La Corte di Lussemburgo ha emanato, in data odierna, la sentenza sui “costi minimi di esercizio” dell’autotrasporto.
Il dispositivo ha analizzato le questioni sollevate dal TAR con riferimento al profilo della violazione delle regole di concorrenza. Sotto tale aspetto, i giudici hanno accolto in toto tutti gli argomenti rappresentati da Confindustria e dalle associate ricorrenti, stabilendo che il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi può essere inferiore a “costi minimi d’esercizio”, qualora determinati da un organismo “privato”, quale l’Osservatorio.
Pertanto, gli atti impugnati risultano contrari al combinato disposto tra l’articolo 101 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, poichè restrittivi della concorrenza nel mercato interno.
Nello specifico, la Corte ha sancito che non risulta alcun nesso tra i “costi minimi di esercizio” e il rafforzamento della sicurezza stradale. Sicurezza stradale che dovrebbe essere perseguita con le misure già in vigore, più efficaci e meno restrittive: il rispetto di disposizioni relative alla durata massima del lavoro settimanale, alle pause, ai riposi, al lavoro notturno e al controllo tecnico degli autoveicoli.
Presumibilmente tale conclusione dovrebbe essere valida, mutatis mutandis, sotto il profilo della violazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi e quindi risulterebbe anche applicabile alle tabelle adottate direttamente dal Ministero.