Le FAQ sono reperibili al seguente link:
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-
applicable-21-february-2022_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/tachographs/questions-
and-answers-manual-recording-border-crossings-tachographs-under-regulation-eu-no-
1652014_en
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Si segnala la Commissione Garanzia Sciopero ha richiesto, con intervento prot. 3646 di data odierna, che la rappresentanza dell’autotrasporto Trasportounito Fiap provveda con urgenza a revocare il fermo previsto per il 14 marzo pv e/o riformulare una nuova richiesta in ottemperanza della normativa sullo sciopero nei servizi di autotrasporto, poiché la proclamazione di fermo è in violazione del “mancato rispetto dei termini di preavviso” e dell’”obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione”.
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/299328
Commissione Garanzia Sciopero_intervento prot. 3646_2022.pdf|Visualizza dettagli
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Vi segnalo che Trasportounito Fiap, rappresentanza dell’autotrasporto, ha proclamato il fermo nazionale dei servizi dal 14 marzo 2022, come pubblicato sul sito della Commissione di garanzia sullo sciopero.
Di seguito i link al sito della Commissione e a quello di Trasportounito:
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/299328
https://www.trasportounito.net/da-lunedi-si-ferma-lautotrasporto-italiano/
Ci riserviamo ulteriori aggiornamenti.
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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