Il Ministero dell’Interno, con circolare del 23 giugno 2020, prot. n. 300/A/4435/20/108/5/1, ha reso noto che la sentenza n.6616 del 16 giugno scorso del TAR del Lazio ha annullato le circolari ANAS e dallo stesso Ministero del 2019, relative all’obbligo del preavviso di transito e all’annotazione di inizio e fine viaggio, da effettuarsi con il portale TEWEB, da parte dei titolari delle autorizzazioni eccezionali per massa delle tipologie periodiche, singole e multiple.
Infatti, il TAR, ha sottolineato che l’illegittimità dei provvedimenti sarebbe determinata da:
- l’obbligo del preavviso di transito non è previsto né dalla normativa primaria (quindi, dal CDS), né da quella secondaria (Regolamento di esecuzione del CDS). Il richiamo fatto dall’Anas all’art. 16, comma 1 del Regolamento, è stato definito come “improprio” in quanto fa ritenere – in modo errato – che la mancanza del preavviso determini la sanzione prevista dall’art.10, comma 19, del CDS in ragione della equiparazione a un transito “non autorizzato”;
- l’obbligo di annotare l’inizio e la fine del viaggio, che non ha un’adeguata base normativa. Infatti, l’art. 16, comma 10, del Regolamento, prevede la segnalazione dell’inizio viaggio per le sole autorizzazioni singole e multiple finalizzata esclusivamente per calcolare l’indennizzo d’usura, pertanto non a monitorare i transiti.
Inoltre, il TAR ha anche riconosciuto la peculiarità del servizio di trasporto eccezionale infatti, trattandosi di trasporti basati sul modello produttivo “just in time” (che impone alle aziende di attivarsi immediatamente appena ricevuto l’ordine di trasporto), ANAS avrebbe dovuto contemperare la finalità di monitoraggio dei transiti con le esigenze connesse a questo tipo di attività, in modo tale da consentire all’impresa di trasporto di programmare i viaggi secondo uno schema organizzativo coerente con gli obblighi imposti.
Il TAR ha anche evidenziato che l’attività di monitoraggio e gestione del traffico eccezionale sulla rete stradale “non può svolgersi in contrasto con la normativa esistente e secondo modalità non compatibili con la fruizione della infrastruttura stradale da parte delle aziende impegnate nei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici”.
Con la circolare, tuttavia, il Ministero dell’Interno ha sottolineato che le sanzioni previste dall’art. 10, comma 18, del CDS (omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni singole e multiple, per le quali sia richiesto l’indennizzo d’usura) sono vigenti perché previste dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione.
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 23.06.2020-SENTENZA TAR LAZIO- PREAVVISI ANAS.pdfVisualizza dettagli