La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (10 marzo 2016) del decreto del 25 gennaio 2016 sulla Nuova Sabatini ha suscitato dubbi e preoccupazioni sulla transizione alla nuova disciplina e sull’entrata in vigore di alcune norme del decreto.
In particolare, gli aspetti più delicati riguardano le cause di revoca dei contributi relative al mancato rispetto dei termini per l’invio della “dichiarazione di ultimazione dell’investimento” (60 giorni), della richiesta di erogazione della prima quota di contributo (120 giorni, temine che non era previsto dal decreto del 2013) e delle richieste di erogazione delle quote successive alla prima.
I dubbi sono nati dal fatto che il decreto non specifica questi aspetti della transizione e, soprattutto, dal fatto che nei giorni scorsi il Mise ha inviato PEC alle imprese per comunicare l’entrata in vigore dei nuovi termini, ma senza indicare a partire da quando vanno rispettati.
Pertanto, abbiamo sollecitato un chiarimento del Ministero, che pubblicherà sul suo sito Internet una specifica FAQ.
Di seguito si anticipa il contenuto della FAQ.
D. Da quando decorrono i nuovi termini per la dichiarazione di ultimazione dell'investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo previsti dal DM 25.01.2016? Tali termini sono retroattivi per le iniziative per le quali alla data di pubblicazione del Decreto sia già stato adottato il provvedimento di concessione del contributo?
R. I nuovi termini stabiliti dal DM 25.01.2016 non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero 10 marzo 2016. Pertanto per un'impresa che avesse ultimato l’investimento prima del 10 marzo 2016, la decorrenza dei termini è:
- se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
- se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
- se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).