Infrastrutture e Trasporti

 

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9 febbraio 2015 - Stati Generali - Porti e Logistica: l'asse per lo sviluppo

Francesco Rossi Tags:  stati pianificazione ministro dl italia sblocca generali investimenti lupi riforma porti 1 Comment 194 Views

Ieri, 9 febbraio, si sono tenuti gli Stati Generali (Porti e Logistica: l'asse per lo sviluppo), convocati dal Ministro Lupi per la condivisione delle Linee Guida (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3715) del predisponendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, previsto dall’art. 29 del DL Sblocca Italia  (DL n. 133/2014, convertito in Legge n 164/2014).

 

Confindustria, intervenuta in tale sede, ha esposto in sintesi i contenuti e le principali proposte presenti nel Position Paper sulla riforma portuale consegnato allo stesso Ministro Lupi lo scorso  27 gennaio, ribadendo la necessità di una riforma urgente della portualità nazionale per il rilancio competitivo del Paese.         

 

Nel concludere l’incontro, il Ministro Lupi ha voluto chiarire innanzitutto - con specifico riferimento alla bozza informale di DDL Concorrenza del MISE, che aveva destato molteplici perplessità circa le previsioni su concessioni marittime e lavoro portuale - che spetterà alla competenza del MIT affrontare le diverse tematiche afferenti la portualità.

 

Quanto al definendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, il Ministro ha specificato che sarà adottato non oltre la prima settimana di marzo, auspicando tuttavia la definizione del testo per la fine di febbraio.

Sarà, inoltre, strutturato in tre parti (l’analisi del contesto, l’individuazione della strategia per il rilancio della portualità e della logistica, l’indicazione delle azioni concrete da assumere) ed articolato su sei punti (intercettare ed acquisire nuovi traffici; ottenere finanziamenti privati; promuovere lo sviluppo tecnologico; semplificare le procedure (in particolare sull'iter di approvazione dei dragaggi); sostenere la crescita della logistica; attuare un mercato concorrenziale e competitivo).

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AIRP: merci più trasportate sulle nostre strade minerali metalliferi

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L’Osservatorio Airp: nel 2013 la principale categoria merceologica trasportata su strada in Italia è stata quella dei “minerali metalliferi”

 

Nel 2013, la principale categoria merceologica trasportata su strada in Italia è stata quella dei “minerali metalliferi” con una quota pari al 18,08% del totale delle merci trasportate su gomma. Questi dati emergono da uno studio dell’Osservatorio Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla Mobilità sostenibile sulla base di dati Istat. Lo studio riporta anche la classifica delle prime dieci categorie di merci trasportate su strada nel 2013: “prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” con una quota sul totale delle merci trasportate pari al 15,43%, “prodotti alimentari, bevande e tabacchi” (10,72%), “materie prime secondarie, rifiuti urbani e altri rifiuti” (9,5%), “prodotti dell’agricoltura, della caccia e della selvicoltura” (6,98%), “metalli e manufatti in metallo” (6,4%), “prodotti petroliferi raffinati” (4,37%), “legno e prodotti in legno e sughero” (4,36%) e “prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali” (3,18%). Conclude la graduatoria al decimo posto la categoria “altre merceologie” (20,98%) che raggruppa un insieme eterogeneo di beni.

L'Osservatorio Airp riafferma che  il trasporto merci su strada continua ad essere indispensabile per il sistema produttivo italiano. 
Per migliorare la competitività delle imprese italiane, i mezzi che trasportano le merci devono essere in condizioni di perfetta efficienza garantendo al contempo la possibilità di ridurre i costi d’esercizio.

 

AUTOTRASPORTO: NUOVE DISPOSIZIONI NELLA LEGGE DI STABILITA’

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Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) sono state introdotte diverse novità per il settore dell’autotrasporto: i commi dal 247 al 250 modificano ed integrano il decreto legislativo 286/05 e l’art. 83-bis del DL 112/08, convertito in legge 133/08.

Rispetto al decreto legislativo 286/05, i principali interventi riguardano:

- l’ampliamento delle definizioni di vettore (che comprendono anche cooperative, consorzi e reti d’impresa) e di committente (con l’aggiunta del committente cd. logistico), contenute nell’art. 2, comma 1, lett. b) e c), e l’introduzione della definizione di sub-vettore;

- l’inserimento della disciplina della sub-vezione (nuovo art. 6-ter): il ricorso alla sub-vezione deve essere necessariamente concordato tra le parti del trasporto al momento della stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso; in assenza di accordo tra committente e vettore il contratto può essere risolto per inadempimento. Il vettore è tenuto a verificare la regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la responsabilità solidale, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute. Il sub-vettore non può a sua volta sub-affidare il trasporto ad altro soggetto, altrimenti il contratto è ritenuto nullo. Viene introdotta un’eccezione al divieto di sub-vezione successivamente ad ogni “rottura di carico” di un trasporto di collettame (raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore alle 5 tonn.);

- l’abrogazione della scheda di trasporto (art. 7-bis): dal 1° gennaio 2015, i committenti di un servizio di trasporto merci non sono più tenuti alla compilazione di tale documento e gli agenti accertatori, di conseguenza, non possono più chiedere al conducente di esibire la suddetta scheda o i documenti equipollenti. Tuttavia, le informazioni riguardante le “generalità” del committente e le istruzioni sull’esecuzione del trasporto fornite dal committente medesimo è necessario che risultino da altra documentazione (vedi anche circolare del Ministero dell’Interno del 31.12.2014). Resta fermo l’obbligo di tenere a bordo mezzo la documentazione richiesta per altre finalità dalle leggi vigenti (fiscali, di sicurezza o per altri scopi: trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).

Con riferimento all’art. 83-bis, le principali novità attengono:

- l’introduzione del “principio” della libera contrattazione dei prezzi e condizioni nel contratto di trasporto, sia scritto che verbale, sempreché si tenga conto “dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;

- la previsione della responsabilità solidale del committente nei confronti del vettore ed eventuali sub-vettori, nel limite di un anno, qualora non richieda copia del DURC (non antecedente a tre mesi rispetto alla data del contratto). Tuttavia, la responsabilità solidale del committente è strettamente connessa al soggetto/vettore, poiché nel d.lgs. 286/05 si prevede che il vettore sia direttamente responsabile se non verifica la regolarità del sub-vettore. In particolare, tale responsabilità si intende retributiva, previdenziale e assicurativa nel caso di contratti scritti, anche fiscale e di violazione del CDS nel caso di contratti verbali. Pertanto, il committente è chiamato a verificare la regolarità del vettore che successivamente potrà essere riscontrata mediante l’accesso ad un apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori;

- per i contratti di durata superiore ai 30 giorni, si prevede l’adeguamento del corrispettivo se la variazione del prezzo del gasolio supera del 2% il valore preso a riferimento alla stipula del contratto; l’adeguamento vale anche per le variazioni delle tariffe autostradali.

Con tre disposizioni a parte della Legge di Stabilità, sono introdotti:

- dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi predisposti dal MIT (anche sulla base delle rilevazione mensile del MISE sul prezzo medio del gasolio), cui il committente e vettore devono tener conto per elaborare il corrispettivo della prestazione di trasporto (comma 250);

- la previsione del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 132, che costituisce condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub‐trasporto. Tale negoziazione è considerata valida anche qualora le parti procedono alla risoluzione (se prevista in un accordo o nel contratto) della controversia con mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese. L’azione diretta non può essere oggetto di negoziazione assistita né di mediazione (comma 249);

 - la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria per le nuove imprese che intendono esercitare (dal 1° gennaio 2015) l’attività di autotrasporto, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A partire dal terzo anno, tale dimostrazione deve essere effettuata con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011,  oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (comma 251). 

AUTOTRASPORTO: NOTA MINISTERO TRASPORTI E INTERNO SU CABOTAGGIO

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E’ stata emanata, il 15 gennaio scorso, la circolare interministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Interno ) riguardante i trasporti di cabotaggio, che fornisce importanti delucidazioni sull’art. 46-bis della L. 298/74, a seguito delle modifiche intervenute dal D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito con L. 164/2014.

La circolare è diretta, anzitutto, a contrastare il fenomeno del cabotaggio abusivo, a rendere più efficaci i controlli effettuati dalle Autorità competenti, chiarendo quali siano gli obblighi probatori posti a carico del conducente.

La circolare si sofferma dapprima sul Capitolo III del Regolamento 1072/2009 che disciplina l’attività di cabotaggio, ribadendo quali siano le condizioni e i limiti entro i quali un vettore stabilito in uno Stato membro della UE può svolgere attività di autotrasporto all’interno di un altro Paese dell’Unione o in uno aderente allo Spazio Economico Europeo (cd. Stato ospitante).

I trasporti di cabotaggio sono considerati conformi al Regolamento suddetto soltanto se vengono prodotte prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto internazionale in entrata sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata, altrimenti il conducente è sanzionato a norma dell’art. 46-bis (sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di 6 mesi).

Con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 46-bis è stato previsto che le sanzioni di cui sopra, irrogate nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero, siano applicate anche qualora venga riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del cronotachigrafo o altri elementi relativi alla circolazione stessa e le prove documentali che devono essere fornite per dimostrare la corretta esecuzione del trasporto di cabotaggio nonché nel caso in cui le prove medesime non siano presenti a bordo mezzo.

La sanzione viene applicata anche alla mancata esibizione, in sede di controllo, dei documenti relativi al trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento o già svolto: tale fattispecie era prima sanzionata ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, articolo soppresso con la Legge di Stabilità per l’anno 2015 (L 190/2014).

La circolare, inoltre, precisa quali siano i presupposti per distinguere il trasporto combinato dal cabotaggio stradale.

 

Autotrasporto: cabotaggio illegale per la UE non è infrazione grave

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Da un articolo pubblicato sulla rivista specializzata dedicata al settore "Uomini e Trasporti", risulterebbe che il cabotaggio illegale per l'Unione  Europea rappresenterebbe un'infrazione non grave che non farebbe perdere il requisito dell'onorabilità (tra i requisiti per accedere alla professione di autotrasportatore).

Di seguito l'articolo nella versione integrale:

 

Marcia indietro sul cabotaggio illegale: per l’UE non è infrazione grave

15 gennaio 2015

Il cabotaggio illegale non è un’infrazione grave e quindi non comporta la perdita del requisito della onorabilità. Sembra ormai essere questa la posizione assunta dal Parlamento Europeo relativamente alla classificazione delle infrazioni stradali. Un esito abbastanza sorprendente, visto che lo stesso Parlamento aveva richiesto alla Commissione europea di rivedere una prima black list in cui il cabotaggio illegale non era appunto ricompreso tra le violazioni più importanti.

 

Alla resa dei conti, tuttavia, se nel testo uscito dalla Commissione Trasporti il cabotaggio illegale veniva valutato con un livello intermedio di gravità, nella mozione di risoluzione presentata dal Parlamento il livello di gravità appare addirittura inferiore rispetto a quello proposto o comunque non presenta i requisiti di gravità necessari alla perdita dell’onorabilità. Ricordiamo come la perdita di reputazione comporta la mancanza di un requisito essenziale per possedere la licenza.

 

Pare che tale atteggiamento di chiusura sia stato provocato da una certa rigidità della Commissione che ha tenuto duro sulle sue posizioni e in particolare della commissaria slovena, Violeta Bulc, che non ha ritenuto che il cabotaggio abusivo potesse essere assimilabile ad altre tipologie come morte o danno grave alla persona.

Proroga termine istanza rimborso pedaggi 2013

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Il termine per la presentazione della domanda per ottenere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali effettuati per l’anno 2013 è stata prorogata  dal 3 dicembre alle 14.00 del 19 dicembre 2014. E’ quanto ha deciso il Comitato Centrale dell’Albo con una delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2014, n. 281.

CODICE DELLA STRADA: chiarimenti MIT su intestazione temporanea di veicoli

Floriana Buccioni Tags:  aziendale carta art. 247-bis senza dpr nazionale locazione promiscuo codice della 495/92 strada di cds circolazione uso conducente comodato 94 veicoli archivio fringe-benefit 175 Views

 

Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), con circolare del 27 ottobre scorso, è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni interessate, in merito alle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni.

La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo.

Gli aspetti giuridico-amministrativi trattati dalla circolare vanno dal computo dei termini, dalle deleghe, alle variazioni riguardanti la toponomastica del luogo di nascita o residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, al comodato di veicoli aziendali, alla custodia giudiziale, alla locazione senza conducente, ecc.

Restano fermi i termini per l’applicazione della disciplina suddetta, ovvero riguarderà tutti gli atti posti in essere dal 3 novembre p.v. alle condizioni esplicitate dalle circolari ministeriali.

Relativamente all’ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio),

Riguardo alla fattispecie di maggiore interesse delle imprese, la circolare precisa che il comodato di veicoli aziendali è a titolo gratuito e che quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.

E’ escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, CDS e dell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione:

-  l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro- tempo libero;

-  l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, in quanto qui viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;

-  l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.

 

Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni).

La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014.

A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore.

Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.

 

Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di un’intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa.

 

Decreto ingiuntivo per differenze tariffarie: sospensione provvisoria esecuzione

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Vi segnalo che il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 2 ottobre scorso, ha emesso un'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (concesso ai sensi dell'art. 83 bis - differenza tariffaria nei contratti verbali), a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre scorso sui cd. costi minimi.
Il giudice civile ritiene, pertanto, rilevante la sentenza comunitaria e sottolinea che "ogni stato membro sia vincolato al rispetto delle disposizioni comunitarie e dell'interpretazione delle stesse fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea".
 

Articolo Sole 24 ore: mini risveglio del traffico merci

Floriana Buccioni Tags:  autotrasporto traffico articolo stradale merci trasporto 174 Views

Vi segnalo un articolo interessante riguardante su "Il Sole 24 ore" del 24 settembre 2014 che riprende la nota congiunturale di Confetra sul trasporto merci in Italia, dalla quale si evince un trend positivo nel 1° semestre 2014.

Sole 24 ore - mini rivesglio del traffico merci.pdfVisualizza dettagli

Autostrasporto: Confindustria, soddisfazione per sentenza Corte Giustizia UE

Francesco Ungaro Tags:  autotrasporto sicurezza_stradale costi_minimi 160 Views

Soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui costi minimi di esercizio dell'autotrasporto merci. Così Confindustria commenta la pronuncia dei giudici Ue, che ha dichiarato illegittime le norme introdotte dall’art. 83 bis della legge 133/2008 in quanto restrittive della concorrenza nel mercato interno.

La sentenza della Corte – continua la nota di viale dell’Astronomia - adottata a seguito del rinvio disposto dal TAR Lazio sul ricorso presentato da Confindustria, da numerose Federazioni, Rappresentanze di categoria, aziende aderenti e da altre importanti organizzazioni del settore, ha confermato quello che le imprese avevano contestato fin dall'introduzione della normativa nazionale: non esistono collegamenti tra i costi minimi e l'obiettivo della sicurezza stradale, invocata in modo strumentale per giustificare l'adozione di un regime tariffario obbligatorio per i servizi di autotrasporto.

Confindustria e l’Autorità Antitrust – fanno notare gli industriali - avevano indicato che la sicurezza stradale va perseguita con misure appropriate, peraltro già in vigore, ma più efficaci e non restrittive della concorrenza, come ad esempio quelle sui tempi di guida e di riposo e quelle relative al controllo tecnico degli autoveicoli. La pronuncia della Corte, nel confermare questi rilievi, è di assoluta rilevanza poiché consentirà al mercato dell'autotrasporto, nel pieno rispetto della sicurezza stradale e della concorrenza, di definire liberamente i prezzi dei servizi.

Confindustria – conclude la nota - anche a seguito di questa pronuncia, resta disponibile a dialogare con le Associazioni di autotrasporto e con il Governo per modificare la normativa nazionale coerentemente con la disciplina comunitaria e per formulare proposte di politica industriale volte al rilancio del settore.

CODICE DELLA STRADA: chiarimenti su attuazione disposizione “intestazione temporanea di veicoli”

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con circolare del 10 luglio 2014, ha fornito delucidazioni sull’applicazione dell’art. 94 bis, comma 4, del Codice della Strada (CDS): disposizione che – nel prevedere obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni – rinvia al Regolamento di esecuzione del CDS l’individuazione delle fattispecie ricadenti nell’articolato suddetto.

Il provvedimento, al momento, è inapplicabile ai veicoli in disponibilità di soggetti esercenti attività di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi) e passeggeri (iscritti al REN o mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi, come taxi e ncc), poiché per tali fattispecie verranno prossimamente emanate apposite disposizioni.

Con tale circolare, il MIT, ha voluto, pertanto, fornire direttive, tenuto conto quanto indicato nell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del CDS, con riferimento alle carte di circolazione di autoveicoli, motoveicoli ed ai rimorchi di massa complessiva inferiore ai 3,5 tonn., nel caso di:

- variazione della denominazione/generalità dell’ente/persona fisica intestataria

- disponibilità temporanea (superiore a 30 gg.) di un veicolo intestato ad altri, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento di custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente

- intestazione di veicoli a soggetti giuridicamente incapaci.

Le procedure descritte dalla circolare saranno operative dal 3 novembre 2014 e, pertanto, l’omissione delle prescrizioni sopra citate danno luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 94 del CDS; tuttavia resta ferma la possibilità, su richiesta dell’utenza, di osservare gli adempimenti indicati dalla circolare (aggiornamento della carta di circolazione e dell’Archivio Nazionale Veicoli) per gli atti posti in essere prima della suddetta data e, in particolare per quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di entrata in vigore del DPR 198/12, che ha introdotto l’art. 247-bis nel Regolamento di esecuzione del CDS) e il 2 novembre 2014. Per quest’ultima fattispecie il mancato rispetto degli obblighi suddetti non comporta l’applicazione delle sanzioni.

Riguardo alla fattispecie della variazione della denominazione sociale/generalità del soggetto intestatario del veicolo, la circolare dispone l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando da apporre sulla stessa da parte delle UMC competenti.

Rispetto all’intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con contratto di comodato (applicabile anche ai veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale alle 6 tonn. in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso), il comodatario (inteso come il soggetto che utilizza il mezzo per un periodo superiore a 30 gg.) deve procedere ad aggiornare la carta di circolazione, a meno che non siano soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi.

Un particolare regime è previsto per il comodato di veicoli aziendali, tra cui quello a favore dei dipendenti: in questo caso, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (impresa intestataria del veicolo), su delega del comodatario (persona fisica cui viene concesso in uso il mezzo) deve presentare istanza per l’aggiornamento nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e non per la carta di circolazione). Qualora si tratti di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare una sola istanza ed effettuare un solo versamento di 16,00 euro per l’imposta di bollo e 9,00 euro per ogni veicolo per i diritti di motorizzazione.

Anche per la locazione senza conducente del veicolo, la circolare impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei veicoli.

La circolare ministeriale, inoltre, fornisce indicazioni anche per le fattispecie di custodia giudiziale, locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale, intestazione di veicoli di proprietà a soggetti incapaci di agire ed altre fattispecie (utilizzo veicolo intestato al de cuius, rent to buy), nonché i veicoli facente parte di un “trust”.

Le pratiche per tutte le fattispecie esaminate dalla circolare sono svolte, previo pagamento di imposta di bollo e di diritti di motorizzazione, sia dalle UMC che dagli studi di consulenza automobilistica, abilitati al rilascio di tagliandi di aggiornamento e delle ricevute di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

AUTOTRASPORTO: scadenze CQC ottenute per documentazione

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Il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Motorizzazione – ha fornito delucidazioni, con circolare del 14 agosto 2014, n. 18061, sulle scadenze della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) degli autisti ottenute per documentazione, all’atto del primo rinnovo.

La circolare, riprendendo il Decreto Dirigenziale (D.D.) del 10 giugno scorso (pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2014, n. 171), chiarisce che i conducenti che non hanno ancora effettuato il primo corso di formazione periodica (finalizzato al rinnovo di validità) possono svolgerlo fino ad un massimo di 7 anni, in attuazione dell’art. 8, paragrafo 2, della Direttiva 2003/59/CE –

Conseguentemente, le CQC ottenute per documentazione:

- per il trasporto di persone, sulle quali la scadenza di validità è indicata al “9 settembre 2013” sono valide fino al “9 settembre 2015”;

- per il trasporto di cose, riportanti la data di scadenza “9 settembre 2014” sono valide fino al “9 settembre 2016”.

Le nuove scadenze saranno riportate sulla patenteCQC, qualora i conducenti procederanno al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chiedano un duplicato della stessa o della CQC.

Il MIT, inoltre, comunica che con successivi provvedimenti saranno definiti, a seguito dell’emanazione del D.D del 10 giugno scorso, ulteriori procedure e termini riguardanti la scadenza di validità delle CQC.

AUTOTRASPORTO: CQC-decreto MIT 10.06.2014

Floriana Buccioni Tags:  e trasporti ministero conducente qualificazione carta cqc infrastrutture 160 Views

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 giugno 2014, che interviene sul Decreto Dirigenziale del Decreto 06.08.2013, in materia di carta di qualificazione del conducente (CQC).

 

La modifica si è resa necessaria per rispondere a quanto richiesto dalla Commissione Europea (EU PILOT 5789/13/MOVE) che ha contestato all’Italia l’erronea applicazione dell’art. 8, paragr. 3, della Direttiva 2003/59/CE.

 

Nello specifico, il provvedimento ha abrogato l’art. 2 del Decreto del 6 agosto del 2013, che riguarda gli autisti che hanno ottenuto la CQC tramite corsi di formazione periodica e ai quali sono state rilasciate patenti con scadenza al 2020 per il trasporto di persone e al 2021 per il trasporto di merci.

 

Dall’entrata in vigore del DM MIT 10.06.2014 (26 luglio), tali soggetti non beneficeranno più della proroga della scadenza al 2020/2021, bensì la CQC scadrà nei normali termini dei cinque anni, ossia il 9 settembre 2018 per il trasporto persone e il 9 settembre 2019 per il trasporto di merci.

 

Inoltre, nel decreto è stabilito che un provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione provvederà dettare le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE.