Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, con la deliberazione n. 2/2014 del 2 ottobre scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2014, ha comunicato le procedure per richiedere il rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai servizi di trasporto effettuati nel corso del 2013.
Nello specifico, le riduzioni compensate dei pedaggi potranno essere richieste:
- dalle imprese di autotrasporto per conto terzi iscritte al 31.12.12 ovvero nel corso dell’anno 2013 all’Albo suddetto.
- dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto per conto terzi iscritti al 31.12.02 ovvero nel corso dell’anno 2013 al medesimo Albo.
Per le imprese che risultano iscritte dopo il 01.01.2013, le riduzioni possono essere richieste esclusivamente per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione.
Inoltre, il rimborso dei pedaggi potrà essere richiesto:
- dalle imprese di autotrasporto per conto terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea, che risultavano titolari di licenza comunitaria al 31.12.02 ovvero nel corso dell’anno 2013
- dalle imprese o raggruppamenti di imprese aventi sede legale in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.12 ovvero nel corso dell’anno 2013, risultano titolari di apposita licenza in conto proprio, nonché dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede legale in altro Paese dell’Unione europea esercenti attività di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza dal 01.01.13 potranno chiedere le riduzioni solo per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio della medesima.
E’ importante sottolineare che il rimborso può essere richiesto per i transiti autostradali eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 (commisurato al valore del fatturato annuo globale) con veicoli destinati al trasporto di merci in conto proprio e in conto terzi di categoria Euro 3, 4 e 5 ovvero superiore, appartenenti alle classi B3, B4 e B5.
I criteri seguiti per l’erogazione sono i seguenti:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, quale prodotto del fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici:
· 1 per i veicoli Euro3
· 2 per i veicoli Euro4
· 2.50 per i veicoli Euro5 e superiori
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo con le seguenti percentuali di sconto:
Una riduzione ulteriore spetta alle imprese che abbiano realizzato nel corso dell’anno di riferimento, ovvero il 2013, almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne (ovvero, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 e uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00).
Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali devono essere richieste, a pena di esclusione, dalle ore 9,00 del 3 novembre 2014 e fino alle ore 14,00 del 3 dicembre esclusivamente tramite inoltro telematico delle domande sul sito internet dell’Albo degli autotrasportatori (www.alboautotrasporto.it) .
Terminata la compilazione sul sito internet dell’Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero del rappresentante legale o da un procuratore, e deve inoltre contenere le seguenti informazioni:
- la denominazione e sede dell’impresa che chiede il beneficio;
- le generalità del titolare, ovvero del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico.
- la sottoscrizione della domanda con la procedura della firma elettronica;
- per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’UE, numero e data di rilascio della licenza comunitaria.
Infine, devono essere inseriti negli appositi campi, per ciascun mezzo, la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 3, 4, 5 o superiore), il numero dell’apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell’anno 2013.