È stato pubblicato sulla GU n. 50 del 1° marzo 2022 il DL n. 17 del 1° marzo 2022, cd. DL “Energia” contenente misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Il Decreto prevede, nell’articolo 6 , interventi in favore del settore dell’autotrasporto dirette a sostenere il settore, a seguito degli impatti derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Tali misure derivano da un accordo tra le rappresentanze dell’autotrasporto e il Governo e si sostanziano in 79,6 milioni di euro ripartiti come di seguito indicato:
- incremento pari a 20 milioni di euro per l’autorizzazione di spesa per l’anno 2002 della riduzione compensata dei pedaggi autostradali;
- incremento di 5 milioni di euro per l’autorizzazione di spesa per l’anno 2022 relativa la deduzione forfettaria delle spese non documentate per le imprese artigiane, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore;
- credito d’imposta pari al 15% AdBlue del costo di acquisto per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. Il limite di spesa massimo per l’anno 2022 è di euro 29,6 milioni di euro;
- credito d’imposta LNG, pari al 20% del costo delle spese sostenute riconosciuto alle imprese aventi sede in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto in conto terzi. Il limite di spesa è di 25 milioni di euro per l’anno 2022.
La disposizione sottolinea che i suddetti crediti d’imposta si applicano nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato, a cui adempirà il MIMS.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della DL, con decreto del MIMS di concerto con il MITE e i MEF, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione.
art. 6 DL. 17_2022-misure autotrasporto.pdf|Visualizza dettagli
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Si trasmettono i Decreti direttoriali della DG per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del 7 aprile scorso, di attuazione al decreto MIMS 459/2021 (rinnovo parco veicolare) e 461/2021 (acquisto veicoli ad elevata sostenibilità), che disciplinano le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione degli incentivi.
Dalla data odierna, sul sito di RAM è possibile presentare domanda.
DECRETO DIRETTORIALE 147_2022.pdf|Visualizza dettagli
DECRETO DIRETTORIALE 148_2022.pdf|Visualizza dettagli
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È stato pubblicato nella GU n. 67 del 21 marzo scorso, il DL 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, che contiene delle disposizioni di interesse per il settore, dando attuazione a quanto convenuto nel Protocollo d’intesa del 17.03.2022, siglato dal MIMS e dalle rappresentanze dell’autotrasporto.
Il Decreto-Legge è diretto, tra l’altro, a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e a modificare gli assetti regolatori dei contratti di trasporto stradale delle merci, e prevede, in particolare:
- all’art. 1 (Riduzione dell’accisa del gasolio), dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 22 marzo, e fino al 20 aprile si riduce il livello delle accise dagli attuali 617,40 euro per mille litri a 367,40 euro per 1.000 litri, con un risparmio di 25 centesimi al litro, al netto dell’IVA. Durante il periodo suddetto, vengono meno le agevolazioni sulle accise riportate nella Tabella A del decreto legislativo 504/95 (Testo Unico sulle accise-TUA) e, quindi, non sarà riconosciuto il credito d’imposta per il rimborso delle accise di 214,18 €/1.000 litri, essendo assorbito dal taglio generale delle accise;
- all’art. 13 (Ferrobonus e Marebonus)
Per l’anno 2022 vengono rifinanziati il Marebonus per 19,5 milioni di euro e il Ferrobonus per 19 milioni di euro;
- all’art. 14 (Clausola di adeguamento del gasolio)
Viene modificato l’articolo 6 e, in particolare, il comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 286/2005, inserendo, tra gli elementi essenziali del contratto scritto di trasporto, la clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio a seguito di variazioni del prezzo del carburante da autotrazione, rilevate mensilmente dal MITE, che superino del 2% il valore indicato al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento del corrispettivo tra le parti.
Il mancato inserimento della suddetta clausola gasolio nel contratto scritto, da ora in poi, determinerà l’equiparazione a un contratto non scritto; ciò avrà come conseguenza, in base all’altra modifica introdotta dal DL in esame, l’applicazione obbligatoria a tali contratti dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati trimestralmente dal MIMS.
L’intervento regolatorio sui contratti di autotrasporto, peraltro privo di un regime transitorio per l’adeguamento alle nuove disposizioni dei contratti in essere, è in grado di determinare forti squilibri nel relativo mercato dei servizi e non ne risolve i problemi strutturali di funzionamento, perché penalizza gli autotrasportatori più efficienti e strutturati e premia quelli meno efficienti e meno organizzati. L’effetto più probabile è un appiattimento progressivo sui valori indicativi minimi di corrispettivo determinati dal Ministero e anche un progressivo abbandono dei contratti in forma scritta, che potrebbero generare un sensibile aumento del contenzioso, a causa anche della tendenza ad andare sotto i minimi ministeriali determinato, a sua volta, dalla pressione concorrenziale dal lato dell’offerta di servizi di autotrasporto; non sono inoltre da escludere contenziosi in merito alla presumibile efficacia immediata delle nuove disposizioni sui contratti in essere;
- all’art. 15 (Pedaggi e spese non documentate)
Ulteriori risorse, pari a 15 milioni di euro, vengono stanziate per il rimborso dei pedaggi autostradali per il 2022 e altri 5 milioni di euro sono destinati al rimborso delle spese non documentate per gli imprenditori che guidano personalmente il veicolo. Queste ulteriori risorse vanno ad aggiungersi a quelle contenute nel decreto energia (D.L. 17/2022);
- all’art. 16 (Esonero dal versamento del contributo all’ART per il 2022)
Per il corrente anno le imprese di autotrasporto e logistica, con fatturato superiore a 5 milioni di euro, vengono esonerate dal versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
- all’art. 17 (Fondo per il sostegno dell’autotrasporto)
È costituito presso il MIMS, un Fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2022, da destinare al sostegno del settore per gli effetti economici causati dall’aumento dei prezzi dei carburanti.
Il funzionamento del fondo sarà definito con apposito decreto interministeriale (MIMS-MEF), che dovrà essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto in esame, con cui saranno definiti criteri e modalità di assegnazione e procedure di erogazione. La relativa disciplina dovrà, tuttavia, essere adottata nel rispetto delle norme del TFUE sugli aiuti di Stato.
DL 21 marzo 2022, n. 21.pdf|Visualizza dettagli
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Dal 2023 verranno rimossi alcuni diritti per gli operatori EU contemplati attualmente dalla legislazione UK.
In particolare, come evidenziato nella nota che si allega, sarà fatto obbligo agli operatori di osservare delle nuove disposizioni riguardanti il cabotaggio dopo l'entrata a vuoto in UK, la possibilità di effettuare trasporto combinato e il diritto di triangolazione mediante l'uso di una licenza comunitaria.
Si raccomanda la massima diffusione a tutti gli operatori del settore.
221202 Letter to International Stakeholders - Access Rights to UK.pdf|Visualizza dettagli
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il MIT, nonostante la ferma opposizione di Confindustria, ha pubblicato sul proprio sito il Decreto direttoriale 27 novembre 2020, n. 206, relativo ai “costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci”.
Il nuovo sistema riprende sostanzialmente il concetto delle tariffe “forcella”, proponendo un valore minimo e massimo entro cui estrapolare il costo per la singola voce (per es., veicolo, manutenzione, revisioni, pneumatici, stipendio, ecc.).
L’impostazione metodologica delle tabelle dei costi di riferimento distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo: A. fino a 3,5 tonnellate; B. oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate; C. oltre 12 e fino a 26 tonnellate; D. oltre 26 tonnellate.
Inoltre, individua quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni: a) Sezione 1 - Veicolo (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi): relativamente alle voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento; b) Sezione 2 - Altri Costi: a. Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario; b. Energia: relativamente alle fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido); c) Sezione 3 - Pedaggiamento: relativamente ai costi sostenuti al netto dei rimborsi previsti da normativa.
Il costo unitario chilometrico viene determinato dalla somma della Sezione 1 e Sezione 2, tenendo conto della percorrenza media annua di 100.000 km; tuttavia, viene precisato che le parti possono considerare differenti percorrenze di Km/anno.
Il decreto stabilisce “la natura non cogente dei valori dei costi di esercizio”, ma sottolinea la loro conformità alle disposizioni dell’articolo 1, comma 250 della Legge 190/2014, n. 190, ai pareri resi dall’AGCM e alla giurisprudenza richiamata nelle premesse del decreto medesimo. Inoltre, si prevede una riserva per l’eventuale aggiornamento del valore dei costi.
La documentazione è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
DECRETO DIRETTORIALE MIT 27.11.2020, n. 206 -Costi di Riferimento impresa autotrasporto c_terzi.pdf|Visualizza dettagli
MIT tabelle costi DD 27.11.2020, n. 206.pdf|Visualizza dettagli
NOTA METODOLOGICA MIT - LEGENDA DD 27.11.2020, N. 206.pdf|Visualizza dettagli
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L’assemblea del Senato della Repubblica, nella giornata di ieri, ha approvato il DL Aiuti-bis (AS 2685) che contiene una disposizione (art. 9-bis) che consente di scongiurare il blocco dei trasporti in condizioni di eccezionalità che poteva avere un impatto dirompente sui cicli industriali e per l’operatività dei cantieri, in particolare di quelli riguardanti le infrastrutture previste dal PNRR.
Tale disposizione è frutto di un emendamento fortemente voluto da Confindustria e le sue associate che era già stato approvato nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Con tale articolato viene riformulato il secondo comma dell’art. 7-bis del DL 21.10.2021, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2021, n. 215.
Nello specifico, è rinviata l’entrata in vigore decreto previsto nell’articolo 10, comma 10-bis, del CDS dal 31 luglio al 31 dicembre 2022, consentendo così di posticipare l’attuazione e di semplificare l’applicazione della disciplina transitoria delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.
Inoltre, è disposta che l’applicazione, fino alla data suddetta, della disciplina prevista dell’articolo 10 vigente al 9 novembre 2021 ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi; hanno validità, altresì, fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.
Infine, con l’abrogazione del comma 3, dell’art. 7 bis sopra menzionato viene abrogata la limitazione dei trasporti eccezionali oltre le 86 tonnellate di massa complessiva fino alla definitiva entrata in vigore delle linee guida, in modo da evitare criticità operative e maggiori costi ai cicli industriali interessati e alla funzionalità dei cantieri.
Il provvedimento deve passare l’esame della Camera dei Deputati per la definitiva approvazione prevista entro questa settimana per essere pubblicato a breve sulla GU.
AS 2586-DL aiuti-bis_art. 9-bis.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Vi informo, che dopo giorni di confronto e minacce di fermo, le rappresentanze dell’autotrasporto hanno siglato, nella tarda serata di ieri, un protocollo d’intesa con il MIMS.
Il Protocollo è stato sottoscritto da tutte le rappresentanze dell’autotrasporto presenti al Tavolo, anche se la nostra associata Anita ha ribadito il suo forte dissenso nell’applicazione ai contratti verbali dei valori di riferimento.
L’intesa, oltre a fare riferimento a quanto già concesso dal MIMS per il triennio 2022-2024 (240 milioni di euro, cui è seguito un decreto di ripartizione delle risorse), cui si aggiunge lo stanziamento presente nel DL Energia pari a 79,6 milioni di euro, contiene l’impegno del MIMS/Governo di “tradurre in normativa”, quanto concordato con le rappresentanze, ovvero:
- nei contratti scritti, viene mantenuta la libera contrattazione con l’inserimento tra gli elementi essenziali della clausola di adeguamento del gasolio, la cui assenza determinata l’equiparazione ad un contratto non scritta;
- nei contratti in forma non scritta, il prezzo del servizio di trasporto deve tenere obbligatoriamente conto dei valori indicativi dei costi di riferimento che saranno pubblicati ed aggiornati almeno trimestralmente dal MIMS.
Inoltre, il Protocollo prevede altri impegni ministeriali che hanno finalità di modificare e integrare altre disposizioni, come quelle relative ai tempi di pagamento, ai tempi di carico e scarico (tramite confronto con la committenza), ma anche di procedere all’attuazione del Regolamento (UE) 2020/1055 per la parte relativa all’accesso alla professione di autotrasportatore, all’accelerazione delle procedure per i pagamenti degli incentivi e dei contributi dovuti al settore, nonché di negoziare con la Commissione UE affinché gli incentivi previsti dal Marebonus, ma anche del Ferrobonus siano direttamente attribuiti alle imprese di autotrasporto.
Ci riserviamo ulteriori aggiornamenti e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Protocollo d'Intesa 17.03.2022.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Si segnala la circolare del MIMS, già trasmessa ai Direttori del sistema confederale, relativa al Green Pass contenente alcune esenzioni in presenza di specifiche fattispecie.
Circolare MIMS GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0037420.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIMS, con decreto direttoriale 7 marzo 2022, n. 24, ha esteso l’incentivo a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro per il 2022.
La destinazione dell’incentivo è rivolta alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale e/o trasbordato e operatori del trasporto combinato (MTO) che commissionano alle imprese ferroviarie treni completi e che si impegnino a mantenere dei volumi di traffico, in termini di treni*chilometro, e ad incrementarli nel corso del periodo di incentivazione.
Gli MTO beneficiari del contributo sono tenuti al ribaltamento di una quota dell’incentivo ricevuto verso gli utenti del servizio ferroviario.
Il termine di 45 giorni per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici decorre dalla data di pubblicazione del D.D. 7 marzo 2022 n. 24 – avvenuta il 7 marzo 2022 sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
Il decreto contiene le istruzioni operative per fruire dei benefici, attraverso la compilazione di specifici modelli allegati al decreto medesimo, e individua RAM SpA, come soggetto gestore della misura d’incentivazione (incentivo: http://www.ramspa.it/ferrobonus-2022-v-annualita; normativa: http://www.ramspa.it/ferrobonus-2022-v-annualita).
Maggiori chiarimenti possono essere richiesti a: [email protected]
ferrobonus_2022_-_DD 7.03.2022, n. 24.pdf|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_1a_-_modello_di_accesso_ai_contributi.doc|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_2_-_modello_dichiarazione_media_2012-2013-2014.doc|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_3_-_modello_dichiarazione_solo_per_le_imprese_configuratesi_come_mto.doc|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_1b_-_modello_di_accesso_ai_contributi_solo_per_imprese_gia_beneficiarie.doc|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_4_-_modello_rendicontazione.docx|Visualizza dettagli
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Si segnala che il MITE e il MIMS hanno provveduto a raccogliere in un'unica pubblicazione le FAQ sul Decreto interministeriale 179/2021 relative al Mobility Manager e alla predisposizione dei "Piani di spostamento casa-lavoro (PSLC).
Il documento è in continuo aggiornamento e reperibile sul sito del MITE, al seguente link:
https://www.mite.gov.it/pagina/mobility-management-e-linee-guida-la-predisposizione-dei-pscl-piani-degli-spostamenti-casa
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/mobilita_sostenibile/2021_12_06_FAQ_dim_179_12_05_2021.pdf
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ll Regolamento 2020/1055 ha modificato la normativa le norme in materia di autotrasporto subordinando l’accesso all’attività alla verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e stabilimento, specificando anche che le norme nazionali che prevedevano condizioni e requisiti ulteriori per l’accesso al mercato non sono più applicabili.
Tale Regolamento è stato declinato nel nostro ordinamento con il Decreto Direttoriale 8 aprile 2022, n.145 e ulteriormente specificato con la circolare ministeriale del 14 maggio scorso, in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi che coordineranno a regime tutta la disciplina.
Il MIMS, con circolare del 4 luglio scorso, ha tuttavia disposto che per l’immatricolazione dei veicoli gli UMC preposti devono acquisire il nullaosta da parte dell’UMC competenti per il REN, nonché un’autocertificazione dell’impresa relativamente alla sussistenza dei requisiti dell’accesso alla professione previsti, compilando un modulo allegato alla circolare. Ciò spiega il Ministero che si rende necessario per avere dimostrare che l’impresa è iscritta al REN, tenuto conto che passerà del tempo prima che venga aggiornato il sistema informato “REN” e sia per adeguare lo stesso alle nuove prescrizioni unionali.
Circolare MIMS 04.07.2022_immatricolazione veicoli_REN.pdf|Visualizza dettagli
All. 1_ Dichiarazione_sostitutiva_per_immissione_in_circolazione_veicolo.doc|Visualizza dettagli
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Gentilissimi,
Vi segnalo che Confindustria e Federtrasporto hanno organizzato, nell’ambito di Connext, l’iniziativa dal titolo “Sostenibilità e Trasporti: nuove prospettive post pandemia”.
Cambiamenti climatici e Green Deal europeo e nazionale sono temi di forte attualità che rafforzano la responsabilità di tutti per la salvaguardia dell’ambiente.
L’incontro è diretto a mettere in risalto gli sforzi posti in essere dagli operatori dei trasporti in materia ambientale nonché gli obiettivi conseguiti e conseguibili nel processo di transizione ecologica in atto. Si confronteranno gli operatori del settori e sarà previsto un intervento del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del MIMS.
L’evento si terrà il 2 dicembre 2021, ore 12:00-13:30, a Milano, presso il MI.CO., Sala Amber 7
https://connext.confindustria.it/2021/event?e=46
Per coloro che partecipano in presenza è necessario registrarsi al sito di Connext, scegliendo tra le opzioni previste, ad esempio, come “Visitatore gratuito” (https://connext.confindustria.it/2021/account?v), al fine di avere un badge di entrata.
Per seguire da remoto è necessaria, anche in questo caso, la registrazione che vi verrà richiesta nel momento in cui si entra nella pagina dell’evento (https://connext.confindustria.it/2021/event?e=46) e si clicca sul quadratino “Live-Entra in sala”
Si prega di dare massima diffusione all’evento presso associazioni e imprese.
Evento Connext Sostenibilità e Trasporti_nuove prospettive post pandemia 2 dicembre 2021, ore 12.00.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIMS, con circolare del 29 settembre sorso, ha predisposto un Manuale CQC che illustra, tra l’altro, il quadro normativo attuale, la procedura per richiedere la CQC e, quindi, in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della stessa, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30.07.2021 e relativa disciplina transitoria.
La circolare precisa nuovamente che le nuove disposizioni saranno applicate ai corsi la cui comunicazione di avvio sia formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021, mentre per gli altri corsi si continuerà ad applicare la vigente disciplina.
Inoltre, nelle more dell’entrata a regime dell’intero pacchetto normativo, è previsto un periodo durante il quale saranno applicate norme transitorie.
Il Manuale CQC, pertanto, rappresenta un “documento di riferimento e supporto per affrontare casistiche specifiche nonché, ove di interesse, quale compendio di ausilio alla comprensione dell’intera materia”.
Circolare MIMS 27 settembre 2021-Manuale CQC.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT-DG Sicurezza stradale, con circolare del 1° giugno scorso, ha fornito delucidazioni sull'applicazione della proroga della validità delle autorizzazioni – prevista dall’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 – per i trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità applicativa e dare certezza a tutti gli operatori della filiera.
La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative (inquadramento normativo), poi si sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell’art. 10 CDS e dell’art. 103, comma 2, del DL suddetto ed infine procede ad una disamina dei “casi particolari” per la validità della proroga del titolo autorizzativo.
1. Inquadramento normativo
La circolare riporta il quadro normativo di settore su cui interviene la normativa di “proroga”.
Nello specifico, vengono illustrate le diverse tipologie autorizzative per la circolazione dei trasporti eccezionali (singola, multipla, periodica) e la possibilità di ottenimento del rinnovo delle stesse (anche con validità scaduta), su richiesta degli interessati, secondo le procedure previste dall’art. 15 del Regolamento del CDS. Gli enti proprietari e/o gestori delle strade devono comunque procedere ad una verifica, prima di poter far eseguire il trasporto, della sussistenza delle “condizioni” di circolazione in relazione ai percorsi da autorizzare ed alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.
La presenza di tali “condizioni” risulta essenziale per il rilascio, il rinnovo o la proroga, poiché sono variabili in funzione di una serie di fattori contingenti, che solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade possono conoscere; ciò risulta finalizzato a garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate. In tal senso, è necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza”.
La circolare, constatando che con il termine generico “autorizzazioni”, l’art.103 sembra ricomprendere anche quelle per i trasporti eccezionali, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa per i 90 giorni successivi alla fine emergenza sanitaria (fine ottobre 2020) ha fornito alcuni chiarimenti in merito.
2. Coordinamento dell’applicazione dell’art. 10 CDS e del comma 2, art. 103
La circolare sottolinea l’importanza della proroga della validità del titolo autorizzativo per l’esercizio dei trasporti eccezionali, perché, risponde, da un lato, all'esigenza di superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade – soprattutto di quelli meno strutturati – che possono essere impossibilitati, nell'attuale fase di emergenza sanitaria, al rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, e dall’altro, di evitare di danneggiare i titolari dell’autorizzazione in scadenza, parzialmente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, e di conseguenza ne consente l’utilizzo oltre il termine di scadenza naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo.
Gli enti debbono, pertanto, verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza della circolazione dei veicoli che effettuano trasporti eccezionali e procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 10 CDS, alle quali si applica la proroga dell’art.103 suddetto. Tuttavia, qualora si manifestino sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione, l’ente procederà alla revoca o sospensione dell’autorizzazione (art.17, comma 4, Regolamento di esecuzione CDS).
Nell’ottica di reciproca collaborazione, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga delle autorizzazioni, al fine di consentire agli stessi di concentrare l’attenzione sui titoli sui quali sussiste un concreto interesse all’utilizzo.
I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all'ente proprietario e/o gestore, per l’espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell’autorizzazione, devono ritenersi assolti.
La circolare precisa, quindi, che per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del comma 2, dell’art. 103, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.
3. Condizioni e casi particolari
Tutte le autorizzazioni (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio –31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.
L’estensione della proroga non è applicabile alle autorizzazioni singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente eseguiti alla data del 30.01.2020. Per tali autorizzazioni, infatti, non può applicarsi la proroga ex lege di cui al comma 2 dell’art. 103, in quanto sono applicabili i termini di cui all'art. 15 del Regolamento CDS.
Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell’estensione ai sensi dell’art.103 possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell’art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.
Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate “ope legis” e possono essere rinnovate normalmente.
Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore dell’art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell’emergenza.
Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-eccezionali/trasporti-eccezionali-circolare-su-proroga-validita
Circolare MIT TRASPORTI ECCEZIONALI 01.06.2020.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Vi segnalo che Trasportounito Fiap, rappresentanza dell’autotrasporto, ha proclamato il fermo nazionale dei servizi dal 14 marzo 2022, come pubblicato sul sito della Commissione di garanzia sullo sciopero.
Di seguito i link al sito della Commissione e a quello di Trasportounito:
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/299328
https://www.trasportounito.net/da-lunedi-si-ferma-lautotrasporto-italiano/
Ci riserviamo ulteriori aggiornamenti.
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a settembre 2021.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2021-10/costo%20Gasolio%20SETTEMBRE%202021.pdf
MIMS VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_SETTEMBRE_2021.pdf|Visualizza dettagli
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 14 luglio scorso il DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con tale provvedimento, tenuto conto della situazione epidemiologica del Paese e delle dimensioni sovranazionali del fenomeno, sono state prorogate fino al 31 luglio 2020, le misure previste dal DPCM 11.06.2020 e confermata la validità fino a tale data delle Ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
Inoltre, il DPCM dispone che l’allegato 9 (Linee guida per la riapertura delle attività' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020) e allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) sono aggiornati e sostituiti dagli allegati 1 e 2 del nuovo decreto.
Il testo del provvedimento è reperibile al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-14-luglio-2020/14931
DPCM 14.07.2020.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 1 DPCM 14.07.2020-attività econoimche.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 2 DPCM 14.07.2020-trasporto pubblico.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che sul sito del MIT è stata pubblicata la Direttiva n. 293 del 15 giugno 2017, diramata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, relativa alle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
La Direttiva è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2017-07/decreto_ministeriale_protocollo_293%20del%2015-06-2017.pdf
Il testo verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.
Ci riserviamo ulteriori comunicazioni e approfondimenti in merito.
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Si trasmette il decreto direttoriale n. 155 di data corrente del MIMS-Dipartimento Mobilità sostenibile-DG sicurezza stradale e autotrasporto che sostituisce il DD 7 aprile 2022, n. 147 (inviato nella mattinata di ieri).
La sostituzione si è resa opportuna poiché il Ministero ha apportato delle modifiche alle date relative al primo periodo incentivante, sia per la presentazione della richiesta che per la relativa rendicontazione.
Il decreto allegato sarà pubblicato sul sito del MIMS, su quello di RAM e infine sulla GU.
Decreto Direttoriale 12 aprile 2022, n. 155.pdf|Visualizza dettagli
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 271 del 19 novembre scorso il DM MITE 16.09.2022 che ha modificato le disposizioni normative relative alla figura del Mobility manager contenute nel DM MITE 12.05.2021.
Nello specifico, la disposizione d’interesse per le imprese è l’articolo 1, lett. a) che dispone per le società infragruppo qualora siano ubicate nella stessa unità locale ed in questo caso la soglia dei 100 dipendenti viene calcolata sommando i dipendenti delle diverse società di raggruppamento.
Link al provvedimento:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-19&atto.codiceRedazionale=22A06592&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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Il MIMS-CC Albo Autotrasporto, con Delibera n. 7 del 10 maggio 2022, pubblicata sulla GU n. 125 del 30.05.2022, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 20210, che proceduralmente si articola 2 Fasi, come lo scorso anno.
La Fase 1 - prenotazione della domanda di rimborso dei pedaggi autostradali a partire dalle ore 9.00 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14.00 del 12 giugno 2022, esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi- Gestione Pedaggi).
La Fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della domanda medesima: dalle ore 9.00 del 27 giugno 2022 e fino alle ore 14.00 del 22 luglio 2022.
Il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall'1.01.2021 al 31.12.2021, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore, o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.
La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00 e non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando tale limite, è prevista un'ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al suddetto costo per i pedaggi nelle ore notturne.
Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2020 ovvero nel corso dell’anno 2021 risultavano come: a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974; b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92; d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2021, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2021, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
La riduzione viene calcolata sulla base degli scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nella Delibera.
Il testo della Delibera è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-30&atto.codiceRedazionale=22A03064&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
Link CC Albo autotrasporto-servizio gestione pedaggi
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi-
CC ALBO MIMS DELIBERA 10 MAGGIO 2022-RIDUZIONE COMPENSATA PEDAGGI 2021.docx|Visualizza dettagli
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Con nota del 24 settembre 2021, prot. 357045/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre 2021 (1° luglio – 30 settembre 2021).
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2021 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Agenzia Dogane 24.09.2021-rimborso accise III trimestre 2021.pdf|Visualizza dettagli
Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2021 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
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Con nota del 22 dicembre 2022, prot. Prot.: 598868/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto, come già riportato nella circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022 (par. III), a seguito dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante per effetto del DL 176/2022, modificato dal DL 179/2022, riprende efficacia dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 il beneficio fiscale per gli esercenti determinate attività trasporto di merci e di persone.
Il ripristino della misura è spiegato perché dovuto al fatto che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante vigente nel suddetto periodo (euro 467,40 per mille litri) torna ad essere superiore a quella fissata per l’impiego agevolato di che trattasi (euro 403,22 per mille litri).
Pertanto, si potrà chiedere il rimborso del quarto trimestre 2022 limitatamente ai consumi al periodo 1° dicembre-31 dicembre 2022 soltanto sulla base di:
- della descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- delle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati nella fattura riportate ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di fornitura ad apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato, della consegna del gasolio comprovabile dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dal titolare del deposito speditore; ciò ancorché il prodotto così scortato venga ripartito, dall’esercente attività di trasporto, tra i mezzi ammessi al beneficio di cui ha la disponibilità nei giorni successivi al 31 dicembre 2022.
Restano esclusi dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale od a partite del carburante consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.
Le istanze possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023.
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-trimestre-2022), riservata al solo mese di dicembre.
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Con riferimento al trasporto merci, si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo dei crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.
La circolare riporta anche delle precisazioni relative alle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B, ovvero per beneficiare dell'agevolazione è necessario precisare quanto segue:
- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” si devono inserire le date “1° dicembre” e 31 dicembre” dell’anno 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo precedente (1° ottobre – 30 novembre 2022) del quarto trimestre solare;
- nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 o comunque imputabili a tale mese di consumo sulla base dei criteri individuati in premessa;
- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.
- nella colonna denominata “TOTALE LITRI FATTURATI” l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione di carburanti per uso privato nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022;
- nella colonna “NUMERO FATTURE”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.
circolare Agenzia Dogane 22.12.2023 - rimborso benefici gasolio dicembre 2022.pdf|Visualizza dettagli
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Il MITE e il MIMS, con decreto direttoriale del 4 agosto 2021, n. 209 hanno definito le Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che dovrà redigere il Mobility Manager.
La finalità è quella di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’utilizzo del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente.
Le Linee guida forniscono indicazioni su:
• le analisi da effettuare in fase preliminare prima della redazione del PSCL;
• i contenuti minimi da includere nel Piano;
• le informazioni minime necessarie da rilevare in azienda;
• gli obblighi di comunicazione ai dipendenti.
Il Piano è suddiviso in una parte informativa e di analisi degli spostamenti casa-lavoro e in una parte progettuale contenente le possibili misure da adottare e i benefici conseguibili.
Una volta adottato, il Piano deve essere trasmesso entro 15 giorni al Comune territorialmente competente il quale, attraverso il proprio mobility manager d’area, potrà effettuare eventuali modifiche e può stipulare con l’impresa intese e accordi per una migliore implementazione dello stesso.
Decreto interministeriale MITE_MIMS 4.09.2021, n. 209.pdf|Visualizza dettagli
Linee guida_ redazione e implementazione piani spostamenti casa-lavoro PSCL.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnala la Commissione Garanzia Sciopero ha richiesto, con intervento prot. 3646 di data odierna, che la rappresentanza dell’autotrasporto Trasportounito Fiap provveda con urgenza a revocare il fermo previsto per il 14 marzo pv e/o riformulare una nuova richiesta in ottemperanza della normativa sullo sciopero nei servizi di autotrasporto, poiché la proclamazione di fermo è in violazione del “mancato rispetto dei termini di preavviso” e dell’”obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione”.
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/299328
Commissione Garanzia Sciopero_intervento prot. 3646_2022.pdf|Visualizza dettagli
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