E' stato pubblicato sul sito del Mise (ma non ancora in Gazzetta Ufficiale) il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2016 chore del decreto, il mancato rispetto di tali termini comporta la revoca dell’agevolazione:
- conclusione dell’investimento oltre i 12 mesi dal finanziamento: gli investimenti vanno conclusi entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. In proposito si ricorda che la conclusione coincide con la data dell’ultimo titolo di spesa o, nel caso di leasing finanziario, con la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;
- scadenza dei 60 giorni per inviare la “dichiarazione di ultimazione dell’investimento”: l’impresa è tenuta a comunicare l’avvenuta conclusione dell’investimento entro il termine di 60 giorni dalla conclusione stessa.
In questi anni si sono verificati frequenti casi di ritardo nell’invio di tale comunicazione, ma il ministero ha dato comunque seguito alle domande di agevolazione: con l’entrata in vigore del decreto il termine diventa perentorio;
- scadenza dei 120 giorni per l’invio della richiesta di erogazione della prima quota di contributo: l’impresa deve presentare al Ministero la richiesta di erogazione della prima quota di contributo entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento. Si sottolinea che tale termine è stato introdotto dal nuovo decreto: fino ad oggi la richiesta di erogazione della prima quota poteva essere presentata in qualsiasi momento;
- richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima: le richieste devono essere presentate con cadenza annuale, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. Si sottolinea che quest’ultimo termine è stato introdotto dal nuovo decreto;
- costituzione di una sede operativa in Italia entro i termini previsti per la conclusione dell’investimento: è stata estesa la possibilità di accedere all’agevolazione anche alle PMI che al momento della domanda non abbiano una sede operativa in Italia a condizione che provvedano all’apertura della sede entro i 12 mesi previsti per la conclusione dell’investimento.
Infine, tra le cause di revoca dell’art. 12 è stata ripresa anche la mancata apposizione sulla fattura della specifica dicitura (“Spesa di euro… realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”). Tale causa di revoca era già prevista dal decreto del 2013, ma il nuovo decreto concede all’impresa la possibilità di regolarizzare la fattura (v. art. 10, comma 6).