Il Ministero dell’Interno, con circolare del 31 ottobre scorso, ha fornito delucidazioni in merito alla disciplina relativa all’intestazione temporanea dei veicoli, di cui all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada (CDS) e dell’art. 247-bis, del Regolamento attuativo.
Il Ministero ha precisato, anzitutto, che gli ambiti di applicazione, le esenzioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti interessati dalla normativa sono stati già ampiamente oggetto di definizione delle due circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
La circolare del Ministero dell’Interno si sofferma ad evidenziare gli aspetti legati all’ambito operativo della normativa suddetta, nelle more della predisposizione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all’attività di controllo e sanzionatoria.
Pertanto, fermo restando l’ambito di applicazione della disposizione del CDS a fattispecie già definite dal MIT, la circolare in questione specifica che, in presenza di comodato, l’obbligo di annotazione è previsto soltanto quando l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario avviene in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore ai 30 giorni. Tale annotazione viene meno nel caso di comodato di un veicolo a familiare convivente.
E’ stato, anche, chiarito che nessuna norma vieta la concessione del mezzo, da parte dell’intestatario del veicolo, ad altro soggetto a titolo di cortesia o di favore.
Inoltre, si ribadisce che la disciplina è operativa, dal 3 novembre 2014 e si precisa che eventuali sanzioni possono trovare applicazione decorsi 30 giorni dalla data suddetta e, pertanto, a partire dal 3 dicembre 2014, poiché la norma consente all’utilizzatore del veicolo di provvedere all’annotazione entro 30 giorni dall’atto di utilizzo.
La violazione della disposizione del CDS non deve essere contestata automaticamente al conducente, che non è tenuto nemmeno a tenere a bordo mezzo la documentazione prescritta dalla legge nelle fattispecie enucleate dalla disciplina sull’intestazione temporanea dei veicoli. Da sottolineare, tuttavia, che obbligato in solido, per tutte le violazioni del CDS, punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’art. 196, comma 1, del CDS.
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La Corte di Lussemburgo ha emanato, in data odierna, la sentenza sui “costi minimi di esercizio” dell’autotrasporto.
Il dispositivo ha analizzato le questioni sollevate dal TAR con riferimento al profilo della violazione delle regole di concorrenza. Sotto tale aspetto, i giudici hanno accolto in toto tutti gli argomenti rappresentati da Confindustria e dalle associate ricorrenti, stabilendo che il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi può essere inferiore a “costi minimi d’esercizio”, qualora determinati da un organismo “privato”, quale l’Osservatorio.
Pertanto, gli atti impugnati risultano contrari al combinato disposto tra l’articolo 101 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, poichè restrittivi della concorrenza nel mercato interno.
Nello specifico, la Corte ha sancito che non risulta alcun nesso tra i “costi minimi di esercizio” e il rafforzamento della sicurezza stradale. Sicurezza stradale che dovrebbe essere perseguita con le misure già in vigore, più efficaci e meno restrittive: il rispetto di disposizioni relative alla durata massima del lavoro settimanale, alle pause, ai riposi, al lavoro notturno e al controllo tecnico degli autoveicoli.
Presumibilmente tale conclusione dovrebbe essere valida, mutatis mutandis, sotto il profilo della violazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi e quindi risulterebbe anche applicabile alle tabelle adottate direttamente dal Ministero.
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Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06013
presentato da SANGA Giovanni
testo di Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457
SANGA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 Gennaio 2015, in vigore dal 4 maggio 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 94 della legge 147 del 2013 (stabilità 2014), ha disposto che le funzioni relative alla tenuta e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in precedenza svolte dalle province, spettino agli uffici della motorizzazione civile nel rispettivo ambito territoriale di competenza;
nonostante le istruzioni dettate dal Ministero dei trasporti agli uffici della motorizzazione per rendere operativo detto passaggio di competenze (contenute nella circolare ministeriale n. 2 del 13 maggio scorso), permangono numerose problematiche che, di fatto, stanno rallentando le pratiche per le iscrizioni all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale (REN), da parte delle nuove imprese;
in particolare, risulta che molti uffici della MCTC abbiano difficoltà a mettere in atto le predette istruzioni anche per quelle pratiche che, in ottemperanza dell'Accordo Stato – Città ed autonomie locali del 23 aprile scorso, sono già state istruite dalle province ed in ordine alle quali l'unica attività richiesta alle motorizzazioni è quella di effettuare una «semplice verifica di correttezza formale dell'istruttoria stessa e logicità giuridico – sostanziale degli argomenti esposti nella relazione e nello schema di provvedimento proposto (dalla Provincia)»;
le difficoltà di funzionamento delle motorizzazioni si stanno appalesando anche rispetto alle operazioni di revisione dei mezzi pesante. Infatti, le nuove procedure introdotte dal Ministero dei trasporti con la circolare prot. 8259 RU del 1o aprile 2015 (che prevedono dei tempi standard in relazione alla tipologia del veicolo da revisionare), richiedono la disponibilità di un numero di personale congruo al fine di non rallentare lo svolgimento delle predette operazioni, con inevitabili ripercussioni per le imprese di autotrasporto;
la circolare ministeriale prima citata ha acconsentito alla possibilità di incrementare il numero delle prenotazioni per ciascuna seduta, tenuto conto della «quantità e del profilo del personale di aiuto eventualmente disponibile», assegnando ai Direttori Generali territoriali il compito di dare disposizioni per la rapida individuazione e formazione del personale, anche mediante affiancamento sul lavoro –:
cosa intenda fare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per risolvere le criticità sopra evidenziate. (5-06013)
Risposta Del Basso De Caro-Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti
Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 settembre 2015 nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
Il trasferimento di funzioni disposto dall'articolo 1, comma 94, della Legge di stabilità 2014, come ogni cambiamento di competenza, necessita di congrui margini di tempo per l'assestamento degli uffici; nella fattispecie, gli uffici periferici della motorizzazione si trovano a dover affrontare nuove funzioni a risorse invariate, in quanto non vi è stata la possibilità di procedere al contestuale trasferimento delle risorse umane impiegate presso le province e dedicate a tali funzioni.
Tenuto conto di tale aspetto, già con la circolare n. 2 del 2015 le prime indicazioni sono state quelle dirette a gestire le nuove competenze in un'ottica di massima flessibilità organizzativa degli uffici periferici. Si è infatti previsto che l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo sarà svolta, sotto il profilo operativo e se necessario al buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso la migliore strutturazione organizzativa individuata dalla singola Direzione generale territoriale, sulla scorta delle specifiche risorse disponibili; tale facoltà consente di sfruttare al meglio le professionalità diversamente esistenti nei vari Uffici sul territorio.
Un ulteriore indirizzo fornito è incentrato su un forte ricorso agli strumenti di autocertificazione e di promozione della semplificazione amministrativa, per i quali sono stati forniti prontamente una prima serie di moduli standardizzati utilizzabili per la produzione delle domande e, successivamente, la circolare n. 4 del 2015 del 24 luglio 2015 ha previsto un altro stock di modelli corrispondenti alle varie esigenze di modifica della situazione delle imprese interessate o di comunicazione di informazioni obbligatorie, i quali faciliteranno gli adempimenti dell'utenza e degli stessi uffici, anche grazie alla standardizzazione. Nel contempo, si sta lavorando per consentire una gestione delle pratiche con il più ampio ausilio delle risorse informatiche.
Per quanto riguarda la disponibilità di risorse umane, considerati i tempi e la complessità delle procedure previste dalla normativa in materia di mobilità del personale, è in corso l’iter per l'acquisizione in comando di 14 unità di personale dei ruoli delle province, già coinvolti presso tali enti nell'attività concernente le funzioni trasferite. Tali unità di personale verranno assegnate alle Direzioni generali territoriali secondo priorità dettate dalla situazione concreta esistente sul territorio.
Si sta inoltre valutando la possibilità di ricorrere all'utilizzo temporaneo di personale del Ministero attraverso l'istituto della missione, con particolare riguardo agli uffici della Sardegna. È stato infatti predisposto un interpello per l'individuazione di unatask-force di operatori per attività di supporto in casi di particolari emergenze operative. Ciò consentirà di rafforzare, nel tempo più rapido consentito da tali procedura, la funzionalità degli uffici della motorizzazione, con particolare riguardo per quelli che lamentano le sofferenze maggiori.
Quanto alle nuove procedure operative in materia di revisione dei veicoli pesanti, si osserva che tali nuove procedure non si limitano a definire tempi standard per ogni tipologia di veicolo da revisionare, ma soprattutto introducono l'adozione della strong authentication (autenticazione a due fattori) e della firma digitale remota per il rilascio dei certificati di revisione, finalizzata a qualificare ulteriormente l'attività di revisione dei veicoli a motore.
Infine, da un riscontro effettuato nello scorso mese di luglio, le revisioni certificate con la firma digitale ammontano a 204.871 su un totale di 277.836; non si riscontra pertanto alcun rallentamento delle attività di revisione attribuibile alle nuove procedure introdotte.
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Si allega l'articolo pubblicato in data odierna su Italia Oggi sulla possibilità di accedere agli appalti per le aziende che hanno formulato domanda di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, a condizione che produca la documentazione di conformità alla legge del piano presentato e che un'altra impresa le fornisca i requisiti e assicuri le risorse per eseguire l'appalto..
E' quanto afferma la sentenza del Consiglio di Stato con la pronuncia della quinta sezione del 27 dicembre 2013, n. 6272.
Il concordato non esclude la ditta dalle gare.pdf|Visualizza dettagli
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Nel DL "Destinazione Italia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2013, è stata inserita una disposizione relativa ai carrelli, di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), del CDS.
Nello specifico,il comma dell'art. 13 del DL ha integrato l’art. 114 del CDS, prevedendo l’esclusione dell’applicazione del comma 2, dell’art. 114, ovvero l’esclusione dell’immatricolazione delle macchine operatrici, tra le quali rientrano i carrelli, qualora quest’ultimi circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con successivo decreto del MIT verranno definite le relative prescrizioni tecniche per la circolazione.
La disposizione in questione risponde alle numerose richieste avanzate da Confindustria al Ministero dei Trasporti.
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Si pubblica un'analisi predisposta dall’Area Politiche Industriali – Infrastrutture, Trasporti e Servizi pubblici locali di Confindustria, ai fini della consultazione e del successivo lavoro svolto sui “Tavoli tecnici” promossi dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in materia di rilancio del trasporto ferroviario delle merci.
L'approfondimento, in particolare, si sofferma sull'esame delle dotazioni infrastrutturali ferroviarie e sul segmento del trasporto merci pericolose.
CONFINDUSTRIA-APPROFONDIMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO MERCI.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2016, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2016).
La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a. gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
c. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al suddetto decreto legislativo 422/1997 e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
d. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 2 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del Decreto Legge 1/2012, conv. in Legge 27/2012;
- € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 3 dicembre e il 31 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata tab. A.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
Nota Agenzia Dogane 20.12.2016, n. 143065_RU - IV trimestre 2016.pdf|Visualizza dettagli
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Il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori (C.C. Albo) ha approvato il 24 maggio scorso le delibere relative alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali (imprese esercenti autotrasporto in conto proprio e in conto terzi) per gli anni 2014, 2015, 2016.
Con la deliberazione 2/2016 sono state stabilite le risorse per il pagamento degli sconti sui pedaggi autostradali nel 2014, dell’acconto del 2015 e in via provvisoria la dotazione per i pedaggi 2016.
Per l’anno 2014 la somma destinaweb/com.ibm.lconn.core.styles.oneui3/images/blank.gif?etag=20150426.172740">Delibera n. 4 del 6 maggio 2016.pdf|Visualizza dettagli
Delibera n. 6 del 15 giugno 2016-pedaggi 2015.pdf|Visualizza dettagli
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La Direzione Centrale delle Frontiere della Federazione Russa ha modificato le modalità di controllo delle proprie frontiere, stabilendo che quella terrestre tra la Federazione Russa e la Bielorussia può essere attraversata da soggetti, non aventi passaporto delle nazionalità dei due Stati suddetti, soltanto presso la frontiera abilitata al traffico internazionale.
Ciò vale anche per i veicoli guidati da conducenti di nazionalità europea che potranno oltrepassare il confine russo-bielorusso soltanto dal valico di Krasnaya-Gorka, situato sulla strada internazionale M1.
Gli altri punti di confine saranno pattugliati e il passaggio di autisti non russi e non bielorussi sarà oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2000 rubli (circa 24 euro): il pagamento di tale sanzione, tuttavia, non permette di attraversare il confine.
Inoltre, alla luce della cessazione (1° gennaio 2016) della validità dell’Accordo sulla zona di libero scambio commerciale, con Decreto del Presidente della Federazione Russa è stato disposto che i trasporti internazionali di transito su strada e su rotaia di merci dal territorio dell’Ucraina al territorio della Repubblica del Kazakhstan, attraverso il territorio della Federazione Russa, devono essere effettuati solamente dal territorio della Repubblica di Bielorussia, sempreché agli scompartimenti dei mezzi di trasporto e del materiale ferroviario, agli alloggiamenti, agli spazi e ad altri luoghi in cui si trovino o possano trovarsi le merci, siano applicati strumenti di identificazione (sigilli), compresi quelli funzionanti sulla base della tecnologia di navigazione satellitare globale del sistema GLONASS, e anche previa presenza dei tagliandi di sconto, in possesso dei conducenti del mezzo che effettua il trasporto su strada. Tale disciplina resta operativa fino al 1° luglio 2016.
Infine, dal 1° febbraio 2016 le frontiere tra Russia e Polonia sono chiuse ai veicoli pesanti perché gli Stati suddetti non hanno raggiunto un accordo sulle autorizzazioni.
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Dal 1° luglio in Francia (si tratta del primo caso in Europa) vige il divieto di utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida, neanche se l’apparecchio è collegato a un auricolare. E' possibile invece usare l’apparato Bluetooth del veicolo facendo ricorso a comandi vocali. Per chi trasgredisce la sanzione sarà di 135 euro, aggravata dal taglio di tre punti dalla patente.
La ragione di questo rigido provvedimento è il crescente aumento del numero delle vittime sulla strada, causato dall’uso dei cellulari.
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Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione
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Nella riunione del Comitato per i trasporti su strada del gennaio 2007 la Commissione aveva concordato con gli Stati membri che, nei veicoli con due conducenti, quando un conducente dopo aver guidato per quattro ore e mezza cede la guida al secondo conducente e si siede al suo fianco, i primi 45 minuti di «disponibilità», automaticamente registrati sulla sua carta, dovrebbero essere considerati una «interruzione». Durante tale periodo di 45 minuti il conducente non può esercitare alcuna attività attinente alla guida, quale il pilotaggio.
La prassi di trascorrere 45 minuti dell'interruzione all'interno del veicolo in movimento non dovrebbe, tuttavia, essere imposta ai conducenti dai loro datori di lavoro, bensì essere vista come una possibilità per i conducenti in situazione di multipresenza e non come un obbligo.
Gli Stati membri, cui spetta la responsabilità di applicare il regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di periodi di guida e periodi di riposo(1), dovrebbero accertarsi che i datori di lavoro organizzino le attività dei loro conducenti in modo che questi ultimi possano far valere i propri diritti e adempiere ai propri obblighi in conformità al citato regolamento.

(1)
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Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
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Interrogazioni parlamentari
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Ieri, 9 febbraio, si sono tenuti gli Stati Generali (Porti e Logistica: l'asse per lo sviluppo), convocati dal Ministro Lupi per la condivisione delle Linee Guida (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3715) del predisponendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, previsto dall’art. 29 del DL Sblocca Italia (DL n. 133/2014, convertito in Legge n 164/2014).
Confindustria, intervenuta in tale sede, ha esposto in sintesi i contenuti e le principali proposte presenti nel Position Paper sulla riforma portuale consegnato allo stesso Ministro Lupi lo scorso 27 gennaio, ribadendo la necessità di una riforma urgente della portualità nazionale per il rilancio competitivo del Paese.
Nel concludere l’incontro, il Ministro Lupi ha voluto chiarire innanzitutto - con specifico riferimento alla bozza informale di DDL Concorrenza del MISE, che aveva destato molteplici perplessità circa le previsioni su concessioni marittime e lavoro portuale - che spetterà alla competenza del MIT affrontare le diverse tematiche afferenti la portualità.
Quanto al definendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, il Ministro ha specificato che sarà adottato non oltre la prima settimana di marzo, auspicando tuttavia la definizione del testo per la fine di febbraio.
Sarà, inoltre, strutturato in tre parti (l’analisi del contesto, l’individuazione della strategia per il rilancio della portualità e della logistica, l’indicazione delle azioni concrete da assumere) ed articolato su sei punti (intercettare ed acquisire nuovi traffici; ottenere finanziamenti privati; promuovere lo sviluppo tecnologico; semplificare le procedure (in particolare sull'iter di approvazione dei dragaggi); sostenere la crescita della logistica; attuare un mercato concorrenziale e competitivo).
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L’Osservatorio Airp: nel 2013 la principale categoria merceologica trasportata su strada in Italia è stata quella dei “minerali metalliferi”
Nel 2013, la principale categoria merceologica trasportata su strada in Italia è stata quella dei “minerali metalliferi” con una quota pari al 18,08% del totale delle merci trasportate su gomma. Questi dati emergono da uno studio dell’Osservatorio Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla Mobilità sostenibile sulla base di dati Istat. Lo studio riporta anche la classifica delle prime dieci categorie di merci trasportate su strada nel 2013: “prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” con una quota sul totale delle merci trasportate pari al 15,43%, “prodotti alimentari, bevande e tabacchi” (10,72%), “materie prime secondarie, rifiuti urbani e altri rifiuti” (9,5%), “prodotti dell’agricoltura, della caccia e della selvicoltura” (6,98%), “metalli e manufatti in metallo” (6,4%), “prodotti petroliferi raffinati” (4,37%), “legno e prodotti in legno e sughero” (4,36%) e “prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali” (3,18%). Conclude la graduatoria al decimo posto la categoria “altre merceologie” (20,98%) che raggruppa un insieme eterogeneo di beni.
L'Osservatorio Airp riafferma che il trasporto merci su strada continua ad essere indispensabile per il sistema produttivo italiano. Per migliorare la competitività delle imprese italiane, i mezzi che trasportano le merci devono essere in condizioni di perfetta efficienza garantendo al contempo la possibilità di ridurre i costi d’esercizio.
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Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) sono state introdotte diverse novità per il settore dell’autotrasporto: i commi dal 247 al 250 modificano ed integrano il decreto legislativo 286/05 e l’art. 83-bis del DL 112/08, convertito in legge 133/08.
Rispetto al decreto legislativo 286/05, i principali interventi riguardano:
- l’ampliamento delle definizioni di vettore (che comprendono anche cooperative, consorzi e reti d’impresa) e di committente (con l’aggiunta del committente cd. logistico), contenute nell’art. 2, comma 1, lett. b) e c), e l’introduzione della definizione di sub-vettore;
- l’inserimento della disciplina della sub-vezione (nuovo art. 6-ter): il ricorso alla sub-vezione deve essere necessariamente concordato tra le parti del trasporto al momento della stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso; in assenza di accordo tra committente e vettore il contratto può essere risolto per inadempimento. Il vettore è tenuto a verificare la regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la responsabilità solidale, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute. Il sub-vettore non può a sua volta sub-affidare il trasporto ad altro soggetto, altrimenti il contratto è ritenuto nullo. Viene introdotta un’eccezione al divieto di sub-vezione successivamente ad ogni “rottura di carico” di un trasporto di collettame (raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore alle 5 tonn.);
- l’abrogazione della scheda di trasporto (art. 7-bis): dal 1° gennaio 2015, i committenti di un servizio di trasporto merci non sono più tenuti alla compilazione di tale documento e gli agenti accertatori, di conseguenza, non possono più chiedere al conducente di esibire la suddetta scheda o i documenti equipollenti. Tuttavia, le informazioni riguardante le “generalità” del committente e le istruzioni sull’esecuzione del trasporto fornite dal committente medesimo è necessario che risultino da altra documentazione (vedi anche circolare del Ministero dell’Interno del 31.12.2014). Resta fermo l’obbligo di tenere a bordo mezzo la documentazione richiesta per altre finalità dalle leggi vigenti (fiscali, di sicurezza o per altri scopi: trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).
Con riferimento all’art. 83-bis, le principali novità attengono:
- l’introduzione del “principio” della libera contrattazione dei prezzi e condizioni nel contratto di trasporto, sia scritto che verbale, sempreché si tenga conto “dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;
- la previsione della responsabilità solidale del committente nei confronti del vettore ed eventuali sub-vettori, nel limite di un anno, qualora non richieda copia del DURC (non antecedente a tre mesi rispetto alla data del contratto). Tuttavia, la responsabilità solidale del committente è strettamente connessa al soggetto/vettore, poiché nel d.lgs. 286/05 si prevede che il vettore sia direttamente responsabile se non verifica la regolarità del sub-vettore. In particolare, tale responsabilità si intende retributiva, previdenziale e assicurativa nel caso di contratti scritti, anche fiscale e di violazione del CDS nel caso di contratti verbali. Pertanto, il committente è chiamato a verificare la regolarità del vettore che successivamente potrà essere riscontrata mediante l’accesso ad un apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori;
- per i contratti di durata superiore ai 30 giorni, si prevede l’adeguamento del corrispettivo se la variazione del prezzo del gasolio supera del 2% il valore preso a riferimento alla stipula del contratto; l’adeguamento vale anche per le variazioni delle tariffe autostradali.
Con tre disposizioni a parte della Legge di Stabilità, sono introdotti:
- dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi predisposti dal MIT (anche sulla base delle rilevazione mensile del MISE sul prezzo medio del gasolio), cui il committente e vettore devono tener conto per elaborare il corrispettivo della prestazione di trasporto (comma 250);
- la previsione del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 132, che costituisce condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub‐trasporto. Tale negoziazione è considerata valida anche qualora le parti procedono alla risoluzione (se prevista in un accordo o nel contratto) della controversia con mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese. L’azione diretta non può essere oggetto di negoziazione assistita né di mediazione (comma 249);
- la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria per le nuove imprese che intendono esercitare (dal 1° gennaio 2015) l’attività di autotrasporto, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A partire dal terzo anno, tale dimostrazione deve essere effettuata con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (comma 251).
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E’ stata emanata, il 15 gennaio scorso, la circolare interministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Interno ) riguardante i trasporti di cabotaggio, che fornisce importanti delucidazioni sull’art. 46-bis della L. 298/74, a seguito delle modifiche intervenute dal D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito con L. 164/2014.
La circolare è diretta, anzitutto, a contrastare il fenomeno del cabotaggio abusivo, a rendere più efficaci i controlli effettuati dalle Autorità competenti, chiarendo quali siano gli obblighi probatori posti a carico del conducente.
La circolare si sofferma dapprima sul Capitolo III del Regolamento 1072/2009 che disciplina l’attività di cabotaggio, ribadendo quali siano le condizioni e i limiti entro i quali un vettore stabilito in uno Stato membro della UE può svolgere attività di autotrasporto all’interno di un altro Paese dell’Unione o in uno aderente allo Spazio Economico Europeo (cd. Stato ospitante).
I trasporti di cabotaggio sono considerati conformi al Regolamento suddetto soltanto se vengono prodotte prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto internazionale in entrata sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata, altrimenti il conducente è sanzionato a norma dell’art. 46-bis (sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di 6 mesi).
Con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 46-bis è stato previsto che le sanzioni di cui sopra, irrogate nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero, siano applicate anche qualora venga riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del cronotachigrafo o altri elementi relativi alla circolazione stessa e le prove documentali che devono essere fornite per dimostrare la corretta esecuzione del trasporto di cabotaggio nonché nel caso in cui le prove medesime non siano presenti a bordo mezzo.
La sanzione viene applicata anche alla mancata esibizione, in sede di controllo, dei documenti relativi al trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento o già svolto: tale fattispecie era prima sanzionata ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, articolo soppresso con la Legge di Stabilità per l’anno 2015 (L 190/2014).
La circolare, inoltre, precisa quali siano i presupposti per distinguere il trasporto combinato dal cabotaggio stradale.
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Da un articolo pubblicato sulla rivista specializzata dedicata al settore "Uomini e Trasporti", risulterebbe che il cabotaggio illegale per l'Unione Europea rappresenterebbe un'infrazione non grave che non farebbe perdere il requisito dell'onorabilità (tra i requisiti per accedere alla professione di autotrasportatore).
Di seguito l'articolo nella versione integrale:
Marcia indietro sul cabotaggio illegale: per l’UE non è infrazione grave
15 gennaio 2015
Il cabotaggio illegale non è un’infrazione grave e quindi non comporta la perdita del requisito della onorabilità. Sembra ormai essere questa la posizione assunta dal Parlamento Europeo relativamente alla classificazione delle infrazioni stradali. Un esito abbastanza sorprendente, visto che lo stesso Parlamento aveva richiesto alla Commissione europea di rivedere una prima black list in cui il cabotaggio illegale non era appunto ricompreso tra le violazioni più importanti.
Alla resa dei conti, tuttavia, se nel testo uscito dalla Commissione Trasporti il cabotaggio illegale veniva valutato con un livello intermedio di gravità, nella mozione di risoluzione presentata dal Parlamento il livello di gravità appare addirittura inferiore rispetto a quello proposto o comunque non presenta i requisiti di gravità necessari alla perdita dell’onorabilità. Ricordiamo come la perdita di reputazione comporta la mancanza di un requisito essenziale per possedere la licenza.
Pare che tale atteggiamento di chiusura sia stato provocato da una certa rigidità della Commissione che ha tenuto duro sulle sue posizioni e in particolare della commissaria slovena, Violeta Bulc, che non ha ritenuto che il cabotaggio abusivo potesse essere assimilabile ad altre tipologie come morte o danno grave alla persona.
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Il termine per la presentazione della domanda per ottenere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali effettuati per l’anno 2013 è stata prorogata dal 3 dicembre alle 14.00 del 19 dicembre 2014. E’ quanto ha deciso il Comitato Centrale dell’Albo con una delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2014, n. 281.
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Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), con circolare del 27 ottobre scorso, è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni interessate, in merito alle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni.
La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo.
Gli aspetti giuridico-amministrativi trattati dalla circolare vanno dal computo dei termini, dalle deleghe, alle variazioni riguardanti la toponomastica del luogo di nascita o residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, al comodato di veicoli aziendali, alla custodia giudiziale, alla locazione senza conducente, ecc.
Restano fermi i termini per l’applicazione della disciplina suddetta, ovvero riguarderà tutti gli atti posti in essere dal 3 novembre p.v. alle condizioni esplicitate dalle circolari ministeriali.
Relativamente all’ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio),
Riguardo alla fattispecie di maggiore interesse delle imprese, la circolare precisa che il comodato di veicoli aziendali è a titolo gratuito e che quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
E’ escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, CDS e dell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro- tempo libero;
- l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, in quanto qui viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
- l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.
Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni).
La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014.
A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore.
Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.
Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di un’intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa.
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Vi segnalo che il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 2 ottobre scorso, ha emesso un'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (concesso ai sensi dell'art. 83 bis - differenza tariffaria nei contratti verbali), a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre scorso sui cd. costi minimi.
Il giudice civile ritiene, pertanto, rilevante la sentenza comunitaria e sottolinea che "ogni stato membro sia vincolato al rispetto delle disposizioni comunitarie e dell'interpretazione delle stesse fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea".
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Vi segnalo un articolo interessante riguardante su "Il Sole 24 ore" del 24 settembre 2014 che riprende la nota congiunturale di Confetra sul trasporto merci in Italia, dalla quale si evince un trend positivo nel 1° semestre 2014.
Sole 24 ore - mini rivesglio del traffico merci.pdf|Visualizza dettagli
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Soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui costi minimi di esercizio dell'autotrasporto merci. Così Confindustria commenta la pronuncia dei giudici Ue, che ha dichiarato illegittime le norme introdotte dall’art. 83 bis della legge 133/2008 in quanto restrittive della concorrenza nel mercato interno.
La sentenza della Corte – continua la nota di viale dell’Astronomia - adottata a seguito del rinvio disposto dal TAR Lazio sul ricorso presentato da Confindustria, da numerose Federazioni, Rappresentanze di categoria, aziende aderenti e da altre importanti organizzazioni del settore, ha confermato quello che le imprese avevano contestato fin dall'introduzione della normativa nazionale: non esistono collegamenti tra i costi minimi e l'obiettivo della sicurezza stradale, invocata in modo strumentale per giustificare l'adozione di un regime tariffario obbligatorio per i servizi di autotrasporto.
Confindustria e l’Autorità Antitrust – fanno notare gli industriali - avevano indicato che la sicurezza stradale va perseguita con misure appropriate, peraltro già in vigore, ma più efficaci e non restrittive della concorrenza, come ad esempio quelle sui tempi di guida e di riposo e quelle relative al controllo tecnico degli autoveicoli. La pronuncia della Corte, nel confermare questi rilievi, è di assoluta rilevanza poiché consentirà al mercato dell'autotrasporto, nel pieno rispetto della sicurezza stradale e della concorrenza, di definire liberamente i prezzi dei servizi.
Confindustria – conclude la nota - anche a seguito di questa pronuncia, resta disponibile a dialogare con le Associazioni di autotrasporto e con il Governo per modificare la normativa nazionale coerentemente con la disciplina comunitaria e per formulare proposte di politica industriale volte al rilancio del settore.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con circolare del 10 luglio 2014, ha fornito delucidazioni sull’applicazione dell’art. 94 bis, comma 4, del Codice della Strada (CDS): disposizione che – nel prevedere obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni – rinvia al Regolamento di esecuzione del CDS l’individuazione delle fattispecie ricadenti nell’articolato suddetto.
Il provvedimento, al momento, è inapplicabile ai veicoli in disponibilità di soggetti esercenti attività di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi) e passeggeri (iscritti al REN o mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi, come taxi e ncc), poiché per tali fattispecie verranno prossimamente emanate apposite disposizioni.
Con tale circolare, il MIT, ha voluto, pertanto, fornire direttive, tenuto conto quanto indicato nell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del CDS, con riferimento alle carte di circolazione di autoveicoli, motoveicoli ed ai rimorchi di massa complessiva inferiore ai 3,5 tonn., nel caso di:
- variazione della denominazione/generalità dell’ente/persona fisica intestataria
- disponibilità temporanea (superiore a 30 gg.) di un veicolo intestato ad altri, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento di custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente
- intestazione di veicoli a soggetti giuridicamente incapaci.
Le procedure descritte dalla circolare saranno operative dal 3 novembre 2014 e, pertanto, l’omissione delle prescrizioni sopra citate danno luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 94 del CDS; tuttavia resta ferma la possibilità, su richiesta dell’utenza, di osservare gli adempimenti indicati dalla circolare (aggiornamento della carta di circolazione e dell’Archivio Nazionale Veicoli) per gli atti posti in essere prima della suddetta data e, in particolare per quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di entrata in vigore del DPR 198/12, che ha introdotto l’art. 247-bis nel Regolamento di esecuzione del CDS) e il 2 novembre 2014. Per quest’ultima fattispecie il mancato rispetto degli obblighi suddetti non comporta l’applicazione delle sanzioni.
Riguardo alla fattispecie della variazione della denominazione sociale/generalità del soggetto intestatario del veicolo, la circolare dispone l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando da apporre sulla stessa da parte delle UMC competenti.
Rispetto all’intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con contratto di comodato (applicabile anche ai veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale alle 6 tonn. in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso), il comodatario (inteso come il soggetto che utilizza il mezzo per un periodo superiore a 30 gg.) deve procedere ad aggiornare la carta di circolazione, a meno che non siano soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi.
Un particolare regime è previsto per il comodato di veicoli aziendali, tra cui quello a favore dei dipendenti: in questo caso, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (impresa intestataria del veicolo), su delega del comodatario (persona fisica cui viene concesso in uso il mezzo) deve presentare istanza per l’aggiornamento nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e non per la carta di circolazione). Qualora si tratti di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare una sola istanza ed effettuare un solo versamento di 16,00 euro per l’imposta di bollo e 9,00 euro per ogni veicolo per i diritti di motorizzazione.
Anche per la locazione senza conducente del veicolo, la circolare impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei veicoli.
La circolare ministeriale, inoltre, fornisce indicazioni anche per le fattispecie di custodia giudiziale, locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale, intestazione di veicoli di proprietà a soggetti incapaci di agire ed altre fattispecie (utilizzo veicolo intestato al de cuius, rent to buy), nonché i veicoli facente parte di un “trust”.
Le pratiche per tutte le fattispecie esaminate dalla circolare sono svolte, previo pagamento di imposta di bollo e di diritti di motorizzazione, sia dalle UMC che dagli studi di consulenza automobilistica, abilitati al rilascio di tagliandi di aggiornamento e delle ricevute di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
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Il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Motorizzazione – ha fornito delucidazioni, con circolare del 14 agosto 2014, n. 18061, sulle scadenze della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) degli autisti ottenute per documentazione, all’atto del primo rinnovo.
La circolare, riprendendo il Decreto Dirigenziale (D.D.) del 10 giugno scorso (pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2014, n. 171), chiarisce che i conducenti che non hanno ancora effettuato il primo corso di formazione periodica (finalizzato al rinnovo di validità) possono svolgerlo fino ad un massimo di 7 anni, in attuazione dell’art. 8, paragrafo 2, della Direttiva 2003/59/CE –
Conseguentemente, le CQC ottenute per documentazione:
- per il trasporto di persone, sulle quali la scadenza di validità è indicata al “9 settembre 2013” sono valide fino al “9 settembre 2015”;
- per il trasporto di cose, riportanti la data di scadenza “9 settembre 2014” sono valide fino al “9 settembre 2016”.
Le nuove scadenze saranno riportate sulla patenteCQC, qualora i conducenti procederanno al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chiedano un duplicato della stessa o della CQC.
Il MIT, inoltre, comunica che con successivi provvedimenti saranno definiti, a seguito dell’emanazione del D.D del 10 giugno scorso, ulteriori procedure e termini riguardanti la scadenza di validità delle CQC.
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 giugno 2014, che interviene sul Decreto Dirigenziale del Decreto 06.08.2013, in materia di carta di qualificazione del conducente (CQC).
La modifica si è resa necessaria per rispondere a quanto richiesto dalla Commissione Europea (EU PILOT 5789/13/MOVE) che ha contestato all’Italia l’erronea applicazione dell’art. 8, paragr. 3, della Direttiva 2003/59/CE.
Nello specifico, il provvedimento ha abrogato l’art. 2 del Decreto del 6 agosto del 2013, che riguarda gli autisti che hanno ottenuto la CQC tramite corsi di formazione periodica e ai quali sono state rilasciate patenti con scadenza al 2020 per il trasporto di persone e al 2021 per il trasporto di merci.
Dall’entrata in vigore del DM MIT 10.06.2014 (26 luglio), tali soggetti non beneficeranno più della proroga della scadenza al 2020/2021, bensì la CQC scadrà nei normali termini dei cinque anni, ossia il 9 settembre 2018 per il trasporto persone e il 9 settembre 2019 per il trasporto di merci.
Inoltre, nel decreto è stabilito che un provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione provvederà dettare le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE.
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