È stato pubblicato sulla GU n. 50 del 1° marzo 2022 il DL n. 17 del 1° marzo 2022, cd. DL “Energia” contenente misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Il Decreto prevede, nell’articolo 6 , interventi in favore del settore dell’autotrasporto dirette a sostenere il settore, a seguito degli impatti derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Tali misure derivano da un accordo tra le rappresentanze dell’autotrasporto e il Governo e si sostanziano in 79,6 milioni di euro ripartiti come di seguito indicato:
- incremento pari a 20 milioni di euro per l’autorizzazione di spesa per l’anno 2002 della riduzione compensata dei pedaggi autostradali;
- incremento di 5 milioni di euro per l’autorizzazione di spesa per l’anno 2022 relativa la deduzione forfettaria delle spese non documentate per le imprese artigiane, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore;
- credito d’imposta pari al 15% AdBlue del costo di acquisto per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. Il limite di spesa massimo per l’anno 2022 è di euro 29,6 milioni di euro;
- credito d’imposta LNG, pari al 20% del costo delle spese sostenute riconosciuto alle imprese aventi sede in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto in conto terzi. Il limite di spesa è di 25 milioni di euro per l’anno 2022.
La disposizione sottolinea che i suddetti crediti d’imposta si applicano nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato, a cui adempirà il MIMS.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della DL, con decreto del MIMS di concerto con il MITE e i MEF, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione.
art. 6 DL. 17_2022-misure autotrasporto.pdf|Visualizza dettagli
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Si trasmettono i Decreti direttoriali della DG per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del 7 aprile scorso, di attuazione al decreto MIMS 459/2021 (rinnovo parco veicolare) e 461/2021 (acquisto veicoli ad elevata sostenibilità), che disciplinano le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione degli incentivi.
Dalla data odierna, sul sito di RAM è possibile presentare domanda.
DECRETO DIRETTORIALE 147_2022.pdf|Visualizza dettagli
DECRETO DIRETTORIALE 148_2022.pdf|Visualizza dettagli
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È stato pubblicato nella GU n. 67 del 21 marzo scorso, il DL 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, che contiene delle disposizioni di interesse per il settore, dando attuazione a quanto convenuto nel Protocollo d’intesa del 17.03.2022, siglato dal MIMS e dalle rappresentanze dell’autotrasporto.
Il Decreto-Legge è diretto, tra l’altro, a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e a modificare gli assetti regolatori dei contratti di trasporto stradale delle merci, e prevede, in particolare:
- all’art. 1 (Riduzione dell’accisa del gasolio), dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 22 marzo, e fino al 20 aprile si riduce il livello delle accise dagli attuali 617,40 euro per mille litri a 367,40 euro per 1.000 litri, con un risparmio di 25 centesimi al litro, al netto dell’IVA. Durante il periodo suddetto, vengono meno le agevolazioni sulle accise riportate nella Tabella A del decreto legislativo 504/95 (Testo Unico sulle accise-TUA) e, quindi, non sarà riconosciuto il credito d’imposta per il rimborso delle accise di 214,18 €/1.000 litri, essendo assorbito dal taglio generale delle accise;
- all’art. 13 (Ferrobonus e Marebonus)
Per l’anno 2022 vengono rifinanziati il Marebonus per 19,5 milioni di euro e il Ferrobonus per 19 milioni di euro;
- all’art. 14 (Clausola di adeguamento del gasolio)
Viene modificato l’articolo 6 e, in particolare, il comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 286/2005, inserendo, tra gli elementi essenziali del contratto scritto di trasporto, la clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio a seguito di variazioni del prezzo del carburante da autotrazione, rilevate mensilmente dal MITE, che superino del 2% il valore indicato al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento del corrispettivo tra le parti.
Il mancato inserimento della suddetta clausola gasolio nel contratto scritto, da ora in poi, determinerà l’equiparazione a un contratto non scritto; ciò avrà come conseguenza, in base all’altra modifica introdotta dal DL in esame, l’applicazione obbligatoria a tali contratti dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati trimestralmente dal MIMS.
L’intervento regolatorio sui contratti di autotrasporto, peraltro privo di un regime transitorio per l’adeguamento alle nuove disposizioni dei contratti in essere, è in grado di determinare forti squilibri nel relativo mercato dei servizi e non ne risolve i problemi strutturali di funzionamento, perché penalizza gli autotrasportatori più efficienti e strutturati e premia quelli meno efficienti e meno organizzati. L’effetto più probabile è un appiattimento progressivo sui valori indicativi minimi di corrispettivo determinati dal Ministero e anche un progressivo abbandono dei contratti in forma scritta, che potrebbero generare un sensibile aumento del contenzioso, a causa anche della tendenza ad andare sotto i minimi ministeriali determinato, a sua volta, dalla pressione concorrenziale dal lato dell’offerta di servizi di autotrasporto; non sono inoltre da escludere contenziosi in merito alla presumibile efficacia immediata delle nuove disposizioni sui contratti in essere;
- all’art. 15 (Pedaggi e spese non documentate)
Ulteriori risorse, pari a 15 milioni di euro, vengono stanziate per il rimborso dei pedaggi autostradali per il 2022 e altri 5 milioni di euro sono destinati al rimborso delle spese non documentate per gli imprenditori che guidano personalmente il veicolo. Queste ulteriori risorse vanno ad aggiungersi a quelle contenute nel decreto energia (D.L. 17/2022);
- all’art. 16 (Esonero dal versamento del contributo all’ART per il 2022)
Per il corrente anno le imprese di autotrasporto e logistica, con fatturato superiore a 5 milioni di euro, vengono esonerate dal versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
- all’art. 17 (Fondo per il sostegno dell’autotrasporto)
È costituito presso il MIMS, un Fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2022, da destinare al sostegno del settore per gli effetti economici causati dall’aumento dei prezzi dei carburanti.
Il funzionamento del fondo sarà definito con apposito decreto interministeriale (MIMS-MEF), che dovrà essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto in esame, con cui saranno definiti criteri e modalità di assegnazione e procedure di erogazione. La relativa disciplina dovrà, tuttavia, essere adottata nel rispetto delle norme del TFUE sugli aiuti di Stato.
DL 21 marzo 2022, n. 21.pdf|Visualizza dettagli
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Dal 2023 verranno rimossi alcuni diritti per gli operatori EU contemplati attualmente dalla legislazione UK.
In particolare, come evidenziato nella nota che si allega, sarà fatto obbligo agli operatori di osservare delle nuove disposizioni riguardanti il cabotaggio dopo l'entrata a vuoto in UK, la possibilità di effettuare trasporto combinato e il diritto di triangolazione mediante l'uso di una licenza comunitaria.
Si raccomanda la massima diffusione a tutti gli operatori del settore.
221202 Letter to International Stakeholders - Access Rights to UK.pdf|Visualizza dettagli
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il MIT, nonostante la ferma opposizione di Confindustria, ha pubblicato sul proprio sito il Decreto direttoriale 27 novembre 2020, n. 206, relativo ai “costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci”.
Il nuovo sistema riprende sostanzialmente il concetto delle tariffe “forcella”, proponendo un valore minimo e massimo entro cui estrapolare il costo per la singola voce (per es., veicolo, manutenzione, revisioni, pneumatici, stipendio, ecc.).
L’impostazione metodologica delle tabelle dei costi di riferimento distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo: A. fino a 3,5 tonnellate; B. oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate; C. oltre 12 e fino a 26 tonnellate; D. oltre 26 tonnellate.
Inoltre, individua quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni: a) Sezione 1 - Veicolo (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi): relativamente alle voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento; b) Sezione 2 - Altri Costi: a. Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario; b. Energia: relativamente alle fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido); c) Sezione 3 - Pedaggiamento: relativamente ai costi sostenuti al netto dei rimborsi previsti da normativa.
Il costo unitario chilometrico viene determinato dalla somma della Sezione 1 e Sezione 2, tenendo conto della percorrenza media annua di 100.000 km; tuttavia, viene precisato che le parti possono considerare differenti percorrenze di Km/anno.
Il decreto stabilisce “la natura non cogente dei valori dei costi di esercizio”, ma sottolinea la loro conformità alle disposizioni dell’articolo 1, comma 250 della Legge 190/2014, n. 190, ai pareri resi dall’AGCM e alla giurisprudenza richiamata nelle premesse del decreto medesimo. Inoltre, si prevede una riserva per l’eventuale aggiornamento del valore dei costi.
La documentazione è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
DECRETO DIRETTORIALE MIT 27.11.2020, n. 206 -Costi di Riferimento impresa autotrasporto c_terzi.pdf|Visualizza dettagli
MIT tabelle costi DD 27.11.2020, n. 206.pdf|Visualizza dettagli
NOTA METODOLOGICA MIT - LEGENDA DD 27.11.2020, N. 206.pdf|Visualizza dettagli
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L’assemblea del Senato della Repubblica, nella giornata di ieri, ha approvato il DL Aiuti-bis (AS 2685) che contiene una disposizione (art. 9-bis) che consente di scongiurare il blocco dei trasporti in condizioni di eccezionalità che poteva avere un impatto dirompente sui cicli industriali e per l’operatività dei cantieri, in particolare di quelli riguardanti le infrastrutture previste dal PNRR.
Tale disposizione è frutto di un emendamento fortemente voluto da Confindustria e le sue associate che era già stato approvato nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Con tale articolato viene riformulato il secondo comma dell’art. 7-bis del DL 21.10.2021, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2021, n. 215.
Nello specifico, è rinviata l’entrata in vigore decreto previsto nell’articolo 10, comma 10-bis, del CDS dal 31 luglio al 31 dicembre 2022, consentendo così di posticipare l’attuazione e di semplificare l’applicazione della disciplina transitoria delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.
Inoltre, è disposta che l’applicazione, fino alla data suddetta, della disciplina prevista dell’articolo 10 vigente al 9 novembre 2021 ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi; hanno validità, altresì, fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.
Infine, con l’abrogazione del comma 3, dell’art. 7 bis sopra menzionato viene abrogata la limitazione dei trasporti eccezionali oltre le 86 tonnellate di massa complessiva fino alla definitiva entrata in vigore delle linee guida, in modo da evitare criticità operative e maggiori costi ai cicli industriali interessati e alla funzionalità dei cantieri.
Il provvedimento deve passare l’esame della Camera dei Deputati per la definitiva approvazione prevista entro questa settimana per essere pubblicato a breve sulla GU.
AS 2586-DL aiuti-bis_art. 9-bis.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Vi informo, che dopo giorni di confronto e minacce di fermo, le rappresentanze dell’autotrasporto hanno siglato, nella tarda serata di ieri, un protocollo d’intesa con il MIMS.
Il Protocollo è stato sottoscritto da tutte le rappresentanze dell’autotrasporto presenti al Tavolo, anche se la nostra associata Anita ha ribadito il suo forte dissenso nell’applicazione ai contratti verbali dei valori di riferimento.
L’intesa, oltre a fare riferimento a quanto già concesso dal MIMS per il triennio 2022-2024 (240 milioni di euro, cui è seguito un decreto di ripartizione delle risorse), cui si aggiunge lo stanziamento presente nel DL Energia pari a 79,6 milioni di euro, contiene l’impegno del MIMS/Governo di “tradurre in normativa”, quanto concordato con le rappresentanze, ovvero:
- nei contratti scritti, viene mantenuta la libera contrattazione con l’inserimento tra gli elementi essenziali della clausola di adeguamento del gasolio, la cui assenza determinata l’equiparazione ad un contratto non scritta;
- nei contratti in forma non scritta, il prezzo del servizio di trasporto deve tenere obbligatoriamente conto dei valori indicativi dei costi di riferimento che saranno pubblicati ed aggiornati almeno trimestralmente dal MIMS.
Inoltre, il Protocollo prevede altri impegni ministeriali che hanno finalità di modificare e integrare altre disposizioni, come quelle relative ai tempi di pagamento, ai tempi di carico e scarico (tramite confronto con la committenza), ma anche di procedere all’attuazione del Regolamento (UE) 2020/1055 per la parte relativa all’accesso alla professione di autotrasportatore, all’accelerazione delle procedure per i pagamenti degli incentivi e dei contributi dovuti al settore, nonché di negoziare con la Commissione UE affinché gli incentivi previsti dal Marebonus, ma anche del Ferrobonus siano direttamente attribuiti alle imprese di autotrasporto.
Ci riserviamo ulteriori aggiornamenti e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Protocollo d'Intesa 17.03.2022.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Si segnala la circolare del MIMS, già trasmessa ai Direttori del sistema confederale, relativa al Green Pass contenente alcune esenzioni in presenza di specifiche fattispecie.
Circolare MIMS GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0037420.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIMS, con decreto direttoriale 7 marzo 2022, n. 24, ha esteso l’incentivo a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro per il 2022.
La destinazione dell’incentivo è rivolta alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale e/o trasbordato e operatori del trasporto combinato (MTO) che commissionano alle imprese ferroviarie treni completi e che si impegnino a mantenere dei volumi di traffico, in termini di treni*chilometro, e ad incrementarli nel corso del periodo di incentivazione.
Gli MTO beneficiari del contributo sono tenuti al ribaltamento di una quota dell’incentivo ricevuto verso gli utenti del servizio ferroviario.
Il termine di 45 giorni per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici decorre dalla data di pubblicazione del D.D. 7 marzo 2022 n. 24 – avvenuta il 7 marzo 2022 sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
Il decreto contiene le istruzioni operative per fruire dei benefici, attraverso la compilazione di specifici modelli allegati al decreto medesimo, e individua RAM SpA, come soggetto gestore della misura d’incentivazione (incentivo: http://www.ramspa.it/ferrobonus-2022-v-annualita; normativa: http://www.ramspa.it/ferrobonus-2022-v-annualita).
Maggiori chiarimenti possono essere richiesti a: [email protected]
ferrobonus_2022_-_DD 7.03.2022, n. 24.pdf|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_1a_-_modello_di_accesso_ai_contributi.doc|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_2_-_modello_dichiarazione_media_2012-2013-2014.doc|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_3_-_modello_dichiarazione_solo_per_le_imprese_configuratesi_come_mto.doc|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_1b_-_modello_di_accesso_ai_contributi_solo_per_imprese_gia_beneficiarie.doc|Visualizza dettagli
ferrobonus_2022_-_allegato_4_-_modello_rendicontazione.docx|Visualizza dettagli
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Si segnala che il MITE e il MIMS hanno provveduto a raccogliere in un'unica pubblicazione le FAQ sul Decreto interministeriale 179/2021 relative al Mobility Manager e alla predisposizione dei "Piani di spostamento casa-lavoro (PSLC).
Il documento è in continuo aggiornamento e reperibile sul sito del MITE, al seguente link:
https://www.mite.gov.it/pagina/mobility-management-e-linee-guida-la-predisposizione-dei-pscl-piani-degli-spostamenti-casa
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/mobilita_sostenibile/2021_12_06_FAQ_dim_179_12_05_2021.pdf
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ll Regolamento 2020/1055 ha modificato la normativa le norme in materia di autotrasporto subordinando l’accesso all’attività alla verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e stabilimento, specificando anche che le norme nazionali che prevedevano condizioni e requisiti ulteriori per l’accesso al mercato non sono più applicabili.
Tale Regolamento è stato declinato nel nostro ordinamento con il Decreto Direttoriale 8 aprile 2022, n.145 e ulteriormente specificato con la circolare ministeriale del 14 maggio scorso, in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi che coordineranno a regime tutta la disciplina.
Il MIMS, con circolare del 4 luglio scorso, ha tuttavia disposto che per l’immatricolazione dei veicoli gli UMC preposti devono acquisire il nullaosta da parte dell’UMC competenti per il REN, nonché un’autocertificazione dell’impresa relativamente alla sussistenza dei requisiti dell’accesso alla professione previsti, compilando un modulo allegato alla circolare. Ciò spiega il Ministero che si rende necessario per avere dimostrare che l’impresa è iscritta al REN, tenuto conto che passerà del tempo prima che venga aggiornato il sistema informato “REN” e sia per adeguare lo stesso alle nuove prescrizioni unionali.
Circolare MIMS 04.07.2022_immatricolazione veicoli_REN.pdf|Visualizza dettagli
All. 1_ Dichiarazione_sostitutiva_per_immissione_in_circolazione_veicolo.doc|Visualizza dettagli
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Gentilissimi,
Vi segnalo che Confindustria e Federtrasporto hanno organizzato, nell’ambito di Connext, l’iniziativa dal titolo “Sostenibilità e Trasporti: nuove prospettive post pandemia”.
Cambiamenti climatici e Green Deal europeo e nazionale sono temi di forte attualità che rafforzano la responsabilità di tutti per la salvaguardia dell’ambiente.
L’incontro è diretto a mettere in risalto gli sforzi posti in essere dagli operatori dei trasporti in materia ambientale nonché gli obiettivi conseguiti e conseguibili nel processo di transizione ecologica in atto. Si confronteranno gli operatori del settori e sarà previsto un intervento del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del MIMS.
L’evento si terrà il 2 dicembre 2021, ore 12:00-13:30, a Milano, presso il MI.CO., Sala Amber 7
https://connext.confindustria.it/2021/event?e=46
Per coloro che partecipano in presenza è necessario registrarsi al sito di Connext, scegliendo tra le opzioni previste, ad esempio, come “Visitatore gratuito” (https://connext.confindustria.it/2021/account?v), al fine di avere un badge di entrata.
Per seguire da remoto è necessaria, anche in questo caso, la registrazione che vi verrà richiesta nel momento in cui si entra nella pagina dell’evento (https://connext.confindustria.it/2021/event?e=46) e si clicca sul quadratino “Live-Entra in sala”
Si prega di dare massima diffusione all’evento presso associazioni e imprese.
Evento Connext Sostenibilità e Trasporti_nuove prospettive post pandemia 2 dicembre 2021, ore 12.00.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a settembre 2021.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2021-10/costo%20Gasolio%20SETTEMBRE%202021.pdf
MIMS VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_SETTEMBRE_2021.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIMS, con circolare del 29 settembre sorso, ha predisposto un Manuale CQC che illustra, tra l’altro, il quadro normativo attuale, la procedura per richiedere la CQC e, quindi, in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della stessa, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30.07.2021 e relativa disciplina transitoria.
La circolare precisa nuovamente che le nuove disposizioni saranno applicate ai corsi la cui comunicazione di avvio sia formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021, mentre per gli altri corsi si continuerà ad applicare la vigente disciplina.
Inoltre, nelle more dell’entrata a regime dell’intero pacchetto normativo, è previsto un periodo durante il quale saranno applicate norme transitorie.
Il Manuale CQC, pertanto, rappresenta un “documento di riferimento e supporto per affrontare casistiche specifiche nonché, ove di interesse, quale compendio di ausilio alla comprensione dell’intera materia”.
Circolare MIMS 27 settembre 2021-Manuale CQC.pdf|Visualizza dettagli
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 14 luglio scorso il DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con tale provvedimento, tenuto conto della situazione epidemiologica del Paese e delle dimensioni sovranazionali del fenomeno, sono state prorogate fino al 31 luglio 2020, le misure previste dal DPCM 11.06.2020 e confermata la validità fino a tale data delle Ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
Inoltre, il DPCM dispone che l’allegato 9 (Linee guida per la riapertura delle attività' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020) e allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) sono aggiornati e sostituiti dagli allegati 1 e 2 del nuovo decreto.
Il testo del provvedimento è reperibile al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-14-luglio-2020/14931
DPCM 14.07.2020.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 1 DPCM 14.07.2020-attività econoimche.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 2 DPCM 14.07.2020-trasporto pubblico.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT-DG Sicurezza stradale, con circolare del 1° giugno scorso, ha fornito delucidazioni sull'applicazione della proroga della validità delle autorizzazioni – prevista dall’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 – per i trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità applicativa e dare certezza a tutti gli operatori della filiera.
La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative (inquadramento normativo), poi si sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell’art. 10 CDS e dell’art. 103, comma 2, del DL suddetto ed infine procede ad una disamina dei “casi particolari” per la validità della proroga del titolo autorizzativo.
1. Inquadramento normativo
La circolare riporta il quadro normativo di settore su cui interviene la normativa di “proroga”.
Nello specifico, vengono illustrate le diverse tipologie autorizzative per la circolazione dei trasporti eccezionali (singola, multipla, periodica) e la possibilità di ottenimento del rinnovo delle stesse (anche con validità scaduta), su richiesta degli interessati, secondo le procedure previste dall’art. 15 del Regolamento del CDS. Gli enti proprietari e/o gestori delle strade devono comunque procedere ad una verifica, prima di poter far eseguire il trasporto, della sussistenza delle “condizioni” di circolazione in relazione ai percorsi da autorizzare ed alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.
La presenza di tali “condizioni” risulta essenziale per il rilascio, il rinnovo o la proroga, poiché sono variabili in funzione di una serie di fattori contingenti, che solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade possono conoscere; ciò risulta finalizzato a garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate. In tal senso, è necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza”.
La circolare, constatando che con il termine generico “autorizzazioni”, l’art.103 sembra ricomprendere anche quelle per i trasporti eccezionali, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa per i 90 giorni successivi alla fine emergenza sanitaria (fine ottobre 2020) ha fornito alcuni chiarimenti in merito.
2. Coordinamento dell’applicazione dell’art. 10 CDS e del comma 2, art. 103
La circolare sottolinea l’importanza della proroga della validità del titolo autorizzativo per l’esercizio dei trasporti eccezionali, perché, risponde, da un lato, all'esigenza di superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade – soprattutto di quelli meno strutturati – che possono essere impossibilitati, nell'attuale fase di emergenza sanitaria, al rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, e dall’altro, di evitare di danneggiare i titolari dell’autorizzazione in scadenza, parzialmente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, e di conseguenza ne consente l’utilizzo oltre il termine di scadenza naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo.
Gli enti debbono, pertanto, verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza della circolazione dei veicoli che effettuano trasporti eccezionali e procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 10 CDS, alle quali si applica la proroga dell’art.103 suddetto. Tuttavia, qualora si manifestino sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione, l’ente procederà alla revoca o sospensione dell’autorizzazione (art.17, comma 4, Regolamento di esecuzione CDS).
Nell’ottica di reciproca collaborazione, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga delle autorizzazioni, al fine di consentire agli stessi di concentrare l’attenzione sui titoli sui quali sussiste un concreto interesse all’utilizzo.
I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all'ente proprietario e/o gestore, per l’espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell’autorizzazione, devono ritenersi assolti.
La circolare precisa, quindi, che per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del comma 2, dell’art. 103, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.
3. Condizioni e casi particolari
Tutte le autorizzazioni (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio –31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.
L’estensione della proroga non è applicabile alle autorizzazioni singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente eseguiti alla data del 30.01.2020. Per tali autorizzazioni, infatti, non può applicarsi la proroga ex lege di cui al comma 2 dell’art. 103, in quanto sono applicabili i termini di cui all'art. 15 del Regolamento CDS.
Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell’estensione ai sensi dell’art.103 possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell’art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.
Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate “ope legis” e possono essere rinnovate normalmente.
Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore dell’art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell’emergenza.
Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-eccezionali/trasporti-eccezionali-circolare-su-proroga-validita
Circolare MIT TRASPORTI ECCEZIONALI 01.06.2020.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Vi segnalo che Trasportounito Fiap, rappresentanza dell’autotrasporto, ha proclamato il fermo nazionale dei servizi dal 14 marzo 2022, come pubblicato sul sito della Commissione di garanzia sullo sciopero.
Di seguito i link al sito della Commissione e a quello di Trasportounito:
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/299328
https://www.trasportounito.net/da-lunedi-si-ferma-lautotrasporto-italiano/
Ci riserviamo ulteriori aggiornamenti.
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Si trasmette il decreto direttoriale n. 155 di data corrente del MIMS-Dipartimento Mobilità sostenibile-DG sicurezza stradale e autotrasporto che sostituisce il DD 7 aprile 2022, n. 147 (inviato nella mattinata di ieri).
La sostituzione si è resa opportuna poiché il Ministero ha apportato delle modifiche alle date relative al primo periodo incentivante, sia per la presentazione della richiesta che per la relativa rendicontazione.
Il decreto allegato sarà pubblicato sul sito del MIMS, su quello di RAM e infine sulla GU.
Decreto Direttoriale 12 aprile 2022, n. 155.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che sul sito del MIT è stata pubblicata la Direttiva n. 293 del 15 giugno 2017, diramata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, relativa alle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
La Direttiva è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2017-07/decreto_ministeriale_protocollo_293%20del%2015-06-2017.pdf
Il testo verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.
Ci riserviamo ulteriori comunicazioni e approfondimenti in merito.
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 271 del 19 novembre scorso il DM MITE 16.09.2022 che ha modificato le disposizioni normative relative alla figura del Mobility manager contenute nel DM MITE 12.05.2021.
Nello specifico, la disposizione d’interesse per le imprese è l’articolo 1, lett. a) che dispone per le società infragruppo qualora siano ubicate nella stessa unità locale ed in questo caso la soglia dei 100 dipendenti viene calcolata sommando i dipendenti delle diverse società di raggruppamento.
Link al provvedimento:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-19&atto.codiceRedazionale=22A06592&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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Con nota del 22 dicembre 2022, prot. Prot.: 598868/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto, come già riportato nella circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022 (par. III), a seguito dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante per effetto del DL 176/2022, modificato dal DL 179/2022, riprende efficacia dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 il beneficio fiscale per gli esercenti determinate attività trasporto di merci e di persone.
Il ripristino della misura è spiegato perché dovuto al fatto che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante vigente nel suddetto periodo (euro 467,40 per mille litri) torna ad essere superiore a quella fissata per l’impiego agevolato di che trattasi (euro 403,22 per mille litri).
Pertanto, si potrà chiedere il rimborso del quarto trimestre 2022 limitatamente ai consumi al periodo 1° dicembre-31 dicembre 2022 soltanto sulla base di:
- della descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- delle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati nella fattura riportate ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di fornitura ad apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato, della consegna del gasolio comprovabile dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dal titolare del deposito speditore; ciò ancorché il prodotto così scortato venga ripartito, dall’esercente attività di trasporto, tra i mezzi ammessi al beneficio di cui ha la disponibilità nei giorni successivi al 31 dicembre 2022.
Restano esclusi dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale od a partite del carburante consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.
Le istanze possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023.
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-trimestre-2022), riservata al solo mese di dicembre.
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Con riferimento al trasporto merci, si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo dei crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.
La circolare riporta anche delle precisazioni relative alle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B, ovvero per beneficiare dell'agevolazione è necessario precisare quanto segue:
- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” si devono inserire le date “1° dicembre” e 31 dicembre” dell’anno 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo precedente (1° ottobre – 30 novembre 2022) del quarto trimestre solare;
- nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 o comunque imputabili a tale mese di consumo sulla base dei criteri individuati in premessa;
- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.
- nella colonna denominata “TOTALE LITRI FATTURATI” l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione di carburanti per uso privato nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022;
- nella colonna “NUMERO FATTURE”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.
circolare Agenzia Dogane 22.12.2023 - rimborso benefici gasolio dicembre 2022.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 24 settembre 2021, prot. 357045/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre 2021 (1° luglio – 30 settembre 2021).
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2021 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Agenzia Dogane 24.09.2021-rimborso accise III trimestre 2021.pdf|Visualizza dettagli
Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2021 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
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Il MIMS-CC Albo Autotrasporto, con Delibera n. 7 del 10 maggio 2022, pubblicata sulla GU n. 125 del 30.05.2022, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 20210, che proceduralmente si articola 2 Fasi, come lo scorso anno.
La Fase 1 - prenotazione della domanda di rimborso dei pedaggi autostradali a partire dalle ore 9.00 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14.00 del 12 giugno 2022, esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi- Gestione Pedaggi).
La Fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della domanda medesima: dalle ore 9.00 del 27 giugno 2022 e fino alle ore 14.00 del 22 luglio 2022.
Il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall'1.01.2021 al 31.12.2021, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore, o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.
La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00 e non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando tale limite, è prevista un'ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al suddetto costo per i pedaggi nelle ore notturne.
Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2020 ovvero nel corso dell’anno 2021 risultavano come: a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974; b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92; d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2021, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2021, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
La riduzione viene calcolata sulla base degli scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nella Delibera.
Il testo della Delibera è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-30&atto.codiceRedazionale=22A03064&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
Link CC Albo autotrasporto-servizio gestione pedaggi
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi-
CC ALBO MIMS DELIBERA 10 MAGGIO 2022-RIDUZIONE COMPENSATA PEDAGGI 2021.docx|Visualizza dettagli
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Si segnala la Commissione Garanzia Sciopero ha richiesto, con intervento prot. 3646 di data odierna, che la rappresentanza dell’autotrasporto Trasportounito Fiap provveda con urgenza a revocare il fermo previsto per il 14 marzo pv e/o riformulare una nuova richiesta in ottemperanza della normativa sullo sciopero nei servizi di autotrasporto, poiché la proclamazione di fermo è in violazione del “mancato rispetto dei termini di preavviso” e dell’”obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione”.
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/299328
Commissione Garanzia Sciopero_intervento prot. 3646_2022.pdf|Visualizza dettagli
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Il MITE e il MIMS, con decreto direttoriale del 4 agosto 2021, n. 209 hanno definito le Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che dovrà redigere il Mobility Manager.
La finalità è quella di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’utilizzo del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente.
Le Linee guida forniscono indicazioni su:
• le analisi da effettuare in fase preliminare prima della redazione del PSCL;
• i contenuti minimi da includere nel Piano;
• le informazioni minime necessarie da rilevare in azienda;
• gli obblighi di comunicazione ai dipendenti.
Il Piano è suddiviso in una parte informativa e di analisi degli spostamenti casa-lavoro e in una parte progettuale contenente le possibili misure da adottare e i benefici conseguibili.
Una volta adottato, il Piano deve essere trasmesso entro 15 giorni al Comune territorialmente competente il quale, attraverso il proprio mobility manager d’area, potrà effettuare eventuali modifiche e può stipulare con l’impresa intese e accordi per una migliore implementazione dello stesso.
Decreto interministeriale MITE_MIMS 4.09.2021, n. 209.pdf|Visualizza dettagli
Linee guida_ redazione e implementazione piani spostamenti casa-lavoro PSCL.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIMS ha pubblicato, sulla base dell’articolo 1, comma 250, della legge 190/2014, l’aggiornamento dei costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci.
L’ultima pubblicazione di tali valori è avvenuta il 27 novembre 2020, in attuazione del Decreto Direttoriale 206/2020.
La tabella distingue quattro categorie di veicoli, sulla base della loro massa complessiva: fino a 3,5 tonnellate (A), da 3,5 a 12 tonnellate (B), da 12 a 26 tonnellate (C) e oltre 26 tonnellate (D).
I costi unitari per km sono aggiornati alla data del gennaio 2022 e la valutazione degli incrementi dei costi di acquisto dei mezzi, degli pneumatici e dei pezzi di ricambio, delle spese per bollo, assicurazioni, ammortamento, pedaggi e costi dei dipendenti è stata compiuta sulla base del tasso di inflazione registrato dall’ISTAT da novembre 2020 ad oggi. Anche la valutazione dell’incremento delle spese per l’energia è stata compiuta sulla base dell’aumento del costo del gasolio, sempre dal novembre 2020 a gennaio 2022, come risultante dai dati riportati nella pagina del ministero della Transizione ecologica.
La tabella dei costi è reperibile al seguente link:
Tabella costi km unitario_gennaio 2022.pdf (mit.gov.it)
Tabella costi km unitario_gennaio 2022.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a marzo 2022.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2022-04/costo%20Gasolio%20Marzo%202022.pdf
MIMS VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MARZO_2022.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 29 dicembre 2020, prot. 485862/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel IV trimestre 2020 (1° ottobre – 31 dicembre 2020).
E’ disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° ottobre, il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 3 o inferiori (così come previsto dall’art. 1, comma 630, della Legge 27.12.2019, n. 160) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 29.12.2020, prot. 485862-rimborso accise IV trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare del 27 dicembre 2022 ha reso noto che dal 12 gennaio entrerà in vigore la nuova direttiva UE 2022/2561 sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti di alcuni veicoli stradali per il trasporto di merci o passeggeri.
La Direttiva ha la funzione di codificare in un nuovo provvedimento normativo tutte le disposizioni della originaria direttiva 2003/59/CE e di tutte le modifiche successive della stessa al fine di semplificare e dare certezza all’applicazione del diritto vigente, ma senza cambiamenti sostanziali.
Pertanto, la direttiva 2003/59/CE e successive modificazioni è abrogata e qualsiasi riferimento nella normativa nazionale alla Direttiva abrogata è da intendersi riferito alla nuova direttiva.
La circolare riporta anche una tabella di concordanza tra la Direttiva abrogata e quella che, a breve, entrerà in vigore.
Circolare MIT 27.12.2022-formazione iniziale e periodica dei conducenti_CQC.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero della Salute, con ordinanza del 18 giugno 2021, pubblicata sulla GU n. 145 del 19.06.2021, in vigore dal 21 giugno scorso e fino al 30 luglio 2021, ha stabilito delle esenzioni per il personale viaggiante e i membri dell’equipaggio, nonché per altri soggetti (cfr. art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del DPR 2 marzo 2021) dagli obblighi derivanti dall’applicazione della cd. Certificazione Verde Covid, ma anche dal test molecolare o antigenico (nelle 48 o 72 ore) o dalla quarantena (5 o 10 giorni), quando entrano o escono dall’Italia, qualora non presentino evidenti sintomi della malattia.
Nello specifico, il personale viaggiante e i membri dell’equipaggio, tuttavia, sono tenuti alla compilazione del modulo europeo di localizzazione in formato digitale (https://app.euplf.eu/#/), noto anche come dPLF. Qualora per motivi tecnici, vi è l’impossibilità di accedere e compilare on-line, è necessaria un’autocertificazione.
L’Ordinanza prevede, invece, sempre eccezion fatta per il personale viaggiante ed altre categorie oggetto di deroga, che dal 21 giugno, è obbligatorio per ogni ingresso/rientro in Italia, presentare la Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del DL 52/2021 , da cui risulti, alternativamente:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare nel nostro paese, sottoponendosi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio ed effettuando un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
Ordinanza Ministero Salute 19.06..2021.html|Visualizza dettagli
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Si è tenuta, il 5 maggio scorso, la “Commissione per la sicurezza stradale nel settore dell’autotrasporto” nel corso della quale sono stati presentati i dati relativi all’attività della Polizia stradale, con riferimento ai periodi gennaio-aprile 2022 e degli abbi 2020 e 2021. Si tratta di una “banca dati” importante per comprendere le tipologie di controlli (e le relative sanzioni) a cui gli autotrasportatori sono maggiormente soggetti.
COMMISSIONE SICUREZZA STRADALE AUTOTRASPORTO gennaio-aprile 2022.pdf|Visualizza dettagli
COMMISSIONE SICUREZZA STRADALE AUTOTRASPORTO 2020_2021.pdf|Visualizza dettagli
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È stato pubblicato sulla GUUE L 129 il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 che modifica il Regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada.
Il provvedimento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Europea e modifica, più specificatamente, gli allegati I e II del Regolamento (UE) 2016/403 riguardante i gruppi di infrazioni inerenti all’onorabilità.
Dall’attuazione di tale regolamento, le infrazioni non verranno più considerate sulla base dei conducenti, bensì sui veicoli, come disposto nel nuovo allegato II.
Modifiche all’Allegato 1 con inserimento di nuove infrazioni
Gruppi di infrazioni al Regolamento (CE) 561/2006 - tempo di guida e di riposo:
- mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi (classificato come IMG - Infrazione Molto Grave);
- periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo (IMG);
- spese per l’alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro (classificato come IG - Infrazione Grave); -
- l’impresa di trasporto non organizza l’attività dei conducenti in modo tale da impossibilitare il ritorno alla sede di attività del datore di lavoro o al luogo di residenza (IMG).
Gruppi di infrazioni al Regolamento (UE) 165/2014 – tachigrafo:
- mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario” (IMG);-
- mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione (IG);
- mancata indicazione nelle registrazioni dei simboli dei paesi dei quali il conducente ha iniziato, terminato e attraversato la frontiera durante il periodo di lavoro giornaliero (IMG).
Gruppi di infrazioni al Regolamento (CE) n. 1072/2009 – accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada
- esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato ospitante (IMG);
- esecuzione di trasporti di cabotaggio di uno Stato nell’arco di quattro giorni dal termine dell’ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso stato (IMG);
- il trasportatore non è in grado di produrre prove che attestino il precedente trasporto nel caso in cui il veicolo si trovi nello stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada (IMG).
Sono state inoltre inserite anche le sezioni 13 e 14 riguardanti le infrazioni al Regolamento (CE) n. 593/2008 sulle obbligazioni contrattuali e della Direttiva (EU) 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.
Regolamento di esecuzione 2002_649 requisito onorabilità.pdf|Visualizza dettagli
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Trasporto Unito-Fiap e le sigle associative siciliane, Aias, Movimento autonomo autotrasportori, Aitras, I Forconi, Life, Comitati Riuniti Agricoli hanno confermato il fermo dei servizi di trasporto dalle 00.00 del 9 dicembre alle 24.00 del 13 dicembre 2013.
Il fermo, invece, è stato revocato, oltre che da Anita e Unatras, anche dal movimento cooperative (Legacoop-Servizi, Agci-Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative) e da AITC (Associazione imprese trasportatori calabresi).
Al fine di rispondere alla forte preoccupazione delle imprese, Confindustria ha ritenuto opportuno intervenire sul Ministero dei Trasporti e sul Ministero dell’Interno per sollecitarli a porre in essere tutte le misure necessarie per evitare il blocco generalizzato del trasporto e della mobilità che impedirebbe, di fatto, alle imprese non aderenti di non poter svolgere la loro attività.
Modificato il da Eleonora Faina 7E224AB9-03FA-5D9A-C125-73DB00523D02
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Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile il Piano Neve, predisposto da Viabilità Italia, per la stagione invernale 2022-2023 (https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152).
Tale Piano contiene le misure ritenute necessarie per prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione stradale dovute alle condizioni meteorologiche avverse che gli organi di polizia stradale e gli Enti concessionari e proprietari delle strade ed autostrade dovranno attuare, in caso di neve o ghiaccio.
Il documento, in particolare, prende in considerazione le aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve, l’indicazione dei codici colore relativi all’intensità delle precipitazioni nevose, le tratte autostradali dove può essere attuato il fermo temporaneo dei mezzi pesanti e l’indicazione delle aree di accumulo degli stessi con il numero di stalli per la sosta disponibili, l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade in cui è presente l’obbligo di portare a bordo le catene da neve o circolare con pneumatici invernali montati, nonché il protocollo operativo adottato in caso di emergenza e la procedura da osservare in caso di pioggia ghiacciata – freezing rain.
Inoltre, si evidenzia per tutti coloro che si metteranno in viaggio nei prossimi mesi di controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi; durante il viaggio, mantenersi informati sulle condizioni del traffico anche facendo attenzione al contenuto dei Pannelli a messaggio variabile (PMV).
È possibile, inoltre, mantenersi costantemente informati sulle condizioni di percorribilità di strade ed autostrade:
• chiamando il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S.;
• ascoltando le trasmissioni di Rai Isoradio (FM 103.3) ed i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);
• consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it, nonché i siti internet delle singole società concessionarie autostradali.
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Il 29 giugno scorso sono scadute tutte le proroghe previste durante l’emergenza pandemica, comprese quelle per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (CQC).
Tenuto conto che gli organi deputati al rilascio, a causa delle numerose richieste di rinnovo pervenute non riescono ad evadere tutte le richieste, il MIMS, con la circolare del 27 giugno 2022, della Direzione Generale della Motorizzazione ha istituito un documento provvisorio di guida che sostituisce il rinnovo della CQC fino a quando non è rilasciata quella nuova. Va sottolineato che la proroga riguardava quelle CQC che riportavano una scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 e il documento provvisorio vale per chi ha frequentato il corso di formazione per il rinnovo o ha l’istanza per il rinnovo (che deve essere presentata entro il 31.08.2022).
Tale documento ha validità solo per viaggiare in Italia perché non è riconosciuto all’estero
Il “documento provvisorio di guida” deve indicare:
- le generalità del conducente;
- il numero della CQC scaduta per la quale è stata formalizzata istanza di rinnovo;
- l’UMC presso il quale è stata presentata la relativa istanza;
- la data di formalizzazione dell’istanza;
- il numero di marca operativa con il quale l’istanza stessa è stata acquisita al sistema
operativo;
- la data di rilascio del documento provvisorio di guida.
Inoltre, il documento deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata dal soggetto che ha presentato l’istanza e dovrà essere firmata digitalmente per garantire che sia stata effettuata l’istanza di rinnovo e che i dati dichiarati siano corrispondenti a quelli indicati nell’istanza.
Circolare MIMS n. 20911 del 27 giugno 2022.pdf|Visualizza dettagli
all. circolare 27.06.2022_fac-simile documento provvisorio.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 9 marzo scorso, ha evidenziato che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, sono previste una proroga di validità dei certificati, licenze e autorizzazioni, e il rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori dei trasporti.
In particolare, negli allegati 3 e 4 della circolare vengono esplicitate le proroghe di validità per le revisioni, le ispezioni periodiche dei tachigrafi, la validità della carta del conducente e la validità delle licenze comunitarie per il trasporto di merci e passeggeri e per la CQC e altri documenti (si rimanda alla circolare del MIT del 10.03.2021).
Circolare Ministero Interno 9.03.2021-proroghe validità.pdf|Visualizza dettagli
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Si trasmette la Nota di Aggiornamento relativa alla programmazione delle Opere Strategiche, riportate all’interno dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020 "L’Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture”.
All’interno della Nota si analizzano i dati finanziari (costi, risorse disponibili e fabbisogni residui) dei principali Programmi e Interventi Prioritari e si individuano le strategie infrastrutturali nazionali, già adottate in precedenza e più che mai attuali a seguito della crisi mondiale dovuta al propagarsi della pandemia COVID-19.
Si evidenziano: fabbisogni e priorità infrastrutturali, trasportistiche e logistiche; garanzia del funzionamento e della resilienza del Sistema Nazionale dei Trasporti (SNIT) e reperimento di investimenti di immediata capacità di spesa, principi sui quali si baserà anche la redazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e la programmazione nazionale del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP).
Nella Nota si fa inoltre riferimento alle fonti economiche messe a disposizione dei Programmi e degli Interventi infrastrutturali, utili alla realizzazione e all’avanzamento dei lavori.
Nota Aggiornamento_Opere Strategiche 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Nel ringraziarVi della partecipazione all'incontro di oggi e come concordato in riunione, si inviano le slides presentate da Federchimica.
Saluti
Webinar Consulente Sicurezza Trasporti ADR 30.11.22_ slides Federchimica.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 25 settembre 2020, prot. 331642/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre (1° luglio – 30 settembre) 2020).
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°luglio e il 30 settembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 25.09.2020 prot. 331642_RU-rimborso accise III trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT-Dipartimento per la mobilità sostenibile, DG Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Div. 3-, ha predisposto una nota esplicativa che definisce le esenzioni applicabili dal 1° gennaio 2023 alla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (CST).
Risultano applicabili e sono estese anche alla figura dello speditore le esenzioni già previste dal D.M.4 luglio 2000 n. 90T, successivamente chiarite dalla Circolare A26 del 14 novembre 2000, ossia quelle relative ai trasporti occasionali di merci a bassa pericolosità.
Vengono esentate dalla nomina del CTS, le imprese che:
a) effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie o oggetti delle categorie di trasporto 3 e 4 della tabella 1.1.3.6.3;
b) effettuano operazioni di carico delle merci, di cui al punto a), in colli o alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
L'esenzione si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ognuna delle operazioni, corredate a cura dell'impresa della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni sulle operazioni, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
La Circolare A26 chiarisce, infine, che le spedizioni fatte in conformità ai regimi delle quantità limitate per unità di collo (3.4) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Ad oggi non sono confermate le esenzioni in caso di trasporto in quantità limitate per unità di collo (3.4 ADR) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6).
La nota dovrà a breve essere pubblicata sul sito del MIT.
Nota MIT 21.12.2022- nomina CTS.pdf|Visualizza dettagli
DM MIT 04.07.2000.pdf|Visualizza dettagli
Circolare MIT 14 novembre 2000, n. A26.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili Colleghi,
con riferimento all’evento che Confindustria ha organizzato sul Mobility manager il prossimo 25 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00, Vi comunico che per partecipare è necessario procedere alla registrazione (https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_64YNJiyJQIqAMShwai8CFQ) e utilizzare il link che verrà inviato successivamente alla stessa per seguire l’evento.
Il programma e l'informativa sulla privacy sono in allegato.
Vi chiedo cortesemente di dare massima diffusione all’evento, coinvolgendo le imprese associate.
Inoltre, qualora avesse quesiti da porre, sarebbe utile farli pervenire entro e non oltre il 18 ottobre pv. ([email protected])
Saluti
Programma_Webinar_Confindustria_Mobility Manager_25 ottobre 2021.pdf|Visualizza dettagli
Informativa webinar - interazione e registrazione.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dei Trasporti austriaco, con Regolamento 20.07.2020, n. 327, ha introdotto ulteriori divieti per i mezzi di peso complessivo superiore alle 7,5 tonnellate che circolano sul territorio austriaco; questi divieti si sommano a quelli già previsti per il fine settimana nonché al divieto generalizzato notturno per i veicoli non silenziati.
Da sottolineare, che almeno per quest’anno non vi sono divieti integrativi sulla A/12 ed A/13 (asse del Brennero) per i veicoli diretti in Italia o che devono attraversare l’Italia.
I divieti, invece, sono previsti, in Tirolo, sulla autostrada A/13 ed A/12, per i soli veicoli diretti in Germania o che devono attraversare la Germania per la loro destinazione finale.
Il Regolamento dispone il divieto per le seguenti giornate:
- tutti i sabati dal 25 luglio al 29 agosto 2020, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 (escluso il 15 agosto 2020);
- il 3 ottobre 2020, dalle ore 00.00 alle ore 22.00.
Inoltre, prevede divieti per i mezzi diretti in Germania o che devono attraversare tale Paese, tutti i sabati dal 25 luglio fino al 29 agosto 2020, divieto dalle ore 8.00 alle ore 15.00, sulle altre strade e autostrade sotto indicate, in entrambi i sensi di marcia:
- B 178 Loferer Straße, da Lofer fino a Wörgl (Land Tirolo);
- B 320 Ennstalstraße, a cominciare dal km. 4,5 (Land Salisburghese);
- B 177 Seefelder Straße, sull’intero tratto (Land Tirolo, itinerario che porta al confine austro-tedesco di Scharnitz/Mittenwald);
- B 179 Fernpass Straße, da Nassereith a Biberwier (Land Tirolo);
- B 181 Achensee Straße, sull’intero tratto (Land Tirolo);
- A/4 “Ostautobahn”, dallo svincolo di Schwechat fino al confine con l’Ungheria di Nickelsdorf, eccetto i trasporti con scarico o carico nei distretti di Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-circondario, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänsendorf e Korneuburg.
Tali divieti non valgono per i veicoli che godono delle deroghe previste dal calendario tedesco dei divieti di circolazione.
Sono previste delle esenzioni per specifici mezzi che trasportano determinate merci, come per quelli che trasportano animali da macello, stampa periodica, rifornimento bibite in zone turistiche, rifornimento di stazioni di carburante, trasporti per ristorazione o riparazioni di impianti di refrigerazione, servizi di soccorso stradale o riparazione, trasporto medicinali, automezzi di enti stradali o che effettuano lavori per questi ultimi o per cantieri ferroviari, trasporto di rifiuti solidi urbani, trasporti in regime combinato per il più vicino terminal ferroviario o da questo provenienti con apposita lettera di vettura ferroviaria al seguito.
Regolamento n. 327_2020 divieti circolazione Tirolo_Austria.pdf|Visualizza dettagli
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L129 del 3.05.2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 del 2 maggio scorso recante modalità di applicazione della Direttiva 2066/22/CE relativamente alla formula comune per calcolare il rischio delle imprese di trasporto e le prescrizioni riguardanti la sua applicazione. Il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 23 maggio.
Il provvedimento, adottato dalla UE nell’ambito del “Primo Pacchetto Mobilità”, si pone l’obiettivo di fornire una formula comune a tutti gli Stati membri per calcolare il rischio delle imprese, evitando così che ogni Stato utilizzi metodi di calcolo diversi che ostacolano, poi, la comparabilità e lo scambio di informazioni sui punteggi di rischio nel contesto dell'applicazione transfrontaliera.
La formula comune è necessaria, pertanto, per armonizzazione delle prassi in materia di controlli in tutta l'Unione, garantendo che tutti i conducenti e le imprese di trasporto siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e le sanzioni.
In linea generale, la valutazione del rischio è calcolata in base al numero e alla gravità delle infrazioni alle norme comunitarie in materia di trasporto su strada che sono state commesse dagli operatori del settore e dai loro conducenti.
Regolamento di esecuzione 2022_695.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIMS, con circolare della DG Sicurezza Stradale e Autotrasporto del 29 marzo scorso, a seguito della richiesta delle Autorità ucraine, ha disposto allo scopo di consentire il un continuo svolgimento delle attività di trasporto internazionale di merci su strada agli operatori ucraini di esentare gli operatori del permesso/autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale merci su strada sia in destinazione che in transito in qualsiasi modalità e senza alcuna limitazione per un periodo di tempo definito fino al 30 giugno 2022. In tal senso, gli ucraini potranno circolare liberamente sul territorio italiano fino alla data suddetta, ferma restando comunque il possesso dei requisiti necessari per la circolazione stradale (tra gli altri ad es. assicurativi o di sicurezza).
La data di validità della esenzione potrà essere anche estesa, previa nuova comunicazione del MIMS.
Esenzione in via temporanea UCRAINA.pdf|Visualizza dettagli
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Il Land del Tirolo, tramite comunicazione inviata al MIMS, ha informato, come già previsto negli scorsi anni, che attuerà un divieto di circolazione per i veicoli pesanti nella giornata di sabato, nel periodo 5 febbraio – 5 marzo, nella fascia oraria 7.00-15.00. Rimangono invariati gli altri divieti già previsti.
Reg. 41.22 - A - Divieti al sabato in Tirolo.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile il Piano Neve, predisposto da Viabilità Italia, per la stagione invernale 2021-2022 (https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152).
Tale Piano contiene le misure ritenute necessarie per prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione stradale dovute alle condizioni meteorologiche avverse che gli organi di polizia stradale e gli Enti concessionari e proprietari delle strade ed autostrade dovranno attuare, in caso di neve o ghiaccio.
Il documento, in particolare, prende in considerazione:
È possibile, inoltre, avere informazioni sulle condizioni di percorribilità di strade ed autostrade:
- chiamando il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S.;
- ascoltando le trasmissioni di Rai Isoradio (FM 103.3) ed i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);
- consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it, nonché i siti internet delle singole Società concessionarie autostradali.
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Il MIPAAF e Invitalia hanno organizzato un webinar per illustrare l'incentivo, previsto dal PNRR, “Contratto di sviluppo per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” per lunedì 3 ottobre alle ore 11.00.
Per partecipare iscriversi al seguente link:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZP9xZnA8Qr-lh_q04nVP-Q
Si prega di darne massima diffusione presso le aziende associate.
Il Contratto per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi produttivi. Previsto nell'ambito del PNRR, ha una dotazione di 500 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori misure per i porti e mercati per un totale costo dell’investimento pari a 800 milioni di euro.
Come previsto dal PNRR, le risorse (500 milioni) sono destinate alla logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, finalizzate a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- capacità di ridurre gli impatti ambientali;
- introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività;
- presenza di progetti di ricerca e sviluppo;
- capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale.
Sono ammissibili i progetti che riservano una quota minima dell’investimento a una delle seguenti attività:
- riduzione degli impatti ambientali e transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;
- digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell’investimento complessivo.
Sono ammissibili alle agevolazioni:
- investimenti in attivi materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari)
- investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica, per ridurre i costi ambientali ed economici
- interventi di innovazione dei processi produttivi, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain), realizzati nei seguenti settori:
- produzione agricola primaria (art. 10 del DM 13/06/22)
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 11 del DM 13/06/22)
- altre attività afferenti la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (art. 12 del DM 13/06/22).
Maggiori informazioni sono reperibili ai seguenti link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-il-nuovo-incentivo-contratti-per-la-logistica-agroalimentare
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il Governo austriaco ha reso note le date del dosaggio dei mezzi pesanti relative al primo semestre 2023. Tale dosaggio (fino ad un massimo di 300unità/h) sarà applicato sull’asse del Brennero per 24 giorni e sarà attuato attraversoso il filtraggio del transito dei mezzi pesanti sulla A12 al valico di frontiera Kufstein/Kiefersfelden, in direzione sud, a partire dalle 05:00 del mattino.
Di seguito il calendario:
Gennaio 2023
- Lunedì 9 gennaio
Febbraio 2023
- Lunedì 6 febbraio
- Lunedì 13 febbraio
- Lunedì 20 febbraio
- Lunedì 27 febbraio
Marzo 2023
- Lunedì 6 marzo
- Lunedì 13 marzo
Aprile 2023
- Mercoledì 26 aprile
- Giovedì 27 aprile
Maggio 2023
- Martedì 2 maggio
- Lunedì 15 maggio
- Martedì 16 maggio
- Mercoledì 17 maggio
- Venerdì 19 maggio
- Venerdì 26 maggio
- Sabato 27 maggio
- Martedì 30 maggio
- Mercoledì 31 maggio
Giugno 2023
- Giovedì 1° giugno
- Sabato 3 giugno
- Lunedì 5 giugno
- Martedì 6 giugno
- Mercoledì 7 giugno
- Venerdì 9 giugno
dosierkalender-1--hj-2023-land-tirol.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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il MIMS, con decreto del 23.03.2021, ha disposto la sospensione dei divieti di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonn., sulle strade extraurbane, nei giorni 28 marzo, 2, 3, 4, 5 e 6 aprile 2021.
Il MIMS precisa che tale disposizione si è resa, ancora una volta, necessaria dall'emergenza sanitaria in atto da COVID-19 e dall’esigenza di agevolare il sistema dei trasporti e i flussi di traffico.
Il decreto è reperibile al seguente link:
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-03/Calendario%20circolazione%20mezzi%20pesanti%20fino%20al%2006.04.2021.pdf
DM MIMS 23.03.2021-sospensione calendario divieti cicolazione.pdf|Visualizza dettagli
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