Infrastrutture e Trasporti
"DOCUMENTO DI TRASPORTO: OK AGENZIA DELLE ENTRATE AD INDICARE I BENI CON OGNI UNITA' DI MISURA
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una istanza di consulenza giuridica presentata da Confindustria, con parere del 3 giugno scorso, ha chiarito che nel documento di trasporto (DDT) la quantità dei beni trasportati può essere indicata con più unità di misura (kg, litri, metri cubi, metri quadrati, metri lineari, ecc), secondo la prassi commerciale.
Nello specifico, il quesito rivolto all’Agenzia delle entrate afferiva ai dati da inserire nella voce “quantità” del DDT ed, in particolare, Confindustria aveva richiesto se fosse possibile indicare le quantità dei beni con una unità di misura diversa dai chilogrammi, tenuto conto che tale modalità di compilazione del DDT era stata contestata ad alcune imprese associate, in sede di accertamento stradale.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate richiama quanto prescritto dalla circolare applicativa del DPR 14 agosto 1996, n. 472, evidenziando che “l’indicazione in cifre” dipende dal bene trasportato.
Per tali motivi, nella compilazione del DDT è necessario riferirsi alla natura dello stesso bene (stato liquido, solido, gassoso) ed al genere che può essere quantificato con più unità di misura secondo la prassi commerciale del settore merceologico di appartenenza.
In sintesi, l’Agenzia non ravvisa “irregolarità nell’indicare in cifre la quantità del bene trasportato adoperando unità di misura diverse dai chilogrammi”.
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14 luglio 2014 11.22
Il 10 luglio è stato siglato in Conferenza Stato-città ed autonomie locali un accordo tra il Governo e l'ANCI sulla proroga dell’obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere alle Centrali uniche di committenza (previsto dal DL 66/2014, convertito in L. n. 89/2014).
L’accordo evidenzia la necessità di uno slittamento dell’applicazione della norma sulle centrali uniche di committenza per i Comuni non capoluogo al 1° gennaio 2015 per l’acquisto di beni e servizi e al 1° luglio 2015 per i lavori pubblici.
Secondo l’accordo “nelle more dell'approvazione della norma, gli enti locali avvieranno il percorso di attuazione del nuovo modello operativo per continuando ad operare con la normativa previgente”, e in tale quadro “le amministrazioni competenti assicureranno ogni adempimento finalizzato a garantire la piena funzionalità delle amministrazioni”. In particolare, conclude l'accordo “sarà fondamentale che, ai sensi dell'attuale comma 3 bis dell'articolo 33, l'ANAC conceda il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo che dal 1° luglio non abbiano potuto ricorrere con le attuali modalità previste, ancora in gran parte da attuare, alle acquisizioni suddette, a prescindere dalla tipologia e dal valore”.
Conferenza Stato-città e autonomie locali.pdfVisualizza dettagli |
25 ottobre 2017 15.26Il Piano di investimenti ANAS, allegato al Contratto di programma 2016-2020, prevede investimenti per 29,5 mld di euro. Di questi 6,1 mld per lavori già in corso o in fase di avvio e 23,4 mld per lavori di "nuova appaltabilità". L'articolato Piano, che copre un arco temporale quinquennale, è destinato per il 45% ad interventi di manutenzione straordinaria. Nello specifico, 10,5 mld per lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, 8,4 mld per il completamento di itinerari, 3,9 mld per nuove opere, 600 mln per interventi di ripristino della viabilità statale e locale danneggiata dal sisma 2016. Sono previsti interventi per oltre 16 mila Km, equivalenti ad oltre il 60% della rete ANAS: circa 15 mila km saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria, 624 dal completamento di itinerari, 592 da adeguamento e messa in sicurezza e 272 da realizzazione di nuove opere.
Si unisce in allegato, per i dettagli, la presentazione del Piano da parte del Presidente Gianni Vittorio Armani. Presentazione GV Armani_Piano investimenti Anas.pdfVisualizza dettagli |
30 giugno 2016 13.02
Floriana Buccioni
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del secondo trimestre 2016, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2016)
La domanda deve essere presentata entro il 1° agosto 2016 e riguarda i consumi effettuati tra 1° aprile e il 30 giugno 2016. I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha ridotto ulteriormente il campo di applicazione dell’agevolazione, escludendone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea). Pertanto, non possono fruire del beneficio: - i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c); - i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a). Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi: - gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto; - i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante. La misura del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto; per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”. I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
Nota n 73354-RU del 22 giugno 2016.pdfVisualizza dettagli |
9 febbraio 2015 - Stati Generali - Porti e Logistica: l'asse per lo sviluppo
Francesco Rossi
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Ieri, 9 febbraio, si sono tenuti gli Stati Generali (Porti e Logistica: l'asse per lo sviluppo), convocati dal Ministro Lupi per la condivisione delle Linee Guida (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3715) del predisponendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, previsto dall’art. 29 del DL Sblocca Italia (DL n. 133/2014, convertito in Legge n 164/2014).
Confindustria, intervenuta in tale sede, ha esposto in sintesi i contenuti e le principali proposte presenti nel Position Paper sulla riforma portuale consegnato allo stesso Ministro Lupi lo scorso 27 gennaio, ribadendo la necessità di una riforma urgente della portualità nazionale per il rilancio competitivo del Paese.
Nel concludere l’incontro, il Ministro Lupi ha voluto chiarire innanzitutto - con specifico riferimento alla bozza informale di DDL Concorrenza del MISE, che aveva destato molteplici perplessità circa le previsioni su concessioni marittime e lavoro portuale - che spetterà alla competenza del MIT affrontare le diverse tematiche afferenti la portualità.
Quanto al definendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, il Ministro ha specificato che sarà adottato non oltre la prima settimana di marzo, auspicando tuttavia la definizione del testo per la fine di febbraio. Sarà, inoltre, strutturato in tre parti (l’analisi del contesto, l’individuazione della strategia per il rilancio della portualità e della logistica, l’indicazione delle azioni concrete da assumere) ed articolato su sei punti (intercettare ed acquisire nuovi traffici; ottenere finanziamenti privati; promuovere lo sviluppo tecnologico; semplificare le procedure (in particolare sull'iter di approvazione dei dragaggi); sostenere la crescita della logistica; attuare un mercato concorrenziale e competitivo). |
AIRP: merci più trasportate sulle nostre strade minerali metalliferi
L’Osservatorio Airp: nel 2013 la principale categoria merceologica trasportata su strada in Italia è stata quella dei “minerali metalliferi”
Nel 2013, la principale categoria merceologica trasportata su strada in Italia è stata quella dei “minerali metalliferi” con una quota pari al 18,08% del totale delle merci trasportate su gomma. Questi dati emergono da uno studio dell’Osservatorio Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla Mobilità sostenibile sulla base di dati Istat. Lo studio riporta anche la classifica delle prime dieci categorie di merci trasportate su strada nel 2013: “prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” con una quota sul totale delle merci trasportate pari al 15,43%, “prodotti alimentari, bevande e tabacchi” (10,72%), “materie prime secondarie, rifiuti urbani e altri rifiuti” (9,5%), “prodotti dell’agricoltura, della caccia e della selvicoltura” (6,98%), “metalli e manufatti in metallo” (6,4%), “prodotti petroliferi raffinati” (4,37%), “legno e prodotti in legno e sughero” (4,36%) e “prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali” (3,18%). Conclude la graduatoria al decimo posto la categoria “altre merceologie” (20,98%) che raggruppa un insieme eterogeneo di beni.
L'Osservatorio Airp riafferma che il trasporto merci su strada continua ad essere indispensabile per il sistema produttivo italiano. Per migliorare la competitività delle imprese italiane, i mezzi che trasportano le merci devono essere in condizioni di perfetta efficienza garantendo al contempo la possibilità di ridurre i costi d’esercizio.
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AITEC, presentazione portarle GE.DOC.TRALa nostra associazione di categoria del cemento, AITEC, presenterà il portale GE.DOC.TRA nel corso dell'incontro annuale "Scenari sul mercato del cemento nel 2014" che si terrà il 28 gennaio prossimo, alle ore 15.00, presso AITEC (Roma- Via Giovanni Amendola, n. 46). Esso costituirà un utile strumento per contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ma, soprattutto, per alleggerire la gestione documentale ed evitare inutili duplicazioni dei documenti, obbligatori e non, che le imprese cementiere richiedono ai vettori nel momento dell'affidamento del servizio di trasporto. Per partecipare all'incontro è preferibile registrarsi al link di seguito riportato: |
Antitrust - Vademecum per le stazioni appaltanti
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell’adunanza del 18 settembre scorso ha adottato un "Vademecum per le stazioni appaltanti” per l’individuazione delle criticità concorrenzialiid="{8C615369-CA5F-48C0-8A9D-3A785383BA65}" ic="ic" source="files" href="https://social.confindustria.it/dm/atom/library/959E9B32-11AA-4C13-8029-E71D410F09E3%3B7834E8C9-7506-4880-801F-8CEF22D017D7/document/%7B8C615369-CA5F-48C0-8A9D-3A785383BA65%7D/media/%41%6e%74%69%74%72%75%73%74%20%2d%20%44%65%6c%69%62%65%72%61%20%65%20%56%61%64%65%6d%65%63%75%6d%2e%70%64%66?follow=true" target="_blank" title="Scarica Antitrust - Delibera e Vademecum.pdf"> Antitrust - Delibera e Vademecum.pdfVisualizza dettagli
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Appalti - AvcpassSi pubblica l'articolo di Italia Oggi del 24 gennaio scorso nel quale si evidenzia che con un emendamento al cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150), in discussione alla Commissione Affari costituzionali del Senato, viene prorogato di 6 mesi l’obbligo di utilizzo del sistema AVCpass per la verifica telematica dei requisiti nelle gare d'appalto. Visualizza dettagli AVCpass Milleproroghe.pdf |
APPALTI INNOVATIVI - Programma Smarter Italy - Bando sulla mobilità urbana sostenibile delle merciCari Colleghi, le attività portate avanti da Confindustria e AgID per l’attuazione del Protocollo “Domanda pubblica come leva di innovazione” si sono consolidate e concretizzate in azioni mirate, che hanno visto il coinvolgimento del sistema imprenditoriale e delle Istituzioni per l’individuazione di linee di azione, finalizzate a rendere sempre più strutturale e sistematico il ricorso agli appalti di innovazione. La collaborazione tra Agid e Confindustria ha contribuito all’avvio del programma di appalti innovativi “Smarter Italy”, principale iniziativa governativa per la sperimentazione degli appalti di ricerca e di innovazione che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione stimolando il mondo delle imprese e della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse negli ambiti della mobilità, del benessere, della cultura e della sostenibilità ambientale. Nell’ambito del programma Smarter Italy è stato pubblicato un bando dedicato alla Smart mobility, in particolare alla individuazione di “Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità delle merci”. Nello specifico, la sfida proposta consiste nell'ideare e sviluppare soluzioni originali di Smart Mobility che riducano l’impatto della mobilità delle merci sul traffico urbano e sull’ecosistema, contribuendo a raggiungere gli impegni presi dall’Italia in relazione agli obiettivi di sostenibilità posti dall’Agenda 2030 dell’ONU. Le soluzioni ideali, quindi, dovrebbero anche mitigare le problematiche tipiche delle consegne nell’ultimo miglio, fornire soluzioni concrete volte a favorire nuove iniziative commerciali e riuscire a ottimizzare il trasporto dei beni. Inoltre, dovrebbero garantire quantità e tempi di consegna con ordini di grandezza compatibili alle esigenze di mercato ed essere sostenibili dal punto di vista economico e ambientale. Per tutti i dettagli Vi invitiamo a visitare il sito Appaltinnovativi.gov.it : https://appaltinnovativi.gov.it/appalti/soluzioni-innovative-per-la-mobilita-urbana-sostenibile-delle-merci Il valore complessivo dell’appalto è di circa 7 milioni e 300mila euro e alla sfida possono prendere parte tutti gli operatori economici, dalle grandi imprese alle PMI - anche in rete - dalle Start up a università, centri di ricerca, terzo settore, presentando la propria candidatura entro il 28 ottobre 2022, tramite il portale www.acquistinretepa.it. La buona riuscita di Smarter Italy necessita della più ampia partecipazione degli operatori di mercato. Vi invitiamo, pertanto, a darne massima diffusione presso le aziende vostre associate attraverso i canali a vostra disposizione. La collega Giulia Bollino ([email protected] - tel 3386148541) è a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento in merito alla partecipazione al bando di cui sopra.
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Appalti pubblici - ANAC: Bando - tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinariL’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato il Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 relativo all’affidamento dei lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratto di importo superiore 150.000 euro, offerta al prezzo più basso. Il modello di bando-tipo è stato elaborato in attuazione dell’art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) ed ha lo scopo di guidare e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre il contenzioso connesso, soprattutto, alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell’art. 46, comma 1-bis, del Codice. Il modello è stato predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e consiste in uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando per l’affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 53, comma 2, lett. a), art. 54, comma 2, e art. 82 del Codice. Il modello è accompagnato da una nota illustrativa in cui sono riportate le indicazioni operative per la corretta gestione della procedura di gara e le modalità di utilizzo del modello. Lo schema di disciplinare tiene conto delle modifiche normative apportate dal d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 alle modalità di partecipazione in RTI e al sistema di qualificazione, mediante il rinvio alla nuova elencazione delle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e categorie super-specialistiche prevista dalla citata norma. Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dall’apposito Regolamento dell’Autorità. Nota illustrativa.pdfVisualizza dettagli Disciplinare di gara.pdfVisualizza dettagli Relazione AIR.pdfVisualizza dettagli Scheda 1.pdfVisualizza dettagli Scheda 2.pdfVisualizza dettagli |
Appalti pubblici - Approvazione Delega per il recepimento delle Direttive UE in materia di appalti e concessioniE' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2016, n. 23 la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 recante "Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Il provvedimento entrerà in vigore il 13 febbraio 2016. Legge 28_1_2016 n. 11.pdfVisualizza dettagli |
Appalti pubblici - Articolo Italia Oggi - Concordato preventivo e gareSi allega l'articolo pubblicato in data odierna su Italia Oggi sulla possibilità di accedere agli appalti per le aziende che hanno formulato domanda di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, a condizione che produca la documentazione di conformità alla legge del piano presentato e che un'altra impresa le fornisca i requisiti e assicuri le risorse per eseguire l'appalto.. E' quanto afferma la sentenza del Consiglio di Stato con la pronuncia della quinta sezione del 27 dicembre 2013, n. 6272. Il concordato non esclude la ditta dalle gare.pdfVisualizza dettagli
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Appalti pubblici - Atto di segnalazione ANAC a Governo e Parlamento su verifiche antimafiaL’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento del 21 gennaio 2105 n. 1 (all.) formula alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia che le stazioni appaltanti devono effettuare obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 52, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.Secondo l’ANAC si pone, infatti, la necessità di un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l’utilizzo del citato elenco da parte delle stazioni appaltanti, ma, dall’altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo elenco, ciò tenuto anche conto del fatto che l’art. 2, comma 2 del D.P.C.M 18 aprile 2013 disciplina la citata iscrizione in termini volontari. In assenza di una indicazione esplicita, secondo l’ANAC sarebbe opportuno valutare se modificare il citato DPCM 18 aprile 2013 nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi di fornitori, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, dell’art. 29, del citato D.L. 90/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, L. 190/2012 nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese impegnate in settori a rischio (di cui all’art. 1, comma 53, L. 190/2012).AnacSegnalazione1_2015.pdfVisualizza dettagli |
Appalti pubblici - Comunicato ANAC - Forma dei contratti pubbliciIl 4 novembre scorso è stato pubblicato un comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, che offre indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla forma dei contratti pubblici ad integrazione e modifica della Determinazione n. 1, recante “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”, adottata dall'ANAC in data 13 febbraio 2013. Ciò in considerazione della sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Secondo l'ANAC, il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata. |
Appalti pubblici - Comunicato Presidente Cantone - Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti pubblici (Dl lgs. n. 50/2016), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, soprattutto per quanto concerne la lett. b). |
Appalti pubblici - Correzioni materiali al Nuovo Codice (Dlgs 50/2016)
Sono state pubblicate in «Gazzetta» le correzioni materiali al testo del Nuovo codice appalti (Dlgs. 50/2016), pubblicato il 19 aprile scorso. Si tratta di correzioni che eliminano concordanze sbagliate e refusi. |
Appalti Pubblici - Linee guida MIT per compilazione DGUE
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio scorso le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE.), approvato con il regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio scorso.
Le linee guida prevedono, tra l'altro, che il DGUE:
Il DGUE presentato in una procedura di gara precedente può essere riutilizzato se le informazioni in esso contenute sono ancora valide.
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Appalti pubblici - Modifica soglie comunitarieSulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 novembre scorso sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione sull'aggiornamento delle soglie comunitarie in vigore dal 1° gennaio 2016, qui di seguito riportate.
Regolamento delegato (UE) 2015/2172, che modifica la direttiva 2014/23/UE.
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l’importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR».
Regolamento delegato (UE) 2015/2170, che modifica la direttiva 2014/24/UE.
1) l’articolo 4 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»; c) alla lettera c), l’importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;
2) l’articolo 13, primo comma, è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»; b) alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR».
Regolamento delegato (UE) 2015/2171, che modifica la direttiva 2014/25/UE.
L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR»; b) alla lettera b), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito |
Appalti pubblici - Pareri di precontenziso ANACE' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, in base a quanto disposto dal Nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 211, Dlgs n. 50/2016). In seguito alla nuova disciplina dell’istituto del precontenzioso introdotta dal nuovo Codice, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri ha subito significative modifiche.
Con un Comunicato del Presidente ANAC, che accompagna il Regolamento, si è reso necessario specificare le modalità di trattazione delle istanze pregresse. |
Appalti pubblici - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibiliL’Autorità ha ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 50/2016, emanare le linee guida “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" (all.), avendo osservato un esteso ricorso a tale procedure derogatoria rispetto alle ordinarie procedure previste dal Codice dei contratti. In particolare, l’Autorità ha voluto dare al mercato indicazioni puntuali circa le condizioni che debbono verificarsi affinché si possa legittimamente fare ricorso alle deroghe previste per i casi di infungibilità di beni e servizi, alle procedure da seguire per l’accertamento di situazioni di infungibilità e agli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future.
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Appalti pubblici - Rilascio polizze fideiussorie false
Con comunicato del 17 novembre scorso il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, ad integrazione dei Comunicati del 1° luglio 2015 e del 21 ottobre 2015 (vd. all.) relativi a «Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta previste dall’art. 75 e le garanzie definitive di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni», ha reso noto che, nell’ambito di alcune procedure di appalti pubblici, è stata riscontrata la presentazione da parte di alcune imprese di polizze fideiussorie false delle compagnie assicurative FGIC UK Limited, Assured Guaranty UK e AMBAC Assurance UK Limited, sulle quali l’Autorità ha acquisito dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni le informazioni che di seguito si riportano: - la compagnia assicurativa Assured Guaranty UK con sede legale nel Regno Unito ha cessato l’attività di sottoscrizione di nuovi contratti dal 2010 e attualmente sta proseguendo la propria attività soltanto relativamente alla gestione dei contratti ancora in corso; - l’impresa assicurativa AMBAC Assurance UK Limited con sede legale nel Regno Unito ha cessato il 22 luglio 2015 l’attività in libera prestazione di servizi mentre continua ad operare in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza di Milano.
- l ComunicatoPres.06.07.15.pdfVisualizza dettagli ComunicatoPres.21.10.15.pdfVisualizza dettagli. |
Appalti pubblici - Scadenza delle abilitazioni ai Bandi del MePAA partire dal 28 agosto le imprese che non hanno effettuato la pre–abilitazione non potranno operare sul MEPA. Gli attuali Bandi Mepa scadranno il 18 agosto e dal 28 agosto diventeranno attivi i due nuovi Bandi (Bando Beni e Bando Servizi) che sostituiranno tutti gli attuali Bandi (ad esclusione dei Bandi Lavori). Per continuare ad operare sul MePA, le imprese abilitate hanno tempo fino al 18 agosto per effettuare la “procedura di pre–abilitazione”. Tale procedura permetterà, al momento dell’apertura al pubblico dei nuovi Bandi il 28 agosto, di riprendere ad operare in assoluta continuità sul MePA, consentendo di trasferire l’abilitazione e i cataloghi nella nuova struttura senza ulteriori oneri. Le imprese abilitate che non hanno effettuato la pre–abilitazione, per poter accedere nuovamente al Mepa, a partire dal 28 agosto, dovranno effettuare una nuova richiesta di abilitazione e attenderne l’esito secondo le consuete modalità operative e i tempi di valutazione amministrativa dell’istanza, strettamente dipendenti dalla numerosità della coda di lavorazione. Le imprese abilitate possono consultare la documentazione presente nelle schede riassuntive dei nuovi Bandi riportate nel sito sotto indicato per procedere alla pre-abilitazione. |
Appalti Pubblici - Soccorso istruttorio - Comunicato ANACSi evidenzia che con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 25 marzo 2015 si fa chiarezza, tra l’altro, sulla questione del c.d soccorso istruttorio. In particolare, viene affrontato il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella Determinazione ANAC 1/2015 secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, D.lgs. 163/2006, che prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione. Viene specificato che la lettura data dall’Autorità nella citata Determinazione deriva, da un lato, dall’esigenza di evitare un ulteriore aggravio di oneri per le imprese, dall’altro, dal principio di primazia del diritto comunitario, che prevede che la normativa nazionale venga interpretata in modo coerente a quella comunitaria anche in corso di Recepimento. L’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede la possibilità per le imprese di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione. Si unisce in allegato il testo della Determinazione ANAC e il Comunicato dell'ANAC del 25 marzo u.s.
Determinazione ANAC n.1.2015.pdfVisualizza dettagli Com.Pres. ANAC 25.03.15.pdfVisualizza dettagli
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Appalti pubblici - Ulteriori linee guida ANAC - Consultazione
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato sul proprio sito un altro pacchetto di Linee guida di attuazione del Dlgs 50/2016 : |
APPALTI PUBBLICI E INNOVAZIONE - Gestire la domanda pubblica come leva di innovazione - Unione Industriali di Napoli, 9 luglioIl 9 luglio prossimo presso l'Unione degli Industriali di Napoli (Piazza dei Martiri 58, sala D'Amato) si terrà il terzo roadshow dedicato alla domanda pubblica come leva di innovazione, che sarà l'occasione per approfondire alcune delle tematiche affrontate con grande partecipazione nell’ambito dei Convegni organizzati a Roma, in Confindustria, il 12 dicembre scorso e a Milano, nell'ambito di CONNEXT, l'8 febbraio scorso. Si tratta di un nuovo momento di confronto con i protagonisti dell’innovazione pubblica e privata per approfondire vantaggi e risorse dedicate alla conoscenza e all'utilizzo degli appalti innovativi: quali sono le opportunità legate all’utilizzo degli appalti innovativi? Quali sono gli strumenti per sfruttarli al meglio? In che misura queste procedure possono rappresentare un’opportunità per imprese, start-up, reti di impresa, Pubblica amministrazione, mondo della ricerca e dell'università? Interverranno rappresentanti di imprese, amministrazioni, innovation procurement brokers, enti di ricerca pubblica e università. Il programma completo della giornata sarà presto reso disponibile. Per partecipare all’evento è necessario inviare una mail di conferma a questo indirizzo, specificando nome, cognome e organizzazione: ricerca&[email protected] |
Appalti Pubblici: Pubblicato il modello di Documento di gara unico europeoÈ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L.3/16 del 6 gennaio 2016 il Regolamento di esecuzione UE n.2016/7 che introduce il modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE). Il Regolamento entrerà in vigore il 26 gennaio p.v. mentre il DGUE dovrà essere utilizzato a partire dall’entrata in vigore delle norme di recepimento nazionali della nuova direttiva 2014/24/UE o, al più tardi, a decorrere dal 18 aprile 2016 (termine ultimo per il recepimento della direttiva stessa). IL DGUE è stato introdotto con l’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE e consiste in un’autodichiarazione aggiornata fornita dall’operatore economico alle stazioni appaltanti (SA) quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Gli operatori economici possono utilizzarla al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte e le SA sono tenute ad accettarla quale dichiarazione formale dell’operatore economico. Quest’ultimo, con il DGUE, potrà attestare di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 57 della direttiva (Clausole di esclusione), soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 58 (Criteri di selezione) e, se del caso, soddisfare le norme e i criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art. 65 (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare). IL DGUE si pone il fine di contribuire alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare PMI, che intendano partecipare ad appalti europei, in linea con le finalità di semplificazione insite nella nuova disciplina europea. Inoltre, con questo strumento di punta ad uniformare la molteplicità di iniziative di semplificazione delle dichiarazione, già promosse da singoli Stati membri antecedentemente all’entrata in vigore della nuova direttiva 2014/24/UE. Come previsto dall’art. 59 par. 2, il DGUE potrà essere fornito esclusivamente in formato elettronico; l’applicazione di questa disposizione potrà essere rinviata da parte degli Stati non oltre il 18 aprile 2018. Nelle more, l’operatore economico potrà completare manualmente il DGUE e trasmetterlo elettronicamente (in formato scannerizzato); nei casi di appalti per i quali l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione sia stato rinviato (sempre entro e non oltre il 18 aprile 2018), il DGUE potrà essere trasmesso con mezzi diversi da quelli elettronici. All’interno del loro ordinamento, gli SM potranno anche decidere di estendere l’utilizzo del DGUE anche per appalti che cadono completamente o parzialmente fuori dall’ambito di applicazione della Direttiva (es. appalti sotto soglia o soggetti al light regime). Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito della Commissione europea. In allegato, il testo del Regolamento. Reg. DGUE_6.1.2016.pdfVisualizza dettagli |
Approvate le nuove Direttive sugli appalti pubblici e la Direttiva sulle concessioniMercoledi' 15 gennaio l'assemblea plenaria del Parlamento europeo ha approvato in via definitiva due nuove Direttive sugli appalti pubblici, che sostituiranno quelle attualmente in vigore (2004/17/CE e 2004/18/CE) e la nuova Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Non ci sono state sorprese: un tentativo dei deputati spagnoli di presentare un emendamento sui servizi portuali e di una parte del Gruppo S&D (Socialisti e Democratici) di modificare il testo con un emendamento sui servizi sociali sono stati respinti in modo compatto. Prima di entrare in vigore, il testo testo dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio (senza discussione) ed in seguito essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. E' verosimile prevedere che la pubblicazione avverrà durante il mese di marzo p.v. Passati venti giorni dalla pubblicazione, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepire le Direttive a livello nazionale. I testi provvisori dei nuovi dispositivi legislativi sono disponibili a questo link.
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APPROVATO IL “PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA” – Consiglio dei Ministri 3 luglio 2015
Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha approvato in via preliminare - su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ed in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, Sblocca Italia) - il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL). Tale Piano verrà ora sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del previsto parere e tornerà successivamente all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Il testo approvato non risulta ancora disponibile, tuttavia sono presenti sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, alcuni documenti di sintesi, esplicativi dei contenuti e delle linee adottate.
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78915 |
Articolo Sole 24 ore: mini risveglio del traffico merciVi segnalo un articolo interessante riguardante su "Il Sole 24 ore" del 24 settembre 2014 che riprende la nota congiunturale di Confetra sul trasporto merci in Italia, dalla quale si evince un trend positivo nel 1° semestre 2014. Sole 24 ore - mini rivesglio del traffico merci.pdfVisualizza dettagli |
Audizione sul Trasporto Pubblico Locale presso la IX Commissione Trasporti, Poste e TelecomunicazioniLo scorso 25 settembre Confindustria è stata audita, presso la Camera dei Deputati, IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale. Sono intervenuti il Vice Presidente per lo Sviluppo Economico e per l'Energia Aurelio Regina e il Direttore dell’area Politiche Industriali Andrea Bianchi. In aggiunta al testo dell’audizione depositato agli atti, Confindustria si è riservata l’invio di un’analisi più estesa. Entrambi i testi sono consultabili nella sezione “libreria”. |
Austria: esposizione su parabrezza classe inquinamento veicolo
Dal 1° gennaio 2015 partirà l'obbligo per i mezzi pesanti in transito nei Länder di Vienna e della parte orientale della Bassa Austria, di esporre sul parabrezza il contrassegno che individua la classe di inquinamento del veicolo. Il provvedimento riguarda il transito anche sui tratti autostradali o di superstrada inclusi nel territorio della Sanierungsgebiet: parte terminale della A/2 Südautobahn (che proviene dal confine italiano-Villaco-Graz), S1 Wiener Außerring Schnellstraße (che collega la A/2 con la A/4, Vösendorf-Schwechat, in direzione della Repubblica Slovacca e dell’Ungheria); A/4 Ostautobahn (in direzione Budapest e Bratislava), oltre alle A/22 ed A/23. |
Autostrasporto: Confindustria, soddisfazione per sentenza Corte Giustizia UESoddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui costi minimi di esercizio dell'autotrasporto merci. Così Confindustria commenta la pronuncia dei giudici Ue, che ha dichiarato illegittime le norme introdotte dall’art. 83 bis della legge 133/2008 in quanto restrittive della concorrenza nel mercato interno. La sentenza della Corte – continua la nota di viale dell’Astronomia - adottata a seguito del rinvio disposto dal TAR Lazio sul ricorso presentato da Confindustria, da numerose Federazioni, Rappresentanze di categoria, aziende aderenti e da altre importanti organizzazioni del settore, ha confermato quello che le imprese avevano contestato fin dall'introduzione della normativa nazionale: non esistono collegamenti tra i costi minimi e l'obiettivo della sicurezza stradale, invocata in modo strumentale per giustificare l'adozione di un regime tariffario obbligatorio per i servizi di autotrasporto. Confindustria e l’Autorità Antitrust – fanno notare gli industriali - avevano indicato che la sicurezza stradale va perseguita con misure appropriate, peraltro già in vigore, ma più efficaci e non restrittive della concorrenza, come ad esempio quelle sui tempi di guida e di riposo e quelle relative al controllo tecnico degli autoveicoli. La pronuncia della Corte, nel confermare questi rilievi, è di assoluta rilevanza poiché consentirà al mercato dell'autotrasporto, nel pieno rispetto della sicurezza stradale e della concorrenza, di definire liberamente i prezzi dei servizi. Confindustria – conclude la nota - anche a seguito di questa pronuncia, resta disponibile a dialogare con le Associazioni di autotrasporto e con il Governo per modificare la normativa nazionale coerentemente con la disciplina comunitaria e per formulare proposte di politica industriale volte al rilancio del settore. |
AUTOTRAPORTO: TRASPORTI ECCEZIONALI-ESTENSIONE VALIDITÀ AUTORIZZAZIONI
Floriana Buccioni
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validità
trasporti
proroga
31.01.2020
eccezionali
autorizzazioni
15.04.2020
15.06.2020
164 viste
L’Anas, con un comunicato del 17.04.2020 (pubblicato sul suo sito internet), ha reso noto che sulla base dell’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, i soggetti in possesso di autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con scadenza compresa tra 31.01.2020 e 15.4.2020, possono avvalersi dell’estensione di validità fino al 15.06.2020. La proroga non riguarda le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l’atto amministrativo è definitivamente estinto. Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono il normale iter e solo successivamente, se previsto, potranno beneficiare della proroga della validità. I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell’estensione di validità fino al 15.6.2020, potranno in seguito ottenere regolare proroga (concessa fino alla regolare data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, non considerando però il periodo di estensione). Le autorizzazioni con massa maggiore di 180 t rilasciate prima del 1° dicembre 201 potranno beneficiare dell’estensione di validità, presentando una specifica richiesta tramite PEC alla Struttura Territoriale che ha rilasciato l’autorizzazione e che provvederà all’emissione di un documento integrativo.
COMUNICATO ANAS PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONI 17.04.2020.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI: INCENTIVI PER INVESTIMENTI-DECRETO MIT 12.05.2020E’ stato pubblicato, sulla GU n. 187 del 27.07.2020, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 12 maggio 2020, n. 203 “Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto”. Il Decreto è entrato in vigore nella giornata odierna (giorno successivo alla pubblicazione sulla GU).
Le disposizioni disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 122.255.624, destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento, rispettivamente ad euro 18.155.624 quali residui dell'annualità 2019, ad euro 42.100.000 per l'annualità 2020, ad euro 62.000.000 per l'annualità 2021. La ripartizione delle suddette risorse fra le varie tipologie d'investimento viene definita secondo le proporzioni stabilite dal Decreto MIT 22.07.2019, n. 336 e si riferisce al biennio 2020-2021. Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.
Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui al comma 1, dell’art. 1 del provvedimento:
- la radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate ((art. 10, commi 2 e 3, Regolamento (CE) n. 595/2009)); - l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento. Le domande presentate “a risorse esaurite” non saranno considerate, sempreché non si rendessero disponibili ulteriori risorse. Per accedere al contributo, come per lo scorso anno, è necessario che l’incentivo sia prenotato; per la prenotazione del beneficio è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura che attesti il pagamento del corrispettivo. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, è comunque subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento. Qualora non venga fornita la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con Decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità (da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto in esame), si decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
L’importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 550.000 euro per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili (p.es “de minimis”).
I beni acquisiti con incentivo non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto.
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto in esame ed ultimati entro il termine previsto con decreto direttoriale sopra citato.
Riguardo alle tipologie di investimento, si precisa che sono finanziabili: - veicoli a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in 10.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate e in 20.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate; - veicoli a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 tonnellate e in 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate; - per acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di veicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici. Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro; - alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a 2.000 euro, indipendentemente dal numero degli stessi.
In relazione agli investimenti previsti dall'art. 1, comma 5, lettera b), è finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di mezzi nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI. Il contributo viene determinato, tenendo conto del sovra costo necessario per l’acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato; è pari a 5.000 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate e a 15.000 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
Il contributo per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 D-TEMP è determinato in 2.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate con contestuale rottamazione.
Ulteriori finanziamenti sono previsti per: a) le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’elenco allegato al Decreto. b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
Nei casi sopraelencati a), b) e c) il contributo viene determinato come di seguito indicato: - per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, nel limite del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli; - per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in 1.500 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.
Sono, infine, finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo è determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in 8.500 euro per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
I contributi previsti dal Decreto sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, qualora ne facciano espressa richiesta, nei casi e con le modalità previste dal Decreto medesimo.
Si evidenzia che l’art. 4 del Decreto dispone sulle modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti, precisando che i beneficiari sono chiamati, nella fase di rendicontazione ed a pena di inammissibilità, a fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. La dimostrazione di tali requisiti avviene secondo le modalità definite dal Decreto del Direttore per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il decreto è reperibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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AUTOTRASPORTO CONTO TERZI: PROROGA TERMINE PER VERIFICA-ON LINE REGOLARITA’ DELLE IMPRESE
Floriana Buccioni
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Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi, con delibera n. 8 del 29 settembre scorso, ha prorogato, fino al 15 novembre 2015, il termine per verificare la regolarità delle imprese iscritte all'Albo. Pertanto, a partire dal 16 novembre pv, a seguito di apposita ulteriore delibera, mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale medesimo, i committenti dei servizi di trasporto potranno verificare la regolarità contributiva delle imprese iscritte all'Albo con le quali sottoscrivere un contratto di trasporto scritto o verbale. |
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE PASSEGGERI E MERCI: RIUNIONE iTALIA-BOSNIA ERZEGOVINAIl 23 e 24 marzo scorso a Sarajevo si è svolto l’incontro della Commissione mista italo-bosniaca che ha affrontato le tematiche del trasporto stradale di merci e di passeggeri. 857 - MIT Talice - trasmissione verbale della riunione di c.m. Bosnia Erzegovina-Italia in materia di autotrasporto internaz.pdfVisualizza dettagli |
Autotrasporto internazionale: lmitazione al Traffico in BielorussiaIl Mininistero delle Infrastrutture e Trasporti - Dip. Trasporti, Navigazione, Affari generali e Personale-DG Trasporto Stradale e Intermodalità-Divisione 3, con comunicazione via mail pervenuta in data odierna, informa che l’Ambasciata della Repubblica di Bielorussia ha riferito con nota datata 26 marzo 2019 che, in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni della Repubblica di Bielorussia n°10 del 6 marzo scorso, sono state introdotte limitazioni di massa totale per asse di veicoli, macchine semoventi in circolazione sulle autostrade statali della repubblica di Bielorussia dal 25 marzo al 25 aprile 2019 e, in caso di elevate temperature atmosferiche, dal 23 maggio al 31 agosto 2019. |
AUTOTRASPORTO MERCI PERICOLOSE – COVID-19 – ACCORDI MULTILATERALI M333-M334Il MIT ha reso noto di aver sottoscritto il 23 marzo scorso gli Accordi multilaterali M333 e M334 relativi al trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose su strada (ADR). Con l’Accordo M333 (certificati di formazione dei conducenti), in deroga alle disposizioni del primo paragrafo del punto 8.2.2.8.2 dell’ADR, tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR) che scadono nel periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 1.09.2021 restano validi fino al 30.09.2021. Tali certificati sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce prova di aver frequentato un corso di aggiornamento e superato un esame entro il 1°ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare. L’Accordo rimane valido fino al 1° ottobre 2021 per i trasporti sui territori delle parti contraenti dell’Accordo ADR firmatarie di questo accordo. Con l’Accordo M334 (certificati per il consulente della sicurezza), In deroga a quanto disposto dal punto 1.8.3.16.1 dell’ADR, tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose in scadenza nel periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 1.09.2021 hanno validità fino al 30.09.2021. La validità di tali certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria, sempreché i titolari abbiamo, prima della scadenza dell’Accordo (1.09.2021), superato un esame. Tale accordo rimarrà valido fino al 1° ottobre 2021 per il trasporto sui territori delle parti contraenti firmatarie. Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate. Per ulteriori informazioni relative ai Paesi che hanno sottoscritti tali Accordi, consultare il seguente link: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
Accordo M333_trasporto ADR.pdfVisualizza dettagli
Accordo M334_trasporto ADR.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO MERCI: DIVIETI PROVVISORI IN BULGARIAIl MIMS, nella giornata di ieri, ha diffuso la nota dell’Agenzia esecutiva dell'amministrazione dei trasporti stradali della Repubblica di Bulgaria, con la quale è stato disposto il divieto di circolazione dei veicoli a motore destinati al trasporto di merci con una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 12 tonnellate, inclusi rimorchi e semirimorchi, macchine agricole e agricole, trattori e macchine speciali. I divieti sono di seguito riportati: 1. Il 03 settembre (venerdì) 2021 dalle 18:00 alle 21:00 per sezioni della rete stradale nazionale (RNN) della Repubblica di Bulgaria, come segue: • Autostrada Trakia dalle 18.00 alle 21.00 nel tratto da Sofia a Plovdiv (Plovdiv Nord, al km 126 + 281) in direzione Plovdiv; • Autostrada Hemus dalle 18.00 alle 21.00 nel tratto da Sofia (km 0 + 000) al raccordo stradale alla rotonda con la strada I-4 (km 87 + 800) in direzione Varna; • Strada I-I dalle 18.00 alle 21.00 in un tratto da un collegamento a tappe del lotto 2 dell'autostrada Struma vicino a Blagoevgrad al collegamento Kresna con l'autostrada Struma in due direzioni; 2. Per i giorni 06 settembre e 12 settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (ultimo giorno festivo/riposo) nei tratti della Rete Stradale Nazionale (RNN), come segue: • Autostrada Trakia dalle 16.00 alle 20.00 nel tratto Plovdiv (da Plovdiv Nord al km 126 + 281) fino a Sofia in direzione Sofia; • Autostrada Hemus dalle 16.00 alle 20.00 dalla rotonda con strada I-4 (km 87 + 800) a Sofia in direzione Sofia; • Strada I-1 dalle 16.00 alle 20.00 nel tratto dal collegamento di tappa del lotto 2 dell'autostrada Struma vicino a Blagoevgrad al collegamento Kresna con l'autostrada Struma in due direzioni. Il divieto di circolazione di automezzi pesanti o combinazioni di veicoli il cui peso a pieno carico consentito supera le 12 tonnellate in alcune sezioni della rete stradale bulgara è temporaneo e sarà applicato solo nelle ore di punta in tre giorni particolari - 3, 6 e 12 settembre 2021. La misura prevista è per limitare l’eventuale intenso traffico che si potrebbe creare in prossimità del giorno festivo del 6 settembre (giorno dell’Unità). Il divieto non riguarda i veicoli ADR e quelli che trasportano animali vivi, derrate deperibili o merci in ATP. Le sanzioni previste sono le seguenti: • viene meno la conduzione del mezzo per un periodo di un mese e con la multa di 300 BGN per il conducente che entra dopo un cartello che vieta l'ingresso del rispettivo veicolo su un divieto di circolazione temporaneo. • viene meno la conduzione del mezzo per un periodo di tre mesi e con la multa di 1000 BGN per il conducente che rifiuta di rispettare un ordine delle autorità di controllo e regolazione del traffico sull'organizzazione del traffico temporaneo o il traffico temporaneo bandire. Le informazioni sono pubblicate (in bulgaro) sul sito web ufficiale dell'amministrazione del trasporto stradale dell'Agenzia esecutiva il 30 agosto 2021 all'indirizzo https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia. Il MIMS, nella giornata di ieri, ha diffuso la nota dell’Agenzia esecutiva dell'amministrazione dei trasporti stradali della Repubblica di Bulgaria, con la quale è stato disposto il divieto di circolazione dei veicoli a motore destinati al trasporto di merci con una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 12 tonnellate, inclusi rimorchi e semirimorchi, macchine agricole e agricole, trattori e macchine speciali. I divieti sono di seguito riportati: 1. Il 03 settembre (venerdì) 2021 dalle 18:00 alle 21:00 per sezioni della rete stradale nazionale (RNN) della Repubblica di Bulgaria, come segue: • Autostrada Trakia dalle 18.00 alle 21.00 nel tratto da Sofia a Plovdiv (Plovdiv Nord, al km 126 + 281) in direzione Plovdiv; • Autostrada Hemus dalle 18.00 alle 21.00 nel tratto da Sofia (km 0 + 000) al raccordo stradale alla rotonda con la strada I-4 (km 87 + 800) in direzione Varna; • Strada I-I dalle 18.00 alle 21.00 in un tratto da un collegamento a tappe del lotto 2 dell'autostrada Struma vicino a Blagoevgrad al collegamento Kresna con l'autostrada Struma in due direzioni; 2. Per i giorni 06 settembre e 12 settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (ultimo giorno festivo/riposo) nei tratti della Rete Stradale Nazionale (RNN), come segue: • Autostrada Trakia dalle 16.00 alle 20.00 nel tratto Plovdiv (da Plovdiv Nord al km 126 + 281) fino a Sofia in direzione Sofia; • Autostrada Hemus dalle 16.00 alle 20.00 dalla rotonda con strada I-4 (km 87 + 800) a Sofia in direzione Sofia; • Strada I-1 dalle 16.00 alle 20.00 nel tratto dal collegamento di tappa del lotto 2 dell'autostrada Struma vicino a Blagoevgrad al collegamento Kresna con l'autostrada Struma in due direzioni. Il divieto di circolazione di automezzi pesanti o combinazioni di veicoli il cui peso a pieno carico consentito supera le 12 tonnellate in alcune sezioni della rete stradale bulgara è temporaneo e sarà applicato solo nelle ore di punta in tre giorni particolari - 3, 6 e 12 settembre 2021. La misura prevista è per limitare l’eventuale intenso traffico che si potrebbe creare in prossimità del giorno festivo del 6 settembre (giorno dell’Unità). Il divieto non riguarda i veicoli ADR e quelli che trasportano animali vivi, derrate deperibili o merci in ATP. Le sanzioni previste sono le seguenti: • viene meno la conduzione del mezzo per un periodo di un mese e con la multa di 300 BGN per il conducente che entra dopo un cartello che vieta l'ingresso del rispettivo veicolo su un divieto di circolazione temporaneo. • viene meno la conduzione del mezzo per un periodo di tre mesi e con la multa di 1000 BGN per il conducente che rifiuta di rispettare un ordine delle autorità di controllo e regolazione del traffico sull'organizzazione del traffico temporaneo o il traffico temporaneo bandire. Le informazioni sono pubblicate (in bulgaro) sul sito web ufficiale dell'amministrazione del trasporto stradale dell'Agenzia esecutiva il 30 agosto 2021 all'indirizzo https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia.
divieti provvisori Bulgaria settembre 2021.pdfVisualizza dettagli |
Autotrasporto – Riduzione pedaggi 2013Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, con la deliberazione n. 2/2014 del 2 ottobre scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2014, ha comunicato le procedure per richiedere il rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai servizi di trasporto effettuati nel corso del 2013. Nello specifico, le riduzioni compensate dei pedaggi potranno essere richieste: - dalle imprese di autotrasporto per conto terzi iscritte al 31.12.12 ovvero nel corso dell’anno 2013 all’Albo suddetto. - dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto per conto terzi iscritti al 31.12.02 ovvero nel corso dell’anno 2013 al medesimo Albo.
Per le imprese che risultano iscritte dopo il 01.01.2013, le riduzioni possono essere richieste esclusivamente per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione. Inoltre, il rimborso dei pedaggi potrà essere richiesto: - dalle imprese di autotrasporto per conto terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea, che risultavano titolari di licenza comunitaria al 31.12.02 ovvero nel corso dell’anno 2013 - dalle imprese o raggruppamenti di imprese aventi sede legale in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.12 ovvero nel corso dell’anno 2013, risultano titolari di apposita licenza in conto proprio, nonché dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede legale in altro Paese dell’Unione europea esercenti attività di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza dal 01.01.13 potranno chiedere le riduzioni solo per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio della medesima.
E’ importante sottolineare che il rimborso può essere richiesto per i transiti autostradali eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 (commisurato al valore del fatturato annuo globale) con veicoli destinati al trasporto di merci in conto proprio e in conto terzi di categoria Euro 3, 4 e 5 ovvero superiore, appartenenti alle classi B3, B4 e B5.
I criteri seguiti per l’erogazione sono i seguenti: a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, quale prodotto del fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici: · 1 per i veicoli Euro3 · 2 per i veicoli Euro4 · 2.50 per i veicoli Euro5 e superiori b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo con le seguenti percentuali di sconto:
Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali devono essere richieste, a pena di esclusione, dalle ore 9,00 del 3 novembre 2014 e fino alle ore 14,00 del 3 dicembre esclusivamente tramite inoltro telematico delle domande sul sito internet dell’Albo degli autotrasportatori (www.alboautotrasporto.it) . Terminata la compilazione sul sito internet dell’Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero del rappresentante legale o da un procuratore, e deve inoltre contenere le seguenti informazioni: - la denominazione e sede dell’impresa che chiede il beneficio; - le generalità del titolare, ovvero del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico. - la sottoscrizione della domanda con la procedura della firma elettronica; - per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’UE, numero e data di rilascio della licenza comunitaria. Infine, devono essere inseriti negli appositi campi, per ciascun mezzo, la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 3, 4, 5 o superiore), il numero dell’apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell’anno 2013.
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Autotrasporto, recupero accise gasolio, primo trimestre 2014L’Agenzia delle Dogane, con nota del 27 marzo 2014, ha reso note le modalità per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione relativo al primo trimestre del 2014 (1° gennaio – 31 marzo). Con riferimento al periodo di cui sopra l’entità del beneficio riconoscibile è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2014; - € 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° e il 31 marzo 2014
I soggetti che possono richiedere il rimborso sono:
- i soggetti esercenti trasporto merci in c/proprio ed in c/terzi, effettuato con veicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonn. - gli enti pubblici e le imprese pubbliche esercenti l’attività di trasporto. - le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale - le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone
Rimangano esclusi da tale beneficio coloro che effettuano trasporto merci, in c/proprio o in c/terzi, con mezzi di peso compreso tra le 3,5 e 7,49 tonn., poiché al momento la Commissione UE, su richiesta di specifica deroga del MEF, ancora non si è pronunciata.
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile 2014.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24, entro l’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto, utilizzando il codice tributo 6740.
Invece, per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Le eventuali eccedenze di credito relative al quarto trimestre dell’anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Le imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2016 agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.
Sul sito www.agenziadogane.it, è già disponibile il software per la compilazione delle istanza per l’ammissione alla fruizione dei benefici fiscali.
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AUTOTRASPORTO- COVID-19 – PROROGA CERTIFICATI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI-CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 17.03.2021Con circolare del 17 marzo scorso, il Ministero dell’Interno, ha fornito informazioni sulle decisioni adottate dagli Stati membri, in relazione alla non applicazione di alcune disposizioni del Regolamento 2020/267 in materia di proroghe di licenze, certificati e autorizzazioni. Ha comunicato, infatti, che sulla GUUE C76 del 5 marzo 2021 e C78 dell’8 marzo 2021 sono state pubblicate le “Comunicazioni” che riportano le suddette decisioni che hanno effetti nei confronti dei veicoli immatricolati e dei documenti rilasciati in quei paesi, ma non hanno alcun effetto nei confronti degli Stati membri, come l’Italia, che non hanno adottato nessuna decisione ovvero non hanno comunicato nulla alla Commissione. Di conseguenza, i veicoli e documenti italiani godono appieno delle proroghe contemplate nel citato Regolamento, che opera in continuità con le misure adottate in materia di trasporti, con il precedente Regolamento 2020/698 del 25 maggio 2020.
Circolare Ministero Interno 17.03.2021-proroghe.pdfVisualizza dettagli
Circolare Ministero Interno 9.03.2021-proroghe validità.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO-CODICE DELLA STRADA: PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA’ DELLE ABILITaZIONI ALLA GUIDAIl MIT, con circolare del 27 agosto 2020 che sostituisce integralmente quella del 13 giugno scorso (prot. 16356), anche a seguito dell’adozione della Decisione UE del 20 agosto 2020 C (2020) 5591 final, “che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Pertanto, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida si riassumono come segue. 1. PATENTI DI GUIDA La validità delle patenti di guida, su tutto il territorio della UE (Italia compresa), rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 01.02.2020 al 31.08.2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione). Per le patenti rilasciate in Italia è necessario distinguere tra: - patenti con data di scadenza della validità compresa tra il 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020 che hanno validità, per il solo territorio italiano, sino al 31.12.2020, secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020 e sm., mentre negli altri Stati membri (SM) dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/698 - patenti con scadenza compresa tra il 01.06.2020 e il 31.08.2020, il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698; - patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa tra il 01.09.2020 e il 30.12.2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020 (art. 104 DL 18/2020);
Il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del CDS (6 mesi) relativo a coloro che hanno presentato domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, se in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020., è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, comma. 1, DD 12 agosto 2020, n. 268).
Per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, comma. 2, DD 12 agosto 2020, n. 268).
2. CQC E CAP CQC La validità delle CQC, su tutto il territorio dell’UE (Italia compresa), rilasciate da un Paese non comunitario, con scadenza compresa tra 01.02.2020 e il 31.08.2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione. Per le CQC rilasciate in Italia si distingue tra: - CQC con scadenza compresa nel periodo dal 01.02.2020 e il 29.03.2020 che mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento; - CQC con scadenza tra il 30.03.2020 e il 31.12.2020, il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale; - CQC con scadenza il 31 gennaio 2020 hanno validità, per il solo territorio italiano (art. 103, DL 18/2020) per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.
CAP Per quanto riguardo i CAP, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del DL 18/2020), pertanto, al momento, fino al 29 ottobre 2020.
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale (Direttiva 2003/59/CE) in scadenza tra il 31.01.2020 e il 28.10.2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 (DD 08.06.2020, n. 158).
Ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (DD 08.06.2020, n. 158). Dal 29.10.2020, il titolare della CQC la cui scadenza ricade tra 31.01.2020 e il 28.10.2020, potrà effettuare il rinnovo della CQC entro i 272 giorni successivi, senza sottoporsi ad esame di ripristino.
Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei CAP per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, DL 18/2020) e, pertanto, fino al 29 ottobre 2020.
Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere: - se in scadenza tra il 31.01.2020 e il 29.02.2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, DL 18/2020) e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020; - se in scadenza tra il 01.03.2020 e 01.11.2020 hanno validità fino al 30 novembre 2020, come disposto dall’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020; - se in scadenza tra il 01.03.2020 e il 31.07.2020, al di fuori dell’ambito applicativo dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, del DL 18/2020) e pertanto fino al 29.10.2020.
Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere: - se in scadenza tra il 3.01.2020 e il 29.02.2020 hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, DL 18/2020) e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020); - se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30.11.2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020; - se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, DL 18/2020) e quindi, al momento, fino al 29.10.2020.
3. ATTESTAZIONI SANITARIE Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115 CDS ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonn, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi fino al 29.10.2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto 65 anni di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonn, t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale. I certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico), o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). I permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
Circolare MIT 27.08.2020.pdfVisualizza dettagli
DECISIONE COMMISSIONE UE 20.08.2020.pdfVisualizza dettagli
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AUTOTRASPORTO-COVID-19: CIRCOLARE MINISTERO INTERNO PROROGHEIl Ministero dell’Interno, con circolare del 9 marzo scorso, ha evidenziato che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, sono previste una proroga di validità dei certificati, licenze e autorizzazioni, e il rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori dei trasporti. In particolare, negli allegati 3 e 4 della circolare vengono esplicitate le proroghe di validità per le revisioni, le ispezioni periodiche dei tachigrafi, la validità della carta del conducente e la validità delle licenze comunitarie per il trasporto di merci e passeggeri e per la CQC e altri documenti (si rimanda alla circolare del MIT del 10.03.2021). Circolare Ministero Interno 9.03.2021-proroghe validità.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO-GERMANIA SOSPENSIONE DIVIETIIl Ministero dei Trasporti tedesco ha introdotto delle eccezioni alla sospensione dei divieti di circolazione, a seguito della situazione pandemica da Covid-19. Nello specifico, secondo quanto riportato nella tabella allegata, è prevista: - sospensione generale del divieto per i camion i giorni di domenica e negli altri giorni festivi; - sospensione del divieto di circolazione la domenica e i festivi per i mezzi che trasportano vaccini fino al 30.06.2021. GERMANIA-SOSPENSIONE DIVIETI.pdfVisualizza dettagli
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AUTOTRASPORTO-PACCHETTO MOBILITA'-CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 16.03.2021il Ministero dell’Interno, con circolare del 16.03.2021, prot. n. 300/A/2356/21/111/2/2, ha illustrato le illustrato il contenuto del Pacchetto Mobilità, riepilogando gli atti normativi di cui si compone tale provvedimento e con le rispettive date di entrata in vigore, per poi soffermarsi sulle disposizioni in materia di periodi di guida e riposo dei conducenti. Il Pacchetto si compone delle seguenti disposizioni: 1. il Regolamento (UE) 2020/1054 (entrato in vigore il 20.08.2020, tranne alcuni articoli che entreranno in vigore a fine dicembre 2024) che apporta modifiche al Regolamento (CE) 561/2006 (tempi di guida e di riposo, interruzioni alla guida, ecc.) e al Regolamento (UE) 165/2014 (posizionamento cronotachigrafi); 2. il Regolamento (UE) 2020/1055, entrato in vigore il 20.08.2022, ma le cui disposizioni saranno efficaci dal 21.02.2022, che modifica il Regolamento (CE) 1071/2009, il Regolamento (CE) 1072/2009 e il Regolamento (UE) 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada; 3. il Regolamento (UE) 2020/1056 riguardante le informazioni elettroniche sul trasporto merci, entrato in vigore il 20.08.2020 ed efficace dal 21.08.2024 (tranne alcune disposizioni che sono entrate già in vigore ad agosto 2020); 4. la Direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche sulla Direttiva 96/71/CE e la Direttiva 2014/67/UE, in materia di distacco dei conducenti, modifica la Direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi dei Regolamenti 561/2006 e 165/2014 e il Regolamento 1024/2012 riguardante la cooperazione amministrativa degli Stati membri. La Direttiva deve essere recepita entro il 2.02.2022. Nelle schede allegate alla circolare ministeriale sono evidenziate le principali modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2020/1054 al Regolamento 561/2006 (all. 1) e al Regolamento 165/2014 (all. 2).
REGOLAMENTO 561/2006 • AMBITO DI APPLICAZIONE ESENZIONI E DEFINIZIONI Con la modifica all’art 3 lettera a-bis) l’esenzione per i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione è stata estesa anche all’ipotesi in cui il veicolo è utilizzato per la consegna di merci prodotte artigianalmente. Alle previgenti condizioni in presenza delle quali i trasporti sono esenti dall’applicazione del regolamento è stata aggiunta la condizione per cui il trasporto non deve essere eseguito per conto terzi. La nuova lettera h bis) dell’art. 3 prevede l’esenzione dei veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e a condizione che la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo. Tale disposizione è necessario che sia coordinata con quella dell’art. 2 che ha previsto che, dal 1.07. 2026, che dispone l’obbligo di avere il dispositivo di controllo i veicoli impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate. La nuova lettera r) dell’art. 4 ha la finalità di chiarire l’ambito di applicazione delle esenzioni previste in caso di operazioni di “trasporto non commerciale”, trattandosi di trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale. • INTERRUZIONI, PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERI E SETTIMANALI La modifica dell’art. 7, che ha recepito il contenuto della nota orientativa n. 2 della Commissione Europea, dispone che deve essere considerata come interruzione il periodo di 45 minuti di disponibilità trascorso dal secondo conducente seduto accanto a chi guida senza prestargli assistenza attiva. In caso di multipresenza, il conducente può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione (non frammentata) non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo. Se si va oltre i 45 minuti si deve considerare il periodo come disponibilità. L’ art. 8 riguarda i riposi settimanali regolari e ridotti: - riposo settimanale ridotto: è stata aggiunta la possibilità di effettuare nell’ambito dei trasporti internazionali, 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che nel corso di 4 settimane consecutive, il conducente effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 regolari e che i periodi di riposo ridotto vengano fruiti nel corso di un trasporto internazionale e iniziati al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore e al di fuori del Paese in cui è residente il conducente; - ogni riduzione del periodo di riposo settimanale debba essere compensata da un periodo di riposo equivalente. La compensazione di un singolo periodo di riposo settimanale ridotto deve essere effettuata interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui si è fruito della riduzione. La circolare precisa che la compensazione di 2 riposi settimanali ridotti consecutivi deve essere effettuata subito prima del periodo di riposo regolare successivo ai due ridotti consecutivi; - introduzione del divieto di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo e di tutti i periodi di riposo che, per effetto della compensazione sono superiori alle 45 ore, principio già affermato dalla CGUE. Tali riposi devono essere effettuati in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici, eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro. I conducenti potranno essere sanzionati solo quando vengono sorpresi a fare un riposo settimanale regolare all’interno del veicolo al momento del controllo (sanzione applicabile: art. 174, comma 7, CDS); - è fatto obbligo alle imprese di trasporto di organizzare l’attività dei conducenti, affinché rientrino alla sede dell’impresa o nel luogo di residenza nell'arco di 4 settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di 1 periodo di riposo settimanale ridotto. L’art. 9 tratta la tematica del periodo di riposo a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario. In particolare, nella fruizione di:
Con la modifica dell’ art. 12, vengono introdotte due nuove deroghe, in presenza di circostanze eccezionali e senza compromettere la sicurezza della circolazione. Il conducente, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale, può superare: - al massimo di 1 ora, il periodo di guida giornaliero e settimanale; - al massimo di 2 ore, il periodo di guida giornaliero e settimanale e in tal caso la condizione di effettuare il riposo settimanale riguarda solo l’ipotesi di riposo regolare e a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo. Non è possibile derogare anche al termine per iniziare un nuovo periodo di riposo giornaliero. Si evidenzia che la circolare afferma che i due sforamenti orari possono essere alternativi, pertanto l’estensione concessa può riguardare: - il solo periodo di guida giornaliero; - il solo periodo di guida settimanale; - entrambi i periodi di guida contemporaneamente considerati. Tuttavia, il Ministero precisa che le deroghe non estendono gli effetti alle ore di riposo giornaliero o settimanale da effettuare, perché le stesse devono essere fruite senza ulteriori riduzioni rispetto a quelle normativamente previste ed inoltre le deroghe NON consentono di derogare al limite bisettimanale di 90 ore di guida. E’ stato, inoltre, introdotta una modifica nell’ ultimo comma dell’art. 12 che prevede un obbligo di compensazione per il quale il conducente deve effettuare un periodo di riposo di durata equivalente al periodo di estensione interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui fruisce della deroga ed insieme ad altri eventuali periodi di riposo. Il riposo in questione non deve essere frazionato e va fruito insieme agli altri periodi di riposo. Anche per le nuove deroghe, il conducente ha l’obbligo di riportare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Regolamento 165/2014 La circolare ministeriale precisa, anzitutto, i termini dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni modificate dal Regolamento 2020/1054. Il 20.8.2020 sono entrati a regime gli artt. 22 e 34 in materia di controlli sull’uso del tachigrafo All’ art. 22, la sostituzione dei commi 3 e 4 del paragrafo 5, relativi alla rimozione dei sigilli del tachigrafo in occasione dei controlli, hanno introdotto la possibilità per il funzionario di controllo di sostituire il sigillo rimosso, con una specifica procedura che deve seguita dallo stesso funzionario quando procede alla rimozione dei sigilli al fine di verificare il corretto funzionamento del tachigrafo. È stato aggiunto il comma 5 che introduce un’eccezione all’obbligo di controllo e calibratura del tachigrafo da parte dell’officina nel caso in cui questi ultimi siano rimossi o rotti per finalità di controllo. Le modifiche all’art. 34 incidono invece sulle registrazioni delle attività del conducente sul foglio di registrazione o sulla carta del conducente. Con la modifica del paragrafo 5, lettera b) punto iv), viene introdotto l’obbligo per il conducente di commutare il dispositivo sul simbolo “ Con la modifica del paragrafo 5, lettera b) punto v), è previsto l’obbligo per il conducente di commutare sul il simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario" in aggiunta al simbolo “ Inoltre, un’ulteriore modifica all’art. 34, impone anche ai conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico, di riportare sul foglio di registrazione l’indicazione relativa al simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Si richiede anche l’annotazione del simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. Quando l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo. Tale obbligo è prescritto anche per i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo digitale (indicazione del simbolo del paese in cui si fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché del porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l’attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario). La sua validità è fissata al 2 febbraio 2022.
Circolare Ministero Interno 16.03.2021-Pacchetto Mobilità UE.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO-TRASPORTI ECCEZIONALI-ANNULLAMENTO OBBLIGHI ANASIl Ministero dell’Interno, con circolare del 23 giugno 2020, prot. n. 300/A/4435/20/108/5/1, ha reso noto che la sentenza n.6616 del 16 giugno scorso del TAR del Lazio ha annullato le circolari ANAS e dallo stesso Ministero del 2019, relative all’obbligo del preavviso di transito e all’annotazione di inizio e fine viaggio, da effettuarsi con il portale TEWEB, da parte dei titolari delle autorizzazioni eccezionali per massa delle tipologie periodiche, singole e multiple. Infatti, il TAR, ha sottolineato che l’illegittimità dei provvedimenti sarebbe determinata da:
Inoltre, il TAR ha anche riconosciuto la peculiarità del servizio di trasporto eccezionale infatti, trattandosi di trasporti basati sul modello produttivo “just in time” (che impone alle aziende di attivarsi immediatamente appena ricevuto l’ordine di trasporto), ANAS avrebbe dovuto contemperare la finalità di monitoraggio dei transiti con le esigenze connesse a questo tipo di attività, in modo tale da consentire all’impresa di trasporto di programmare i viaggi secondo uno schema organizzativo coerente con gli obblighi imposti. Il TAR ha anche evidenziato che l’attività di monitoraggio e gestione del traffico eccezionale sulla rete stradale “non può svolgersi in contrasto con la normativa esistente e secondo modalità non compatibili con la fruizione della infrastruttura stradale da parte delle aziende impegnate nei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici”. Con la circolare, tuttavia, il Ministero dell’Interno ha sottolineato che le sanzioni previste dall’art. 10, comma 18, del CDS (omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni singole e multiple, per le quali sia richiesto l’indennizzo d’usura) sono vigenti perché previste dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione.
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 23.06.2020-SENTENZA TAR LAZIO- PREAVVISI ANAS.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO-TRASPORTI ECCEZIONALI: ESTENSIONE DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONIANAS ha emanato in data odierna una nota che dà attuazione della Direttiva MIT 4051 del 1 giugno 2020, con la quale conferma la proroga delle autorizzazioni fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza dei titoli autorizzativi con scadenza compresa tra 31/01/2020 e 31/07/2020. (art. 103, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 G.U. n. 110 del 29/04/2020).
Nota ANAS 17.06.2020- Estensione dei termini di validità delle autorizzazioni al trasporto eccezionale.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO-TRASPORTI ECCEZIONALI: VALIDITA’ AUTORIZZAZIONI PROROGATE-SCADENZA 29.10.2020Vi informo che il MIT, con nota del 14.10.2020 della Direzione Generale per la sicurezza stradale, ha fornito chiarimenti sulla scadenza della proroga della validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali. L’articolo 103, comma 2, DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, aveva esteso la validità di tutte le autorizzazioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 ottobre 2020, come era stato disposto anche dalla circolare del 1° giugno 2020, n. 4051, emanata anch'essa dalla Direzione Generale della sicurezza stradale. Ciò è confermato anche dall’art.1, comma 4, DL 83/2020, convertito dalla L.124/2020, che dispone “ I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”. Inoltre, anche l’allegato 1 alla suddetta legge non include, tra le disposizioni ivi contemplate, l’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020. Pertanto, il MIT ha precisato che i termini relativi alle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali non sono modificati a seguito della proroga dello stato di emergenza al 15.10.2020: di conseguenza, i 90 giorni decorrono dal 31 luglio 2020. A conclusione di ciò, le autorizzazioni, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade, ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, hanno validità fino al 29 ottobre 2020.
Circolare MIT 14.10.20 scadenza proroga autorizzazioni TE 29.10.20.pdfVisualizza dettagli |