Il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Motorizzazione – ha fornito delucidazioni, con circolare del 14 agosto 2014, n. 18061, sulle scadenze della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) degli autisti ottenute per documentazione, all’atto del primo rinnovo.
La circolare, riprendendo il Decreto Dirigenziale (D.D.) del 10 giugno scorso (pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2014, n. 171), chiarisce che i conducenti che non hanno ancora effettuato il primo corso di formazione periodica (finalizzato al rinnovo di validità) possono svolgerlo fino ad un massimo di 7 anni, in attuazione dell’art. 8, paragrafo 2, della Direttiva 2003/59/CE –
Conseguentemente, le CQC ottenute per documentazione:
- per il trasporto di persone, sulle quali la scadenza di validità è indicata al “9 settembre 2013” sono valide fino al “9 settembre 2015”;
- per il trasporto di cose, riportanti la data di scadenza “9 settembre 2014” sono valide fino al “9 settembre 2016”.
Le nuove scadenze saranno riportate sulla patenteCQC, qualora i conducenti procederanno al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chiedano un duplicato della stessa o della CQC.
Il MIT, inoltre, comunica che con successivi provvedimenti saranno definiti, a seguito dell’emanazione del D.D del 10 giugno scorso, ulteriori procedure e termini riguardanti la scadenza di validità delle CQC.