nota di aggiornamento
atti delegati (art. 20.4, 20.5 e 20.2a, con corrispondenti allegati e consideranda): punto sul quale Consiglio e Commissione sono riusciti a escludere atti delegati (sui quale il PE manterrebbe diritto di sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 290 TFUE) per i programmi annuali e multi-annuali, che restano adottati con atti esecutivi. Per far fronte alle richieste del PE, atti delegati sono previsti sulla modifica della ripartizione a monte delle risorse tra progetti (parte VI dell’allegato: macroripartizione in tre punti-elenco, il più corposo è “bottlenecks e missing links etc”: 80% delle risorse, poi sistemi di trasporto sostenibili: 5%, poi i sistemi di intermodalità e di controllo dei traffici: 15%); e per la lista degli orientamenti generali nella scelta dei criteri di selezione (parte VII dell’allegato)
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meccanismo di flessibilità (art. 5.1): disposizione che permetterebbe di trasferire eventuali risorse addizionali di budget sul CEF, seguendo la procedura di flessibilità del regolamento MFF. La maggior parte degli SM ha espresso contrarietà a questo strumento (in particolare Germania e Austria). Il negoziato in Consiglio è stato concluso inserendo all’art. 5.1 un rinvio al “meccanismo” di flessibilità, sebbene il regolamento finanziario UE parli più precisamente di “strumento” di flessibilità
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telecomunicazioni (consideranda 23, 23a; 48h, 48f; articoli 7.4, 10.4.d, e 17.4): il dibattito si è articolato attorno alla polarizzazione degli Stati membri su presenza e modalità di finanziamento dell’infrastruttura di banda larga in rapporto a quelle dei servizi digitali. L’Italia ha sempre appoggiato proposte volte a mantenere e rafforzare il peso attribuito alla banda larga.
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Dai verbali delle riunioni del Comitato di esperti del MIT (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3653), incominciano ad emergere alcune proposte per il predisponendo Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, previsto dall’art. 29 del DL Sblocca Italia:
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Offerta di servizi portuali e di trasporti: ritenuto molto importante che "porti e interporti riescano a dialogare tra loro oltre che con Dogana, Guardia Costiera, Sanità marittima etc. (attraverso una comune piattaforma tecnologica: Uirnet, PIL, VTS,PCS, altri sistemi); e che tali sistemi siano orientati agli utenti finali: industrie, operatori, terminalisti, spedizionieri, ecc";
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Domanda di servizi portuali e di trasporti: "il confronto con i porti Northern Range è impari: i porti del Nord hanno forza e dimensione con i quali sistema italiano non riesce a confrontarsi per dimensioni e modelli gestionali. Meglio ipotizzare forme di accordi/alleanze, porsi in posizione ancillare rispetto a tali porti";
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Intermodalità: "va promossa un'organizzazione ferroviaria adeguata, con riferimento in particolare allo sviluppo di strategie per il corto-medio raggio (100-250 km, esempio relazione Genova-Rivalta Scrivia), segmento nel quale risiede la chiave di successo di una strategia ferroviaria nel contesto italiano, soprattutto in riferimento ai porti. La Spezia gestisce collegamenti con Melzo (Milano) con grande efficienza (passando da Genova), unico modo per restare sul mercato contro il settore dell'autotrasporto";
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Container: "opportunità di crescita vengono viste prioritariamente per Genova, Civitavecchia, Gioia Tauro, Trieste. Negli altri porti esistono vincoli maggiori alla crescita del traffico";
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Trasporto ferroviario: occorre potenziarlo, individuando “strumenti di incentivo modello FerroBonus che vadano a beneficio di chi gestisce la domanda, a chi effettua veramente lo spostamento da gomma a ferro. Il mercato poi agirà di conseguenza, non sussidiare chi effettua il servizio";
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Governance: le proposte emerse sono articolate in cinque punti: 1) "Riconduzione ad un unico punto centrale delle decisioni di programmazione, integrazione e finanziamento; 2) Rivisitazione del sistema Doganale; 3) Rivisitazione del Ruolo dell'Autorità Portuale (sovraordinata funzionalmente rispetto a tutte le altre amministrazioni Portuali); 4) Valorizzazione del sistema ferroviario nei porti; 5) Riferimento ai Cluster Logistico-Portuali delineati dall'UE nella definizione delle azioni da intraprendere".
Il Ministro Lupi ha ribadito che il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica sarà definito non oltre la prima settimana di marzo.
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Nel DL "Destinazione Italia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2013, è stata inserita una disposizione relativa ai carrelli, di cui all'art. 58, comma 2, lett. c), del CDS.
Nello specifico,il comma dell'art. 13 del DL ha integrato l’art. 114 del CDS, prevedendo l’esclusione dell’applicazione del comma 2, dell’art. 114, ovvero l’esclusione dell’immatricolazione delle macchine operatrici, tra le quali rientrano i carrelli, qualora quest’ultimi circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con successivo decreto del MIT verranno definite le relative prescrizioni tecniche per la circolazione.
La disposizione in questione risponde alle numerose richieste avanzate da Confindustria al Ministero dei Trasporti.
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Ieri, 9 febbraio, si sono tenuti gli Stati Generali (Porti e Logistica: l'asse per lo sviluppo), convocati dal Ministro Lupi per la condivisione delle Linee Guida (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3715) del predisponendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, previsto dall’art. 29 del DL Sblocca Italia (DL n. 133/2014, convertito in Legge n 164/2014).
Confindustria, intervenuta in tale sede, ha esposto in sintesi i contenuti e le principali proposte presenti nel Position Paper sulla riforma portuale consegnato allo stesso Ministro Lupi lo scorso 27 gennaio, ribadendo la necessità di una riforma urgente della portualità nazionale per il rilancio competitivo del Paese.
Nel concludere l’incontro, il Ministro Lupi ha voluto chiarire innanzitutto - con specifico riferimento alla bozza informale di DDL Concorrenza del MISE, che aveva destato molteplici perplessità circa le previsioni su concessioni marittime e lavoro portuale - che spetterà alla competenza del MIT affrontare le diverse tematiche afferenti la portualità.
Quanto al definendo Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, il Ministro ha specificato che sarà adottato non oltre la prima settimana di marzo, auspicando tuttavia la definizione del testo per la fine di febbraio.
Sarà, inoltre, strutturato in tre parti (l’analisi del contesto, l’individuazione della strategia per il rilancio della portualità e della logistica, l’indicazione delle azioni concrete da assumere) ed articolato su sei punti (intercettare ed acquisire nuovi traffici; ottenere finanziamenti privati; promuovere lo sviluppo tecnologico; semplificare le procedure (in particolare sull'iter di approvazione dei dragaggi); sostenere la crescita della logistica; attuare un mercato concorrenziale e competitivo).
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Trasporto Unito-Fiap e le sigle associative siciliane, Aias, Movimento autonomo autotrasportori, Aitras, I Forconi, Life, Comitati Riuniti Agricoli hanno confermato il fermo dei servizi di trasporto dalle 00.00 del 9 dicembre alle 24.00 del 13 dicembre 2013.
Il fermo, invece, è stato revocato, oltre che da Anita e Unatras, anche dal movimento cooperative (Legacoop-Servizi, Agci-Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative) e da AITC (Associazione imprese trasportatori calabresi).
Al fine di rispondere alla forte preoccupazione delle imprese, Confindustria ha ritenuto opportuno intervenire sul Ministero dei Trasporti e sul Ministero dell’Interno per sollecitarli a porre in essere tutte le misure necessarie per evitare il blocco generalizzato del trasporto e della mobilità che impedirebbe, di fatto, alle imprese non aderenti di non poter svolgere la loro attività.
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Con nota del 27 marzo 2023, prot. 166296/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° aprile al 2 maggio, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre 2023 (1° gennaio – 31 marzo 2023).
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-i-trimestre-2023).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio, tenuto conto del venir meno delle misure di rideterminazione temporanee applicate nel corso del 2022.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t. di classe ambientale Euro V e superiori, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2025.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Agenzia Dogane 27.03.2023-rimborso accise I trimestre 2023.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato il “5° Workshop ADR - La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative ed approcci operativi”.
Il workshop si terrà il prossimo 8 febbraio (inizio ore 9.30) presso l’Auditorium di Federchimica a Milano (Via Giovanni da Procida, 11)
Saranno trattate tematiche relative al trasporto stradale di merci pericolose con un focus sui nuovi “vincoli” previsti dalla normativa (nuovo Regolamento ADR/RID/ADN) e sarà approfondita anche la questione riguardante il nuovo obbligo (in vigore dal 1° gennaio 2023) di nominare un Consulente Sicurezza Trasporti da parte delle imprese che spediscono, per conto proprio o conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto (speditori che figurano come tali )sul documento di trasporto.
Nella prima sessione del workshop, i componenti della Task Force ADR del Comitato Logistica presenteranno la nuova Monografia ADR con le novità più significative dell’ADR 2023.
Successivamente un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.
Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle imprese in caso di incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del carico nei veicoli e container.
Infine, un rappresentante della Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio, presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade italiane nel trasporto di merci pericolose.
L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento da remoto.
Per il collegamento da remoto sarà fornito, con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il collegamento in videoconferenza
Gli interessati possono registrarsi al seguente link indicando la modalità di partecipazione:
5° Workshop ADR
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il “5° Workshop ADR - La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative ed approcci operativi”.
Il workshop si terrà il prossimo 8 febbraio (inizio ore 9.30) presso l’Auditorium di Federchimica a Milano (Via Giovanni da Procida, 11)
Saranno trattate tematiche relative al trasporto stradale di merci pericolose con un focus sui nuovi “vincoli” previsti dalla normativa (nuovo Regolamento ADR/RID/ADN) e sarà approfondita anche la questione riguardante il nuovo obbligo (in vigore dal 1° gennaio 2023) di nominare un Consulente Sicurezza Trasporti da parte delle imprese che spediscono, per conto proprio o conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto (speditori che figurano come tali )sul documento di trasporto.
Nella prima sessione del workshop, i componenti della Task Force ADR del Comitato Logistica presenteranno la nuova Monografia ADR con le novità più significative dell’ADR 2023.
Successivamente un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.
Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle imprese in caso di incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del carico nei veicoli e container.
Infine, un rappresentante della Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio, presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade italiane nel trasporto di merci pericolose.
L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento da remoto.
Per il collegamento da remoto sarà fornito, con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il collegamento in videoconferenza
Gli interessati possono registrarsi al seguente link indicando la modalità di partecipazione:
5° Workshop ADR
SI PREGA DI DARE MASSIMA DIFFUSIONE ALL'EVENTO, COINVOLGENDO LE IMPRESE INTERESSATE
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Il MIT ha pubblicato sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a gennaio 2023 (https://www.mit.gov.it/documentazione/valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di-esercizio-dellimpresa-italiana-di.)
I valori sono stati ottenuti a partire da quelli pubblicati nel febbraio 2022, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata dall’ISTAT (11,6% su base annua) e tenendo conto dell’aumento del costo del carburante nel periodo.
MIT Valori medi di riferimento_autotrasporto_gennaio 2023.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il “5° Workshop ADR - La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative ed approcci operativi”.
Il workshop si terrà il prossimo 8 febbraio (inizio ore 9.30) presso l’Auditorium di Federchimica a Milano (Via Giovanni da Procida, 11)
Saranno trattate tematiche relative al trasporto stradale di merci pericolose con un focus sui nuovi “vincoli” previsti dalla normativa (nuovo Regolamento ADR/RID/ADN) e sarà approfondita anche la questione riguardante il nuovo obbligo (in vigore dal 1° gennaio 2023) di nominare un Consulente Sicurezza Trasporti da parte delle imprese che spediscono, per conto proprio o conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto (speditori che figurano come tali )sul documento di trasporto.
Nella prima sessione del workshop, i componenti della Task Force ADR del Comitato Logistica presenteranno la nuova Monografia ADR con le novità più significative dell’ADR 2023.
Successivamente un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.
Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle imprese in caso di incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del carico nei veicoli e container.
Infine, un rappresentante della Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio, presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade italiane nel trasporto di merci pericolose.
L’evento si svolgerà in presenza con possibilità di collegamento da remoto.
Per il collegamento da remoto sarà fornito, con comunicazione a parte della Segreteria, il link per il collegamento in videoconferenza
Gli interessati possono registrarsi al seguente link indicando la modalità di partecipazione:
5° Workshop ADR
SI PREGA DI DARE MASSIMA DIFFUSIONE ALL'EVENTO, COINVOLGENDO ANCHE LE IMPRESE INTERESSATE
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Il MIT, con circolare del 27 dicembre 2022 ha reso noto che dal 12 gennaio entrerà in vigore la nuova direttiva UE 2022/2561 sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti di alcuni veicoli stradali per il trasporto di merci o passeggeri.
La Direttiva ha la funzione di codificare in un nuovo provvedimento normativo tutte le disposizioni della originaria direttiva 2003/59/CE e di tutte le modifiche successive della stessa al fine di semplificare e dare certezza all’applicazione del diritto vigente, ma senza cambiamenti sostanziali.
Pertanto, la direttiva 2003/59/CE e successive modificazioni è abrogata e qualsiasi riferimento nella normativa nazionale alla Direttiva abrogata è da intendersi riferito alla nuova direttiva.
La circolare riporta anche una tabella di concordanza tra la Direttiva abrogata e quella che, a breve, entrerà in vigore.
Circolare MIT 27.12.2022-formazione iniziale e periodica dei conducenti_CQC.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che la Divisione 7 del DG Sicurezza stradale e Autotrasporto del MIT con una mail ci ha informato che Dipartimento per i trasporti del Regno Unito ha inviato una lettera alla Commissione europea (DG Move), nella quale si informa di una modifica normativa, in vigore dal 24 dicembre scorso, di alcuni punti dell’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito. In particolare, si tratta di alcuni aspetti relativi ai servizi di trasporto di merci effettuati da operatori dell’Unione europea da/verso il Regno Unito e che in alcuni casi comprendono prestazioni effettuate in altri Paesi terzi.
Le autorità del Regno Unito competenti al controllo su strada dovrebbero non comminare sanzioni fino al 1° aprile 2023, nei confronti degli operatori che non dovessero rispettare le nuove disposizioni normative.
Nella lettera sono riportati i link per consultare la normativa ad oggi vigente.
230104dgmoveeuaccess.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 22 dicembre 2022, prot. Prot.: 598868/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto, come già riportato nella circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022 (par. III), a seguito dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante per effetto del DL 176/2022, modificato dal DL 179/2022, riprende efficacia dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 il beneficio fiscale per gli esercenti determinate attività trasporto di merci e di persone.
Il ripristino della misura è spiegato perché dovuto al fatto che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante vigente nel suddetto periodo (euro 467,40 per mille litri) torna ad essere superiore a quella fissata per l’impiego agevolato di che trattasi (euro 403,22 per mille litri).
Pertanto, si potrà chiedere il rimborso del quarto trimestre 2022 limitatamente ai consumi al periodo 1° dicembre-31 dicembre 2022 soltanto sulla base di:
- della descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- delle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati nella fattura riportate ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di fornitura ad apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato, della consegna del gasolio comprovabile dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dal titolare del deposito speditore; ciò ancorché il prodotto così scortato venga ripartito, dall’esercente attività di trasporto, tra i mezzi ammessi al beneficio di cui ha la disponibilità nei giorni successivi al 31 dicembre 2022.
Restano esclusi dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale od a partite del carburante consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.
Le istanze possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023.
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-trimestre-2022), riservata al solo mese di dicembre.
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Con riferimento al trasporto merci, si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo dei crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.
La circolare riporta anche delle precisazioni relative alle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B, ovvero per beneficiare dell'agevolazione è necessario precisare quanto segue:
- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” si devono inserire le date “1° dicembre” e 31 dicembre” dell’anno 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo precedente (1° ottobre – 30 novembre 2022) del quarto trimestre solare;
- nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 o comunque imputabili a tale mese di consumo sulla base dei criteri individuati in premessa;
- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.
- nella colonna denominata “TOTALE LITRI FATTURATI” l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione di carburanti per uso privato nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022;
- nella colonna “NUMERO FATTURE”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.
circolare Agenzia Dogane 22.12.2023 - rimborso benefici gasolio dicembre 2022.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che il DM MIT del 13 dicembre 2022 "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2023 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31.12.2022.
Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
DM MIT 13.12.2022 calendario divieti circolazione 2023_pubblicazione GU.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT-Dipartimento per la mobilità sostenibile, DG Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Div. 3-, ha predisposto una nota esplicativa che definisce le esenzioni applicabili dal 1° gennaio 2023 alla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (CST).
Risultano applicabili e sono estese anche alla figura dello speditore le esenzioni già previste dal D.M.4 luglio 2000 n. 90T, successivamente chiarite dalla Circolare A26 del 14 novembre 2000, ossia quelle relative ai trasporti occasionali di merci a bassa pericolosità.
Vengono esentate dalla nomina del CTS, le imprese che:
a) effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie o oggetti delle categorie di trasporto 3 e 4 della tabella 1.1.3.6.3;
b) effettuano operazioni di carico delle merci, di cui al punto a), in colli o alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
L'esenzione si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ognuna delle operazioni, corredate a cura dell'impresa della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni sulle operazioni, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
La Circolare A26 chiarisce, infine, che le spedizioni fatte in conformità ai regimi delle quantità limitate per unità di collo (3.4) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Ad oggi non sono confermate le esenzioni in caso di trasporto in quantità limitate per unità di collo (3.4 ADR) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6).
La nota dovrà a breve essere pubblicata sul sito del MIT.
Nota MIT 21.12.2022- nomina CTS.pdf|Visualizza dettagli
DM MIT 04.07.2000.pdf|Visualizza dettagli
Circolare MIT 14 novembre 2000, n. A26.pdf|Visualizza dettagli
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Nelle more della pubblicazione sulla GU, il MIT ha pubblicato sul proprio sito il decreto 13 dicembre 2022 riguardante i divieti di circolazione per veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale.
Il provvedimento contiene delle modifiche rispetto al calendario dei divieti dello scorso anno che di seguito sono evidenziate:
- art.5 – Agevolazione per i veicoli da/verso la Sicilia: al fine di definire il rapporto con le ipotesi di trasporto intermodale strada-mare disciplinate dall’art.6, è stata inserita una clausola di salvaguardia valevole per tutte le casistiche indicate; è stato precisato che le agevolazioni non riguardano i veicoli diretti in Sicilia, provenienti dalla Calabria, e quelli provenienti da quest’ultima e diretti in Sicilia che utilizzano i traghetti sullo Stretto di Messina;
- art. 6, comma 5 – Agevolazioni per il trasporto intermodale: è stato eliminato l’inciso “e per il solo viaggio di rientro in sede” e in tal modo è consentito al trattore isolato di effettuare più tratte iniziali/terminali di UTI durante la vigenza del divieto;
- art. 6, comma 1 – Agevolazioni per il trasporto intermodale: è stato inserito l’interporto di Pordenone tra i terminal intermodali, come richiesto da Confindustria;
- art. 7, comma 2 – Categorie dei veicoli esentati dal divieto: è stato riformulato l’articolato riguardante l’esenzione sulla raccolta dei rifiuti;
- art. 8: Tipologia delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto: sono stati introdotte tra le esenzioni gli alveari soggetti a nomadismo;
- introduzione di una franchigia del 10% in massa sul totale del carico per i prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati contemporaneamente ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, nelle tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto.
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Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-12/Decreto%20DIVIETO%20CIRCOLAZIONE%20VEICOLI%20AUTOTRASPORTO.pdf
DM MIT 13.12.2022-divieti di circolazione 2023.pdf|Visualizza dettagli
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Dal 2023 verranno rimossi alcuni diritti per gli operatori EU contemplati attualmente dalla legislazione UK.
In particolare, come evidenziato nella nota che si allega, sarà fatto obbligo agli operatori di osservare delle nuove disposizioni riguardanti il cabotaggio dopo l'entrata a vuoto in UK, la possibilità di effettuare trasporto combinato e il diritto di triangolazione mediante l'uso di una licenza comunitaria.
Si raccomanda la massima diffusione a tutti gli operatori del settore.
221202 Letter to International Stakeholders - Access Rights to UK.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile il Piano Neve, predisposto da Viabilità Italia, per la stagione invernale 2022-2023 (https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152).
Tale Piano contiene le misure ritenute necessarie per prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione stradale dovute alle condizioni meteorologiche avverse che gli organi di polizia stradale e gli Enti concessionari e proprietari delle strade ed autostrade dovranno attuare, in caso di neve o ghiaccio.
Il documento, in particolare, prende in considerazione le aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve, l’indicazione dei codici colore relativi all’intensità delle precipitazioni nevose, le tratte autostradali dove può essere attuato il fermo temporaneo dei mezzi pesanti e l’indicazione delle aree di accumulo degli stessi con il numero di stalli per la sosta disponibili, l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade in cui è presente l’obbligo di portare a bordo le catene da neve o circolare con pneumatici invernali montati, nonché il protocollo operativo adottato in caso di emergenza e la procedura da osservare in caso di pioggia ghiacciata – freezing rain.
Inoltre, si evidenzia per tutti coloro che si metteranno in viaggio nei prossimi mesi di controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi; durante il viaggio, mantenersi informati sulle condizioni del traffico anche facendo attenzione al contenuto dei Pannelli a messaggio variabile (PMV).
È possibile, inoltre, mantenersi costantemente informati sulle condizioni di percorribilità di strade ed autostrade:
• chiamando il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S.;
• ascoltando le trasmissioni di Rai Isoradio (FM 103.3) ed i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);
• consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it, nonché i siti internet delle singole società concessionarie autostradali.
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Nel ringraziarVi della partecipazione all'incontro di oggi e come concordato in riunione, si inviano le slides presentate da Federchimica.
Saluti
Webinar Consulente Sicurezza Trasporti ADR 30.11.22_ slides Federchimica.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il prossimo 30 novembre alle ore 10.30 il webinar “La disciplina del Consulente Sicurezza Trasporti ADR: stato dell’arte e problematiche aperte”.
L’incontro è dedicato alle sole Associazioni (territoriali e di categoria) del Sistema confederale e si rende necessario alla luce delle numerose richieste di chiarimenti provenienti dal Sistema associativo sull’obbligo introdotto dal Regolamento ADR del 2019. Quest’ultimo prevede la nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (dal 1° gennaio 2023) da parte di un nuovo soggetto, ovvero del cd. “speditore”, inteso come il soggetto che figura come tale sul documento di trasporto in virtù di un contratto, pur avendo delegato a terzi le attività vere e proprie di trasporto.
Per partecipare è necessaria la registrazione attraverso il seguente link apposto anche nel programma allegato: Workshop del Consulente Sicurezza Trasporti ADR
22-11-30- Workshop on-line Consulente ADR.pptx
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 274 del 23 novembre scorso il DL 23.11.2022, n. 179 recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”.
Il provvedimento modifica la misura relativa al taglio delle accise prevista dal DL Aiuti-quater e, in particolare viene mantenuta la proroga fino al 31 dicembre 2022 del taglio delle
Accise, ma le aliquote sui carburanti sono state rideterminate:
• benzina: dal 1° dicembre al 31 dicembre, 578,40 euro per mille litri;
• gasolio: dal 1° dicembre al 31 dicembre, 467,40 euro per mille litri;
• GPL: dal 1° dicembre al 31 dicembre, 216,67 euro per mille chilogrammi.
L’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione rimane invariata nella misura del 5%.
Per quanto riguarda il gasolio utilizzato come carburante per l’alimentazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate di categoria EuroV e EuroVI fino al 31 novembre 2022 non si applica l’aliquota ridotta (ex. art. 24-ter del TUA) pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto; quindi, anche per tale periodo non si potrà presentare istanza per richiedere il rimborso delle accise, perché il credito d’imposta (pari a 214,18 euro per mille litri) è stato assorbito dal taglio generale delle accise.
Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene ripristinato il rimborso accise per i veicoli euro V ed euro VI, che sarà dato dalla differenza tra la nuova aliquota accise (467,40 euro per mille litri) e quella del gasolio professionale (403,22 euro per mille litri).
Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 271 del 19 novembre scorso il DM MITE 16.09.2022 che ha modificato le disposizioni normative relative alla figura del Mobility manager contenute nel DM MITE 12.05.2021.
Nello specifico, la disposizione d’interesse per le imprese è l’articolo 1, lett. a) che dispone per le società infragruppo qualora siano ubicate nella stessa unità locale ed in questo caso la soglia dei 100 dipendenti viene calcolata sommando i dipendenti delle diverse società di raggruppamento.
Link al provvedimento:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-19&atto.codiceRedazionale=22A06592&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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Confindustria e Federchimica hanno organizzato per il prossimo 30 novembre alle ore 10.30 il webinar “La disciplina del Consulente Sicurezza Trasporti ADR: stato dell’arte e problematiche aperte”.
L’incontro è dedicato alle sole Associazioni (territoriali e di categoria) del Sistema confederale e si rende necessario alla luce delle numerose richieste di chiarimenti provenienti dal Sistema associativo sull’obbligo introdotto dal Regolamento ADR del 2019. Quest’ultimo prevede la nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (dal 1° gennaio 2023) da parte di un nuovo soggetto, ovvero del cd. “speditore”, inteso come il soggetto che figura come tale sul documento di trasporto in virtù di un contratto, pur avendo delegato a terzi le attività vere e proprie di trasporto.
Per partecipare è necessaria la registrazione attraverso il seguente link apposto anche nel programma allegato: Workshop del Consulente Sicurezza Trasporti ADR
22-11-30- Workshop on-line Consulente ADR.pptx|Visualizza dettagli
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Con Decreto del MIMS, di concerto con il MEF, del 13 settembre 2022 (GU n. 257 del 04.11.2022), sono stati stabiliti i criteri e le modalità con cui le imprese beneficiarie procedono a rendicontare gli effetti economici subiti direttamente dall’emergenza COVID-19 registrati durante il periodo di contribuzione.
L’accesso ai contributi è consentito alle imprese nella misura della perdita di fatturato (maggiori costi/minori ricavi) relativa alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 limitatamente all’attività relativa aL trasporti ferroviario effettuata nel territorio nazionale.
Beneficiari della misura sono le imprese comunitarie detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle attività svolte integralmente o in parte sul territorio italiano.
Ai fini del riconoscimento del contributo, nei limiti delle risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, le imprese devono presentare un’istanza corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della impresa che attesti:
- i minori ricavi nel periodo non siano derivanti da eventi indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica;
- non siano stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovracompensazioni.
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L’istanza va trasmessa, con PEC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il 31 dicembre 2022.
Le risorse verranno assegnate con DM del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 1, comma 671, della legge 178/2020, che determina altresì per ogni singola annualità, la quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria, a seguito di un’istruttoria condotta sulla base delle informazioni trasmesse nell’ambito della rendicontazione, a valere sulle risorse effettivamente disponibili. La somma complessivamente riconosciuta ad ogni singola impresa beneficiaria è erogata per singola annualità. Il contributo può essere riconosciuto fino al 100% del costo ammissibile.
La misura non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili ed è soggetta a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui l’entità della stessa risulti superiore al danno subito.
Sono esclusi dal beneficio i richiedenti che siano responsabili del danno subito e/o non abbiano condotto le proprie attività con la dovuta diligenza o nel rispetto della normativa applicabile o non abbiano adottato alcuna misura per mitigare il danno subito.
Decreto MIMS-MEF 13.09.2022-misura effetti economici COVID-19.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIPAAF e Invitalia hanno organizzato un webinar per illustrare l'incentivo, previsto dal PNRR, “Contratto di sviluppo per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” per lunedì 3 ottobre alle ore 11.00.
Per partecipare iscriversi al seguente link:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZP9xZnA8Qr-lh_q04nVP-Q
Si prega di darne massima diffusione presso le aziende associate.
Il Contratto per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi produttivi. Previsto nell'ambito del PNRR, ha una dotazione di 500 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori misure per i porti e mercati per un totale costo dell’investimento pari a 800 milioni di euro.
Come previsto dal PNRR, le risorse (500 milioni) sono destinate alla logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, finalizzate a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- capacità di ridurre gli impatti ambientali;
- introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività;
- presenza di progetti di ricerca e sviluppo;
- capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale.
Sono ammissibili i progetti che riservano una quota minima dell’investimento a una delle seguenti attività:
- riduzione degli impatti ambientali e transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;
- digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell’investimento complessivo.
Sono ammissibili alle agevolazioni:
- investimenti in attivi materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari)
- investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica, per ridurre i costi ambientali ed economici
- interventi di innovazione dei processi produttivi, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain), realizzati nei seguenti settori:
- produzione agricola primaria (art. 10 del DM 13/06/22)
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 11 del DM 13/06/22)
- altre attività afferenti la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (art. 12 del DM 13/06/22).
Maggiori informazioni sono reperibili ai seguenti link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-il-nuovo-incentivo-contratti-per-la-logistica-agroalimentare
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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