La sezione, fondata sul meccanismo della risk sharing finance facility, è destinata alla concessione di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti da finanziamenti concessi dalla BEI per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l’innovazione industriale.
L’ammontare minimo dei portafogli è di 500 milioni di euro e la sezione ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, che potrà essere ampliata anche attraverso i fondi strutturali (programmazione 2014-2020).
Il decreto definisce i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio dei finanziamenti che saranno concessi dalla BEI; individua le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia nonché le modalità di gestione e di escussione della medesima garanzia.
Più in particolare, è previsto quanto segue:
Il portafoglio è costruito da BEI e può comprendere crediti concessi a imprese di qualsiasi dimensione, seppure con un’attenzione particolare alle PMI, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese (questi ultimi secondo uno specifico accordo da stipulare tra MiSE, MEF e BEI). I progetti devono essere realizzati in Italia e deve trattarsi di:
- progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramenti di quelli già esistenti;
- progetti ad elevato contenuto tecnologico e/o innovativo, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi;
- altri progetti che la BEI considera innovativi e ammissibili sulla base dei propri criteri.
I finanziamenti possono essere erogati direttamente da BEI o indirettamente attraverso banche e intermediari finanziari. La dimensione finanziaria dei progetti varia a seconda che i finanziamenti siano erogati direttamente dalla BEI o indirettamente attraverso banche e intermediari finanziari:
- finanziamenti diretti: importo non inferiore a euro 15 milioni; il finanziamento può coprire fino al 50% del costo complessivo del progetto; la restituzione avviene sulla base di un piano di ammortamento;
- finanziamenti intermediati: importo compreso tra 500.000 euro e un valore massimo di euro 25 milioni. Se erogati a PMI e Midcap, i finanziamenti possono coprire l’intero importo del progetto ma entro il limite di 12,5 milioni di euro; se erogati a grandi imprese il finanziamento può coprire fino al 50% dei costi del progetto.
La durata dei finanziamenti sia diretti che indiretti è compresa tra 36 ed 84 mesi e vengono erogati in un’unica soluzione.
Le richieste di finanziamento sono valutate e deliberate dalla BEI o dalla banca in piena autonomia e coerenza con le proprie politiche del credito. Nel caso di finanziamenti indiretti, il decreto specifica comunque che la banca si impegna a rispettare le linee guida fornite dalla BEI per la selezione dei progetti, a informare i prenditori finali del fatto che il finanziamento rientra nell’operazione di risk sharing per l’innovazione e a fare in modo che il vantaggio finanziario connesso all’intervento BEI sia trasferito alle imprese creditrici.
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Costruzione del portafoglio
Il portafoglio viene costruito gradualmente dalla BEI man mano che vengono erogati finanziamenti sia diretti che indiretti. Nel caso di finanziamenti diretti, la BEI comunica al Gestore del Fondo l’inserimento del finanziamento nel portafoglio, indicando l’impresa beneficiaria, l’importo, una descrizione del progetto e le condizioni economiche. Analoga comunicazione viene inviata dalla BEI al Fondo nel caso di finanziamenti indiretti, con l’indicazione della banca, dell’importo, durata e condizioni economiche del finanziamento. La garanzia della sezione speciale diviene operativa a decorrere dalla data di ricezione delle comunicazioni.
La fase di costruzione del portafoglio dura 4 anni dalla data di avvio. Al termine della fase di costruzione del portafoglio la BEI comunica al Fondo l’ammontare e i dati riepilogativi dei finanziamenti erogati. La BEI può sia chiudere tale fase anche prima dei 4 anni, illustrando le motivazioni della decisione, sia chiedere l’estensione del periodo di costruzione del portafoglio per ulteriori 3 anni.
Il Fondo di garanzia concede alla BEI, a titolo oneroso, una garanzia massima del 20% sul portafoglio fino a un importo massimo di 100 milioni di euro. La garanzia è a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata e opera anche durante il periodo di costruzione del portafoglio. La BEI comunicherà, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, la data di avvio della costruzione del primo portafoglio di finanziamenti.
L’Area Innovazione e Education e l’Area Politiche Industriali seguiranno l’andamento della risk sharing finance facility e forniranno aggiornamenti