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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 31 ottobre scorso, ha fornito delucidazioni in merito alla disciplina relativa all’intestazione temporanea dei veicoli, di cui all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada (CDS) e dell’art. 247-bis, del Regolamento attuativo.
Il Ministero ha precisato, anzitutto, che gli ambiti di applicazione, le esenzioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti interessati dalla normativa sono stati già ampiamente oggetto di definizione delle due circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
La circolare del Ministero dell’Interno si sofferma ad evidenziare gli aspetti legati all’ambito operativo della normativa suddetta, nelle more della predisposizione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all’attività di controllo e sanzionatoria.
Pertanto, fermo restando l’ambito di applicazione della disposizione del CDS a fattispecie già definite dal MIT, la circolare in questione specifica che, in presenza di comodato, l’obbligo di annotazione è previsto soltanto quando l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario avviene in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore ai 30 giorni. Tale annotazione viene meno nel caso di comodato di un veicolo a familiare convivente.
E’ stato, anche, chiarito che nessuna norma vieta la concessione del mezzo, da parte dell’intestatario del veicolo, ad altro soggetto a titolo di cortesia o di favore.
Inoltre, si ribadisce che la disciplina è operativa, dal 3 novembre 2014 e si precisa che eventuali sanzioni possono trovare applicazione decorsi 30 giorni dalla data suddetta e, pertanto, a partire dal 3 dicembre 2014, poiché la norma consente all’utilizzatore del veicolo di provvedere all’annotazione entro 30 giorni dall’atto di utilizzo.
La violazione della disposizione del CDS non deve essere contestata automaticamente al conducente, che non è tenuto nemmeno a tenere a bordo mezzo la documentazione prescritta dalla legge nelle fattispecie enucleate dalla disciplina sull’intestazione temporanea dei veicoli. Da sottolineare, tuttavia, che obbligato in solido, per tutte le violazioni del CDS, punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’art. 196, comma 1, del CDS.
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La Corte di Lussemburgo ha emanato, in data odierna, la sentenza sui “costi minimi di esercizio” dell’autotrasporto.
Il dispositivo ha analizzato le questioni sollevate dal TAR con riferimento al profilo della violazione delle regole di concorrenza. Sotto tale aspetto, i giudici hanno accolto in toto tutti gli argomenti rappresentati da Confindustria e dalle associate ricorrenti, stabilendo che il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi può essere inferiore a “costi minimi d’esercizio”, qualora determinati da un organismo “privato”, quale l’Osservatorio.
Pertanto, gli atti impugnati risultano contrari al combinato disposto tra l’articolo 101 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, poichè restrittivi della concorrenza nel mercato interno.
Nello specifico, la Corte ha sancito che non risulta alcun nesso tra i “costi minimi di esercizio” e il rafforzamento della sicurezza stradale. Sicurezza stradale che dovrebbe essere perseguita con le misure già in vigore, più efficaci e meno restrittive: il rispetto di disposizioni relative alla durata massima del lavoro settimanale, alle pause, ai riposi, al lavoro notturno e al controllo tecnico degli autoveicoli.
Presumibilmente tale conclusione dovrebbe essere valida, mutatis mutandis, sotto il profilo della violazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi e quindi risulterebbe anche applicabile alle tabelle adottate direttamente dal Ministero.
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Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06013
presentato da SANGA Giovanni
testo di Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457
SANGA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 Gennaio 2015, in vigore dal 4 maggio 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 94 della legge 147 del 2013 (stabilità 2014), ha disposto che le funzioni relative alla tenuta e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in precedenza svolte dalle province, spettino agli uffici della motorizzazione civile nel rispettivo ambito territoriale di competenza;
nonostante le istruzioni dettate dal Ministero dei trasporti agli uffici della motorizzazione per rendere operativo detto passaggio di competenze (contenute nella circolare ministeriale n. 2 del 13 maggio scorso), permangono numerose problematiche che, di fatto, stanno rallentando le pratiche per le iscrizioni all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale (REN), da parte delle nuove imprese;
in particolare, risulta che molti uffici della MCTC abbiano difficoltà a mettere in atto le predette istruzioni anche per quelle pratiche che, in ottemperanza dell'Accordo Stato – Città ed autonomie locali del 23 aprile scorso, sono già state istruite dalle province ed in ordine alle quali l'unica attività richiesta alle motorizzazioni è quella di effettuare una «semplice verifica di correttezza formale dell'istruttoria stessa e logicità giuridico – sostanziale degli argomenti esposti nella relazione e nello schema di provvedimento proposto (dalla Provincia)»;
le difficoltà di funzionamento delle motorizzazioni si stanno appalesando anche rispetto alle operazioni di revisione dei mezzi pesante. Infatti, le nuove procedure introdotte dal Ministero dei trasporti con la circolare prot. 8259 RU del 1o aprile 2015 (che prevedono dei tempi standard in relazione alla tipologia del veicolo da revisionare), richiedono la disponibilità di un numero di personale congruo al fine di non rallentare lo svolgimento delle predette operazioni, con inevitabili ripercussioni per le imprese di autotrasporto;
la circolare ministeriale prima citata ha acconsentito alla possibilità di incrementare il numero delle prenotazioni per ciascuna seduta, tenuto conto della «quantità e del profilo del personale di aiuto eventualmente disponibile», assegnando ai Direttori Generali territoriali il compito di dare disposizioni per la rapida individuazione e formazione del personale, anche mediante affiancamento sul lavoro –:
cosa intenda fare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per risolvere le criticità sopra evidenziate. (5-06013)
Risposta Del Basso De Caro-Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti
Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 settembre 2015 nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
Il trasferimento di funzioni disposto dall'articolo 1, comma 94, della Legge di stabilità 2014, come ogni cambiamento di competenza, necessita di congrui margini di tempo per l'assestamento degli uffici; nella fattispecie, gli uffici periferici della motorizzazione si trovano a dover affrontare nuove funzioni a risorse invariate, in quanto non vi è stata la possibilità di procedere al contestuale trasferimento delle risorse umane impiegate presso le province e dedicate a tali funzioni.
Tenuto conto di tale aspetto, già con la circolare n. 2 del 2015 le prime indicazioni sono state quelle dirette a gestire le nuove competenze in un'ottica di massima flessibilità organizzativa degli uffici periferici. Si è infatti previsto che l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo sarà svolta, sotto il profilo operativo e se necessario al buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso la migliore strutturazione organizzativa individuata dalla singola Direzione generale territoriale, sulla scorta delle specifiche risorse disponibili; tale facoltà consente di sfruttare al meglio le professionalità diversamente esistenti nei vari Uffici sul territorio.
Un ulteriore indirizzo fornito è incentrato su un forte ricorso agli strumenti di autocertificazione e di promozione della semplificazione amministrativa, per i quali sono stati forniti prontamente una prima serie di moduli standardizzati utilizzabili per la produzione delle domande e, successivamente, la circolare n. 4 del 2015 del 24 luglio 2015 ha previsto un altro stock di modelli corrispondenti alle varie esigenze di modifica della situazione delle imprese interessate o di comunicazione di informazioni obbligatorie, i quali faciliteranno gli adempimenti dell'utenza e degli stessi uffici, anche grazie alla standardizzazione. Nel contempo, si sta lavorando per consentire una gestione delle pratiche con il più ampio ausilio delle risorse informatiche.
Per quanto riguarda la disponibilità di risorse umane, considerati i tempi e la complessità delle procedure previste dalla normativa in materia di mobilità del personale, è in corso l’iter per l'acquisizione in comando di 14 unità di personale dei ruoli delle province, già coinvolti presso tali enti nell'attività concernente le funzioni trasferite. Tali unità di personale verranno assegnate alle Direzioni generali territoriali secondo priorità dettate dalla situazione concreta esistente sul territorio.
Si sta inoltre valutando la possibilità di ricorrere all'utilizzo temporaneo di personale del Ministero attraverso l'istituto della missione, con particolare riguardo agli uffici della Sardegna. È stato infatti predisposto un interpello per l'individuazione di unatask-force di operatori per attività di supporto in casi di particolari emergenze operative. Ciò consentirà di rafforzare, nel tempo più rapido consentito da tali procedura, la funzionalità degli uffici della motorizzazione, con particolare riguardo per quelli che lamentano le sofferenze maggiori.
Quanto alle nuove procedure operative in materia di revisione dei veicoli pesanti, si osserva che tali nuove procedure non si limitano a definire tempi standard per ogni tipologia di veicolo da revisionare, ma soprattutto introducono l'adozione della strong authentication (autenticazione a due fattori) e della firma digitale remota per il rilascio dei certificati di revisione, finalizzata a qualificare ulteriormente l'attività di revisione dei veicoli a motore.
Infine, da un riscontro effettuato nello scorso mese di luglio, le revisioni certificate con la firma digitale ammontano a 204.871 su un totale di 277.836; non si riscontra pertanto alcun rallentamento delle attività di revisione attribuibile alle nuove procedure introdotte.
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Si allega l'articolo pubblicato in data odierna su Italia Oggi sulla possibilità di accedere agli appalti per le aziende che hanno formulato domanda di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, a condizione che produca la documentazione di conformità alla legge del piano presentato e che un'altra impresa le fornisca i requisiti e assicuri le risorse per eseguire l'appalto..
E' quanto afferma la sentenza del Consiglio di Stato con la pronuncia della quinta sezione del 27 dicembre 2013, n. 6272.
Il concordato non esclude la ditta dalle gare.pdf|Visualizza dettagli
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Nel DL "Destinazione Italia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2013, è stata inserita una disposizione relativa ai carrelli, di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), del CDS.
Nello specifico,il comma dell'art. 13 del DL ha integrato l’art. 114 del CDS, prevedendo l’esclusione dell’applicazione del comma 2, dell’art. 114, ovvero l’esclusione dell’immatricolazione delle macchine operatrici, tra le quali rientrano i carrelli, qualora quest’ultimi circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con successivo decreto del MIT verranno definite le relative prescrizioni tecniche per la circolazione.
La disposizione in questione risponde alle numerose richieste avanzate da Confindustria al Ministero dei Trasporti.
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Si pubblica un'analisi predisposta dall’Area Politiche Industriali – Infrastrutture, Trasporti e Servizi pubblici locali di Confindustria, ai fini della consultazione e del successivo lavoro svolto sui “Tavoli tecnici” promossi dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in materia di rilancio del trasporto ferroviario delle merci.
L'approfondimento, in particolare, si sofferma sull'esame delle dotazioni infrastrutturali ferroviarie e sul segmento del trasporto merci pericolose.
CONFINDUSTRIA-APPROFONDIMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO MERCI.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2016, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2016).
La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a. gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
c. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al suddetto decreto legislativo 422/1997 e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
d. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 2 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del Decreto Legge 1/2012, conv. in Legge 27/2012;
- € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 3 dicembre e il 31 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata tab. A.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
Nota Agenzia Dogane 20.12.2016, n. 143065_RU - IV trimestre 2016.pdf|Visualizza dettagli
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Il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori (C.C. Albo) ha approvato il 24 maggio scorso le delibere relative alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali (imprese esercenti autotrasporto in conto proprio e in conto terzi) per gli anni 2014, 2015, 2016.
Con la deliberazione 2/2016 sono state stabilite le risorse per il pagamento degli sconti sui pedaggi autostradali nel 2014, dell’acconto del 2015 e in via provvisoria la dotazione per i pedaggi 2016.
Per l’anno 2014 la somma destinaweb/com.ibm.lconn.core.styles.oneui3/images/blank.gif?etag=20150426.172740">Delibera n. 4 del 6 maggio 2016.pdf|Visualizza dettagli
Delibera n. 6 del 15 giugno 2016-pedaggi 2015.pdf|Visualizza dettagli
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La Direzione Centrale delle Frontiere della Federazione Russa ha modificato le modalità di controllo delle proprie frontiere, stabilendo che quella terrestre tra la Federazione Russa e la Bielorussia può essere attraversata da soggetti, non aventi passaporto delle nazionalità dei due Stati suddetti, soltanto presso la frontiera abilitata al traffico internazionale.
Ciò vale anche per i veicoli guidati da conducenti di nazionalità europea che potranno oltrepassare il confine russo-bielorusso soltanto dal valico di Krasnaya-Gorka, situato sulla strada internazionale M1.
Gli altri punti di confine saranno pattugliati e il passaggio di autisti non russi e non bielorussi sarà oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2000 rubli (circa 24 euro): il pagamento di tale sanzione, tuttavia, non permette di attraversare il confine.
Inoltre, alla luce della cessazione (1° gennaio 2016) della validità dell’Accordo sulla zona di libero scambio commerciale, con Decreto del Presidente della Federazione Russa è stato disposto che i trasporti internazionali di transito su strada e su rotaia di merci dal territorio dell’Ucraina al territorio della Repubblica del Kazakhstan, attraverso il territorio della Federazione Russa, devono essere effettuati solamente dal territorio della Repubblica di Bielorussia, sempreché agli scompartimenti dei mezzi di trasporto e del materiale ferroviario, agli alloggiamenti, agli spazi e ad altri luoghi in cui si trovino o possano trovarsi le merci, siano applicati strumenti di identificazione (sigilli), compresi quelli funzionanti sulla base della tecnologia di navigazione satellitare globale del sistema GLONASS, e anche previa presenza dei tagliandi di sconto, in possesso dei conducenti del mezzo che effettua il trasporto su strada. Tale disciplina resta operativa fino al 1° luglio 2016.
Infine, dal 1° febbraio 2016 le frontiere tra Russia e Polonia sono chiuse ai veicoli pesanti perché gli Stati suddetti non hanno raggiunto un accordo sulle autorizzazioni.
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Dal 1° luglio in Francia (si tratta del primo caso in Europa) vige il divieto di utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida, neanche se l’apparecchio è collegato a un auricolare. E' possibile invece usare l’apparato Bluetooth del veicolo facendo ricorso a comandi vocali. Per chi trasgredisce la sanzione sarà di 135 euro, aggravata dal taglio di tre punti dalla patente.
La ragione di questo rigido provvedimento è il crescente aumento del numero delle vittime sulla strada, causato dall’uso dei cellulari.
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Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione
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Nella riunione del Comitato per i trasporti su strada del gennaio 2007 la Commissione aveva concordato con gli Stati membri che, nei veicoli con due conducenti, quando un conducente dopo aver guidato per quattro ore e mezza cede la guida al secondo conducente e si siede al suo fianco, i primi 45 minuti di «disponibilità», automaticamente registrati sulla sua carta, dovrebbero essere considerati una «interruzione». Durante tale periodo di 45 minuti il conducente non può esercitare alcuna attività attinente alla guida, quale il pilotaggio.
La prassi di trascorrere 45 minuti dell'interruzione all'interno del veicolo in movimento non dovrebbe, tuttavia, essere imposta ai conducenti dai loro datori di lavoro, bensì essere vista come una possibilità per i conducenti in situazione di multipresenza e non come un obbligo.
Gli Stati membri, cui spetta la responsabilità di applicare il regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di periodi di guida e periodi di riposo(1), dovrebbero accertarsi che i datori di lavoro organizzino le attività dei loro conducenti in modo che questi ultimi possano far valere i propri diritti e adempiere ai propri obblighi in conformità al citato regolamento.

(1)
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Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
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Interrogazioni parlamentari
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Ieri, 9 febbraio, si sono tenuti gli Stati Generali (Porti e Logistica: l'asse per lo sviluppo), convocati dal Ministro Lupi per la condivisione delle Linee Guida (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3715) del predisponendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, previsto dall’art. 29 del DL Sblocca Italia (DL n. 133/2014, convertito in Legge n 164/2014).
Confindustria, intervenuta in tale sede, ha esposto in sintesi i contenuti e le principali proposte presenti nel Position Paper sulla riforma portuale consegnato allo stesso Ministro Lupi lo scorso 27 gennaio, ribadendo la necessità di una riforma urgente della portualità nazionale per il rilancio competitivo del Paese.
Nel concludere l’incontro, il Ministro Lupi ha voluto chiarire innanzitutto - con specifico riferimento alla bozza informale di DDL Concorrenza del MISE, che aveva destato molteplici perplessità circa le previsioni su concessioni marittime e lavoro portuale - che spetterà alla competenza del MIT affrontare le diverse tematiche afferenti la portualità.
Quanto al definendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, il Ministro ha specificato che sarà adottato non oltre la prima settimana di marzo, auspicando tuttavia la definizione del testo per la fine di febbraio.
Sarà, inoltre, strutturato in tre parti (l’analisi del contesto, l’individuazione della strategia per il rilancio della portualità e della logistica, l’indicazione delle azioni concrete da assumere) ed articolato su sei punti (intercettare ed acquisire nuovi traffici; ottenere finanziamenti privati; promuovere lo sviluppo tecnologico; semplificare le procedure (in particolare sull'iter di approvazione dei dragaggi); sostenere la crescita della logistica; attuare un mercato concorrenziale e competitivo).
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L’Osservatorio Airp: nel 2013 la principale categoria merceologica trasportata su strada in Italia è stata quella dei “minerali metalliferi”
Nel 2013, la principale categoria merceologica trasportata su strada in Italia è stata quella dei “minerali metalliferi” con una quota pari al 18,08% del totale delle merci trasportate su gomma. Questi dati emergono da uno studio dell’Osservatorio Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla Mobilità sostenibile sulla base di dati Istat. Lo studio riporta anche la classifica delle prime dieci categorie di merci trasportate su strada nel 2013: “prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” con una quota sul totale delle merci trasportate pari al 15,43%, “prodotti alimentari, bevande e tabacchi” (10,72%), “materie prime secondarie, rifiuti urbani e altri rifiuti” (9,5%), “prodotti dell’agricoltura, della caccia e della selvicoltura” (6,98%), “metalli e manufatti in metallo” (6,4%), “prodotti petroliferi raffinati” (4,37%), “legno e prodotti in legno e sughero” (4,36%) e “prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali” (3,18%). Conclude la graduatoria al decimo posto la categoria “altre merceologie” (20,98%) che raggruppa un insieme eterogeneo di beni.
L'Osservatorio Airp riafferma che il trasporto merci su strada continua ad essere indispensabile per il sistema produttivo italiano. Per migliorare la competitività delle imprese italiane, i mezzi che trasportano le merci devono essere in condizioni di perfetta efficienza garantendo al contempo la possibilità di ridurre i costi d’esercizio.
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Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) sono state introdotte diverse novità per il settore dell’autotrasporto: i commi dal 247 al 250 modificano ed integrano il decreto legislativo 286/05 e l’art. 83-bis del DL 112/08, convertito in legge 133/08.
Rispetto al decreto legislativo 286/05, i principali interventi riguardano:
- l’ampliamento delle definizioni di vettore (che comprendono anche cooperative, consorzi e reti d’impresa) e di committente (con l’aggiunta del committente cd. logistico), contenute nell’art. 2, comma 1, lett. b) e c), e l’introduzione della definizione di sub-vettore;
- l’inserimento della disciplina della sub-vezione (nuovo art. 6-ter): il ricorso alla sub-vezione deve essere necessariamente concordato tra le parti del trasporto al momento della stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso; in assenza di accordo tra committente e vettore il contratto può essere risolto per inadempimento. Il vettore è tenuto a verificare la regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la responsabilità solidale, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute. Il sub-vettore non può a sua volta sub-affidare il trasporto ad altro soggetto, altrimenti il contratto è ritenuto nullo. Viene introdotta un’eccezione al divieto di sub-vezione successivamente ad ogni “rottura di carico” di un trasporto di collettame (raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore alle 5 tonn.);
- l’abrogazione della scheda di trasporto (art. 7-bis): dal 1° gennaio 2015, i committenti di un servizio di trasporto merci non sono più tenuti alla compilazione di tale documento e gli agenti accertatori, di conseguenza, non possono più chiedere al conducente di esibire la suddetta scheda o i documenti equipollenti. Tuttavia, le informazioni riguardante le “generalità” del committente e le istruzioni sull’esecuzione del trasporto fornite dal committente medesimo è necessario che risultino da altra documentazione (vedi anche circolare del Ministero dell’Interno del 31.12.2014). Resta fermo l’obbligo di tenere a bordo mezzo la documentazione richiesta per altre finalità dalle leggi vigenti (fiscali, di sicurezza o per altri scopi: trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).
Con riferimento all’art. 83-bis, le principali novità attengono:
- l’introduzione del “principio” della libera contrattazione dei prezzi e condizioni nel contratto di trasporto, sia scritto che verbale, sempreché si tenga conto “dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;
- la previsione della responsabilità solidale del committente nei confronti del vettore ed eventuali sub-vettori, nel limite di un anno, qualora non richieda copia del DURC (non antecedente a tre mesi rispetto alla data del contratto). Tuttavia, la responsabilità solidale del committente è strettamente connessa al soggetto/vettore, poiché nel d.lgs. 286/05 si prevede che il vettore sia direttamente responsabile se non verifica la regolarità del sub-vettore. In particolare, tale responsabilità si intende retributiva, previdenziale e assicurativa nel caso di contratti scritti, anche fiscale e di violazione del CDS nel caso di contratti verbali. Pertanto, il committente è chiamato a verificare la regolarità del vettore che successivamente potrà essere riscontrata mediante l’accesso ad un apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori;
- per i contratti di durata superiore ai 30 giorni, si prevede l’adeguamento del corrispettivo se la variazione del prezzo del gasolio supera del 2% il valore preso a riferimento alla stipula del contratto; l’adeguamento vale anche per le variazioni delle tariffe autostradali.
Con tre disposizioni a parte della Legge di Stabilità, sono introdotti:
- dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi predisposti dal MIT (anche sulla base delle rilevazione mensile del MISE sul prezzo medio del gasolio), cui il committente e vettore devono tener conto per elaborare il corrispettivo della prestazione di trasporto (comma 250);
- la previsione del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 132, che costituisce condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub‐trasporto. Tale negoziazione è considerata valida anche qualora le parti procedono alla risoluzione (se prevista in un accordo o nel contratto) della controversia con mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese. L’azione diretta non può essere oggetto di negoziazione assistita né di mediazione (comma 249);
- la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria per le nuove imprese che intendono esercitare (dal 1° gennaio 2015) l’attività di autotrasporto, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A partire dal terzo anno, tale dimostrazione deve essere effettuata con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (comma 251).
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E’ stata emanata, il 15 gennaio scorso, la circolare interministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Interno ) riguardante i trasporti di cabotaggio, che fornisce importanti delucidazioni sull’art. 46-bis della L. 298/74, a seguito delle modifiche intervenute dal D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito con L. 164/2014.
La circolare è diretta, anzitutto, a contrastare il fenomeno del cabotaggio abusivo, a rendere più efficaci i controlli effettuati dalle Autorità competenti, chiarendo quali siano gli obblighi probatori posti a carico del conducente.
La circolare si sofferma dapprima sul Capitolo III del Regolamento 1072/2009 che disciplina l’attività di cabotaggio, ribadendo quali siano le condizioni e i limiti entro i quali un vettore stabilito in uno Stato membro della UE può svolgere attività di autotrasporto all’interno di un altro Paese dell’Unione o in uno aderente allo Spazio Economico Europeo (cd. Stato ospitante).
I trasporti di cabotaggio sono considerati conformi al Regolamento suddetto soltanto se vengono prodotte prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto internazionale in entrata sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata, altrimenti il conducente è sanzionato a norma dell’art. 46-bis (sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di 6 mesi).
Con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 46-bis è stato previsto che le sanzioni di cui sopra, irrogate nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero, siano applicate anche qualora venga riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del cronotachigrafo o altri elementi relativi alla circolazione stessa e le prove documentali che devono essere fornite per dimostrare la corretta esecuzione del trasporto di cabotaggio nonché nel caso in cui le prove medesime non siano presenti a bordo mezzo.
La sanzione viene applicata anche alla mancata esibizione, in sede di controllo, dei documenti relativi al trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento o già svolto: tale fattispecie era prima sanzionata ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, articolo soppresso con la Legge di Stabilità per l’anno 2015 (L 190/2014).
La circolare, inoltre, precisa quali siano i presupposti per distinguere il trasporto combinato dal cabotaggio stradale.
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Da un articolo pubblicato sulla rivista specializzata dedicata al settore "Uomini e Trasporti", risulterebbe che il cabotaggio illegale per l'Unione Europea rappresenterebbe un'infrazione non grave che non farebbe perdere il requisito dell'onorabilità (tra i requisiti per accedere alla professione di autotrasportatore).
Di seguito l'articolo nella versione integrale:
Marcia indietro sul cabotaggio illegale: per l’UE non è infrazione grave
15 gennaio 2015
Il cabotaggio illegale non è un’infrazione grave e quindi non comporta la perdita del requisito della onorabilità. Sembra ormai essere questa la posizione assunta dal Parlamento Europeo relativamente alla classificazione delle infrazioni stradali. Un esito abbastanza sorprendente, visto che lo stesso Parlamento aveva richiesto alla Commissione europea di rivedere una prima black list in cui il cabotaggio illegale non era appunto ricompreso tra le violazioni più importanti.
Alla resa dei conti, tuttavia, se nel testo uscito dalla Commissione Trasporti il cabotaggio illegale veniva valutato con un livello intermedio di gravità, nella mozione di risoluzione presentata dal Parlamento il livello di gravità appare addirittura inferiore rispetto a quello proposto o comunque non presenta i requisiti di gravità necessari alla perdita dell’onorabilità. Ricordiamo come la perdita di reputazione comporta la mancanza di un requisito essenziale per possedere la licenza.
Pare che tale atteggiamento di chiusura sia stato provocato da una certa rigidità della Commissione che ha tenuto duro sulle sue posizioni e in particolare della commissaria slovena, Violeta Bulc, che non ha ritenuto che il cabotaggio abusivo potesse essere assimilabile ad altre tipologie come morte o danno grave alla persona.
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Il termine per la presentazione della domanda per ottenere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali effettuati per l’anno 2013 è stata prorogata dal 3 dicembre alle 14.00 del 19 dicembre 2014. E’ quanto ha deciso il Comitato Centrale dell’Albo con una delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2014, n. 281.
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Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), con circolare del 27 ottobre scorso, è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni interessate, in merito alle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni.
La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo.
Gli aspetti giuridico-amministrativi trattati dalla circolare vanno dal computo dei termini, dalle deleghe, alle variazioni riguardanti la toponomastica del luogo di nascita o residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, al comodato di veicoli aziendali, alla custodia giudiziale, alla locazione senza conducente, ecc.
Restano fermi i termini per l’applicazione della disciplina suddetta, ovvero riguarderà tutti gli atti posti in essere dal 3 novembre p.v. alle condizioni esplicitate dalle circolari ministeriali.
Relativamente all’ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio),
Riguardo alla fattispecie di maggiore interesse delle imprese, la circolare precisa che il comodato di veicoli aziendali è a titolo gratuito e che quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
E’ escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, CDS e dell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro- tempo libero;
- l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, in quanto qui viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
- l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.
Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni).
La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014.
A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore.
Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.
Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di un’intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa.
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Vi segnalo che il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 2 ottobre scorso, ha emesso un'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (concesso ai sensi dell'art. 83 bis - differenza tariffaria nei contratti verbali), a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre scorso sui cd. costi minimi.
Il giudice civile ritiene, pertanto, rilevante la sentenza comunitaria e sottolinea che "ogni stato membro sia vincolato al rispetto delle disposizioni comunitarie e dell'interpretazione delle stesse fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea".
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Vi segnalo un articolo interessante riguardante su "Il Sole 24 ore" del 24 settembre 2014 che riprende la nota congiunturale di Confetra sul trasporto merci in Italia, dalla quale si evince un trend positivo nel 1° semestre 2014.
Sole 24 ore - mini rivesglio del traffico merci.pdf|Visualizza dettagli
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Soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui costi minimi di esercizio dell'autotrasporto merci. Così Confindustria commenta la pronuncia dei giudici Ue, che ha dichiarato illegittime le norme introdotte dall’art. 83 bis della legge 133/2008 in quanto restrittive della concorrenza nel mercato interno.
La sentenza della Corte – continua la nota di viale dell’Astronomia - adottata a seguito del rinvio disposto dal TAR Lazio sul ricorso presentato da Confindustria, da numerose Federazioni, Rappresentanze di categoria, aziende aderenti e da altre importanti organizzazioni del settore, ha confermato quello che le imprese avevano contestato fin dall'introduzione della normativa nazionale: non esistono collegamenti tra i costi minimi e l'obiettivo della sicurezza stradale, invocata in modo strumentale per giustificare l'adozione di un regime tariffario obbligatorio per i servizi di autotrasporto.
Confindustria e l’Autorità Antitrust – fanno notare gli industriali - avevano indicato che la sicurezza stradale va perseguita con misure appropriate, peraltro già in vigore, ma più efficaci e non restrittive della concorrenza, come ad esempio quelle sui tempi di guida e di riposo e quelle relative al controllo tecnico degli autoveicoli. La pronuncia della Corte, nel confermare questi rilievi, è di assoluta rilevanza poiché consentirà al mercato dell'autotrasporto, nel pieno rispetto della sicurezza stradale e della concorrenza, di definire liberamente i prezzi dei servizi.
Confindustria – conclude la nota - anche a seguito di questa pronuncia, resta disponibile a dialogare con le Associazioni di autotrasporto e con il Governo per modificare la normativa nazionale coerentemente con la disciplina comunitaria e per formulare proposte di politica industriale volte al rilancio del settore.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con circolare del 10 luglio 2014, ha fornito delucidazioni sull’applicazione dell’art. 94 bis, comma 4, del Codice della Strada (CDS): disposizione che – nel prevedere obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni – rinvia al Regolamento di esecuzione del CDS l’individuazione delle fattispecie ricadenti nell’articolato suddetto.
Il provvedimento, al momento, è inapplicabile ai veicoli in disponibilità di soggetti esercenti attività di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi) e passeggeri (iscritti al REN o mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi, come taxi e ncc), poiché per tali fattispecie verranno prossimamente emanate apposite disposizioni.
Con tale circolare, il MIT, ha voluto, pertanto, fornire direttive, tenuto conto quanto indicato nell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del CDS, con riferimento alle carte di circolazione di autoveicoli, motoveicoli ed ai rimorchi di massa complessiva inferiore ai 3,5 tonn., nel caso di:
- variazione della denominazione/generalità dell’ente/persona fisica intestataria
- disponibilità temporanea (superiore a 30 gg.) di un veicolo intestato ad altri, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento di custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente
- intestazione di veicoli a soggetti giuridicamente incapaci.
Le procedure descritte dalla circolare saranno operative dal 3 novembre 2014 e, pertanto, l’omissione delle prescrizioni sopra citate danno luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 94 del CDS; tuttavia resta ferma la possibilità, su richiesta dell’utenza, di osservare gli adempimenti indicati dalla circolare (aggiornamento della carta di circolazione e dell’Archivio Nazionale Veicoli) per gli atti posti in essere prima della suddetta data e, in particolare per quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di entrata in vigore del DPR 198/12, che ha introdotto l’art. 247-bis nel Regolamento di esecuzione del CDS) e il 2 novembre 2014. Per quest’ultima fattispecie il mancato rispetto degli obblighi suddetti non comporta l’applicazione delle sanzioni.
Riguardo alla fattispecie della variazione della denominazione sociale/generalità del soggetto intestatario del veicolo, la circolare dispone l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando da apporre sulla stessa da parte delle UMC competenti.
Rispetto all’intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con contratto di comodato (applicabile anche ai veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale alle 6 tonn. in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso), il comodatario (inteso come il soggetto che utilizza il mezzo per un periodo superiore a 30 gg.) deve procedere ad aggiornare la carta di circolazione, a meno che non siano soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi.
Un particolare regime è previsto per il comodato di veicoli aziendali, tra cui quello a favore dei dipendenti: in questo caso, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (impresa intestataria del veicolo), su delega del comodatario (persona fisica cui viene concesso in uso il mezzo) deve presentare istanza per l’aggiornamento nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e non per la carta di circolazione). Qualora si tratti di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare una sola istanza ed effettuare un solo versamento di 16,00 euro per l’imposta di bollo e 9,00 euro per ogni veicolo per i diritti di motorizzazione.
Anche per la locazione senza conducente del veicolo, la circolare impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei veicoli.
La circolare ministeriale, inoltre, fornisce indicazioni anche per le fattispecie di custodia giudiziale, locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale, intestazione di veicoli di proprietà a soggetti incapaci di agire ed altre fattispecie (utilizzo veicolo intestato al de cuius, rent to buy), nonché i veicoli facente parte di un “trust”.
Le pratiche per tutte le fattispecie esaminate dalla circolare sono svolte, previo pagamento di imposta di bollo e di diritti di motorizzazione, sia dalle UMC che dagli studi di consulenza automobilistica, abilitati al rilascio di tagliandi di aggiornamento e delle ricevute di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
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Il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Motorizzazione – ha fornito delucidazioni, con circolare del 14 agosto 2014, n. 18061, sulle scadenze della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) degli autisti ottenute per documentazione, all’atto del primo rinnovo.
La circolare, riprendendo il Decreto Dirigenziale (D.D.) del 10 giugno scorso (pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2014, n. 171), chiarisce che i conducenti che non hanno ancora effettuato il primo corso di formazione periodica (finalizzato al rinnovo di validità) possono svolgerlo fino ad un massimo di 7 anni, in attuazione dell’art. 8, paragrafo 2, della Direttiva 2003/59/CE –
Conseguentemente, le CQC ottenute per documentazione:
- per il trasporto di persone, sulle quali la scadenza di validità è indicata al “9 settembre 2013” sono valide fino al “9 settembre 2015”;
- per il trasporto di cose, riportanti la data di scadenza “9 settembre 2014” sono valide fino al “9 settembre 2016”.
Le nuove scadenze saranno riportate sulla patenteCQC, qualora i conducenti procederanno al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chiedano un duplicato della stessa o della CQC.
Il MIT, inoltre, comunica che con successivi provvedimenti saranno definiti, a seguito dell’emanazione del D.D del 10 giugno scorso, ulteriori procedure e termini riguardanti la scadenza di validità delle CQC.
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 giugno 2014, che interviene sul Decreto Dirigenziale del Decreto 06.08.2013, in materia di carta di qualificazione del conducente (CQC).
La modifica si è resa necessaria per rispondere a quanto richiesto dalla Commissione Europea (EU PILOT 5789/13/MOVE) che ha contestato all’Italia l’erronea applicazione dell’art. 8, paragr. 3, della Direttiva 2003/59/CE.
Nello specifico, il provvedimento ha abrogato l’art. 2 del Decreto del 6 agosto del 2013, che riguarda gli autisti che hanno ottenuto la CQC tramite corsi di formazione periodica e ai quali sono state rilasciate patenti con scadenza al 2020 per il trasporto di persone e al 2021 per il trasporto di merci.
Dall’entrata in vigore del DM MIT 10.06.2014 (26 luglio), tali soggetti non beneficeranno più della proroga della scadenza al 2020/2021, bensì la CQC scadrà nei normali termini dei cinque anni, ossia il 9 settembre 2018 per il trasporto persone e il 9 settembre 2019 per il trasporto di merci.
Inoltre, nel decreto è stabilito che un provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione provvederà dettare le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE.
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Da quanto si evince da un comunicato stampa del 19 marzo scorso, le rappresentanze dell’autotrasporto siciliano, Aias, Fai-Sicilia, Assotrasport, Aitras, Assiotrat, hanno disposto la conferma del fermo dei servizi nella regione dalle ore 00.00 del 24 marzo 2014 alle ore 24.00 del 28 marzo 2014.
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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Lupi ha presentato in Consiglio dei Ministri un'informativa sul Piano nazionale degli aeroporti, aprendo così formalmente l’iter di approvazione dello stesso. I successivi passaggi prevedono una discussione nell’ ambito della Conferenza Stato – Regioni, un nuovo esame da parte del Gover; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">
Calabria
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Lamezia
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Reggio Calabria, Crotone
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Sicilia – Orientale
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Catania
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Comiso
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Sicilia - Occidentale
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Palermo
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Trapani, Pantelleria, Lampedusa
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Sardegna
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Cagliari
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Olbia, Alghero
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Per una più dettagliata descrizione del Piano che, una volta approvato, verrà aggiornato ogni tre anni, si rimanda al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Confindustria e Federchimica hanno organizzato il “5° Workshop ADR - La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative ed approcci operativi”.
Il workshop si terrà il prossimo 8 febbraio (inizio ore 9.30) presso l’Auditorium di Federchimica a Milano (Via Giovanni da Procida, 11)
Saranno trattate tematiche relative al trasporto stradale di merci pericolose con un focus sui nuovi “vincoli” previsti dalla normativa (nuovo Regolamento ADR/RID/ADN) e sarà approfondita anche la questione riguardante il nuovo obbligo (in vigore dal 1° gennaio 2023) di nominare un Consulente Sicurezza Trasporti da parte delle imprese che spediscono, per conto proprio o conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto (speditori che figurano come tali )sul documento di trasporto.
Nella prima sessione del workshop, i componenti della Task Force ADR del Comitato Logistica presenteranno la nuova Monografia ADR con le novità più significative dell’ADR 2023.
Successivamente un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.
Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle imprese in caso di incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del carico nei veicoli e container.
Infine, un rappresentante della Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio, presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade italiane nel trasporto di merci pericolose.
L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento da remoto.
Per il collegamento da remoto sarà fornito, con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il collegamento in videoconferenza
Gli interessati possono registrarsi al seguente link indicando la modalità di partecipazione:
5° Workshop ADR
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Il MIT ha pubblicato sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a gennaio 2023 (https://www.mit.gov.it/documentazione/valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di-esercizio-dellimpresa-italiana-di.)
I valori sono stati ottenuti a partire da quelli pubblicati nel febbraio 2022, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata dall’ISTAT (11,6% su base annua) e tenendo conto dell’aumento del costo del carburante nel periodo.
MIT Valori medi di riferimento_autotrasporto_gennaio 2023.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il “5° Workshop ADR - La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative ed approcci operativi”.
Il workshop si terrà il prossimo 8 febbraio (inizio ore 9.30) presso l’Auditorium di Federchimica a Milano (Via Giovanni da Procida, 11)
Saranno trattate tematiche relative al trasporto stradale di merci pericolose con un focus sui nuovi “vincoli” previsti dalla normativa (nuovo Regolamento ADR/RID/ADN) e sarà approfondita anche la questione riguardante il nuovo obbligo (in vigore dal 1° gennaio 2023) di nominare un Consulente Sicurezza Trasporti da parte delle imprese che spediscono, per conto proprio o conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto (speditori che figurano come tali )sul documento di trasporto.
Nella prima sessione del workshop, i componenti della Task Force ADR del Comitato Logistica presenteranno la nuova Monografia ADR con le novità più significative dell’ADR 2023.
Successivamente un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.
Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle imprese in caso di incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del carico nei veicoli e container.
Infine, un rappresentante della Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio, presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade italiane nel trasporto di merci pericolose.
L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento da remoto.
Per il collegamento da remoto sarà fornito, con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il collegamento in videoconferenza
Gli interessati possono registrarsi al seguente link indicando la modalità di partecipazione:
5° Workshop ADR
SI PREGA DI DARE MASSIMA DIFFUSIONE ALL'EVENTO, COINVOLGENDO ANCHE LE IMPRESE INTERESSATE
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIT, con circolare del 27 dicembre 2022 ha reso noto che dal 12 gennaio entrerà in vigore la nuova direttiva UE 2022/2561 sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti di alcuni veicoli stradali per il trasporto di merci o passeggeri.
La Direttiva ha la funzione di codificare in un nuovo provvedimento normativo tutte le disposizioni della originaria direttiva 2003/59/CE e di tutte le modifiche successive della stessa al fine di semplificare e dare certezza all’applicazione del diritto vigente, ma senza cambiamenti sostanziali.
Pertanto, la direttiva 2003/59/CE e successive modificazioni è abrogata e qualsiasi riferimento nella normativa nazionale alla Direttiva abrogata è da intendersi riferito alla nuova direttiva.
La circolare riporta anche una tabella di concordanza tra la Direttiva abrogata e quella che, a breve, entrerà in vigore.
Circolare MIT 27.12.2022-formazione iniziale e periodica dei conducenti_CQC.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che la Divisione 7 del DG Sicurezza stradale e Autotrasporto del MIT con una mail ci ha informato che Dipartimento per i trasporti del Regno Unito ha inviato una lettera alla Commissione europea (DG Move), nella quale si informa di una modifica normativa, in vigore dal 24 dicembre scorso, di alcuni punti dell’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito. In particolare, si tratta di alcuni aspetti relativi ai servizi di trasporto di merci effettuati da operatori dell’Unione europea da/verso il Regno Unito e che in alcuni casi comprendono prestazioni effettuate in altri Paesi terzi.
Le autorità del Regno Unito competenti al controllo su strada dovrebbero non comminare sanzioni fino al 1° aprile 2023, nei confronti degli operatori che non dovessero rispettare le nuove disposizioni normative.
Nella lettera sono riportati i link per consultare la normativa ad oggi vigente.
230104dgmoveeuaccess.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Con nota del 22 dicembre 2022, prot. Prot.: 598868/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto, come già riportato nella circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022 (par. III), a seguito dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante per effetto del DL 176/2022, modificato dal DL 179/2022, riprende efficacia dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 il beneficio fiscale per gli esercenti determinate attività trasporto di merci e di persone.
Il ripristino della misura è spiegato perché dovuto al fatto che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante vigente nel suddetto periodo (euro 467,40 per mille litri) torna ad essere superiore a quella fissata per l’impiego agevolato di che trattasi (euro 403,22 per mille litri).
Pertanto, si potrà chiedere il rimborso del quarto trimestre 2022 limitatamente ai consumi al periodo 1° dicembre-31 dicembre 2022 soltanto sulla base di:
- della descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- delle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati nella fattura riportate ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di fornitura ad apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato, della consegna del gasolio comprovabile dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dal titolare del deposito speditore; ciò ancorché il prodotto così scortato venga ripartito, dall’esercente attività di trasporto, tra i mezzi ammessi al beneficio di cui ha la disponibilità nei giorni successivi al 31 dicembre 2022.
Restano esclusi dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale od a partite del carburante consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.
Le istanze possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023.
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-trimestre-2022), riservata al solo mese di dicembre.
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Con riferimento al trasporto merci, si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo dei crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.
La circolare riporta anche delle precisazioni relative alle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B, ovvero per beneficiare dell'agevolazione è necessario precisare quanto segue:
- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” si devono inserire le date “1° dicembre” e 31 dicembre” dell’anno 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo precedente (1° ottobre – 30 novembre 2022) del quarto trimestre solare;
- nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 o comunque imputabili a tale mese di consumo sulla base dei criteri individuati in premessa;
- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.
- nella colonna denominata “TOTALE LITRI FATTURATI” l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione di carburanti per uso privato nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022;
- nella colonna “NUMERO FATTURE”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.
circolare Agenzia Dogane 22.12.2023 - rimborso benefici gasolio dicembre 2022.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che il DM MIT del 13 dicembre 2022 "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2023 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31.12.2022.
Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
DM MIT 13.12.2022 calendario divieti circolazione 2023_pubblicazione GU.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT-Dipartimento per la mobilità sostenibile, DG Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Div. 3-, ha predisposto una nota esplicativa che definisce le esenzioni applicabili dal 1° gennaio 2023 alla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (CST).
Risultano applicabili e sono estese anche alla figura dello speditore le esenzioni già previste dal D.M.4 luglio 2000 n. 90T, successivamente chiarite dalla Circolare A26 del 14 novembre 2000, ossia quelle relative ai trasporti occasionali di merci a bassa pericolosità.
Vengono esentate dalla nomina del CTS, le imprese che:
a) effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie o oggetti delle categorie di trasporto 3 e 4 della tabella 1.1.3.6.3;
b) effettuano operazioni di carico delle merci, di cui al punto a), in colli o alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
L'esenzione si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ognuna delle operazioni, corredate a cura dell'impresa della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni sulle operazioni, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
La Circolare A26 chiarisce, infine, che le spedizioni fatte in conformità ai regimi delle quantità limitate per unità di collo (3.4) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Ad oggi non sono confermate le esenzioni in caso di trasporto in quantità limitate per unità di collo (3.4 ADR) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6).
La nota dovrà a breve essere pubblicata sul sito del MIT.
Nota MIT 21.12.2022- nomina CTS.pdf|Visualizza dettagli
DM MIT 04.07.2000.pdf|Visualizza dettagli
Circolare MIT 14 novembre 2000, n. A26.pdf|Visualizza dettagli
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Nelle more della pubblicazione sulla GU, il MIT ha pubblicato sul proprio sito il decreto 13 dicembre 2022 riguardante i divieti di circolazione per veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale.
Il provvedimento contiene delle modifiche rispetto al calendario dei divieti dello scorso anno che di seguito sono evidenziate:
- art.5 – Agevolazione per i veicoli da/verso la Sicilia: al fine di definire il rapporto con le ipotesi di trasporto intermodale strada-mare disciplinate dall’art.6, è stata inserita una clausola di salvaguardia valevole per tutte le casistiche indicate; è stato precisato che le agevolazioni non riguardano i veicoli diretti in Sicilia, provenienti dalla Calabria, e quelli provenienti da quest’ultima e diretti in Sicilia che utilizzano i traghetti sullo Stretto di Messina;
- art. 6, comma 5 – Agevolazioni per il trasporto intermodale: è stato eliminato l’inciso “e per il solo viaggio di rientro in sede” e in tal modo è consentito al trattore isolato di effettuare più tratte iniziali/terminali di UTI durante la vigenza del divieto;
- art. 6, comma 1 – Agevolazioni per il trasporto intermodale: è stato inserito l’interporto di Pordenone tra i terminal intermodali, come richiesto da Confindustria;
- art. 7, comma 2 – Categorie dei veicoli esentati dal divieto: è stato riformulato l’articolato riguardante l’esenzione sulla raccolta dei rifiuti;
- art. 8: Tipologia delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto: sono stati introdotte tra le esenzioni gli alveari soggetti a nomadismo;
- introduzione di una franchigia del 10% in massa sul totale del carico per i prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati contemporaneamente ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, nelle tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto.
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Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-12/Decreto%20DIVIETO%20CIRCOLAZIONE%20VEICOLI%20AUTOTRASPORTO.pdf
DM MIT 13.12.2022-divieti di circolazione 2023.pdf|Visualizza dettagli
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Dal 2023 verranno rimossi alcuni diritti per gli operatori EU contemplati attualmente dalla legislazione UK.
In particolare, come evidenziato nella nota che si allega, sarà fatto obbligo agli operatori di osservare delle nuove disposizioni riguardanti il cabotaggio dopo l'entrata a vuoto in UK, la possibilità di effettuare trasporto combinato e il diritto di triangolazione mediante l'uso di una licenza comunitaria.
Si raccomanda la massima diffusione a tutti gli operatori del settore.
221202 Letter to International Stakeholders - Access Rights to UK.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile il Piano Neve, predisposto da Viabilità Italia, per la stagione invernale 2022-2023 (https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152).
Tale Piano contiene le misure ritenute necessarie per prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione stradale dovute alle condizioni meteorologiche avverse che gli organi di polizia stradale e gli Enti concessionari e proprietari delle strade ed autostrade dovranno attuare, in caso di neve o ghiaccio.
Il documento, in particolare, prende in considerazione le aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve, l’indicazione dei codici colore relativi all’intensità delle precipitazioni nevose, le tratte autostradali dove può essere attuato il fermo temporaneo dei mezzi pesanti e l’indicazione delle aree di accumulo degli stessi con il numero di stalli per la sosta disponibili, l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade in cui è presente l’obbligo di portare a bordo le catene da neve o circolare con pneumatici invernali montati, nonché il protocollo operativo adottato in caso di emergenza e la procedura da osservare in caso di pioggia ghiacciata – freezing rain.
Inoltre, si evidenzia per tutti coloro che si metteranno in viaggio nei prossimi mesi di controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi; durante il viaggio, mantenersi informati sulle condizioni del traffico anche facendo attenzione al contenuto dei Pannelli a messaggio variabile (PMV).
È possibile, inoltre, mantenersi costantemente informati sulle condizioni di percorribilità di strade ed autostrade:
• chiamando il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S.;
• ascoltando le trasmissioni di Rai Isoradio (FM 103.3) ed i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);
• consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it, nonché i siti internet delle singole società concessionarie autostradali.
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Nel ringraziarVi della partecipazione all'incontro di oggi e come concordato in riunione, si inviano le slides presentate da Federchimica.
Saluti
Webinar Consulente Sicurezza Trasporti ADR 30.11.22_ slides Federchimica.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il prossimo 30 novembre alle ore 10.30 il webinar “La disciplina del Consulente Sicurezza Trasporti ADR: stato dell’arte e problematiche aperte”.
L’incontro è dedicato alle sole Associazioni (territoriali e di categoria) del Sistema confederale e si rende necessario alla luce delle numerose richieste di chiarimenti provenienti dal Sistema associativo sull’obbligo introdotto dal Regolamento ADR del 2019. Quest’ultimo prevede la nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (dal 1° gennaio 2023) da parte di un nuovo soggetto, ovvero del cd. “speditore”, inteso come il soggetto che figura come tale sul documento di trasporto in virtù di un contratto, pur avendo delegato a terzi le attività vere e proprie di trasporto.
Per partecipare è necessaria la registrazione attraverso il seguente link apposto anche nel programma allegato: Workshop del Consulente Sicurezza Trasporti ADR
22-11-30- Workshop on-line Consulente ADR.pptx
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 274 del 23 novembre scorso il DL 23.11.2022, n. 179 recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”.
Il provvedimento modifica la misura relativa al taglio delle accise prevista dal DL Aiuti-quater e, in particolare viene mantenuta la proroga fino al 31 dicembre 2022 del taglio delle
Accise, ma le aliquote sui carburanti sono state rideterminate:
• benzina: dal 1° dicembre al 31 dicembre, 578,40 euro per mille litri;
• gasolio: dal 1° dicembre al 31 dicembre, 467,40 euro per mille litri;
• GPL: dal 1° dicembre al 31 dicembre, 216,67 euro per mille chilogrammi.
L’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione rimane invariata nella misura del 5%.
Per quanto riguarda il gasolio utilizzato come carburante per l’alimentazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate di categoria EuroV e EuroVI fino al 31 novembre 2022 non si applica l’aliquota ridotta (ex. art. 24-ter del TUA) pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto; quindi, anche per tale periodo non si potrà presentare istanza per richiedere il rimborso delle accise, perché il credito d’imposta (pari a 214,18 euro per mille litri) è stato assorbito dal taglio generale delle accise.
Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene ripristinato il rimborso accise per i veicoli euro V ed euro VI, che sarà dato dalla differenza tra la nuova aliquota accise (467,40 euro per mille litri) e quella del gasolio professionale (403,22 euro per mille litri).
Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 271 del 19 novembre scorso il DM MITE 16.09.2022 che ha modificato le disposizioni normative relative alla figura del Mobility manager contenute nel DM MITE 12.05.2021.
Nello specifico, la disposizione d’interesse per le imprese è l’articolo 1, lett. a) che dispone per le società infragruppo qualora siano ubicate nella stessa unità locale ed in questo caso la soglia dei 100 dipendenti viene calcolata sommando i dipendenti delle diverse società di raggruppamento.
Link al provvedimento:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-19&atto.codiceRedazionale=22A06592&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il prossimo 30 novembre alle ore 10.30 il webinar “La disciplina del Consulente Sicurezza Trasporti ADR: stato dell’arte e problematiche aperte”.
L’incontro è dedicato alle sole Associazioni (territoriali e di categoria) del Sistema confederale e si rende necessario alla luce delle numerose richieste di chiarimenti provenienti dal Sistema associativo sull’obbligo introdotto dal Regolamento ADR del 2019. Quest’ultimo prevede la nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (dal 1° gennaio 2023) da parte di un nuovo soggetto, ovvero del cd. “speditore”, inteso come il soggetto che figura come tale sul documento di trasporto in virtù di un contratto, pur avendo delegato a terzi le attività vere e proprie di trasporto.
Per partecipare è necessaria la registrazione attraverso il seguente link apposto anche nel programma allegato: Workshop del Consulente Sicurezza Trasporti ADR
22-11-30- Workshop on-line Consulente ADR.pptx|Visualizza dettagli
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Con Decreto del MIMS, di concerto con il MEF, del 13 settembre 2022 (GU n. 257 del 04.11.2022), sono stati stabiliti i criteri e le modalità con cui le imprese beneficiarie procedono a rendicontare gli effetti economici subiti direttamente dall’emergenza COVID-19 registrati durante il periodo di contribuzione.
L’accesso ai contributi è consentito alle imprese nella misura della perdita di fatturato (maggiori costi/minori ricavi) relativa alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 limitatamente all’attività relativa aL trasporti ferroviario effettuata nel territorio nazionale.
Beneficiari della misura sono le imprese comunitarie detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle attività svolte integralmente o in parte sul territorio italiano.
Ai fini del riconoscimento del contributo, nei limiti delle risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, le imprese devono presentare un’istanza corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della impresa che attesti:
- i minori ricavi nel periodo non siano derivanti da eventi indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica;
- non siano stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovracompensazioni.
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L’istanza va trasmessa, con PEC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il 31 dicembre 2022.
Le risorse verranno assegnate con DM del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 1, comma 671, della legge 178/2020, che determina altresì per ogni singola annualità, la quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria, a seguito di un’istruttoria condotta sulla base delle informazioni trasmesse nell’ambito della rendicontazione, a valere sulle risorse effettivamente disponibili. La somma complessivamente riconosciuta ad ogni singola impresa beneficiaria è erogata per singola annualità. Il contributo può essere riconosciuto fino al 100% del costo ammissibile.
La misura non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili ed è soggetta a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui l’entità della stessa risulti superiore al danno subito.
Sono esclusi dal beneficio i richiedenti che siano responsabili del danno subito e/o non abbiano condotto le proprie attività con la dovuta diligenza o nel rispetto della normativa applicabile o non abbiano adottato alcuna misura per mitigare il danno subito.
Decreto MIMS-MEF 13.09.2022-misura effetti economici COVID-19.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIPAAF e Invitalia hanno organizzato un webinar per illustrare l'incentivo, previsto dal PNRR, “Contratto di sviluppo per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” per lunedì 3 ottobre alle ore 11.00.
Per partecipare iscriversi al seguente link:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZP9xZnA8Qr-lh_q04nVP-Q
Si prega di darne massima diffusione presso le aziende associate.
Il Contratto per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi produttivi. Previsto nell'ambito del PNRR, ha una dotazione di 500 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori misure per i porti e mercati per un totale costo dell’investimento pari a 800 milioni di euro.
Come previsto dal PNRR, le risorse (500 milioni) sono destinate alla logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, finalizzate a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- capacità di ridurre gli impatti ambientali;
- introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività;
- presenza di progetti di ricerca e sviluppo;
- capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale.
Sono ammissibili i progetti che riservano una quota minima dell’investimento a una delle seguenti attività:
- riduzione degli impatti ambientali e transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;
- digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell’investimento complessivo.
Sono ammissibili alle agevolazioni:
- investimenti in attivi materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari)
- investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica, per ridurre i costi ambientali ed economici
- interventi di innovazione dei processi produttivi, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain), realizzati nei seguenti settori:
- produzione agricola primaria (art. 10 del DM 13/06/22)
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 11 del DM 13/06/22)
- altre attività afferenti la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (art. 12 del DM 13/06/22).
Maggiori informazioni sono reperibili ai seguenti link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-il-nuovo-incentivo-contratti-per-la-logistica-agroalimentare
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIMS, con circolare del 26 settembre scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti su quanto disposto dalla circolare del 13.05.2022 riguardante le modalità applicative dell’articolo 6, comma 3, del decreto 8 aprile 2022 (GU n. 90 del 16.04.2022) e, nello specifico sulla dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale, per un soggetto che abbia ricoperto l’incarico di gestore dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, sempreché abbia svolto detta attività per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
La questione su cui è intervenuta la nuova circolare riguarda le modalità di accertamento del possesso dei requisiti suddetti e della loro veridicità, soprattutto per quel che concerne lo svolgimento dell’attività decennale.
Pertanto, per evitare ulteriori appesantimenti procedurali e sulla base di quanto previsto dal DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno inserire che tale circostanza possa essere dichiarata dal soggetto interessato, ai sensi del decreto citato, nella richiesta di ottenimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.
Gli enti competenti al rilascio degli attestati in dispensa dall’esame sono chiamati ad effettuare controlli, anche a campione “in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite”.
Per maggior chiarezza, pertanto, l’allegato 3 alla circolare 13.05.2022 è sostituito dal nuovo allegato alla presente circolare.
Inoltre, è stato sottolineato che Il rilascio dell’attestato valido anche per il trasporto internazionale ad un soggetto già titolare di attestato per il solo trasporto nazionale, presuppone il ritiro di quest'ultimo.
Circolare MIMS 26.09.2022 - Attestati di idoneità professionale in esenzione.pdf|Visualizza dettagli
Nuovo allegato 3.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito del MIMS sono stati pubblicati gli allegati al Decreto 28 luglio 2022, n. 242 (GU n. 215 del 14.09.2022) riguardante le “Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità”.
Gli allegati sono reperibili ai seguenti link:
Linee Guida:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-09/Allegato_1__LLGG_Trasporti_in_condizioni_di_eccezionalita.pdf
Disposizioni transitorie
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-09/Allegato_2__Misure_tecnico_gestionali_di_mitigazione_del_rischio.pdf
L’allegato 1, dapprima, si concentra sull’esplicitazione della normativa nazionale e della regolamentazione amministrativa, succedutasi negli anni, che hanno disciplinato i trasporti eccezionali e si sofferma, in particolare, sulle disposizioni contenute al comma 2, lett. b), dell’art. 10 del CDS relative al trasporto di determinate categorie merceologiche, eseguito con veicoli eccezionali eccedenti congiuntamente i limiti fissati dagli artt. 61 (dimensioni) e 62 (massa).
Le Linee-guida (LG) risultano applicabili anche per veicoli eccezionali e trasporti eccezionali di altre tipologie di carichi, con riferimento ai soli limiti fissati dall’art. 62 del CdS, dal momento che le modalità di verifica della compatibilità del transito in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, non dipendono dalla tipologia delle cose trasportate ma dalle masse che andranno a sollecitare le sovrastrutture e i manufatti stessi.
Le LG procedono ad un’elencazione delle tipologie di autorizzazioni, soffermandosi su quelle periodiche per le quali viene evidenziato l’obbligo di comunicazione del transito e l’individuazione delle strade o tronchi di strada per i veicoli e trasporti eccezionali per massa agli enti concedenti, salvo che per i mezzi d’opera, come per le autorizzazioni singole e multiple. Inoltre, si richiamano i suddetti enti a valutare attentamente il rilascio di tali autorizzazioni, qualora ricorra la necessità di “particolari accorgimenti tecnici o cautele” sull’infrastruttura sollecitata.
È inoltre importante che, almeno per i transiti eccedenti in massa i limiti generali di portata delle opere d’arte individuati ai fini del Catasto delle Strade, gli Enti preposti all’effettuazione della verifica di cui al par. 3.2, ove diversi dagli enti preposti al rilascio dell’autorizzazione, siano messi nelle condizioni di conoscere il numero annuo di transiti su ciascuna opera d’arte di competenza e valutare di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.
Il provvedimento autorizzativo concesso può contenere delle prescrizioni per la tutela della circolazione stradale e del patrimonio stradale, tra cui l’indicazione di eventuali percorsi da seguire o da evitare, le modalità riguardanti la marcia, indicazioni temporali, limiti di velocità, la presenza della scorta tecnica, ecc. Gli enti concedenti possono anche revocare o sospendere l’autorizzazione quando il transito possa compromettere o risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
Nelle LG viene poi evidenziata la questione relativa alle funzioni degli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni, ovvero: le competenze di ciascun ente (funzione diretta o delegata); gli strumenti per l'esercizio della funzione (presenza o meno di elenchi delle strade); le modalità di rilascio dell'autorizzazione (cartaceo o digitale); gli aspetti gestionali, come il numero di autorizzazioni/anno; il rispetto dei tempi per l’emissione dell’autorizzazione e il personale dedicato all'attività.
Le LG sottolineano le criticità relative alla mancanza di un catasto strade e di conoscenza del territorio e alla difficoltà di scambio delle informazioni tra Regioni e Province, nonché all’impossibilità di rilasciare le autorizzazioni nei tempi previsti.
Le Linee guida, inoltre, trattano nel merito:
- le modalità di verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte;
- il metodo di verifica delle pavimentazioni stradali al passaggio di carichi eccezionali;
- i modelli di traffico;
- la definizione dei modelli di carico del singolo mezzo eccezionale;
- il monitoraggio e il controllo delle sovrastrutture, dei manufatti e delle opere d’arte interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità.
L’allegato 2, a sua volta, regolamenta le misure tecnico-gestionali “transitorie” che possono essere adottate dai soggetti che rilasciano l’autorizzazione o il nulla osta per il transito dei veicoli e trasporti eccezionali per massa nelle more dell’entrata in vigore delle linee guida, di cui all’allegato 1, previste dal comma 10-bis, dell’art. 10, del CDS. Pertanto, vi è il richiamo agli enti autorizzanti o agli enti che concedono il nulla-osta di verificare con determinate procedure la transitabilità della rete viaria, oggetto di richiesta di autorizzazione. Queste misure hanno efficacia fino a quando non vengono adottate le LG ma comunque non oltre il 30 settembre 2023. Tuttavia, proprio la disciplina transitoria ha sottoposto a verifica preventiva tutti i trasporti eccezionali oltre le 44 tonnellate, creando seri problemi alla molteplicità degli enti locali che avrebbero dovuto effettuarli su ciascun manufatto interessato dal transito.
Per tali motivi, con l’entrata in vigore delle LG lo scorso 15 settembre scorso, con la pubblicazione del relativo DM sulla GU, si è reso necessario sospenderne l’efficacia fino al 31 dicembre 2022, introducendo l’art. 9-bis, comma 1, nella legge di conversione 142/2022 del DL 115/2022 (Aiuti-bis), “al fine di semplificare la disciplina transitoria (…) relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate”.
Tale norma, entrata in vigore il 22 settembre 2022, prevede anche, sempre fino al 31 dicembre 2022, che si continui ad applicare la disciplina sui trasporti eccezionali vigente al 9 novembre 2021 (cioè prima dell’introduzione del comma 10-bis, dell’art. 10 del CDS) e che conservano efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni già rilasciate prima della data di entrata in vigore del DM di approvazione delle Linee Guida (15 settembre 2022).
Infine, il comma 2, dell’art. 9-bis, del DL 115/2022 abroga il comma 3, dell’art. 7-bis del DL 21 ottobre 146/2021, che aveva limitato i trasporti eccezionali fino a 86 tonnellate.
In conclusione, fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile effettuare trasporti eccezionali fino a 108 tonnellate secondo la disciplina vigente al 9 novembre 2021; dal 1° gennaio 2023, le autorizzazioni fino a 86 tonnellate potranno essere concesse secondo una (nuova) disciplina transitoria semplificata di verifica (da adottare nei prossimi mesi); dopo il 30 settembre 2023, scadrà la disciplina transitoria (rivista) ed entreranno definitivamente in vigore le LG sui trasporti eccezionali.
DM MIMS 28.07.22-Trasporti eccezionali _Linee Guida.pdf|Visualizza dettagli
Allegato_1__LLGG_Trasporti_in_condizioni_di_eccezionalita.pdf|Visualizza dettagli
Allegato_2__Misure_tecnico_gestionali_di_mitigazione_del_rischio.pdf|Visualizza dettagli
art. 9-bis DL 115_2022 convertito in L. 142_2022.pdf|Visualizza dettagli
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Cari Colleghi,
le attività portate avanti da Confindustria e AgID per l’attuazione del Protocollo “Domanda pubblica come leva di innovazione” si sono consolidate e concretizzate in azioni mirate, che hanno visto il coinvolgimento del sistema imprenditoriale e delle Istituzioni per l’individuazione di linee di azione, finalizzate a rendere sempre più strutturale e sistematico il ricorso agli appalti di innovazione.
La collaborazione tra Agid e Confindustria ha contribuito all’avvio del programma di appalti innovativi “Smarter Italy”, principale iniziativa governativa per la sperimentazione degli appalti di ricerca e di innovazione che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione stimolando il mondo delle imprese e della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse negli ambiti della mobilità, del benessere, della cultura e della sostenibilità ambientale.
Nell’ambito del programma Smarter Italy è stato pubblicato un bando dedicato alla Smart mobility, in particolare alla individuazione di “Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità delle merci”.
Nello specifico, la sfida proposta consiste nell'ideare e sviluppare soluzioni originali di Smart Mobility che riducano l’impatto della mobilità delle merci sul traffico urbano e sull’ecosistema, contribuendo a raggiungere gli impegni presi dall’Italia in relazione agli obiettivi di sostenibilità posti dall’Agenda 2030 dell’ONU. Le soluzioni ideali, quindi, dovrebbero anche mitigare le problematiche tipiche delle consegne nell’ultimo miglio, fornire soluzioni concrete volte a favorire nuove iniziative commerciali e riuscire a ottimizzare il trasporto dei beni. Inoltre, dovrebbero garantire quantità e tempi di consegna con ordini di grandezza compatibili alle esigenze di mercato ed essere sostenibili dal punto di vista economico e ambientale.
Per tutti i dettagli Vi invitiamo a visitare il sito Appaltinnovativi.gov.it : https://appaltinnovativi.gov.it/appalti/soluzioni-innovative-per-la-mobilita-urbana-sostenibile-delle-merci
Il valore complessivo dell’appalto è di circa 7 milioni e 300mila euro e alla sfida possono prendere parte tutti gli operatori economici, dalle grandi imprese alle PMI - anche in rete - dalle Start up a università, centri di ricerca, terzo settore, presentando la propria candidatura entro il 28 ottobre 2022, tramite il portale www.acquistinretepa.it.
La buona riuscita di Smarter Italy necessita della più ampia partecipazione degli operatori di mercato.
Vi invitiamo, pertanto, a darne massima diffusione presso le aziende vostre associate attraverso i canali a vostra disposizione.
La collega Giulia Bollino ([email protected] - tel 3386148541) è a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento in merito alla partecipazione al bando di cui sopra.
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È stato pubblicato sulla GU n. 215 del 14 settembre scorso il DM 28 luglio 2022 riguardante le “Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità”.
Il provvedimento dispone l’adozione delle Linee-Guida sui trasporti in condizione di eccezionalità, contenute nell’allegato 1 e l’applicabilità delle disposizioni transitorie, contenute nell’allegato 2, fino al 30 settembre 2023.
Il provvedimento, nonostante sia entrato in vigore in data odierna, è mancante di allegati e pertanto non ha efficacia.
DM MIMS 28.07.22-Trasporti eccezionali _Linee Guida.pdf|Visualizza dettagli
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L’assemblea del Senato della Repubblica, nella giornata di ieri, ha approvato il DL Aiuti-bis (AS 2685) che contiene una disposizione (art. 9-bis) che consente di scongiurare il blocco dei trasporti in condizioni di eccezionalità che poteva avere un impatto dirompente sui cicli industriali e per l’operatività dei cantieri, in particolare di quelli riguardanti le infrastrutture previste dal PNRR.
Tale disposizione è frutto di un emendamento fortemente voluto da Confindustria e le sue associate che era già stato approvato nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Con tale articolato viene riformulato il secondo comma dell’art. 7-bis del DL 21.10.2021, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2021, n. 215.
Nello specifico, è rinviata l’entrata in vigore decreto previsto nell’articolo 10, comma 10-bis, del CDS dal 31 luglio al 31 dicembre 2022, consentendo così di posticipare l’attuazione e di semplificare l’applicazione della disciplina transitoria delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.
Inoltre, è disposta che l’applicazione, fino alla data suddetta, della disciplina prevista dell’articolo 10 vigente al 9 novembre 2021 ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi; hanno validità, altresì, fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.
Infine, con l’abrogazione del comma 3, dell’art. 7 bis sopra menzionato viene abrogata la limitazione dei trasporti eccezionali oltre le 86 tonnellate di massa complessiva fino alla definitiva entrata in vigore delle linee guida, in modo da evitare criticità operative e maggiori costi ai cicli industriali interessati e alla funzionalità dei cantieri.
Il provvedimento deve passare l’esame della Camera dei Deputati per la definitiva approvazione prevista entro questa settimana per essere pubblicato a breve sulla GU.
AS 2586-DL aiuti-bis_art. 9-bis.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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